REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile, nella persona del giudice
|
|
- Giancarlo Villani
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 n /11 r.g. Sentenza n. 8289/2017 pubbl. il 26/04/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell anno 2011, avente ad oggetto: pagamento somme, vertente tra ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso lo studio dell avv. Andrea Falzone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del 29/9/2015, e attore MICIELI MARIA GRAZIA (C.F. MCLMGR63C56F943S), elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini n. 145 presso lo studio dell avv. Paolo Garau che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta CONCLUSIONI Per la parte attrice: condannare la Micieli al pagamento di complessivi ,00 a titolo di somme dovute per l attività svolta per conto dell Ordine quale provider del Ministero della salute per la fornitura dei corsi Educazione Continua in Medicina oltre agli interessi legali. Con vittoria di spese. pagina 1
2 Per la convenuta: [i]n via preliminare [a]ccertare e dichiarare il difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura e per l effetto dichiarare la nullità della procura ad litem rilasciata in calce all atto di citazione ; [n]el merito respingere la domanda istante perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata nel fatto e nel diritto. Spese refuse, con condanna di parte istante per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 13/10/2011 l Ordine Nazionale dei Biologi conveniva in giudizio Micieli Maria Grazia per sentirla condannare al pagamento di ,00 oltre agli interessi legali. A sostegno della domanda l istante esponeva che per venire incontro alla necessità formative dei suoi iscritti, a seguito dell obbligatorietà imposta dal Ministero della Salute con l istituzione dell'ecm (Educazione Continua in Medicina), organizza[va] corsi di formazione in qualità di Provider ; che i predetti corsi [venivano] ripetutamente editi dalle Delegazioni che li richied[evano] ed [a]lla fine del corso i Delegati [dovevano] dare conto delle somme introitate e spese per la loro realizzazione e versare alla cassa dell ordine sia gli importi delle tasse relative all ECM anticipate dall Ordine sia le somme eventualmente residuate ; che [n]ello specifico Maria Grazia Micieli [aveva] richiesto e realizzato come delegato provinciale di Siracusa n 24 corsi di formazione ECM [,] tutti regolarmente registrati e per i quali [era] stato pagato il contributo previsto dal Ministero della Salute ; che, tuttavia, tenuto conto del numero dei PAGINA 2
3 partecipanti, [del] contributo unitario e del numero di ore di formazione da effettuare per la realizzazione del corso, l importo totale non pervenuto e non rendicontato ammonta[va] a /00. Si costituiva Micieli Maria Grazia, eccependo che il Consiglio Nazionale dei Biologi alla data del [aveva disposto] l annullamento del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell Ordine Nazionale dei Biologi e del Consiglio Nazionale dei Biologi, che [c]on nota datata il Ministero della Giustizia [aveva evidenziato] che, nelle more del commissariamento, il Consiglio dell Ordine avrebbe potuto compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e che [c]on successivo decreto del il medesimo Ministero, ritenuto che l avvenuto scioglimento di entrambi gli organi dell Ordine Nazionale dei Biologi impedi[sse] di fatto il funzionamento dell ente, [aveva provveduto] alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell art. 20 della L. 396/67, con l incarico allo stesso di provvedere all ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti ; che di conseguenza, essendo stato l atto di citazione introduttivo dell odierno giudizio redatto in data ed inoltrato per la notifica in data , il soggetto conferente la procura non [poteva] ritenersi titolare del potere di rappresentare l Ordine Nazionale dei Biologi ; che il regolamento del 2008, disciplinando i criteri per la organizzazione, realizzazione e gestione degli eventi formativi inerenti al Programma ECM, prevedeva che il soggetto che aveva proposto l evento avrebbe dovuto versare, oltre ad un contributo che determinava il Ministero per l attribuzione dei crediti formativi (tra. 258,23 e. 774,69 a seconda della tipologia dell Evento PAGINA 3
4 ) e destinati allo stesso, una somma forfettaria per spese di segreteria di. 200,00 ; che, invece, il regolamento approvato il 25/3/2010 opera[va] al di fuori dei poteri e delle funzioni attribuite al Consiglio dell Ordine costituendo un palese tentativo di gestire <<direttamente>> i corsi di formazione con indicazione di costi massimi da sostenere, investendo direttamente il Consiglio dell Ordine dell onere di stabilire per ogni singolo corso la quota di iscrizione ; che di conseguenza il regolamento del 2010 era illegittimo nonché privo di efficacia retroattiva ; che comunque [p]er quanto riguarda[va] le quote di iscrizione dei corsi mai si [era] concordato un provento a qualsiasi titolo per l Ordine. Concludeva, quindi, [i]n via preliminare per il difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura e nel merito per il rigetto della domanda. Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all udienza del 4/10/2016, la causa veniva ritenuta per la decisione dall istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica. Va preliminarmente confermata l ordinanza del 9/1/2014, stante le motivazione addotte con il provvedimento in questione. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al conferente la procura, sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta. Al riguardo si osserva che l Ordine Nazionale dei Biologi è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della giustizia ed istituito ai sensi della Legge n. 396/67. PAGINA 4
5 Gli organi collegiali dell Ordine sono il Consiglio dell ordine nazionale dei biologi e il Consiglio nazionale dei biologi. Il consiglio dell ordine è dotato di un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario e cinque consiglieri e le sue funzioni sono di assicurare il rispetto della normativa professionale, curare l albo professionale, tutelare il titolo professionale e impedire l esercizio abusivo della professione, amministrare i beni e le finanze dell ordine e presentare il bilancio. Il presidente del consiglio dell ordine è il rappresentante dell ordine stesso. Il consiglio nazionale invece è costituito da quindici membri iscritti all albo, un presidente, un vice-presidente, un tesoriere, un segretario (distinti da quelli dell Ordine Nazionale dei Biologi) ed undici consiglieri e si occupa della gestione di ricorsi in materia di iscrizioni o espulsioni dall albo, provvedimenti disciplinari e risultati elettorali interni all ordine. Orbene, è innegabile che l ente eretto in persona giuridica, qual è nella fattispecie l Ordine Nazionale dei Biologi, agisce, anche sul piano processuale, per il tramite dei propri rappresentanti, in forza del rapporto d immedesimazione organica con l ente rappresentato. E tale rapporto, che investe la persona fisica del potere di rappresentanza, deve sussistere al momento del compimento dell atto, anche di natura processuale, riferibile all ente rappresentato. Conseguentemente, il venir meno dell investitura del potere di rappresentanza organica anteriore al compimento dell atto rende quest ultimo non riferibile all ente. Tuttavia il difetto di legittimazione processuale in oggetto può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, con la costituzione PAGINA 5
6 in giudizio del soggetto dotato dell effettiva rappresentanza dell ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. La ratifica opera, infatti, anche in sede processuale, stante il disposto dell art. 182 c.p.c. (vedi Cass, civile n. 3084/16). Ne consegue che, essendo intervenuta in data 29/9/2015 la costituzione dell Ordine Nazionale dei Biologi in persona del Presidente pro tempore giusta delibera n del 28/5/2015, il difetto di legittimazione sussistente all atto dell introduzione della presente lite deve ritenersi sanato con effetto retroattivo. Nè appare idonea ad incidere sulla costituzione avvenuta il 29/9/2015 la sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 28/7/2016, atteso per un verso che la pronuncia in questione è stata depositata dalla convenuta con la comparsa conclusionale in maniera incompleta, risultando la copia agli atti priva delle ultime pagine della motivazione e segnatamente del dispositivo, con la conseguenza che non è possibile accertare l esatto contenuto della sentenza, e per altro verso che è ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza l efficacia retroattiva di un eventuale dictum di annullamento delle operazioni elettorali e gli effetti di una tale statuizione sugli atti compiuti medio tempore dagli organi elettivi. Nel merito la domanda proposta dall Ordine Nazionale dei Biologi è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero deve anzitutto osservarsi che le circostanze di fatto relative alla realizza[zione] da parte della Micieli dei corsi di formazione ECM meglio indicati alle pagg. nn. 2 e 3 dell atto di citazione ed al numero dei PAGINA 6
7 partecipanti ed al costo unitario degli stessi non risultano in alcun modo contestate dalla convenuta, essendosi quest ultima limitata ad affermare che [p]er quanto riguarda le quote di iscrizione dei corsi mai si è concordato un provento a qualsiasi titolo per l Ordine e che il regolamento del 2010 è illegittimo ed in ogni caso privo di efficacia retroattiva (pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta), laddove l onere della contestazione specifica e tempestiva deriva da tutto il sistema processuale e, segnatamente, dal carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena, dalla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore caratterizza ogni sistema processuale, dal dovere di lealtà e probità, posto a carico delle parti dall art. 88 c.p.c. che impone a entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o solo negligenti, e soprattutto dal generale principio di economia che deve sempre informare il processo, così come previsto dall art. 111 Cost. (vedi Cass. civile nn. 5191/08 e 23638/07). Deve pertanto ritenersi pacifico che la Micieli abbia incassato quale quote di partecipazione ai corsi ECM organizzati tra il 2009 ed il 2010 il complessivo importo di ,00. Quanto all obbligo di restituzione di tale somma, va precisato per un verso che la stessa convenuta ha esplicitamente ammesso di aver effettuato nel 2006 e nel 2010 versa[menti] a saldo delle quote ECM dei corsi organizzati in Siracusa (pag. 5 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. del 19/4/2012) e per altro verso che la Micieli risulta aver inviato all Ordine PAGINA 7
8 il Piano Economico Finanziario di alcuni corsi (cfr. documento n. 14 di cui al fascicolo di parte attrice), con la conseguenza che, in mancanza di puntuali allegazioni sia da parte dell attrice sia da parte della convenuta sulle concrete modalità di organizzazione dei corsi, deve ritenersi che l Ordine Nazionale dei Biologi assuma la veste di provider dei corsi ECM e che la gestione e l organizzazione degli stessi sia poi effettuata per suo conto dai singoli delegati provinciali. Il rapporto intercorso tra l Ordine Nazionale dei Biologi e la Micieli (ed invero la deduzione di parte convenuta secondo cui tutti i corsi espletati a Siracusa sono stati organizzati non dalla Delegazione quanto piuttosto dall Associazione Biologi della Provincia di Siracusa è del tutto irrilevante, atteso che le stesse Brochures depositate dalla Micieli recano la chiara indicazione quale organizzatore dell Ordine Nazionale dei Biologi Delegazione Provinciale di Siracusa Associazione Biologi Provincia di Siracusa e che l eventuale, ulteriore delega dell organizzazione da parte della convenuta a tale ultima associazione non incide in alcun modo sulla qualifica di delegato provinciale della Micieli) per la realizzazione dei corsi ECM in Siracusa deve allora giuridicamente qualificarsi come mandato e comporta per la convenuta - quale mandataria - di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse nell espletamento dell incarico E tuttavia la Micieli ha omesso non solo l indicazione dei dati contabili delle entrate e delle uscite e del saldo finale ma anche la descrizione e giustificazione documentata dell attività gestoria svolta, con la conseguenza che, non risultando versata in atti alcuna documentazione di spesa, la stessa è tenuta a rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del PAGINA 8
9 mandato stesso ovvero l intero costo unitario dei corsi ECM organizzati in Siracusa per conto dell Ordine Nazionale dei Biologi. La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione di ,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14. P.Q.M. il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ordine Nazionale dei Biologi nei confronti di Micieli Maria Grazia, così provvede: - condanna la convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, di ,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo; - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi 6.313,63, di cui 1.215,00 per la fase di studio, 775,00 per la fase introduttiva, 1.620,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, 2.025,00 per la fase decisionale ed 678,63 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 22/4/2017. Il Giudice Unico Dott.ssa Caterina Bordo PAGINA 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente S E N
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
Dettagli- ricorrente - C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliTribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.
DettagliTRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014 All udienza del 15.01.2015 sono presenti per parte ricorrente l Avv. Biscaldi e l Avv. Branzoli e per parte resistente l Avv. Garibaldi nonché i ricorrenti personalmente.
DettagliN /2011 R.G.A.C.
N. 33008/2011 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Edoardo Vitale ha pronunciato
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliTRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO
TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 4.03.2015, nella causa iscritta al n.r.g. 2199/2015 tra Associazione sindacale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
TAR CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7/1/2016 n. 4 Pres. FF. Corciulo, est. Andolfi Decisum: sulla declaratoria del silenzio serbato da un Comune in ordine alla diffida inviata da una ditta concessionaria
DettagliCostituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi avanzata da un soggetto che sosteneva di non aver stipulato il contratto di finanziamento
Dettaglin. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa
n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIl Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliATTO DI PRECETTO PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PRECETTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via
DettagliN. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliCOMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA COMUNE DI AZZANO MELLA Provincia di Brescia Delibera N. 37 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: NOMINA LEGALE PER RAPPRESENTANZA COMUNE DI AZZANO MELLA RICORSO IN APPELLO DELLA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA
N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliFirmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di
DettagliComune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco. N. 01 del Registro Data
Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 01 del Registro Data 02.01.2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Abstract. L attore-persona fisica, che nell atto introduttivo al giudizio non indica il codice fiscale ma la propria partita iva, agisce nell atto di compravendita di un bene di consumo in qualità di professionista
DettagliCoop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro
N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Abstract. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l incompetenza
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00010/2016 REG.PROV.COLL. N. 05923/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliImmediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie
Immediata esecutività delle sentenze in favore del contribuente e garanzie Con decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2017, e che entrerà in vigore il 28/03/2017,
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario n 665 del 13/12/2017 A seguito di Proposta N 648 del 11/12/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI Il
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliLibretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse
Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari) Contratto
DettagliFallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente - dott. Giuseppe
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliL ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.
L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino Tribunale di Torino, 29 gennaio 2016. Rel. Di Capua. Condominio negli edifici Diritto al recupero delle
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e0c85 - Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#:
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Gabriella Piantadosi,
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Art. 1398 c.c.; mancata contestazione della carenza
DettagliIl Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
1 2 Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'avvocatura, riferisce quanto segue: In
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SICILIANA SENTENZA N. 741/2016. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE Originale della sentenza 32,00 Originale sentenza esecutiva 32,00 Copie sentenze per notifica 64,00
DettagliTRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
R.G. n. 4051/13 TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO Il dott. Ignazio Onni, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31 luglio 2014, ha pronunciato
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario Straordinario n 261 del 21/02/2017 A seguito di Proposta N 98 del 21/02/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN
Dettagli