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1 ALBINA CANDIAN & PARTNERS Studio Legale Spettabile Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione Via Lanzone n Milano Milano, 4 marzo 2010 Oggetto: Parere pro-veritate Gentilissimi, si riscontra la richiesta avanzata dallo SNA di predisporre un parere pro veritate riguardo alla legittimità di una collaborazione fra intermediari iscritti nella Sezione A del RUI. E noto che l ISVAP esclude la legittimità di una collaborazione fra intermediari iscritti nella stessa Sezione del RUI sul presupposto che in tal modo uno degli iscritti abbia rispetto all altro un ruolo subordinato come è, invece, tipico degli iscritti nella Sezione E. Ad avviso dell Autorità di vigilanza, un agente potrebbe operare alle dipendenze di un altro agente solo cancellandosi dalla Sezione A ed iscrivendosi nella Sezione E. L ISVAP deduce l esclusione da una peculiare interpretazione dell art. 209 Cod. Ass. nella parte in cui la norma non consente la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, collegando inoltre tale previsione alle altre che all interno dello stesso articolo definiscono l ambito di operatività degli iscritti nelle diverse sezioni del RUI. L opinione è stata, per vero, avallata dalla giurisprudenza formatasi sul Regolamento n. 5/06 ove si legge che l individuazione dell appartenenza alle sezioni di cui all art. 109 del Codice è avvenuta con l utilizzo di due criteri che operano congiuntamente, quello soggettivo incentrato sulla tipologia dell intermediario e quello di tipo funzionale volto a definire lo spazio operativo delle figure ivi previste (così TAR Lazio, Sez. I, n. 5524/07. La decisione è stata confermata sul punto da Cons. St., VI, n. 5026/08) Milano - Via Cesare Battisti, 23 - Tel. 02/ Fax 02/ info@studioalbinacandian.it

2 ALBINA CANDIAN & PARTNERS Studio Legale A tale interpretazione si potrebbero tuttavia muovere due obiezioni: - la prima di ordine giuridico, per cui da una norma di chiaro valore amministrativo, tendente cioè ad evitare artificiosi rigonfiamenti del RUI attraverso una pluralità di iscrizioni da parte dei medesimi soggetti, non sembra corretto trarre elementi incidenti in senso preclusivo sulla capacità di agire degli intermediari; - l altra di ordine logico per la quale se (come nel caso) un agente può agire per proporre in proprio all utenza contratti assicurativi, a maggior ragione deve ritenersi abilitato a svolgere tale attività per conto di un altro intermediario, attesa l elementare ragione che il più contiene il meno; ciò in modo non dissimile rispetto a quanto avviene col contratto di subagenzia, negozio derivato della cui legittimità mai si è dubitato e per il quale il subagente ripete le stesse prerogative dell agente. Tutto questo senza dire che al divieto di iscrizione plurima non si connette nella normativa del Codice alcuna preclusione allo svolgimento da parte di un iscritto nella Sezione A di attività rientranti nella sfera operativa degli intermediari iscritti in altre sezioni del RUI. Anche alla cennata giurisprudenza sembra essere sfuggito che nessuna norma reca un divieto esplicito in tal senso. Del resto, in una delle risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) l ISVAP, pur ribadendo che un intermediario iscritto nella Sezione A non può distribuire polizze per conto di un altro agente iscritto nella medesima Sezione, non ha escluso che un impresa di assicurazione possa conferire un mandato congiunto o disgiunto ad intermediari iscritti nella stessa Sezione, riconoscendo che essi, nell ambito di tale incarico, possono liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione; il che comporta che sia indifferente la posizione assunta nell esercizio dell attività intermediativa dall uno o dall altro agente, potendo nel rispetto della libertà di organizzazione uno dei due agenti svolgere un attività di pura collaborazione rispetto all altro, un attività cioè astrattamente rientrante fra quelle cui sono deputati i collaboratori iscritti nella Sezione E, senza per questo doversi cancellare dalla Sezione A ed iscriversi nella Sezione E. Non va poi dimenticato che, se il divieto ricavato per via interpretativa dalla normativa sull intermediazione avesse valore generale, in assenza di poteri specifici neppure all ISVAP potrebbero consentirsi di derogarvi come invece è dato desumere da un altra FAQ, nella quale viene permesso al broker c.d. retail di avere rapporti di collaborazione col broker grossista (c.d. 2 di 5

3 ALBINA CANDIAN & PARTNERS Studio Legale wholesale) così introducendosi all interno del brokeraggio una distinzione che ha un indubbio valore pratico, ma nessun riconoscimento sul piano giuridico. In effetti l opinione dell ISVAP è stata disattesa dal Giudice amministrativo, chiamato in due occasioni a sindacare la legittimità di un accordo di distribuzione intervenuto fra un agente ed una banca ed in entrambi i casi pronunciatosi in senso affermativo (TAR Lazio, Sez. I, n. 2241/08; id., Sez. I, n. 2240/08 ). Di quelle decisioni passate in giudicato dopo che il Consiglio di Stato, Sez. VI, n.3566/09 ha respinto per ragioni di rito il ricorso presentato dall ISVAP può discutersi la configurazione data dell attività della banca come di mera esecuzione rispetto all intermediazione svolta dall agente, sia perché nella normativa in esame manca qualsiasi riferimento ad un attività esecutiva che renda legittima la collaborazione fra intermediari, sia perché nel caso concreto il contributo della banca, essendo diretto ad esplicitare tutte le informazioni che le disposizioni vigenti stabiliscono debbano essere rese note alla clientela nonché a promuovere efficacemente la distribuzione dei prodotti assicurativi selezionati dall agente, come si legge nell accordo fra i due intermediari, non poteva considerarsi meramente esecutivo rispetto all attività esercitata dall agente; né a renderlo tale poteva valere il carattere standardizzato dei prodotti offerti alla clientela bancaria, atteso che fra i prodotti standardizzati ordinariamente si annoverano anche le unit e le index linked, polizze di indubbia complessità per la componente finanziaria che le caratterizza. Ciò non toglie che con tali sentenze il Giudice Amministrativo si sia posto nel solco di una tradizione consolidata di rapporti fra banche ed agenti che aveva, del resto, già trovato riconoscimento sia pure in un diverso contesto normativo, anteriore cioè all emanazione del Codice delle assicurazioni nelle disposizioni della Circ. ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995 ove, attribuendosi allo sportellista bancario in linea con orientamenti giurisprudenziali diffusi (Cass , n. 5322; Pret. Trento ; Pret. Modena ; Pret. Milano ) il ruolo di procacciatore di affari assicurativi, se ne affermava l obbligo di collegarsi all agente al quale sarebbe spettato, secondo le disposizioni dell epoca, formalizzare la proposta raccolta dal dipendente della banca o, avendone i poteri, concludere il contratto. Nel nuovo quadro definito dalla disciplina del Codice le banche, iscritte nella Sezione D del RUI, sono abilitate a svolgere un attività del tutto simile a quella degli agenti, ancorché limitata alla distribuzione e stipulazione di prodotti standardizzati. Avendo il Tribunale amministrativo ritenuto legittima la collaborazione della banca ad adiuvandum dell attività di 3 di 5

4 ALBINA CANDIAN & PARTNERS Studio Legale commercializzazione svolta dall agente, ne segue in via generale che all intermediario iscritto in una sezione del RUI, si tratti della Sezione A o B o D, deve essere concesso contribuire alla distribuzione di polizze di cui sia stato in via primaria incaricato un altro intermediario, senza necessariamente cancellarsi dalla Sezione di appartenenza per iscriversi, come l ISVAP assume, nella Sezione E del Registro. D altra parte, significative aperture in direzione della possibilità di una collaborazione fra agenti iscritti nella medesima Sezione cui non consegue per l agente collaboratore l obbligo del passaggio dalla Sezione A alla Sezione E del RUI sono state già operate dall ISVAP in materia di negoziazione delle polizze r.c. auto, che pure rappresentano la forma di ricorso allo strumento assicurativo verso cui si registra più diffusa la propensione dell utenza. Nell art. 4, comma 4, Regolamento n. 5/06 viene infatti detto che gli intermediari iscritti nella Sezione A sono affrancati dall obbligo di iscrizione in una sola Sezione a condizione che l attività svolta in una delle due sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto. La spiegazione di tale apertura è stata rinvenuta nell art. 8 d.l. n. 223/2006 che, nel sancire la nullità di clausole recanti l esclusività di esercizio del mandato agenziale, ha riconosciuto la legittimità del plurimandato con l obiettivo di ampliare l offerta delle polizze r.c. auto in un ottica di maggiore concorrenzialità. Come ben si intende, trattasi di spiegazione commendevole, ma agganciata unicamente a considerazioni politiche, al cui accoglimento non ha evidentemente fatto velo la preclusione che si pretende di dedurre dall art. 109 Cod. Ass. Ciò induce ancora una volta a riconoscere che disposizioni recanti divieti nel senso sostenuto dall ISVAP non ne esistono o, quanto meno, che ragioni di opportunità analoghe a quelle evocate per giustificare un superamento delle rigide categorizzazioni (come le chiama la sentenza n. 2241/08) del Codice assicurativo in presenza della c.d. legge Bersani possono richiamarsi anche allo scopo di permettere forme di collaborazione fra agenti che si iscrivono ormai nella prassi di mercato. D altra parte il rispetto delle scansioni per categorie non sfugge come raccomanda la stessa sentenza n all obbligo di un interpretazione che deve essere necessariamente sorretta e confortata da canoni di logicità e congruità, avendo altresì presente che le linee evolutive delle forme di intervento pubblico sui mercati finanziari ( ) ben potrebbero pervenire al superamento delle rigidità insite nella categorizzazione come sopra operata (prima ancora che dal Regolamento ISVAP) dal d. lgs. 109/2005. In tale logica appare ragionevole che gli orientamenti dell ISVAP tengano conto dei mutamenti storico evolutivi nel frattempo intervenuti nei contesti legislativi di riferimento. Valga sotto 4 di 5

5 ALBINA CANDIAN & PARTNERS Studio Legale questo aspetto il richiamo della Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea (doc. 2000/C 364/1) che, proponendosi di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all interno dell area comunitaria, sancisce il diritto di ogni individuo al lavoro, all esercizio di una professione nonché la libertà di stabilirsi o di prestare servizi in qualsiasi Stato membro. Si è qui in presenza di un testo normativo fondamentale alla luce del quale appare ribadita la necessità di una collaborazione sempre più ampia tra le diverse categorie di intermediari attraverso l abbattimento delle barriere nazionali ritenute contrastanti con gli obiettivi di diritto comunitario. Sembrano perciò maturi i tempi per proporre all ISVAP l opportunità di un ripensamento in ordine all interpretazione fin qui data della normativa sull intermediazione. In una logica di abbandono graduale della posizione rigidamente ostativa nei confronti di una collaborazione fra agenti, si potrebbe prospettare all Autorità di vigilanza l eventualità di consentire tale collaborazione almeno quando uno degli agenti sia inoperativo per non avere mandati da esercitare in via diretta e, perciò, possa collaborare con un collega che ne assuma la responsabilità allo stesso modo in cui si costituisce responsabile dell operato dei collaboratori iscritti nella Sezione E. Si ha presente che una possibilità del genere sarebbe già concessa all attualità sol che l agente inoperativo si cancellasse come è detto dalla Sezione A del RUI per iscriversi nella Sezione E. Gli è tuttavia che in tal modo l agente rischierebbe di porsi al di fuori del conferimento dei mandati, pregiudicandosi a seguito della cancellazione l ottenimento di incarichi agenziali a causa della mancata pubblicizzazione della propria abilitazione professionale. La collaborazione con altro agente, opportunamente annotata nel RUI, senza obbligo per il collaboratore di cancellarsi dalla Sezione A, potrebbe offrirgli opportunità di lavoro nell immediato senza fargli perdere l occasione di ricevere per il futuro un mandato. Su queste basi si ritiene che l ISVAP possa essere intrattenuta affinché venga incontro alle richieste dello SNA come formulate in premessa. Prof. Avv. Albina Candian 5 di 5

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