LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE

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1 LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE

2 LE NOVITÀ IVA IN MERITO ALLA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DPR 633/72 Base imponibile (art. 13 co. 4); soggetti passivi (art. 17 co. 2 e 5); volume d affari (art. 20 co. 1); fatturazione delle operazioni (art. 21 co. 1-6, 6-bis e 6- ter); fattura semplificata (art. 21-bis); tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39 co. 3). 2

3 BASE IMPONIBILE La nuova formulazione dell art. 13, co. 4, del Decreto IVA applicabile anche alle operazioni intracomunitarie (art. 43 del DL 331/93) nazionale stabilisce che i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell operazione o nel caso di omessa indicazione nella fattura del giorno di emissione della stessa. In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. 3

4 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 2) Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazioneeregistrazione di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93. Tale incombente non è, pertanto, più circoscritto soltanto alle prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter del DPR 633/72 (art. 8 co. 2 lett. g) L. 217/2011). 4

5 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17 CO. 5) È stato introdotto l obbligo di indicazione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell imposta, dell annotazione inversione contabile, derubricando a meramente eventuale l esposizione del riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un necessario adempimento. 5

6 VOLUME D AFFARI (ART. 20 CO. 1) È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d affari, richiamando le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all art c.c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), e non più il successivo art n. 3. 6

7 VOLUME D AFFARI (ART. 20 CO. 1) È stata, inoltre, soppressa l esclusione originariamente inserita dall art. 1 co. 1 DLgs. 18/2010 delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad IVA ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all art. 1 co. 1 lett. a) DL 746/83, operata dall art. 1 co. 329 L. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013). 7

8 VOLUME D AFFARI (ART. 20 CO. 1) Pertanto, dal 1 gennaio 2013, le cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo IVA, per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d affari, in quanto operazioni soggette all obbligo di fatturazione (fattispecie di cui all art. 21 co. 6-bis DPR 633/72). Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume d affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni. 8

9 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce in ossequio all art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE l obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72): cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell Unione Europea, riportando l annotazione operazione non soggetta, ed eventualmente la fonte normativa; 9

10 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle finanziarie esenti di cui all art. 10 nn. 1)-4) e 9) DPR 633/72 effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con quanto previsto dagli artt. 220 par. 2, e 221 par. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura in luogo dell ammontare dell IVA deve essere apposta la dicitura inversione contabile, con l eventuale specificazione della disposizione di riferimento. 10

11 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21 CO. 6-BIS) Nota bene Controparte soggetto Ue(lett. a): si richiede la qualifica di soggetto passivo debitore dell imposta in un altro Stato membro. Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue. 11

12 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) A recepimento dell art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono state introdotte alcune deroghe all obbligo di emissione della fattura in base al momento di effettuazione dell operazione (art. 21 co. 4 lett. da a) a d): cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente (triangolare interna) lett. b): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina); 12

13 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all imposta si sensi dell art. 7-ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (coincidente con l ultimazione della prestazione); prestazioni di servizi di cui all art. 6 co. 6 primo periodo DPR633/72(lett.d), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (trattasi dei servizi 7-ter); 13

14 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 4) cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni. 14

15 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21 CO. 2) Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie: numero progressivo di univoca identificazione della fattura (chiarimenti nella R.M. 10 gennaio 2013 n. 1/E); numero di partita IVA anche del cessionario o committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell Unione Europea numero di identificazione IVA attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come privato deve essere indicato il codice fiscale. 15

16 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall applicazione dell IVA, a norma dell art. 7-bis co. 1 DPR 633/72; operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8- bis, 9 e 38-quater Decreto IVA); 16

17 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6) Obbligatoria indicazione della dicitura: operazione esente, con riferimento a quelle di cui all art. 10 DPR 633/72, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 della medesima disposizione; regimedelmargine beniusati,regimedelmargine oggetti d arte, regime del margine oggetti di antiquariatoocollezione, a seconda dei casi di cui al DL 41/95; regime del margine agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all art. 74-ter del DPR 633/72. 17

18 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21 CO. 6-TER) Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l annotazione autofatturazione. 18

19 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 1) È stata introdotta la definizione di fattura elettronica, stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, accettata da parte del destinatario. È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione all atto della messa a disposizione del cessionario o committente. 19

20 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 CO. 3) Il soggetto passivo emittente deve assicurare l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L autenticità dell origine e l integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. 20

21 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce fermo restando quanto stabilito dall art. 21 del Decreto IVA la facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art

22 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) È, tuttavia, attribuito al Ministro dell Economia e delle Finanze a norma del co. 3 della nuova disposizione il potere di ampliare l ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: l aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da 100 ad 400; l esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all art. 13 co. 4 e all art. 21 co. 2 DPR 633/72. 22

23 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) In ogni caso, l emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93); operazioni disciplinate dall art. 21 co. 6-bis lett. a) DPR 633/72 (operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue). 23

24 MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) Diversamente, se sussistono i predetti presupposti oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. È altresì previsto che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile IVA, essendo sufficiente l esposizione del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (IVA inclusa) e l aliquota d imposta applicata. 24

25 CONSERVAZIONE (ART. 39 CO. 3) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell art. 21 co. 5 DLgs. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. 25

26 NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL DL 331/93 Momento di effettuazione (art. 39 co. 1, 2 e 3); Fatturazione (art. 46 co. 1, 2 e 5); Registrazione (art. 47 co. 1 e 4). 26

27 MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. 27

28 MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 1) Cosa cambia Fino al le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all art. 6 DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. 28

29 MODIFICHE AL DL 331/93 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39 CO. 2) La disposizione è stata modificata per tenere conto dell abrogazione operata dalla Direttiva 2010/45/UE dell obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassati con riferimento alle operazioni intracomunitarie: se anteriormente al verificarsi dell evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. 29

30 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 1) È stata modificata, da obbligo a facoltà, l indicazione in fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria) dell acquisto intracomunitario senza pagamento dell imposta, o non imponibile o esente. 30

31 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 2) Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie l emissione della fattura entro il 15 del mese successivo, è stato altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l art. 46 co. 2 secondo periodo DL 331/93, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21 co. 4 lett. c) DPR 633/72): la fattura deve, inoltre, riportare l annotazione che si tratta di operazione non imponibile e con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. 31

32 MODIFICHE AL DL 331/93 FATTURAZIONE (ART. 46 CO. 5) Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b) DL 331/93 chenonha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, deve procedere all emissione della stessa in un unico esemplare nonoltreil15delterzomesesuccessivo a quello del predetto momento di effettuazione dell operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 32

33 MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 1) Il riferimento al giorno 15 del mese successivo è stato inserito anche nel co. 1 dell art. 47 DL 331/93, per la distinta annotazione rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 DPR 633/72) delle fatture relative agli acquistiintracomunitari di cui al precedente art. 38 co. 2 e 3 lett. b), previa integrazione, a norma dell art. 46 co. 1. Ai fini della detrazione, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all art. 25 DPR 633/72. 33

34 MODIFICHE AL DL 331/93 REGISTRAZIONE (ART. 47 CO. 4) La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell operazione. 34

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