CAPITOLATO SPECIALE. Espletamento dei servizi finanziari connessi alla emissione di prestiti obbligazionari
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- Cristina Nicoletti
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1 Allegato B CAPITOLATO SPECIALE Espletamento dei servizi finanziari connessi alla emissione di prestiti obbligazionari Art. 1 - Oggetto Oggetto del presente capitolato è la regolamentazione delle condizioni per l espletamento di tutti i servizi connessi alla emissione di prestiti obbligazionari fino al 31/12/2010 delle seguenti Amministrazioni: - Comune di Reggio Emilia e Enti Locali della Regione Emilia Romagna aderenti alla convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento di cui il Comune di Reggio è ente capofila - Comune di Carpi (MO) - Comune di Cesena - Comune di Faenza (RA) - Comune di Ferrara - Comune di Forlì - Comune di Formigine (MO) - Comune di Modena - Comune di Parma - Comune di Rimini - Amministrazione Provinciale di Bologna - Amministrazione Provinciale di Forlì e Cesena - Amministrazione Provinciale di Modena - Amministrazione Provinciale di Ravenna - Amministrazione Provinciale di Reggio nell Emilia - Amministrazione Provinciale di Rimini - Unione delle Terre d Argine Art. 2 - Importo complessivo presunto delle emissioni obbligazionarie L importo complessivo presunto delle emissioni è di euro ,00 (centotrentacinquemilioni/00), in più emissioni parziali, effettuabili dalle singole Amministrazioni di cui all art. 1. L istituto aggiudicatario dovrà garantire un ulteriore incremento del 20% di tale importo alle medesime condizioni offerte in sede di gara. A seguito dell avvenuta aggiudicazione, sarà possibile procedere ad emissioni inferiori all importo complessivo presunto sopra indicato, ed analiticamente dettagliato nella tabella di cui al punto 2 del
2 Bando, oppure non procedere ad emissioni, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dell aggiudicatario. Il versamento del ricavato del prestito di ogni singola emissione da parte dell aggiudicatario dovrà avvenire, al massimo, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di perfezionamento del prestito trasmessa dall Amministrazione emittente, anche via fax, a seguito dell intervenuta esecutività della delibera di emissione. Art. 3 - Importo minimo delle singole emissioni parziali effettuabili da ciascun Ente Le emissioni potranno essere effettuate importi minimi pari ad euro ,00. Per gli enti aderenti alla Convenzione per la negoziazione unitaria delle condizioni di emissione dei prestiti obbligazionari e per altre operazioni di gestione associata del ricorso all indebitamento potranno essere effettuate emissioni per un importo minimo pari a ,00, nel numero massimo di 10. Art. 4 - Valuta emissioni Euro Art. 5 - Taglio obbligazioni (valore nominale singole obbligazioni) Euro. Art. 6 - Modalità di collocamento Sottoscrizione a fermo da parte dell istituto aggiudicatario (o del raggruppamento di istituti). Art. 7 - Modalità di perfezionamento delle emissioni Il perfezionamento delle emissioni obbligazionarie potrà essere effettuato in qualsiasi momento mentre il pagamento delle rate dei prestiti obbligazionari dovrà avvenire di norma alle scadenze del 30 Giugno e del 31 Dicembre di ogni anno. Ciò comporterà che la prima rata del prestito potrà avere una durata più estesa o più breve rispetto allo stesso semestre a seconda della data di emissione (perfezionamento). Nel caso di emissioni effettuate entro il 30/6, il pagamento della prima rata potrà avvenire a scelta dell ente emittente il 30/6 od il 31/12 successivo all emissione, mentre nel caso di emissioni nel secondo semestre dell anno il pagamento della prima rata potrà avvenire a scelta dell ente emittente il 31/12 od il 30/6 successivo all emissione. Resta salva la facoltà delle parti, nei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente, di concordare scadenze differenti rispetto a quelle precedentemente indicate. Art. 8 - Servizi Assistenza gratuita nella gestione di tutti i servizi connessi al perfezionamento delle emissioni obbligazionarie quali a titolo esemplificativo: - l invio agli enti, entro 5 giorni lavorativi bancari dalla data di ricevimento della relativa richiesta, della documentazione e delle informazioni necessarie a predisporre la delibera di emissione (quali ad esempio il Regolamento del prestito obbligazionario e il piano di ammortamento) nonché, con un congruo anticipo rispetto alla data prescelta di perfezionamento del prestito, gli schemi di verbale di assegnazione, di delegazione di pagamento e di dichiarazione di conformità e l eventuale altra documentazione necessaria al perfezionamento delle emissioni;
3 - gli adempimenti necessari al perfezionamento dell accentramento dei prestiti obbligazionari presso la Monte Titoli ivi compresi la predisposizione dei moduli richiesti dalla Monte Titoli per la gestione dei rapporti con i singoli enti; - la comunicazione a Monte Titoli dei dati variabili per pagamento interessi e rimborso capitale - la predisposizione e compilazione dei modelli di segnalazione dei collocamenti effettuati alla Banca d Italia/UIC. Art. 9 - Commissioni di collocamento Nessuna. Art Modalità di arrotondamento I tassi di interesse nominali risultanti dai parametri di riferimento posti a base di gara maggiorati dello spread saranno arrotondati al millesimo di punto percentuale più vicino. Art Costi relativi al rimborso spese di emissioni Nessuno. Art Contributi una-tantum Lo 0,1% dell'importo dell emissione, da versare allo Stato (a carico delle singole Amministrazioni emittenti). Art Durata dell incarico L incarico avrà inizio dalla data di comunicazione dell avvenuta aggiudicazione. Il termine ultimo sarà rappresentato dal verificarsi di una delle seguenti circostanze alternative: a) avvenuta sottoscrizione a fermo da parte dell aggiudicatario dell importo complessivo massimo di euro ,00 (importo complessivo presunto delle emissioni con maggiorazione del 20%), per emissioni fino a detta data; b) raggiungimento del termine del 31/12/2010, a prescindere dall effettivo importo delle tranches emesse entro tale data. Art. 14 Garanzie Il pagamento delle somme relative al servizio del prestito sarà garantito dai Comuni emittenti mediante il rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio (art. 206, D.Lgs. n. 267/2000). Tale garanzia sull accordo delle parti sarà rilasciata, ai sensi dell'art. 35, comma 7, Legge 724/1994, all Intermediario Finanziario Aggiudicatario (sottoscrittore a fermo), in qualità di rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei confronti dell'ente emittente. Art. 15 Tipologie di emissioni Le emissioni obbligazionarie potranno avere le seguenti caratteristiche:
4 1) EMISSIONI CON RIMBORSO GRADUALE DEL CAPITALE A TASSO VARIABILE: Ammortamento: e 25 anni con rate semestrali posticipate ed ammortamento: A. alla francese (quote capitali crescenti); oppure B. a quote capitali costanti ; Parametro di riferimento: Tasso EURIBOR a 6 mesi (act/360) rilevato il 2 giorno lavorativo bancario antecedente la data di godimento della cedola; Facoltà per gli enti convenzionati di ricorrere all opzione transformable VARIABILE- FISSO, una sola volta nel corso della vita del prestito e per tutta la durata residua dello stesso. L opzione potrà essere esercitata dall ente emittente - trascorsi 24 mesi dalla data di emissione e ad esclusione dell ultimo anno di vita del prestito - in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola semestrale di interessi. Nel caso in cui l emittente decida di esercitare l opzione, il prestito pagherà per tutta la sua vita residua interessi fissi semestrali posticipati, calcolati su base annua secondo la convenzione 30/360 following unadjusted, pari al tasso swap lettera sull euro (nominale), determinato il secondo giorno lavorativo precedente la data di esercizio dell opzione, di durata corrispondente alla durata finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario, maggiorato dello spread. Per durata finanziaria residua equivalente si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR, calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interessi e durata residua, del prestito obbligazionario. L emittente comunicherà l esercizio dell opzione agli obbligazionisti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno due mesi prima della data prescelta per l esercizio dell opzione. Previsione di estinzione anticipata: Possibile senza indennizzo a partire dal 18 mese dalla data di emissione e in coincidenza con il pagamento delle cedole semestrali di interesse, con preavviso da pubblicarsi almeno tre mesi prima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di esercizio da parte dell emittente della facoltà di conversione a tasso fisso, il rimborso anticipato sarà consentito con le modalità e con l indennizzo fissato per le emissioni a tasso fisso.
5 2) EMISSIONI CON RIMBORSO GRADUALE DEL CAPITALE A TASSO FISSO: Ammortamento: e 25 anni a rate semestrali posticipate con ammortamento alla Francese (quote capitali crescenti); Parametro di riferimento: "INTEREST RATE SWAP" (I.R.S.) - Tasso swap lettera sull euro (nominale) 30/360 following unadjusted - determinato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente al perfezionamento del prestito, di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente del prestito obbligazionario; Per durata finanziaria equivalente si intende quella corrispondente al tasso swap verso EURIBOR, calcolato sulla base della curva dei tassi, relativo ad un operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, di periodicità di corresponsione degli interessi e durata del prestito obbligazionario. Estinzione anticipata: L Ente emittente ha la facoltà di estinguere il prestito obbligazionario trascorsi 18 mesi dalla data di emissione ed in corrispondenza della scadenza di ciascuna cedola interessi con rifusione all obbligazionista a titolo di indennizzo di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue del piano dei pagamenti del prestito obbligazionario emesso (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico prestito obbligazionario (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del prestito obbligazionario emesso (detto A), da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all Interest Rate Swap ( bid ) sull Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito obbligazionario stesso, e rilevato, con le modalità all uopo previste dalla contrattualistica adottata dall ISDA International Swap and Derivatives Association Inc., per valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata. In caso di mancata corrispondenza fra la scadenza oggetto di quotazione e quella del prestito obbligazionario si opererà l interpolazione lineare dei valori disponibili. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza, una volta calcolato come sopra precisato, sarà pagabile all obbligazionista al suo valore attuale alla data di estinzione; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al tasso quale definito precedentemente del prestito obbligazionario teorico B. Il rimborso anticipato potrà avvenire con preavviso da pubblicarsi almeno tre mesi prima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6 Art. 16 Modalità di aggiudicazione e rapporti tra l intermediario aggiudicatario e le Amministrazioni Aggiudicatrici L aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto o del raggruppamento di soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato il prezzo più basso, inteso come il minor spread medio, calcolato come sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando ciascuno spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno da applicare ai parametri di riferimento sopra richiamati) per il corrispondente peso espresso in termini percentuali, secondo quanto riportato nella tabella seguente, e compilando l apposita scheda di offerta allegata al bando di gara alla lettera D : PONDERAZIONI ASSEGNATE Durata Spread su Euribor 6 Spread su IRS di durata dell'ammortamento mesi per emissioni a finanziaria equivalente per TOT. tasso variabile emissioni a tasso fisso 10 anni 5% 5% 10% 15 anni 7,5% 7,5% 15% 20 anni 32,5% 32,5% 65% 25 anni 5% 5% 10% TOT. 50% 50% 100% Nel caso di ritardi nel versamento del ricavato del prestito rispetto ai tempi previsti all art. 2 (massimo 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di perfezionamento del prestito a seguito dell intervenuta esecutività della delibera di emissione) o di invio della documentazione e degli schemi previsti all art. 8 (5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dei singoli enti che intendono procedere all emissione) l intermediario finanziario inadempiente dovrà corrispondere all ente emittente una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell importo dell emissione obbligazionaria da effettuare. La penale non sarà applicata se il ritardo dipenderà da cause non imputabili all intermediario finanziario quale ad esempio la mancata consegna da parte dell ente emittente della documentazione necessaria al perfezionamento dell operazione (delegazioni di pagamento, dichiarazioni sulla capacità di indebitamento, copia della delibera di emissione esecutiva, ecc.). Resta salva inoltre la possibilità, in caso di inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. Art. 17 Utilizzo del ricavato dell emissione obbligazionaria per operazioni di estinzione anticipata di mutui in essere ai sensi dell art. 41 L. 448/2001 Il plafond posto a base di gara potrà essere utilizzato da ciascun ente anche per operazioni di estinzione anticipata di mutui preesistenti, solo in caso di esito positivo delle valutazioni di convenienza economico-finanziaria previste ai sensi del comma 2 dell art. 41 L. 448/2001 effettuate sia dall amministrazione che dall istituto finanziatore.
7 Art. 18 Eventuali Servizi Finanziari aggiuntivi Gli enti locali emittenti, in accordo con l Istituto di Credito Aggiudicatario, potranno concordare singolarmente in relazione a particolari esigenze dell ente, e qualora ciò risultasse più vantaggioso per l ente stesso, emissioni obbligazionarie con caratteristiche anche difformi da quelle illustrate negli articoli precedenti. In particolare l istituto aggiudicatario potrà proporre agli enti partecipanti alla gara che avranno adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, o anche solo ad alcuni di essi, emissioni in forma aggregata da collocare su mercati anche internazionali, fermi restando gli spread massimi ottenuti in sede di gara. Art. 19 Eventuale ricontrattazione delle condizioni ottenute in sede di gara È facoltà degli enti partecipanti alla gara che avranno adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, richiedere l effettuazione di un apposito incontro fra i rappresentanti dell istituto aggiudicatario ed il Comune di Reggio Emilia, in qualità di coordinatore delle amministrazioni committenti, finalizzato a verificare la disponibilità dell istituto a rivedere al ribasso le condizioni offerte in sede di gara, in relazioni ad eventuali rilevanti variazioni dei mercati finanziari. La revisione verrà posta in essere solo qualora si trovi l accordo tra l istituto aggiudicatario ed il rappresentante dei committenti e le eventuali nuove condizioni verranno applicate a tutti i prestiti obbligazionari da perfezionarsi entro il 31/12/2010. * *** *
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