Indice. Definizioni...3. Oggetto dell Assicurazione Infortuni...5. Delimitazioni...6. Prestazioni...7. Oggetto dell Assicurazione Malattia...

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1 Indice Definizioni...3 Sezione Infortuni Oggetto dell Assicurazione Infortuni...5 Art Rischio assicurato...5 Art Attività sportive...5 Art Infortuni durante il servizio militare...6 Art Rischio volo...6 Delimitazioni...6 Art Esclusioni...6 Art Persone non assicurabili...6 Art Limiti d età...7 Art Limiti territoriali...7 Prestazioni...7 Art Criteri d indennizzabilità...7 Art Morte...7 Art Morte presunta...7 Art Commorienza dei coniugi...7 Art Invalidità Permanente...8 Art Franchigia per Invalidità Permanente...9 Art Invalidità Permanente grave...9 Art Inabilità Temporanea...9 Art Franchigia per Inabilità Temporanea...10 Sezione Malattia Oggetto dell Assicurazione Malattia...11 Art Indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura e convalescenza...11 Delimitazioni...11 Art Esclusioni...11 Art Termini di aspettativa...11 Art Altre delimitazioni...12

2 Norme Comuni Adempimenti in caso di sinistro...13 Art Denuncia del sinistro ed obblighi dell Assicurato...13 Art Liquidazione - Anticipi...13 Art Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale...13 Art Rinuncia al diritto di surrogazione...14 Altri adempimenti...14 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Forma delle comunicazioni...14 Art Altre assicurazioni...14 Art Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione...14 Art Aggravamento del rischio...14 Art Diminuzione del rischio...14 Art Attività diversa da quella dichiarata...15 Disposizioni varie...15 Art Assicurazione di gruppi...15 Art Recesso in caso di sinistro...15 Art Proroga dell assicurazione...16 Art Modifiche dell assicurazione...16 Art Foro competente...16 Art Oneri fiscali...16 Art Rinvio alle norme di legge...16 Condizioni Particolari Condizioni particolari...17 CP 01 - Limitazione della garanzia agli infortuni extraprofessionali...17 CP 02 - Adozione della tabella di legge...17 CP 03 - Invalidità Permanente - Franchigia relativa...17 CP 04 - Invalidità Permanente - Limitazione della franchigia...17 CP 05 - Invalidità Permanente modulata...17 CP 06 - Rimborso delle spese sanitarie, di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e per l eliminazione dei danni estetici...18 CP 07 - Franchigia assoluta per Inabilità Temporanea...18 CP 08 - Inabilità Temporanea integrale...18 CP 09 - Indennità da gessatura in abbinamento all indennità per ricovero in Istituto di cura...19 CP 10 - Invalidità Permanente totale da Infortunio o Malattia - Indennità Aggiuntiva...19 Attività Professionali Codici e classi di rischio delle attività professionali...21

3 Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Beneficiari Contraente Franchigia Indennizzo Premio Società il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso Morte il soggetto che stipula il contratto la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la somma dovuta dal Contraente alla Società La Carnica Assicurazioni Si considera: Infortunio Malattia Invalidità Permanente Inabilità Temporanea Ricovero Istituto di cura Day Hospital ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la Morte, un Invalidità Permanente oppure un Inabilità Temporanea ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio la perdita definitiva, a seguito d infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione la perdita temporanea, a seguito d infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche la degenza, esclusivamente diurna, documentata da cartella clinica, in Istituto di cura - 3 -

4 Cancella

5 Sezione Infortuni Oggetto dell Assicurazione Infortuni Art Rischio assicurato L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate; - di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: 1) i colpi di sole, di calore e di freddo, l assideramento o il congelamento; 2) le conseguenze d ingestione di sostanze dovute a causa fortuita; 3) l asfissia non di origine morbosa; 4) l annegamento; 5) quelli causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario, nonché quelli causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato; 6) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile, nonché gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria; 7) quelli sofferti in stato di malore o di incoscienza; 8) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile. L assicurazione vale altresì: 9) per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace; 10) per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni che colpissero l Assicurato al di fuori della regione ove si trova il Comune dove egli ha la sua residenza anagrafica. Art Attività sportive L assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi attività sportiva con esclusione di: - sports aerei in genere e paracadutismo; - partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura. Tuttavia, qualora l infortunio si sia verificato in occasione della pratica dei seguenti sports: - alpinismo con scalata di roccia o di ghiacciai oltre il 3 grado della scala di Monaco; - guidoslitta; - sci acrobatico ed estremo; - rugby e football americano; - speleologia; - immersioni con autorespiratore; - pugilato; - atletica pesante; - arti marziali; - lotta nelle sue varie forme; - arrampicata libera (free-climbing); - canoa fluviale oltre il 3 grado; - salto dal trampolino con sci od idrosci; - bob; od in occasione di corse o gare - e relative prove ed allenamenti - organizzati o comunque svolti sotto l egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a: - calcio e calcetto; - ciclismo; - hockey; - sport equestri; l indennizzo dovuto a termini di polizza viene riconosciuto nella misura del 50%

6 Art Infortuni durante il servizio militare L Assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per le esercitazioni. È considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L Assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la proroga dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. Art Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di trasporto pubblico passeggeri, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su: - aeromobili di società di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico passeggeri; - aeromobili di aeroclubs; - apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali deltaplani e ultraleggeri. Ai fini della presente garanzia, la copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa dal momento in cui ne discende. La presente garanzia non è valida nel caso di polizza con durata inferiore all anno. Delimitazioni Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.1 punto 9); 2) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, ecc., salvo quanto previsto dal precedente art. 1.1 punto 10); 3) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, ecc.), nonché connessi a tutti gli sport aerei in genere e dall uso di mezzi subacquei, salvo quanto previsto dal precedente art. 1.4; 4) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 5) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 6) dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 7) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati; 8) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Art Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete insulino-dipendente, epilessia, o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organico-cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, si applica quanto disposto dall art. 7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile

7 Art Limiti d età L assicurazione non vale per le persone che abbiano compiuto i 75 anni d età successivamente al periodo di assicurazione originariamente previsto, per effetto di tacita proroga; in tal caso l assicurazione cessa dalla successiva scadenza annuale del premio. Tale cessazione darà luogo alla corrispondente diminuzione di premio qualora siano assicurate più persone. L eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte della Società, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione. Art Limiti territoriali L assicurazione vale in tutto il mondo. L Inabilità Temporanea, al di fuori dei Paesi europei, vale unicamente per il periodo di ricovero ospedaliero e dal giorno di rientro in Italia dell Assicurato. Prestazioni Art Criteri d indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 3.5 Invalidità Permanente delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono diminuite tenendo conto del grado d invalidità preesistente. Art Morte Se l infortunio ha come conseguenza la Morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Art Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3), del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la Morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari per la restituzione della somma corrisposta. Art Commorienza dei coniugi Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la Morte dell Assicurato e del coniuge, entrambi assicurati con la presente polizza, la Società liquida ai loro figli minori conviventi e a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap tale da renderli non autosufficienti, un ulteriore indennità pari al 50% della somma loro spettante per il caso Morte

8 Art Invalidità Permanente a) Se l infortunio ha come conseguenza l Invalidità Permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. b) Se l infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d Invalidità Permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: Perdita, anatomica o funzionale, di: Destro Sinistro * un arto superiore 70% 60% * una mano o un avambraccio 60% 50% * un pollice 18% 16% * un indice 14% 12% * un medio 8% 6% * un anulare 8% 6% * un mignolo 12% 10% * una falange ungueale del pollice 9% 8% * una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito Anchilosi: * una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito * della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% 20% * del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% * del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% Paralisi completa: * del nervo radiale 35% 30% * del nervo ulnare 20% 17% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: * al di sopra della metà della coscia 70% * al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% * al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del 3 medio di gamba 50% * un piede 40% * ambedue i piedi 100% * un alluce 5% * un altro dito del piede 1% * la falange ungueale dell alluce 2,5% Anchilosi: * dell anca in posizione favorevole 35% * del ginocchio in estensione 25% * della tibio-tarsica ad angolo retto 10% * della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo: * sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: * una vertebra cervicale 12% * una vertebra dorsale 5% * 12 a dorsale 10% * una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con: * contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: * un occhio 25% * ambedue gli occhi 100% Sordità completa di: * un orecchio 10% * ambedue gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta: * monolaterale 4% * bilaterale 10% Perdita anatomica di: * un rene 15% * della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali d invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa

9 c) Se l infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; - nel caso in cui l Invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; - la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale d invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; - per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, si procederà alla quantificazione del grado d Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. Il diritto all indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio, dopo che l indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga al beneficiario l importo liquidato od offerto. Art Franchigia per Invalidità Permanente La liquidazione dell indennizzo per Invalidità Permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a) sulla parte della somma assicurata fino a Euro ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; b) sulla parte della somma assicurata eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00, non si farà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; c) sulla parte della somma assicurata eccedente Euro ,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece l Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Nei casi in cui l Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Art Invalidità Permanente grave Qualora l infortunio determini un Invalidità Permanente accertata di grado pari o superiore al 66%, la Società liquida il 100% della relativa somma assicurata. Art Inabilità Temporanea Se l infortunio ha come conseguenza un Inabilità Temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata: a) integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività principali e secondarie dichiarate; b) al 50%, per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. L indennità per Inabilità Temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno dell infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. L indennità per Inabilità Temporanea è cumulabile con quella per Morte o per Invalidità Permanente

10 Art Franchigia per Inabilità Temporanea Qualora l infortunio comporti ricovero in Istituto di cura per almeno 3 giorni o, a seguito delle fratture riportate, venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente (escluso collare ortopedico amovibile), la Società liquida l indennità senza deduzione di alcuna franchigia. In tutti gli altri casi, la somma assicurata per Inabilità Temporanea è soggetta alle seguenti franchigie assolute: a) 7 giorni sulla somma assicurata fino a Euro 35,00; b) 15 giorni sulla somma assicurata eccedente Euro 35,00. Pertanto, sulla somma assicurata: a) fino a Euro 35,00, la Società liquida l indennità a partire dall 8 giorno successivo a quello computabile a termini dell articolo precedente; b) eccedente a Euro 35,00, la Società liquida l indennità a partire dal 16 giorno successivo a quello computabile a termini dell articolo precedente

11 Sezione Malattia Oggetto dell Assicurazione Malattia Art Indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura e convalescenza In caso di ricovero in Istituto di cura reso necessario da: a) malattia; b) infortunio; c) parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traumatico; la Società corrisponde: 1) l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 365 giorni per sinistro. Detta indennità è ridotta del 50% in caso di Day Hospital. L indennità è dovuta esclusivamente per Day Hospital di durata superiore a 2 giorni, purché dalla documentazione dell Istituto di cura risulti che il Day Hospital, fatta eccezione per le festività, è avvenuto senza soluzione di continuità; 2) un indennità giornaliera di convalescenza nella misura del 50% della somma indicata in polizza per indennità da ricovero, per un numero di giorni pari a quelli del ricovero, indipendentemente dalla durata prescritta dal medico curante, con il massimo comunque di 50 giorni. Detta indennità viene corrisposta solo a seguito di ricovero di durata superiore a 7 giorni. Delimitazioni Art Esclusioni Oltre a quanto previsto dall art. 2.1 Esclusioni della Sezione Infortuni delle presenti Condizioni Generali, l assicurazione non comprende: 1) le conseguenze dirette di malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e sottaciuti alla Società; 2) le cure e gli interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici e malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; 3) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le manifestazioni riferibili ad esaurimento nervoso ; 4) l aborto volontario non terapeutico; 5) le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia), le protesi dentarie, le cure dentarie e le paradontopatie; 6) le conseguenze di cure dimagranti e dietetiche e di trattamenti estetici; 7) le infezioni da qualsiasi virus di immunodeficenza acquisita (A.I.D.S.), inclusa la sieropositività, o da qualsiasi altra condizione o sindrome collegata. Art Termini di aspettativa L assicurazione decorre dalle ore 24: a) Per le garanzie di cui all art. 4.1 Indennità giornaliera per ricovero in Istituto di cura e di ingessatura : a.1) del giorno di effetto della polizza, per gli infortuni e l aborto post-traumatico; a.2) del 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie e l aborto spontaneo. Per le malattie che si manifestano durante tale periodo di aspettativa non è previsto alcun rimborso; a.3) del 300 giorno successivo a quello di effetto della polizza, per il parto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza e dal puerperio; tuttavia, limitatamente a dette malattie l assicurazione decorre dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza qualora l assicurato comprovi con certificato medico che il concepimento è avvenuto dopo tale data; a.4) del 90 giorno successivo a quello di effetto della polizza, per l aborto terapeutico;

12 a.5) del 180 giorno successivo a quello di effetto della polizza, per le malattie che siano l espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione o, se conosciute, purché dichiarate alla Società; b) Per la garanzia di cui alla Condizione Particolare 10, Invalidità Permanente da malattia : b.1) del 90 giorno successivo a quello di effetto della polizza. Qualora la presente polizza ne sostituisca un altra, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita per le prestazioni ed i massimali da quest ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni assicurate. Art Altre delimitazioni Per quanto compatibili, valgono tutte le delimitazioni previste nella Sezione Infortuni e, in particolare, le esclusioni di cui all art. 1.2 Attività sportive, l art. 2.2 Persone non assicurabili, l art. 2.3 Limiti d età, l art. 2.4 Limiti territoriali e l art. 3.1 Criteri d indennizzabilità, delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione

13 Norme comuni per le Sezioni Infortuni e Malattia Adempimenti in caso di sinistro Art Denuncia del sinistro ed obblighi dell Assicurato In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata dal certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento nonché, per le garanzie previste dalla Sezione Malattia, copia completa della cartella clinica. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di prolungamento dell Inabilità Temporanea o della malattia, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato, o in caso di Morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art Codice Civile. Art Liquidazione - Anticipi Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L indennizzo viene corrisposto in Italia in Euro. La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.3 e nei seguenti casi: - Inabilità Temporanea e ricovero in Istituto di cura di durata accertata superiore ai 2 mesi, e sempre che l Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all art. 6.1, la Società - se richiesto - corrisponderà un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alle certificazioni mediche prodotte alla data della richiesta, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva; - Invalidità Permanente presunta, nel senso che, qualora - trascorsi 3 mesi dal termine della cura medica - sia prevedibile che all Assicurato infortunatosi risulti un Invalidità Permanente di grado superiore al 20%, la Società - se richiesto - corrisponderà un anticipo pari alla metà di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. Detti anticipi verranno effettuati fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro ,00. Art Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado d Invalidità Permanente o sul grado o durata dell Inabilità Temporanea o della malattia, nonché sull applicazione dei criteri d indennizzabilità previsti dall art. 3.1 Criteri d Indennizzabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa ad ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali

14 I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, di cui all art del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell infortunio o della malattia. Altri adempimenti Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Forma delle comunicazioni La Società presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni dell Assicurato sui dati e sulle circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le inesattezze e le reticenze dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato devono essere fatte per iscritto. Art Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette intenzionalmente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l indennizzo o il rimborso. L Assicurato è esonerato dal comunicare l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni: - sottoscritte dai datori di lavoro a favore degli Assicurati, con altre Società, in adempimento a contratti collettivi nazionali o a contratti integrativi aziendali; - di cui gli Assicurati siano titolari automaticamente quali intestatari di carte di credito o di conti correnti bancari. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, I assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso

15 Art Attività diversa da quella dichiarata Fermo quanto disposto dagli articoli 2.1 e 5.1 Esclusioni, art. 7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, art. 7.4 Aggravamento del rischio e art. 7.5 Diminuzione del rischio, delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell attività professionale dell Assicurato dichiarata in polizza, senza che l Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: - l indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, come più sotto indicato, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale ridotta d indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, con riferimento alla classificazione dei rischi contenuta nella sezione CODICI E CLASSI DI RISCHIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate nel citato elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un attività elencata. Attività professionale dichiarata Categoria Categoria Categoria Categoria A B C D Attività professionale svolta al momento dell infortunio Categoria A Categoria B 66% Categoria C 55% 80% - - Categoria D 40% 60% 75% - Disposizioni varie Art Assicurazione di gruppi Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tal caso gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art Codice Civile. Art Recesso in caso di sinistro SEZIONE INFORTUNI: Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge: - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dalla Garanzia Infortuni dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge: - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dalla Garanzia Infortuni dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. SEZIONE MALATTIA: - Entro i primi 2 anni dalla stipulazione della polizza, ciascuna delle Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, può recedere dalla Garanzia Malattia dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Sia per la Sezione Infortuni, che per la Sezione Malattia, il recesso ha effetto dalla data d invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso

16 Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per 1 anno, e così successivamente, salvo quanto disposto dall art. 8.2 Recesso in caso di sinistro delle presenti condizioni. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Foro competente Nel caso in cui il Contraente sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo in Italia del Contraente. Nel caso in cui il Contraente non sia Consumatore ai sensi di legge il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

17 Condizioni particolari Valide solo se espressamente richiamate in polizza CP 01 CP 02 CP 03 CP 04 CP 05 Limitazione della garanzia agli infortuni extraprofessionali La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio di ogni attività che non abbia carattere professionale. Adozione della tabella di legge La tabella delle percentuali d Invalidità Permanente, prevista dall art. 3.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, s intende sostituita da quella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n 1124 e successive modifiche intervenute fino al 24 luglio 2000, con l intesa che le percentuali indicate nell anzidetta tabella sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso d Invalidità Permanente assoluta e che la liquidazione verrà effettuata in conto capitale anziché sotto forma di rendita. Invalidità Permanente - Franchigia relativa L art. 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione s intende abrogato e sostituito dal seguente: In caso di infortunio a seguito del quale venga accertata all Assicurato un Invalidità Permanente di grado pari o inferiore al 10% della totale, la Società non liquida alcun indennizzo; se invece l Invalidità Permanente accertata è di grado superiore al 10% della totale, la Società liquida l indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Invalidità Permanente - Limitazione della franchigia L art. 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione s intende abrogato e sostituito dal seguente: La somma assicurata per Invalidità Permanente da infortunio è soggetta alle seguenti franchigie: a) 5% sulla somma eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 b) 10% sulla somma eccedente Euro ,00. Pertanto, sulla somma assicurata: - eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00, la Società non liquida alcun indennizzo se l Invalidità Permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l Invalidità Permanente è superiore al 5% della totale, la Società liquida l indennizzo solo per la parte eccedente; - eccedente Euro ,00, la Società non liquida alcun indennizzo se l Invalidità Permanente è di grado non superiore al 10% della totale; se invece l Invalidità Permanente è superiore al 10% della totale, la Società liquida l indennizzo solo per la parte eccedente. Nei casi in cui l Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Invalidità Permanente modulata L art. 3.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione s intende abrogato e sostituito dal seguente: Si conviene tra le Parti che l indennizzo spettante per Invalidità Permanente si determina applicando alla somma assicurata per Invalidità Permanente indicata in polizza, la percentuale individuata nella colonna B della seguente tabella, in corrispondenza del grado d invalidità accertato secondo i criteri dell art. 3.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A % di I.P. fino a B % d indennizzo A % di I.P B % d indennizzo A % di I.P e oltre B % d indennizzo

18 CP 06 CP 07 CP 08 Rimborso delle spese sanitarie, di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato e per l eliminazione dei danni estetici In caso d infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura fino a concorrenza di Euro ,00 per evento e per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute per: 1) onorari dei chirurghi o dell équipe operatoria; 2) uso della sala operatoria, materiale d intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento; 3) rette di degenza; 4) esami ed accertamenti diagnostici; 5) trattamenti fisioterapici e rieducativi; 6) trasporto dell Assicurato in Istituto di cura con qualsiasi mezzo ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza; 7) prestazioni medico-infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche ed esclusi i medicinali; 8) prestazioni odontoiatriche, con il limite massimo di Euro 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, resesi necessarie in conseguenza dell infortunio e diagnosticate in Istituto di cura entro e non oltre 7 giorni dall infortunio stesso. Qualora l Assicurato venga ritenuto non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l infortunio, la Società rimborsa le spese di trasferimento, anche con aereo od elicottero, in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell Assicurato. Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica od estetica. L intervento di chirurgia estetica dovrà avvenire entro 2 anni dalla data di guarigione clinica dell infortunio, sempre che la polizza sia in vigore al momento dell intervento. Sono inoltre comprese le spese per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura o struttura alberghiera con il massimo di Euro 150,00 al giorno, ove sia comprovata la non disponibilità ospedaliera, di un accompagnatore dell Assicurato infortunato che sia d età non superiore ai 18 anni. La Società effettua il rimborso a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e dei documenti giustificativi di spesa in originale. Sono in ogni caso esclusi i primi Euro 100,00 per sinistro. Franchigia assoluta per Inabilità Temporanea L art. 3.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione s intende abrogato e sostituito dal seguente: Qualora l infortunio comporti ricovero in Istituto di cura per almeno 3 giorni, o, a seguito delle fratture riportate, venga applicato apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente (escluso collare ortopedico amovibile), la Società liquida l indennità senza deduzione di alcuna franchigia. In tutti gli altri casi, la somma assicurata per Inabilità Temporanea è soggetta ad una franchigia assoluta di 20 giorni. Pertanto la Società liquida l indennità a partire dal 21 giorno successivo a quello computabile a termini dell art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimane peraltro inteso che: - fino al 90 giorno d Inabilità Temporanea, resta ferma la somma assicurata prevista in polizza; - dal 91 al 150 giorno d Inabilità Temporanea, la somma assicurata prevista in polizza viene aumentata del 25%; - dal 151 al 210 giorno d Inabilità Temporanea, la somma assicurata prevista in polizza viene aumentata del 50%; - dal 211 giorno d Inabilità Temporanea, la somma assicurata prevista in polizza viene aumentata del 100%; fermo restando quanto previsto dall art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inabilità Temporanea integrale A deroga del punto b) dell art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società liquida la somma assicurata per Inabilità Temporanea, integralmente, anche per tutto il tempo in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività. La somma assicurata per Inabilità Temporanea è soggetta alla franchigia assoluta di 15 giorni. Pertanto la Società liquida l indennità a partire dal 16 giorno successivo a quello computabile a termini dell art. 3.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L art. 3.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione s intende abrogato

19 CP 09 CP 10 Indennità da gessatura in abbinamento all indennità per ricovero in Istituto di cura Oltre alle indennità previste ai punti 1) e 2) dell art. 4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società liquida un indennità, nella misura del 50% della somma indicata in polizza in caso di ricovero in Istituto di cura, per ogni giorno di applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente (escluso, in ogni caso, il collare ortopedico amovibile). Detta indennità non si cumula con l indennità giornaliera per il ricovero durante il tempo della degenza in Istituto di cura, e viene corrisposta per un periodo massimo di 50 giorni. Invalidità Permanente totale da Infortunio o Malattia - Indennità Aggiuntiva La Società si impegna a corrispondere all Assicurato, in aggiunta a quanto previsto a termini di polizza, la somma di Euro ,00, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) Invalidità Permanente totale da Infortunio, nel caso in cui venga accertata un Invalidità Permanente da infortunio pari o superiore al 60%; b) Invalidità Permanente totale da Malattia, nel caso in cui venga accertata un Invalidità Permanente da malattia pari o superiore al 60%. Qualora l evento che determina l Invalidità Permanente di cui ai punti a) e b) comporti un ricovero in Istituto di cura della durata di almeno 90 giorni continuativi, l indennità viene elevata a Euro ,00. Ai fini delle sopraindicate integrazioni di garanzia, vale quanto segue: - è considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, insorta per la prima volta nel corso dell assicurazione; - è considerata Invalidità Permanente totale la riduzione permanente ed irrimediabile, a seguito di infortunio o di malattia, della capacità generica dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione; - non sono comprese le invalidità permanenti derivanti, direttamente o indirettamente, da stati invalidanti o situazioni patologiche preesistenti alla stipulazione del presente contratto, malattie mentali, abuso di alcolici o uso di allucinogeni, nonché uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, trasmutazione del nucleo dell atomo e radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, malattie professionali riconosciute dalla legge per l attività esercitata, A.I.D.S.; - la denuncia della malattia che possa comportare - secondo parere medico - Invalidità Permanente, deve essere presentata alla Società entro 30 giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l Assicurato ne abbia avuto la possibilità; in ogni caso la Società non risponde delle denunce presentate oltre 180 giorni dalla cessazione della presente garanzia; - l Assicurato deve inviare alla Società certificati medici, cartelle cliniche ed ogni altro documento idoneo ad attestare il decorso e le conseguenze della malattia; - trascorsi 150 giorni, ma non oltre 210, dalla data della denuncia, l Assicurato deve presentare certificazione medica attestante l Invalidità Permanente, direttamente ed esclusivamente residuata dalla malattia, richiedendo gli accertamenti da parte della Società; - l Assicurato deve consentire visite ed accertamenti da parte della Società

20 cancella

21 Attività professionali Codici e classi di rischio delle attività professionali L assicurazione è prestata in base all esplicita dichiarazione del Contraente che l attività professionale esercitata dagli Assicurati si identifica con quella risultante nell elenco che segue attraverso il Codice Professione che compare in polizza nell apposita casella. Il codice di ciascuna delle seguenti attività professionali è composto da una parte numerica di tre cifre e da una delle seguenti lettere: A - B - C - D. Con tali lettere si identifica il grado di pericolosità del rischio, attribuendo alla classe A le attività professionali con grado di pericolosità più basso e alle successive classi B - C - D progressivamente le attività con grado di pericolosità più elevato. Nel caso in cui l attività professionale dichiarata non sia classificabile tra quelle sottoelencate, la garanzia potrà essere prestata a condizione che tale attività sia descritta sull allegato Mod. IM 62 Descrizione dell attività professionale e che in polizza nell apposita casella Codice Professione venga indicato il codice 999 seguito da una delle lettere (A - B - C - D) che identificano la classe di rischio attribuita all attività. Limitazione della garanzia agli infortuni extraprofessionali Se in polizza viene richiamata la Condizione Particolare 01, l assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. Restano, quindi, esclusi tutti gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività a carattere professionale e, comunque, per coloro i quali siano soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quelli che si dovessero verificare in circostanze tali da farli rientrare nella sfera di competenza della suddetta assicurazione obbligatoria. Resta inoltre convenuto che: a) l assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che l Assicurato svolge un attività professionale alle dipendenze di terzi, vincolata ad un orario fisso e predeterminato di lavoro; b) in caso di cessazione od interruzione del rapporto di lavoro la garanzia rimarrà operante sino al 50 giorno dalla data di cessazione od interruzione per le stesse somme indicate in polizza; c) trascorso il termine di cui al precedente punto b) e sino a che l Assicurato non abbia ripreso l attività di cui al punto a) l indennizzo od i rimborsi in caso di sinistro saranno ridotti del 40%. Attività professionali assicurabili solo con patto speciale - Personale delle Forze Armate, del Corpo di Polizia, di Vigilanza e Vigili del Fuoco. - Atleti iscritti alle rispettive federazioni nazionali che praticano professionalmente lo sport a livello agonistico. - Personale di bordo di mezzi aerei e marittimi e lavoratori portuali in genere. - Personale di circhi equestri, giostrai e artisti acrobati

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