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1 FRONTESPIZIO ASPETTI GENERALI Il frontespizio del Mod. 730/2012, rimasto sostanzialmente simile a quello dello scorso anno, deve essere compilato da tutti i contribuenti che presentano tale dichiarazione e serve per indicare: i propri dati anagrafici; le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico; i dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. Struttura del frontespizio Sezione Dati generali del contribuente e tipologia Dati del contribuente Stato civile Residenza anagrafica Telefono e posta elettronica Cosa contiene Casella relativa al contribuente Dichiarante Casella relativa al contribuente Coniuge dichiarante Casella per dichiarazione congiunta Casella relativa al contribuente Rappresentante o tutore Codice fiscale del contribuente Casella del soggetto fiscalmente a carico di altri Casella relativa al Mod. 730 integrativo Codice fiscale del rappresentante o tutore Cognome e Nome Sesso Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia 1 Celibe/nubile 2 - Coniugato/a 3 - Vedovo/a 4 - Separato/a 5 - Divorziato/a 7 - Tutelato/a 8 - Minore Domicilio fiscale al 01/01/2011 Comune provincia Comune Provincia C.A.P. Tipologia (via, piazza, ecc.), indirizzo e numero civico Frazione Data di variazione della residenza anagrafica Casella Dichiarazione presentata per la prima volta Telefono (prefisso e numero) Numero di telefono cellulare Indirizzo di posta elettronica DICHIARAZIONI FISCALI

2 Domicilio fiscale al 31/12/2011 Comune Provincia Domicilio fiscale al 01/01/2012 Comune Provincia Coniuge e familiari a carico Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio Casella per indicazione del numero di figli residenti all estero a carico del contribuente Casella per indicazione della tipologia di familiari a carico: coniuge, primo figlio a carico, figlio a carico successivo al primo, altro familiare e figlio disabile Codice fiscale Mesi a carico Mesi a carico per minore di 3 anni Percentuale Casella percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli Cognome e nome o denominazione Codice fiscale Comune Provincia Tipologia (via,piazza ecc) Indirizzo Numero civico C.A.P. Frazione Numero di telefono / fax Indirizzo di posta elettronica Codice sede GUIDA ALLA COMPILAZIONE Contribuente Il frontespizio del Mod. 730/2012, relativamente alla sezione dedicata al contribuente si compone delle seguenti sezioni: tipologia contribuente, codice fiscale e altri dati; dati del contribuente; residenza anagrafica; telefono e posta elettronica; dati relativi al domicilio fiscale ai fini della determinazione delle aliquote della addizionali regionali e comunali. 58 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Nella prima sezione del Mod. 730/2012 deve essere indicata la tipologia di contribuente: dichiarante: la casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta; coniuge dichiarante; rappresentante o tutore. Se viene presentata dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella relativa al Dichiarante e quella di presentazione di Dichiarazione congiunta, mentre il coniuge dovrà barrare solo quella relativa al Coniuge dichiarante. Dichiarazione congiunta I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di cui almeno uno dei due possa autonomamente presentare il Mod. 730 e se entrambi possiedono redditi dichiarabili con il Mod. 730 (cfr. Aspetti generali), possono presentare la dichiarazione congiunta. Non è possibile utilizzare il Modello congiunto nel caso di morte di uno dei due coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione ed in caso di dichiarazione presentata per conto dei minori e di persone incapaci. Inoltre, la dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso in cui uno dei coniugi, per il periodo d imposta in questione, sia titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il Mod. 730 o, comunque, se tenuto a presentare il Mod. UNICO PF (Circolare 27 marzo 2010, n. 16/E). Persona incapace o minore I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di: persona incapace o DICHIARAZIONI FISCALI

4 minore, possono utilizzare anche il Mod. 730, purché nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione sussistano le condizioni per la presentazione del Modello in oggetto: è infatti prevista la casella da barrare per Rappresentante o tutore. I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare due modelli 730 nei quali devono essere riportati negli appositi spazi: il codice fiscale del contribuente (minore o tutelato o beneficiario); il codice fiscale del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Sul primo Mod. 730 è necessario: barrare la casella Dichiarante ; barrare nel riquadro Stato civile la casella: o 7, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire; o 8, nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall usufrutto legale; riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Sul secondo Mod. 730 è necessario: barrare nel Rigo Contribuente la casella Rappresentante o tutore (la casella Dichiarante in tale Modello non deve essere barrata); compilare, riportando i propri dati, soltanto i riquadri Dati anagrafici e Residenza anagrafica con riferimento al rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. In tal caso non è necessario compilare il Rigo data della variazione con riferimento alla residenza anagrafica e non deve essere barrata la casella Dichiarazione presentata per la prima volta. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. In questi casi non è possibile neppure presentare una dichiarazione congiunta Mod In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione del soggetto che presenta la dichiarazione. Usufrutto legale I genitori esercenti la potestà hanno in comune l usufrutto dei beni del figlio minore. I redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai propri redditi, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un Modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. 60 DICHIARAZIONI FISCALI

5 Codice fiscale del contribuente L indicazione del codice fiscale del contribuente nel frontespizio del Mod. 730/2012 è obbligatoria. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di minori o tutelati deve essere indicato, oltre al codice fiscale del contribuente, anche quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato sulla tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, sull apposito tesserino rilasciato dall Amministrazione finanziaria. Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino del codice fiscale è errato, il contribuente deve recarsi presso uno qualsiasi degli uffici dell Agenzia delle entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito anche se sbagliato. Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione, senza possibilità di conferma della stessa, l indicazione di un codice fiscale del contribuente che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l Anagrafe Tributaria. Soggetto fiscalmente a carico di altri La casella Soggetto fiscalmente a carico di altri deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo (comprensivo del reddito soggetto alla cedolare secca sulle locazioni immobiliari) non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili che è tenuto o ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi. Mod. 730 integrativo Anche per la presentazione del Mod. 730 è concessa la possibilità di effettuare ulteriori inoltri della dichiarazione, che in questo caso prende il nome di dichiarazione integrativa laddove il contribuente si sia accorto di avere omesso o di dovere integrare alcuni elementi della dichiarazione che conducano ad un minore debito o ad un maggior credito o comunque ad un imposta pari a quella determinata nella dichiarazione originaria. La casella Integrativa deve quindi essere utilizzata qualora la dichiarazione che si sta presentando sia da considerare ad integrazione di un Mod. 730/2012 precedentemente presentato; in tal caso il termine per la presentazione, esclusivamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, è il 25 ottobre 2012 (per maggiori dettagli si rimanda a Prima Parte - Aspetti generali). La casella 730 integrativo non deve essere barrata, bensì compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando i codici sotto riportati: DICHIARAZIONI FISCALI

6 Codice Descrizione 1 Se l integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario 2 Se l integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio 3 Se l integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio sia i dati relativi alla determinazione dell imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario Eccedenze a credito in dichiarazione congiunta Le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni, da indicare nella Sezione III del Quadro F del Modello 730/2012, possono derivare: dal Mod. UNICO 2011; dal CUD 2012 o del CUD 2011; dalle dichiarazioni degli anni precedenti. Infatti, è previsto che se il contribuente non fa valere l eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un apposita istanza agli uffici dell Agenzia delle entrate competenti in base al domicilio fiscale. Resta fermo che se il contribuente nell anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di e- sonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Pertanto, ricorrendo le condizioni per presentare il Mod. 730 congiunto, è possibile indicare il credito risultante dalle precedenti dichiarazioni. Dati del contribuente Nella sezione Dati del contribuente devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente ed il relativo stato civile, da indicare in ogni caso, relativo alla situazione alla data di consegna del Mod I contribuenti nati all estero devono indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare il campo relativo alla Provincia. Lo stato civile deve essere indicato in ogni caso. Residenza anagrafica La residenza anagrafica deve essere indicata nel frontespizio del Mod. 730 solo se variata nel periodo dal 1 gennaio 2011 alla data di presentazione della dichiarazione. 62 DICHIARAZIONI FISCALI

7 Obbligo indicazione residenza anagrafica Mod. 730 al sostituto d imposta Mod. 730 al CAF/professionista Se variata dal 1 gennaio 2011 al 16 maggio 2012 Se variata dal 1 gennaio 2011 al 20 giugno 2012 La residenza è da indicare anche se la variazione dell indirizzo avviene nell ambito del medesimo Comune e nel caso di presentazione della dichiarazione dei redditi per la prima volta; in tale ultimo caso è necessario barrare l apposita casella Dichiarazione presentata per la prima volta. Se la residenza è variata occorre: indicare i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730 (i dati devono essere indicati senza abbreviazioni); indicare il giorno, il mese e l anno in cui è intervenuta la variazione. E necessario barrare la casella Dichiarazione presentata per la prima volta esclusivamente nel caso in cui si presenti per la prima volta la dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente richieda l assistenza fiscale per la compilazione del Mod. 730 si ricorda che la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. Telefono e posta elettronica L indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell indirizzo di posta elettronica del contribuente sono dati facoltativi. Attraverso la compilazione di tali dati sarà possibile ricevere gratuitamente dall Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, a- dempimenti e servizi offerti. Domicilio fiscale per l attribuzione dell addizionale regionale e comunale Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (contribuenti con residenza in Stati a regime fiscale privilegiato) hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima DICHIARAZIONI FISCALI

8 residenza nello Stato (art. 58 D.P.R. n. 600/1973). Inoltre (art. 59 D.P.R. n. 600/1973): l Amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa; quando concorrono particolari circostanze l Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza anagrafica. I dati da indicare nei Righi relativi al domicilio fiscale servono ad individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l addizionale regionale e comunale. I dati richiesti sono: Comune; sigla della provincia; codice catastale del Comune (rilevabile dall elenco Codici catastali comunali e aliquote dell addizionale comunale presenti sul sito internet dell Agenzia delle entrate). Se il contribuente non ha variato la residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell ambito dello stesso Comune, va compilato solo il Rigo Domicilio fiscale al 01/01/2011. Nel caso, invece, in cui ha variato la residenza trasferendola in un Comune diverso, vanno compilati tutti e tre i Righi relativi al domicilio fiscale. Domicilio fiscale al 1 gennaio 2011 E necessario compilare il Rigo Domicilio fiscale al 1 gennaio 2011 come segue, ricordando che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata: Variazione di domicilio Cosa indicare Avvenuta a partire dal 3 novembre 2010 Precedente domicilio Avvenuta entro il 2 novembre 2010 Nuovo domicilio Laddove il contribuente non abbia variato la propria residenza, ovvero se la variazione fosse intervenuta nell ambito dello stesso Comune, sarebbe sufficiente la compilazione del presente Rigo. 64 DICHIARAZIONI FISCALI

9 Domicilio fiscale al 31 dicembre 2011 I dati richiesti riguardano il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2011 (data a cui bisogna far riferimento per l applicazione delle addizionali). In particolare: Variazione di domicilio Cosa indicare Avvenuta a partire dal 2 novembre 2011 Precedente domicilio Avvenuta entro il 1 novembre 2011 Nuovo domicilio Domicilio fiscale al 1 gennaio 2012 Come indicato in precedenza se il domicilio da riportare nei Righi Domicilio fiscale al 01/01/2011, Domicilio fiscale al 31/12/2011 ed Domicilio fiscale al 01/01/2012 è il medesimo, è sufficiente che il contribuente compili solo il primo Rigo relativo al Domicilio fiscale al 01/01/2011 ; qualora invece, il domicilio fiscale da riportare non sia lo stesso in almeno due Righi, è necessario che il contribuente compili comunque tutti e tre i Righi relativi al domicilio fiscale alle diverse date. Pertanto qualora risulti compilato più di un Rigo relativo al domicilio fiscale, devono risultare necessariamente compilati tutti e tre i suddetti Righi. Nella compilazione occorre rispettare le seguenti regole: Variazione di domicilio Cosa indicare Avvenuta a partire dal 3 novembre 2011 Precedente domicilio Avvenuta entro il 2 novembre 2011 Nuovo domicilio DICHIARAZIONI FISCALI

10 Coniuge e familiari a carico Nella sezione del Frontespizio dedicata ai familiari a carico devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico, al fine di fruire delle detrazioni dall imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Le detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l assistenza fiscale. Tale indicazione, da effettuare anche in caso di assenza di variazione dei dati, è necessaria per applicare le corrette detrazioni previste dal TUIR per i carichi di famiglia (art. 12 del TUIR). Come accennato, le detrazioni spettano per i familiari a carico. Si considerano a carico, se nel corso dell anno hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato per i contribuenti minimi e il reddito dei fabbricati assoggettato ad imposta sostitutiva sulle locazioni (c.d. cedolare secca ), i seguenti soggetti: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti; i figli adottivi e gli affidati o affiliati; i genitori, gli adottanti, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità giudiziaria. Si ricorda che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (art. 1, comma 15, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ai fini delle detrazioni per familiari a carico, la norma rileva con esclusivo riferimento al reddito del soggetto che intende avvalersi del beneficio, mentre non riguarda le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere conside- 66 DICHIARAZIONI FISCALI

11 rati a carico, il cui limite resta fissato a 2.840,51 euro e al quale concorre anche l eventuale abitazione principale. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto a carico, è fissato con riferimento all intero periodo d imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Computo delle detrazioni L importo delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell anno per i quali i familiari sono rimasti a carico e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. I periodi inferiori al mese, sono, comunque, considerati mese intero. Ad esempio, nel caso di matrimonio avvenuto il 21 ottobre, la detrazione per coniuge a carico spetta per tre mesi. Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi risiedono all estero. Ai fini del calcolo delle detrazioni, nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Detrazioni per coniuge a carico Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato è prevista una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione dell importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi di reddito. In particolare, è previsto che: se il reddito complessivo non supera euro, dalla imposta lorda si detraggono 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro. Inoltre è previsto che: o se il rapporto tra il reddito complessivo e (Reddito Complessivo/15.000) è uguale a 1, la detrazione compete nella misura fissa di 690 euro; o se, invece, tale rapporto è uguale a 0 la detrazione non compete; o negli altri casi e, quindi, nelle ipotesi in cui detto rapporto dia un risultato compreso tra zero e uno, lo stesso va assunto considerando le prime quattro cifre decimali. Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: 800 [110 x (Reddito Complessivo / )] Gli importi indicati dalla norma, di 800 e 110 euro, devono essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico; DICHIARAZIONI FISCALI

12 se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, dall imposta lorda si detraggono 690 euro. Inoltre, la detrazione spettante è aumentata di un importo che varia a seconda del reddito complessivo, nel seguente modo: Reddito complessivo (in euro) Incremento detrazione (in euro) da a , , , , , , , , , ,00 10 Il riferimento contenuto nella norma alla detrazione spettante implica che gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico; se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro dall imposta lorda si detraggono 690 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. Se il rapporto è uguale a 0, non spetta alcuna detrazione. Per determinare la detrazione effettiva il risultato del rapporto deve essere considerato assumendo le prime quattro cifre decimali. Tale calcolo è espresso dalla seguente formula: DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO 690 x [( Reddito Complessivo) / ] Reddito complessivo (1) Importo detrazione Non superiore a (110 x reddito complessivo)/ (2) (3) da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro da euro a euro x ( reddito complessivo)/ oltre euro Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. 68 DICHIARAZIONI FISCALI

13 ESEMPI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO Esempio n. 1 Reddito complessivo pari a euro Calcolo della detrazione spettante = 800 [110 x (7.500/15.000)] = = 745 euro Esempio n. 2 Reddito complessivo pari a euro Non occorre fare calcoli: la detrazione è pari ad euro 690. Esempio n. 3 Reddito complessivo pari a euro Non occorre fare calcoli: la detrazione è pari ad euro euro prevista per la fascia di appartenenza = 710 euro. Esempio n. 4 Reddito complessivo pari a euro Calcolo della detrazione spettante = 690 x [( )/40.000)] = 690 x 0,125 = 86,25 euro. Detrazione per figli a carico Dall imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi teorici: 800 euro; 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, la detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 220 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico. Pertanto, la detrazione teorica sarà: euro per un figlio minore di tre anni portatore di handicap; euro, per un figlio minore di tre anni portatore di handicap che sia a carico con altri tre fratelli. Così come previsto in precedenza, le detrazioni per figli spettano a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito. Le detrazioni previste dalla norma sopra riportate sono solo teoriche in quanto, per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro e moltiplicarlo per la detrazione teorica. Pertanto, la formula è la seguente: DICHIARAZIONI FISCALI

14 Detrazione teorica x ( Reddito Complessivo) / In presenza di più figli l importo di euro è aumentato, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, per ogni figlio successivo al primo, di euro. Ad esempio, in caso di due figli, l importo di euro è aumentato di euro ( ), nel caso di tre figli è aumentato di euro ( ) e così via. L importo così aumentato deve essere considerato con riferimento a tutti i figli, compreso il primo, e deve essere assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico. Occorre, invece, ragguagliare l ammontare della detrazione teorica, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni e del numero dei figli, con riferimento ai mesi in cui il figlio è stato a carico e dell eventuale ripartizione tra i genitori. Inoltre, le detrazioni non competono se il rapporto è pari a zero o minore di zero (reddito complessivo uguale o maggiore di aumentato degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli) ovvero quando il rapporto è uguale a uno (reddito complessivo pari a zero). Negli altri casi, il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali. Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli (200 e euro) si applicano per l intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO N. figli Età figli Importo detrazione per ciascun figlio (da rapportare alla percentuale di detrazione) (1) (2) (3) 1 Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ Non inferiore a 3 anni 800 x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ Non inferiore a 3 anni 800 x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni 900 x ( reddito complessivo)/ Non inferiore a 3 anni 800 x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni x ( reddito complessivo)/ Non inferiore a 3 anni x ( reddito complessivo)/ Inferiore a 3 anni x ( reddito complessivo)/ Non inferiore a 3 anni Oltre x ( reddito complessivo)/ L importo sopraindicato di euro è aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al 5. Restano invariate le detrazioni (1.100 o a seconda dell età) Note: (1) Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Le detrazioni suddette (900, 800, e 1.000) sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio disabile. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. 70 DICHIARAZIONI FISCALI

15 Ripartizione della detrazione tra i genitori I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. Per i genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico è ripartita, in via normativa, nella misura del 50% ciascuno. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in eguale percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori stessi si accordino per attribuire l intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell incapienza dell imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all accordo anche in assenza di tale condizione di incapienza poiché la norma, nel consentire l attribuzione dell intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento. Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l affidamento congiunto dei figli. E, infatti, previsto che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In relazione alla possibilità riconosciuta ai genitori separati di accordarsi in riferimento all attribuzione della detrazione, si ritiene che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione devono essere interpretate secondo criteri unitari, ravvisabili: nel superamento del principio, applicabile nella vigenza della pregressa normativa, che consentiva ai genitori di individuare liberamente la percentuale di detrazione spettante a ciascuno; nella fissazione della detrazione secondo le percentuali prefissate del cinquanta e del 100%; nella possibilità di derogare alle attribuzioni effettuate per legge esclusivamente nei limiti delle predette percentuali. In sostanza: in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato; DICHIARAZIONI FISCALI

16 nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, la possibilità di devolvere in favore dell altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell imposta e che quest ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa. Al verificarsi di tale condizione, la rinuncia da parte del genitore con imposta incapiente a fruire della detrazione spettante in favore dell altro, non opera automaticamente ma deve essere portata a conoscenza dell altro genitore e presuppone un intesa tra i genitori i quali devono rendere reciprocamente note le rispettive condizioni reddituali. La predetta intesa non è obbligatoria e può intervenire solo nel caso in cui un genitore, non avendo la possibilità di usufruire della detrazione per limiti dell imposta dovuta, comunichi all altro la volontà di attribuire la detrazione per l intera quota. Si sottolinea che l importo da riversare all altro genitore è pari al 50 o al 100% della detrazione effettivamente spettante. Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54/2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce all art. 4, comma 2, che le disposizioni della menzionata legge n. 54/2006 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, la Circolare 16 marzo 2007, n. 15/E ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più e- levato. La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dall eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell affidamento disgiunto o congiunto per l assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50%, i genitori possono continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio. A seguito di accordo tra i genitori (separati, non coniugati, non separati) è possibile definire, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, una attribuzione della detrazione per figli a carico diversa da quella legale, presupponendo, quindi, che se la detrazione è richiesta da un genitore, l altro genitore vi abbia rinunciato. Inoltre, la norma non richiede una particolare forma. 72 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Pertanto, in caso di richiesta della detrazione da parte di entrambi i genitori in misura superiore a quella che sarebbe loro consentito, in sede di liquidazione, la detrazione sarà riconosciuta ai due genitori nella misura legale del 50%, presupponendosi salvo prova contraria fornita dagli interessati l assenza dell accordo. Resta ferma la possibilità da parte dei genitori di fornire la prova dell accordo e u- sufruire della detrazione nella misura convenuta, in caso di richiesta da parte dell amministrazione in sede di controllo. Va infine ricordato che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione per i figli compete a quest ultimo per l intero importo. Inoltre, se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico. Per primo figlio si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Ai fini della verifica della convenienza occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo. ESEMPI DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Esempio n. 1 Genitore con tre figli maggiori di tre anni, a carico per l intero anno, in assenza di coniuge e con un reddito presunto di Detrazione per il primo figlio: 800 x [( ) ] / ( ) = 608 Calcolo della detrazione effettiva per il coniuge: = 710 Il genitore potrà fruire della detrazione di euro 710 per il primo figlio e della detrazione di euro 1216 per gli altri due figli. Tale ultimo importo si ricava mediante il seguente calcolo: (2 x 800) x [( ) ] / ( ) = 1600 x 0,7600 = 1.216,00. Esempio n. 2 Genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l intero anno, di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge e un reddito presunto di DICHIARAZIONI FISCALI

18 Detrazione per il primo figlio: 1020 x [( ) ] / ( ) = x 0,7600 = 775,20 Calcolo della detrazione effettiva per il coniuge: = 710 Il genitore potrà fruire della detrazione di euro 775,20 per il primo figlio e della detrazione di euro per gli altri figli. Detrazione per famiglie numerose In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori, oltre alle detrazioni sopra indicate, è riconosciuta un ulteriore detrazione di importo pari a euro (art. 1, comma 15, legge 24 dicembre 2007, n. 244). La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Qualora la detrazione di cui sopra sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni per familiari a carico, per lavoro di cui all art. 13, per oneri e spese di cui all art. 15, per canoni di locazione di cui all art. 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Detrazione per altre persone a carico Per ogni altra persona indicata nell art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria, dall imposta lorda si detrae 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. Pertanto la formula applicabile è: 750 x ( reddito complessivo) / Se il rapporto di cui sopra è pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali. Si ricorda che nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati soggetto alla cedolare secca sulle locazioni. 74 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Compilazione della sezione Familiari a carico La sezione Familiari a carico risulta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno. In particolare: il primo Rigo è dedicato esclusivamente all indicazione dei dati relativi al coniuge; il secondo Rigo va utilizzato per riportare i dati relativi al primo figlio a carico, ovvero quello di età anagrafica maggiore; i Righi da 3 a 5 vanno utilizzati per riportare le informazioni relative ai figli successivi al primo ed agli altri familiari a carico. La casella Percentuale di ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli a carico è riservata ai contribuenti con almeno quattro figli. La percentuale da indicare nella casella è quella relativa alla ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico (di cui si è detto nei paragrafi precedenti). Nel caso in cui il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all estero, occorre compilare la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente. Codifiche C, F1, A, D (Colonne 1, 2 e 3) La barratura della prima casella individua la categoria o la qualifica del soggetto fiscalmente a carico, i cui dati devono essere riportati nei campi seguenti. Casella Cosa indica C coniuge F1 figlio d età maggiore tra quelli fiscalmente a carico F figli fiscalmente a carico successivi al primo A altri familiari a carico D figlio a carico è un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 Barrando la casella D non è necessario barrare anche le caselle F e F1. Inoltre, tale casella D, essendo riservata ai figli portatori di handicap, è incompatibile con la barratura della casella A. Codice fiscale (Colonna 4) La Colonna 4 è dedicata all indicazione del codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge va sempre indicato anche se non viene presentata dichiarazione congiunta e/o non risulta fiscalmente a carico. Invece, il codice fiscale del figlio o del familiare fiscalmente a carico va sempre indicato anche nel particolare caso in cui il contribuente non fruisca delle relative detrazioni perché totalmente attribuite ad un altro soggetto. In tal caso, nella casella percentuale di detrazione spettante va riportato 0 (zero). DICHIARAZIONI FISCALI

20 I codici fiscali dei figli a carico vanno riportati utilizzando: per il primo figlio, il Rigo 2, appositamente dedicato; per i figli successivi al primo, i Righi da 3 a 5. Sempre nei Righi da 3 a 5 vanno indicati i codici fiscali degli altri familiari a carico. Mesi a carico (Colonna 5) La Colonna 5 è dedicata all indicazione dei mesi a carico. Nella casella mesi a carico va indicato il numero dei mesi nel corso dei quali il soggetto (coniuge, figlio o altro) è stato effettivamente a carico nel Se il familiare è stato a carico per l intero anno, deve essere indicato 12. I periodi inferiori al mese, sono, comunque, considerati mese intero. Minore di tre anni (Colonna 6) La Colonna 6 è dedicata all indicazione dei mesi durante i quali il figlio a carico ha un età inferiore a 3 anni, comprendendo anche: il mese di nascita, a prescindere dal giorno in cui si è verificato l evento; il mese in cui avviene il compimento del terzo anno di età. Percentuale di detrazione spettante (Colonna 7) La Colonna 7 è dedicata all indicazione della percentuale di detrazione. In tale campo può essere indicato: un valore percentuale pari a 0%, 50% o 100% per ogni figlio a carico; un valore percentuale compreso tra 0% e 100% per ogni altro familiare a carico; la lettera C se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico (assenza del genitore). Per le regole sulla ripartizione della detrazione per i figli si rimanda a quanto detto sopra. Nel caso si verifichi una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per il primo figlio a carico è necessario utilizzare due distinti Righi 2 (codifica F1) e pertanto due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi, per i figli successivi al primo o per gli altri familiari a carico, è sufficiente utilizzare due Righi del medesimo prospetto. Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli La casella Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli è dedicata all indicazione della percentuale di detrazione per le famiglie che si trovano in tale situazione. La percentuale da indicare in tale campo può essere: differente rispetto a quella indicata per fruire delle ordinarie detrazioni per figli a carico; attribuita solo se spettano le ordinarie detrazioni per figli a carico. L ulteriore detrazione non va ragguagliata al periodo in cui si verifica l evento che dà diritto alla detrazione stessa. Pertanto, spetta per l intero anno (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E). 76 DICHIARAZIONI FISCALI

21 Numero di figli all estero a carico del contribuente Se in uno o più Righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non ha potuto indicare il codice fiscale dei figli in quanto residenti all estero è necessario compilare la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente, posta in alto nel prospetto Familiari a carico. In questo caso, il contribuente, oltre a compilare il prospetto dei familiari a carico, deve riportare in questa casella il numero di figli residenti all estero per i quali non è stato possibile indicare il codice fiscale. Detrazione per residenti all estero Per quanto riguarda i soggetti non residenti, in base a quanto previsto dall art. 1, commi della legge n. 296/2006, è possibile, per tali soggetti, usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, per gli anni 2007, 2008, 2009, e 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 agosto 2007, n. 149, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Per i soggetti residenti in uno Stato membro dell Unione europea o in uno Stato a- derente all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all intero periodo d imposta, non superiore a 2.840,51 euro; di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per familiari a carico, la documentazione può essere formata da: documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra deve essere accompagnata da dichiarazione che DICHIARAZIONI FISCALI

22 confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, per il tramite del sostituto d imposta l attestazione di cui sopra è parte integrante della dichiarazione di spettanza che il soggetto deve presentare al sostituto d imposta. Dati del sostituto d imposta Nella sezione del Frontespizio dedicata al sostituto d imposta vanno inseriti i dati del sostituto d imposta (o ente pensionistico) che effettuerà il conguaglio. Se il sostituto non è cambiato, i dati richiesti possono essere presi dal Mod. CUD. Invece, nel caso in cui il sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio è diverso da quello che ha rilasciato il CUD, i dati da inserire vanno richiesti al nuovo sostituto. Se il contribuente ha in corso rapporti contemporanei con più datori di lavoro o enti pensionistici, deve indicare indifferentemente i dati relativi al sostituto d imposta al quale intende richiedere di effettuare le operazioni di conguaglio. Nel caso di dipendente di società estera, vanno indicati i dati della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute. Il riquadro in esame non deve essere compilato nella dichiarazione: del coniuge dichiarante, in caso di dichiarazione congiunta: in tal caso il sostituto che effettua il conguaglio è quello indicato nel Modello di dichiarazione; del rappresentante, tutore o amministratore di sostegno del minore, del tutelato o del beneficiario, in caso di dichiarazione presentata per conto di minore, tutelato o beneficiario: in tal caso il sostituto che effettua il conguaglio è quello indicato nel Modello del minore/tutelato/beneficiario. Nella sezione Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio vanno inseriti i seguenti dati: cognome, nome o denominazione del sostituto d imposta; codice fiscale; comune e provincia; indirizzo, specificando la tipologia (via, piazza, ecc.), numero civico e frazione; codice di avviamento postale; numero di telefono, fax o mail; codice sede, che va inserito solo se nel CUD 2012, rilasciato al contribuente, è stata compilata l apposita casella Codice sede presente nella sezione Dati 78 DICHIARAZIONI FISCALI

23 relativi al datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d imposta, riportando il numero ivi indicato. Firma della dichiarazione In calce all ultima facciata del Modello dichiarativo vi è un riquadro contenente: il numero dei modelli compilati; la richiesta di eventuali comunicazioni al sostituto d imposta; la firma del contribuente. Nel Modello è presente la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al CAF o al professionista abilitato di essere informato direttamente, in relazione ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata o eventuali comunicazioni da parte dell Agenzia delle entrate. Nel caso di dichiarazione congiunta l eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due Modelli 730. Il CAF o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all Agenzia delle entrate. CASI PRATICI Contribuente VARIAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE IL 31 OTTOBRE 2011 Si supponga il caso di un contribuente che ha variato il domicilio fiscale il 31 ottobre La variazione di residenza, quindi, ha effetto dal 30 dicembre In tal caso, il vecchio domicilio (si supponga Milano) va indicato nel primo Rigo (domicilio fiscale al 01/01/2011) mentre il nuovo domicilio (ad esempio Roma) negli altri due Righi (domicilio fiscale al 31/12/2011 e al 01/01/2012). DICHIARAZIONI FISCALI

24 VARIAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE IL 2 NOVEMBRE 2011 Si supponga il caso di un contribuente che ha variato il domicilio fiscale il 2 novembre La variazione di residenza, quindi, ha effetto dal 1 gennaio In tal caso, il vecchio domicilio (si supponga Milano) va indicato sia nel primo Rigo (domicilio fiscale al 01/01/2011) che nel secondo Rigo (domicilio fiscale al 31/12/2011) mentre il nuovo domicilio (ad esempio Roma) nell ultimo Rigo (domicilio fiscale al 01/01/2012). VARIAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE IL 3 NOVEMBRE 2011 Si supponga il caso di un contribuente che ha variato il domicilio fiscale il 3 novembre La variazione di residenza, quindi, ha effetto dal 2 gennaio In tal caso, è sufficiente indicare il vecchio domicilio nel primo Rigo (domicilio fiscale al 01/01/2011). Familiari a carico MATRIMONIO CONTRATTO NEL CORSO DEL 2011 Si supponga il caso di un contribuente, con reddito complessivo pari a euro, al netto dell abitazione principale, ha contratto matrimonio in data 31 maggio Il coniuge non ha redditi e, pertanto, è fiscalmente a carico. Pertanto, il periodo in cui è a carico per il 2011 è pari a 8 mesi. Il contribuente compila il prospetto Familiari a carico nel seguente modo: 80 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Chi presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante nel seguente modo: 690 x 8/12 = 460. Tale importo va indicato nel Mod al Rigo 21. FIGLIO MINORE DI TRE ANNI Si supponga il caso di un contribuente, con reddito complessivo pari a euro, al netto dell abitazione principale, che, durante tutto il 2011, ha avuto a carico, al 100%, due figli di cui uno di 10 anni e l altro di 2 anni. Il contribuente compila il prospetto Familiari a carico nel seguente modo: Chi presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante nel seguente modo: 1 figlio: 800 x ( ) / = 800 x 0,8181 =654,48 2 figlio: 900 x ( ) / = 900 x 0,8181 =736,29 Totale detrazione spettante: 654, ,29 = 1.390, 77 (arrotondato a 1.391). Tale importo va indicato nel Mod al Rigo 21. DICHIARAZIONI FISCALI

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