Alla Dott.ssa Giancarla Giovacchini Segretario Comunale del Comune di Verghereto
|
|
- Agnella Natali
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI TIPO ANNO NUMERO REG. / / DEL 1 OTTOBRE 2010 Alla Dott.ssa Giancarla Giovacchini Segretario Comunale del Comune di Verghereto OGGETTO: parere in merito al decreto del Ministero dell'ambiente 30 settembre 2009, concernente la restituzione della quota di tariffa non dovuta relativa al servizio di depurazione. Il Segretario Comunale del Comune di Verghereto, con nota in data , chiede allo scrivente Servizio un parere legale in ordine al decreto del Ministero dell'ambiente 30 settembre 2009, concernente la restituzione della quota di tariffa non dovuta relativa al servizio di depurazione. In particolare, premesso che il Comune di Verghereto, pur facendo parte dal 2000 dell'ato n. 8 Forlì - Cesena, ha gestito in via diretta il servizio idrico sino al giugno 2004, periodo in cui poi la gestione è passata ad Hera spa, concessionaria del servizio da parte di ATO, ed osservato che il decreto del Ministero dell'ambiente 30 settembre 2009 all'art. 7, co. 1 stabilisce che l'autorità d'ambito, verificate le informazioni trasmesse dai Comuni, individua l'importo da restituire, mentre al 3 comma si stabilisce che per le gestioni in via diretta tale importo deve essere individuato dai Comuni deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione pone i seguenti quesiti: 1) quale sia preferibile tra le seguenti interpretazioni del comma 3: il Comune - non gestendo più il servizio - non è tenuto a restituire direttamente l'importo; il Comune, per il periodo antecedente il giugno 2004, deve determinare direttamente l'importo da restituire, anche se attualmente non è più gestore diretto, e, quindi, per il periodo antecedente il giugno 2004, se sia il gestore attuale oppure il Comune a dover sostenere materialmente l'onere del rimborso; Viale Aldo Moro Bologna Tel.: Fax: sistautloc@regione.emilia-romagna.it Pec: sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. a uso interno: DP/ / Classif. Fasc.
2 2) quale sia la decorrenza del periodo per il quale è prevista la restituzione del canone non dovuto (in relazione al fatto che sentenza dell Alta Corte risale al mese di ottobre dell anno 2008, si chiede se la decorrenza sia ottobre 2003 o ottobre 1998); 3) se la richiesta di rimborso da parte dell'utente debba essere corredata di marca da bollo e fino a quando sia possibile presentarla; 4) se sulle somme rimborsate siano dovuti gli interessi legali e, in caso affermativo, se tali interessi decorrano dalla data del pagamento non dovuto, dalla data della sentenza o dalla data dell'istanza di rimborso. Onde rispondere ai quesiti occorre preliminarmente delineare brevemente gli istituti coinvolti e l evoluzione degli stessi nell ambito regolativo della materia 1. Il servizio idrico integrato (Sii) è stato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. legge Galli ), che lo ha definito come l insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue 2 (art. 4, co. 1, lett. f)). Ai sensi dell art. 13, co. 1, della l.n. 36/1994, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato: tale tariffa è applicata e riscossa dal gestore del Sii, ed è determinata sulla base della tariffa di riferimento elaborata tramite il metodo normalizzato di cui al D.M. 1 agosto L attivazione del sistema a tariffa venne dapprima rinviata all effettiva attuazione del Sii (art. 62, co. 5 e 6, d.lgs. n. 152/1999) e poi anticipata al 3 ottobre 2000 (art. 24 d.lgs. n. 258/2000). Le regole del sistema a tariffa hanno generato un problema interpretativo collegato alla natura dell obbligazione e del credito di pagamento ed alle conseguenze di tali qualificazioni sull applicazione della disciplina civilistica della prescrizione (se il canone di fognatura e depurazione ha natura tributaria e non patrimoniale esso non può essere soggetto alla disciplina civilistica della prescrizione: Cass. Civ. sent. n del ). A questo proposito, mentre da un lato l art. 13, co. 1 della l.n. 36/1994 configura il pagamento come corrispettivo dell erogazione del servizio, deponendo nel senso della natura contrattuale dell obbligazione, in senso opposto (e cioè della natura tributaria del credito) depone l art. 14, co. 1, norma che obbliga l utente a pagare comunque le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, 1 L Alta Corte (sentenza n. 142/2010) ha precisato che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed è quindi precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale di riferimento. 2 La definizione è stata poi trasfusa nell art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006
3 indipendentemente dalla possibilità di fruire di detti servizi e a prescindere dalla qualità dei servizi stessi 3. La suprema corte ha ritenuto, in base alla riforma in senso privatistico della materia 4, che, a far data dal 3 ottobre , il canone abbia assunto natura di entrata patrimoniale 6 (Cass. Civ. sent. n del ; nello stesso si era pronunciato anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno con sentenza 12 gennaio 2009, n. 24). Un secondo profilo problematico ha riguardato le modalità di determinazione della tariffa: in attesa dell attuazione del metodo normalizzato, infatti, i criteri per la fissazione della tariffa sono stati rimessi ad apposita deliberazione Cipe (art. 2, co. 3, l.n. 172/1995; circolare del Ministero delle finanze n. 263 del 29 ottobre 1996; art. 31, co. 29, l.n. 448/1998). La legge n. 36/1994 assegnava inoltre alle regioni ed alle province autonome la competenza a delimitare gli ambiti territoriali ottimali (ATO), ciascuno dei quali soggetto al controllo e alla responsabilità istituzionale di un apposita autorità d ambito (AATO), costituita in forma di consorzio o convenzione tra tutti i comuni del territorio 7. Per ciò che concerne l Emilia-Romagna tali adempimenti sono stati effettuati con la l.r. n. 25/1999. Nel 2006 la legge Galli è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 152, recante Norme in materia ambientale, e segnatamente dagli artt. 147 e ss. del decreto. Va evidenziato, in particolare, che al suddetto art. 14, co. 1, l.n. 36/1994 è succeduto l art. 155, co. 1, d.lgs. n. 152/2006, che si riporta testualmente: Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli 3 Così recita l art. 14 co. 1: la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi vanno accantonati in apposito fondo vincolato alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. 4 Pur operata dalla legge Galli l applicazione della nuova norma non fu immediata, a causa delle difficoltà connesse all attuazione degli A.T.O, per cui la sua efficacia venne prima rinviata all effettiva attuazione del servizio idrico integrato dall art. 62, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 152/1999 e poi anticipata al dall art. 24 D.Lgs. 18 agosto 2000, n Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n del 13 giugno Essa dovrebbe essere iscritta nel bilancio comunale al titolo III, quale entrata extratributaria, trattandosi specificamente di entrata di provento derivante dall esercizio di servizi pubblici (DPR , n. 194 ). 7 A tale normativa è succeduta quella di cui al art. 142 co. 3 del D.Lgs n. 152, che prevede: gli enti locali, attraverso l'autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
4 utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi 8. Il quadro normativo sopra delineato è stato inciso dalla sentenza 10 ottobre 2008, n. 335 (pubblicata in g.u. il 15 ottobre 2008), con la quale la Corte Costituzionale, confermando che la tariffa ha natura di entrata non tributaria ma patrimoniale (corrispettivo contrattuale 9 ) per tutte le componenti del Sii comprese le attività di depurazione, ha dichiarato l illegittimità costituzionale: a) dell art. 14, comma 1, l. n. 36/1994, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi ; b) dell art. 155, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Al fine di dare attuazione alla predetta sentenza della Corte Costituzionale è intervenuto l art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2009). Di tale articolo rilevano in particolare le seguenti disposizioni: [2.] In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito ; [3.] Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali. Con D.M. 30 settembre 2009 (pubblicato in G.U. soltanto l 8 febbraio 2010), il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, in esecuzione del citato art. 8-8 La norma prosegue disponendo che il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell articolo 154, a un fondo vincolato intestato all Autorità d ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d ambito. La tariffa non è dovuta se l utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell Autorità d ambito. 9 L alta Corte ha detto che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell utente, bensì nel contratto di utenza ( ) a fronte del pagamento della tariffa, l utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.
5 sexies, ha infine individuato i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferito al servizio di depurazione. Delineato, nei suoi tratti essenziali, il contesto normativo di riferimento, si può ora precisare il presupposto di fatto della fattispecie. Il Segretario comunale precisa che il Comune di Verghereto appartiene dal 2000 all ATO n. 8 di Forlì - Cesena, e ha gestito in via diretta il Sii fino al mese di giugno 2004 (dopodiché la gestione è passata ad Hera s.p.a., in forza di affidamento disposto dall AAto). Dalla lettura della Relazione sullo stato dei servizi dell Osservatorio regionale sui servizi idrici e sulla gestione dei rifiuti urbani, relativa all anno 2003, emerge che la situazione del Comune di Verghereto é qualificata in termini di gestione in economia del Sii. Veniamo ora all applicazione delle regole della materia, come superiormente ricostruite, alle molteplici domande poste con i singoli quesiti, riassunte per punti. 1. Con i quesiti di cui sub 1 si chiede sostanzialmente di conoscere quale sia il soggetto cui spetti sia di determinare l importo da rimborsare sia di provvedere al relativo pagamento, sostenendo il relativo onere economico, per il periodo antecedente il mese di giugno 2004 (il gestore attuale oppure il Comune di Verghereto, gestore dell epoca). Impregiudicata, per il momento, la questione relativa all eventuale intervenuta prescrizione, tale soggetto è il Comune di Verghereto. Per averne conferma occorre rilevare che il citato art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008 prevede che [ ] i gestori del servizio idrico integrato provvedono [ ] alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione [ ]. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito (c. 1) e che tali disposizioni si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali (c. 3). La norma, in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, impone la restituzione della quota di tariffa non dovuta perché riferita al servizio di depurazione. L obbligo di pagamento viene attribuito: a) ai gestori del servizio idrico integrato, indipendentemente dalla loro natura giuridica;
6 b) agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. All individuazione dell importo da restituire ad ogni singolo richiedente provvede l Autorità d ambito, per l ipotesi sub a), oppure l ente locale, per le ipotesi sub b). Nel caso in esame dato che per tutto il periodo antecedente al 2004 il Comune di Verghereto era gestore del SSI (come specificato nel quesito) - la fattispecie rientra chiaramente nell ipotesi di cui al punto b). Circa l ambito di applicazione temporale della norma la legge non esplicita direttamente se il gestore tenuto al pagamento sia quello attuale o quello dell epoca relativa all intervenuto mutamento normativo, e quindi alla soluzione del quesito occorre giungere in via interpretativa, rilevando come in giurisprudenza sia pacifico che obbligato alla restituzione è il soggetto che ha percepito le somme non dovute, (Corte dei Conti parere n. 19/2009, Cass. civ, sent. n. 5926/1995) in quanto la ripetizione dell indebito oggettivo rappresenta un azione restitutoria (e non risarcitoria) a carattere generale, circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento (nel caso di specie il Comune). Ne segue appunto che il soggetto obbligato alla restituzione è il comune, gestore dell epoca che, a norma dell art. 15 della Legge Galli, riscuoteva la tariffa comprendente anche la parte non più dovuta in base alla pronuncia dell Alta Corte. 2. Con i quesiti di cui sub 2 si chiede quale sia la decorrenza del periodo per il quale è prevista la restituzione del canone non dovuto (e se il dies a quo del computo vada individuato con riferimento al mese di ottobre 2003 o ottobre 1998). Occorre a questo proposito ricordare in primo luogo che dalla data della pubblicazione della sentenza dell Alta Corte le norme colpite dalla pronuncia di incostituzionalità non trovano più alcuna possibilità di applicazione (art. 136 Cost., art. 1 l. cost. 1 del 1948). La decisione della Corte Costituzionale produce inoltre effetti (non solo per il futuro ma) anche per il pregresso, implicando il venir meno ex tunc delle norme colpite dalla dichiarazione di incostituzionalità. La pronuncia incide, quindi, anche sulle situazioni pregresse, salvi i limiti collegati alle situazioni giuridiche irrevocabili. Irrevocabili non sono tutti i pagamenti del canone di depurazione effettuati prima della pronuncia d illegittimità costituzionale, ma solo le situazioni giuridiche consolidate (cd rapporti esauriti), divenute appunto irrevocabili per effetto di eventi che l ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto: le sentenze
7 passate in giudicato, l atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza 10. Con riferimento alla questione della durata della prescrizione (da individuare per valutare il periodo per il quale è prevista la restituzione del canone pagato prima della pronuncia della Consulta), un primo orientamento espresso dai giudici contabili 11 sostiene l applicabilità dell ordinario termine decennale di cui all art c.c. (collegandosi le istanze restitutorie al diritto di ripetere le somme indebitamente versate ex art c.c.) termine che può essere interrotto ai sensi della normativa generale di cui agli artt e 1219 c.c., e cioè in forza della richiesta fatta per iscritto al debitore (cioè all ente percettore della quota di corrispettivo per il servizio di depurazione non fornito) o dell atto introduttivo del giudizio (notificato); così ha detto la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella Deliberazione n. 7/2009/Par (nello stesso senso Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna n. 8/2009 e Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise n ). L orientamento citato non è peraltro univoco; altri pareri, infatti, ritengono che ai pagamenti effettuati prima della pronuncia di incostituzionalità 12 sia da applicare la prescrizione quinquennale prevista dall art c.c., trattandosi di rimborso di prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi 13, nell ambito di una causa debendi di carattere continuativo (in tal senso, Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania Pareri nn. 19, 23, 24 e 25/2009; circolare n. 18/2000 del Ministero dell Interno Dir. Gen. per la Finanza Locale). A fronte di tale contrasto, la questione è stata da ultimo rimessa alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti affinché venga garantita uniformità di indirizzo attraverso una posizione di riferimento definitiva (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n. 36/2010/PAR). 10 Cass. civ. sez. III n.6486 del 19 maggio 2000; Cass. Civ. Sez. III, n del 28 luglio 1997; Cass. Civ. Sez. III n del 27 giugno 2008; Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nella Deliberazione n. 17/2009/Par. 11 Orientamento ritenuto condivisibile dallo scrivente: la sentenza della Corte costituzionale ha fatto sì che i pagamenti effttuati siano risultati privi di titolo, il che costituisce il presupposto per l applicazione dell art c.c. e dell art c.c.. Inoltre, vale la pena osservare che la prescrizione di cui all art cod. civ. si applica ai debiti di natura periodica o di durata offerti in pagamento (es. canoni) e non riscossi alla data di scadenza al fine di liberare lo stesso debitore una volta decorso il termine prescrizionale e non si applica, invece, alle obbligazioni unitarie come quella qui in esame, seppur suscettibile di rateizzazione ai sensi del secondo comma dell art. 8 sexies citato nel parere. 12 Alla quale viene attribuita natura costitutiva con l effetto di rendere applicabile la prescrizione decennale ai soli pagamenti successivi alla pronuncia (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 25/2009). 13 L art. 8-sexies cit. non ha introdotto alcuna specifica disciplina in deroga a quella generale, mentre il D.M. di attuazione si limita a richiamare nel preambolo l orientamento della Corte dei Conti secondo cui per il diritto al rimborso delle somme in esame si applicherebbe il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall art c.c. per le prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi nell ambito di una causa debendi di carattere continuativo (cfr. Del/PAR/24/2009 reso adunanza del 7 maggio 2009).
8 Venendo a esaminare il quesito relativo all individuazione del dies a quo per il computo del termine prescrizionale la suprema corte ha precisato che tale momento, in caso di pagamento di somme fondate su norme poi dichiarate incostituzionali, decorre dal giorno del pagamento e non dal giorno di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2000, n. 6486; Cass. civ. n. 414/93), ferme restando le cause di interruzione superiormente richiamate (artt e 1219 c.c.). 3. Con i quesiti di cui sub 3 si chiede se la richiesta di rimborso debba essere corredata di marca da bollo e fino a quale momento l istanza possa essere presentata. La risposta si rinviene leggendo la risoluzione n. 98/E del dell Agenzia delle Entrate, che ha chiarito come l istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato sia soggetta all imposta di bollo in base all art. 3 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, non essendo possibile applicare l esenzione di cui dell art. 5, comma 5, della tabella (stante la natura non tributaria della tariffa oggetto della pretesa). Circa il termine finale di presentazione dell istanza lo stesso deriva dalla norma di cui all art. 8 sexies d.l. n. 208/2008, il cui disposto precisa che gli enti provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni 14, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta. 4. Con i quesiti di cui sub 4 si chiede se sulle somme rimborsate siano dovuti gli interessi legali e, nel caso di risposta affermativa, se tali interessi decorrano dalla data del pagamento non dovuto, dalla data della sentenza o dalla data dell istanza di rimborso. In base all art cod. civ., chi ha ricevuto un pagamento di somme indebite (che, nel caso di specie, sono state versate a titolo di corrispettivo e non di tributo, come successivamente confermato dalla Corte Costituzionale), ha l obbligo di corrispondere gli interessi sulla somma ricevuta, e con questo si risponde alla prima domanda. Il pagamento degli interessi (a meno di configurare e dimostrare che gli stessi hanno natura autonoma rispetto all obbligo restitutorio, ipotesi che nel caso di specie 14 Occorre però considerare che essendo stati privati di causa i pagamenti effettuati in assenza di controprestazione, a carico degli enti si è prodotto anche un arricchimento senza causa, la cui azione diverrà proponibile una volta esaurita la proponibilità di ogni altra azione, con prescrizione decennale dal momento del riconoscimento dell utilitas e computo degli interessi decorrente dalla proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento, (il tasso degli interessi da riconoscersi è quello legale - Cass. 20 gennaio 1994, n. 517, MGC 1994, 56 - e la loro decorrenza è generalmente riconosciuta dal giorno dell arricchimento - Cass. 6 febbraio 1998, n. 1287, GI 1999, anche se vi sono decisioni di segno contrario, ad es. Cass. 9 agosto 1994, n. 7348, FI 1996, I, 685).
9 non è stata neppure ipotizzata) decorre dal giorno del pagamento se il percettore ha incassato in mala fede oppure della domanda di restituzione nell opposto caso di incasso ricevuto in buona fede. Nella disciplina dettata in attuazione della sentenza della Corte costituzionale non si rinvengono norme derogatorie rispetto alle regole richiamate, che quindi trovano applicazione anche nel caso in esame. Al riguardo, l art. 7, co. 1, d.m. 30 settembre 2009 prevede espressamente che sia individuato l importo da restituire con i relativi interessi. Quanto alla decorrenza degli interessi (compensativi), si è detto che secondo la norma codicistica essa coincide con il giorno del pagamento se il beneficiario era in mala fede, oppure dal giorno della domanda di restituzione se il beneficiario era in buona fede. Nell ambito in esame non sembra potersi ipotizzare la mala fede dei gestori del Sii, i quali agivano in esecuzione di un preciso disposto di legge, per cui gli interessi maturano dalla domanda 15 di restituzione 16. Cordiali saluti Avv. Roberto Tommasi 15 La giurisprudenza prevalente intende per domanda non la mera domanda stragiudiziale ma la vera e propria domanda giudiziale (Cass. Civ., Sezioni Unite, 25 giugno 2009, n ; Cass. civ. Cass. Civ., Sez. Un. 9 marzo 2009, n secondo cui premesso che costituisce jus receptum che il termine domanda contenuto nell art 2033 c.c. va riferito alla domanda giudiziale - Cass. 2 agosto 2006, n ; 28 gennaio 2004, n. 1581; 10 marzo 2005, n. 5330; 30 luglio 2002, n ; 17 marzo 1998, n va osservato che la norma è formulata con riferimento all'ipotesi di pagamento ab origine indebito, ma è applicabile per analogia anche alle ipotesi d'indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, per qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi - Cass. 1 agosto 2001, n ; 4 febbraio 2000, n. 1252; 13 aprile 1995, n. 4268). 16 In realtà sarebbe possibile anche una diversa ricostruzione della fattispecie, in termini di fattispecie a formazione progressiva: in tale scenario ermeneutico, il fatto che la legge avesse legittimato l ente pubblico a ricevere e trattenere la somma come pagamento in assenza di controprestazione sarebbe un primo elemento, definitivamente valutabile solo a seguito dell intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale, accertando che la mancanza di controprestazione privava di titolo il pagamento, da un lato agisce come condizione risolutiva dell obbligo contrattuale, dall altro accerta che l ente pubblico non può aver ricevuto e trattenuto la somma credendo in buona fede di esserne legittimo e definitivo titolare (data l assenza di sinallagma e di controprestazione). A seguire tale ricostruzione ne deriverebbe, per riscontrata assenza dei necessari presupposti giuridici, che le dazioni dovrebbero considerarsi indebite ab origine e l avverarsi della condizione risolutiva avrebbe impedito il perfezionarsi della fattispecie con retroazione dell indebito sino al tempo del pagamento (se il titolo giuridico della originaria ricezione è venuto meno fin dal momento del pagamento ne segue, sotto il profilo degli interessi, che questi sarebbero dovuti a far data dal momento del pagamento, risalendo ad esso la mancanza di causa debendi a sostegno dell azione di ripetizione). La mancanza di pronunce che si siano espresse in questo senso consiglia di seguire l interpretazione principale esposta nel corpo del parere.
Sen e t n e t n e z n a a C or o t r e t e C os o ti t tu t z u ion o a n l a e e n. 335/2008 1
Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 1 La sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 ha riconosciuto l illegittimità costituzionale parziale: dell art. 14, c. 1, della L. 36/1994: La quota di
DettagliLa sentenza 335/2008 e i suoi impatti sugli utenti.
La sentenza 335/2008 e i suoi impatti sugli utenti RIFERIMENTI La sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 pubblicata sulla GU del 15 ottobre 2008 Art. 8 sexies della Legge 27 febbraio 2009, n.
DettagliParere n. 29/ Rimborso canoni già riscossi
Parere n. 29/2009 - Rimborso canoni già riscossi Il Comune (omissis), con nota telematica del 3 marzo 2009, ha proposto un quesito in merito alla dibattuta applicazione dei canoni di depurazione delle
DettagliDeliberazione n. 17/2009/Par REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Deliberazione n. 17/2009/Par REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza dell 11 febbraio 2009 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco
Dettagli1. IL CONTENUTO DELLA DECISIONE IN COMMENTO
- Nota a sentenza - CORTE COSTITUZIONALE, 10 ottobre 2008 n 335, G.M FLICK Presidente F.GALLO Redattore GdP Gragnano Rimettente con ordinanze R.O. n 830/2007, n 38 e 184/2008 *** L illegittimità costituzionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Deliberazione n. 32/2009/Par REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza dell 8 aprile 2009 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco
DettagliMINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
8-2-2010 DECRETO 30 settembre 2009. MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non
DettagliMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.M
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.M. 30-9-2009 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL
DettagliLe criticità dell emanando decreto
Le criticità dell emanando decreto Il Decreto Ministeriale sui rimborsi della tariffa di depurazione: Criticità, soluzioni e prospettive per il futuro Roma, 11 dicembre 2009 Sommario Le disposizioni della
DettagliProvincia Autonoma di Trento
139 82739 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 26 ottobre 2012, n. 2324 Approvazione dei criteri e modalità per dare attuazione alle
DettagliDeliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
DettagliDeliberazione n. 8/2009/PAR
Deliberazione n. 8/2009/PAR Repubblica Italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott. ssa M. Paola Marcia
DettagliDeliberazione n. 036/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Deliberazione n. 036/2010/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 22-23 marzo 2010 composta da: Bruno PROTA Diana CALACIURA TRAINA Aldo CARLESCHI
DettagliCorte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Deliberazione n. 49/2009 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria NELL ADUNANZA DEL 12 Febbraio 2009 composta dai magistrati: - Pres. Sez. Martino COLELLA Presidente - Cons. Giuseppe
DettagliAUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA
AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA Delibera Consiglio di Amministrazione ATTO n. 7 OGGETTO: Decreto M.A.T.T. 30 settembre 2009 Individuazione dei criteri e dei parametri
DettagliDel/Parere n. 24/2009
Logo della Repubblica Italiana SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA nell adunanza del 7 maggio 2009 Del/Parere n. 24/2009 composta dai seguenti magistrati: Pres. Sez. Mario Giulio Cesare Sancetta
DettagliSTUDIO LEGALE FOGAGNOLO
STUDIO LEGALE FOGAGNOLO www.studiolegalefogagnolo.it Vicolo Cerai n. 3-10015 IVREA (TO) Tel. 0125 424122 Fax 0125 903111 Partita I.V.A. 07532100018 Spett.li C.E.L.V.A. Consorzio degli Enti Locali della
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Società Alfa S.p.A.-
RISOLUZIONE N. 144/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 dicembre 2006 OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Società Alfa S.p.A.- Con l interpello specificato
DettagliRISOLUZIONE N. 39/E 28/03/2017. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 39/E Direzione Centrale Normativa 28/03/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.p.r. n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di garanzia rinuncia alla cessione da
DettagliRISOLUZIONE N. 121/E
RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge
DettagliCIRCOLARE N. 9/E. Roma,13 marzo 2009
CIRCOLARE N. 9/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,13 marzo 2009 OGGETTO: Articolo 1, comma 310 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) Trattamento tributario dei contributi
DettagliMINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 settembre 2009. MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 157 OGGETTO: Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri Articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 104/E
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
DettagliLINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Premessa Il presente documento individua i criteri e le modalità operative ai fini
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA. nell adunanza del 6 novembre 2008
1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Del/Parere n. 24 /2008 nell adunanza del 6 novembre 2008 composta dai seguenti magistrati: Pres. Sez. Mario Giulio Cesare Sancetta Presidente
DettagliRoma, 11 novembre 2005
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 novembre 2005 Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Espropriazione immobiliare Obblighi tributari
DettagliTARIFFA SERVIZIO IDRICO: QUOTA VINCOLATA DEPURAZIONE PREMESSO CHE
INTERPELLANZA 13 Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli Consiglieri Comunali Fabriano Fabriano 03 Gennaio 2013 Ill.mi Presidente Consiglio Comunale Comune di Fabriano Sig. Giuseppe Luciano Pariano Sindaco
DettagliRoma, 02 dicembre 2008
RISOLUZIONE N. 459/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 dicembre 2008 OGGETTO: Risoluzione 14 febbraio 2007, n. 24/E Dichiarazione integrativa a favore del contribuente oltre i termini
DettagliAl Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di
Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di NOVITÀ IN MATERIA DI ICI E TARIFFE CATASTALI La Finanziaria 2001, all art.64, ha disposto che a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base
DettagliRestituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione
Valdidentro, 28 febbraio 2011 Al Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Valdidentro Dott.ssa Francesca Travaglino Piazza IV Novembre, 5 23038 VALDIDENTRO SO e p.c. al Presidente del del Consiglio
DettagliLINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Premessa Il presente documento precisa e chiarisce i criteri e le modalità operative
DettagliBreve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche
3 D I C E M B R E 2014 Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi alle utenze domestiche di Roberto Santi Avvocato in Roma Socio CdTA Breve nota in ordine ai termini di prescrizione relativi
DettagliRISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari
RISOLUZIONE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 gennaio 2005 Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari La Direzione regionale
DettagliAUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA
AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO MACERATA Delibera del Consiglio di Amministrazione ATTO n. 22 OGGETTO: Approvazione degli elenchi di cui all art. 4, Decreto MATT 30.09.2009 (rimborso
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 11-10-2010 OGGETTO: CONFERIMENTO A PAVIA ACQUE SRL DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DETERMINAZIONI
DettagliRoma, 20 Aprile Alle Direzioni Regionali e Provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle entrate
Risoluzione N. 31/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 20 Aprile 2018 Alle Direzioni Regionali e Provinciali Agli Uffici dell Agenzia delle entrate OGGETTO: Interpello articolo 11, comma
DettagliIL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Decreto n. 20 del 15 maggio 2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Decreto n. 20 del 15 maggio 2013 Oggetto: Restituzione agli utenti del servizio idrico integrato dell AATO Veronese della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliRISOLUZIONE N. 71/E. Roma, 01 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 71/E Roma, 01 giugno 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno.. Trattamento tributario
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell articolo 13 del DL n. 269 del 2003, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 02 ottobre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. BANCA Alfa S.P.A. Con l'interpello specificato
DettagliTFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE
TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE Con la doverosa premessa che trattasi di materia complessa ed in continua evoluzione, intendiamo offrire alcune sintetiche e
DettagliRISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
DettagliRISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione
DettagliCITTA' DI AIROLA. Provincia di Benevento. Copia SERVIZIO FINANZE - CONTABILITÀ. UFFICIO Ragioneria 1 / 13
CITTA' DI AIROLA Provincia di Benevento Copia SERVIZIO FINANZE CONTABILITÀ UFFICIO Ragioneria 1 / 13 Determina di Area n. 19 del 22/08/2013 Registro Generale n. 301 del 10/10/2013 Oggetto:CANONE DI DEPURAZIONE
DettagliCon l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
DettagliRISOLUZIONE N. 2/E. Roma, 5 gennaio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 2/E Roma, 5 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212- ALFA S.p.A.- Compensi ai componenti
DettagliREGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI DIPARTIMENTO ENTI LOCALI. Serv.1 Interventi Finanziari e F.L.
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI DIPARTIMENTO ENTI LOCALI Serv.1 Interventi Finanziari e F.L. Circolare n. 14 Palermo, 28/10/2002 Prot. N. 7303 Oggetto: Art. 13, comma 8, della legge regionale
DettagliOGGETTO: parere in merito agli oneri di manutenzione delle strade vicinali.
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI TIPO ANNO NUMERO REG. / / DEL 23 APRILE 2010 Al Direttore Generale della Comunità Montana.. OGGETTO: parere
DettagliOGGETTO: Interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n Eredi del professionista.
RISOLUZIONE N.34 Divisione contribuenti Roma, 11 marzo 2019 OGGETTO: Interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Eredi del professionista. Con l interpello specificato
DettagliRISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
DettagliIL COMMISSARIO STRAORDINARIO. Decreto n. 13 dell 11 aprile 2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Decreto n. 13 dell 11 aprile 2013 Oggetto: Restituzione agli utenti del servizio idrico integrato dell AATO Veronese della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio
DettagliRegione Autonoma della Sardegna
Deliberazione del 14.3.2002 (8/19) OGGETTO: Adozione incremento delle tariffe dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Deliberazioni CIPE n. 23 del 8 marzo 2001, n. 52 del 4 Aprile
DettagliATO CENTRALE FRIULI LINEE GUIDA SULLA APPLICAZIONE DEL DM
ATO CENTRALE FRIULI LINEE GUIDA SULLA APPLICAZIONE DEL DM 30.09.2009 IN APPLICAZIONE DELL ART.8 SEXIES DELLA LEGGE N. 13/2009 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 335/2008 (allegato alla Delibera
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X
RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 16 maggio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2005/77753 Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE
1 COMUNE DI SINNAI (Provincia di Cagliari) Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 27 Marzo 2009 REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE 2 Art. 1 Oggetto 1. Le norme
DettagliTERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI
TERMINI PER CHIEDERE I RIMBORSI FISCALI Il contribuente, quando chiede i rimborsi fiscali, deve rispettare tassativi termini, altrimenti perde il diritto al rimborso, anche se dovuto e legittimo. E, quindi,
DettagliRoma, 2 settembre 2010 Uff.-Prot.n. UL/BF Oggetto: Farmacie rurali sussidiate e piccole farmacie. Applicazione sconti
FEDERFARMA SUNIFAR Sindacato unitario farmacisti rurali FEDERFARMA Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani Roma, 2 settembre 2010 Uff.-Prot.n. UL/BF 13707 Oggetto: Farmacie rurali
DettagliRISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Roma, 24 settembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Previdenza complementare: riduzione base imponibile all 87,5% Modalità di determinazione e rimborso
DettagliAdunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008
Consiglio di Stato Adunanza della Sezione Prima 20 Febbraio 2008 N. Sezione 213/08 La Sezione OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Affari Regionali Quesito: Trasporto scolastico per studenti
DettagliRIR RISOLUZIONE N. 355/E
RIR RISOLUZIONE N. 355/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 agosto 2008 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione dei dati acquisiti
DettagliConsiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE
Consiglio di Bacino dell Ambito BACCHIGLIONE Deliberazione dell Assemblea SEDUTA del 22.03.2016 N. di reg.: 3 N. di prot.: 311 Odg 4 Immediatamente eseguibile Oggetto: RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA
DettagliRISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta
DettagliEstratto di ruolo, atto non impugnabile
Estratto di ruolo, atto non impugnabile di Davide Di Giacomo Pubblicato il 13 ottobre 2018 L estratto di ruolo è un elaborato informatico, atto interno dell amministrazione privo di qualsiasi potere impositivo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua
Lombardia/5/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Antonio Caruso dott. Giorgio
DettagliMinistero dei Trasporti e della Navigazione
MODULARIO MAR. MERC. 56 MOD. 85 Ministero dei Trasporti e della Navigazione Al 28.08.1998 Roma, 19 DIREZIONI MARITTIME Divisione XVII Prot. N. 5181770 Sez... Allegati VARI Risposta al Foglio del. Div...
DettagliRimborso IVA non dovuta
Rimborso IVA non dovuta Nicoletta Mazzitelli Roma, 09/12/2013 Addebito IVA non dovuta: conseguenze per il cedente/prestatore: obbligo di versamento ex art. 21, comma 7, DPR 633/72; Possibilità di emettere
DettagliRISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003
RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile
DettagliRISOLUZIONE N. 65/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 106 del TUIR è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 giugno 2017 Prot. n. OGGETTO: Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Svalutazione crediti. Articolo 106, commi 1 e
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 82 OGGETTO: Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale. Redditi
DettagliASSOCIATI PER CELVA.
ASSOCIATI PER CELVA CORSO RE UMBERTO, 65 10128 TORINO TEL. 011.568.30.56 FAX 011.568.31.06 VIA CHALLAND, 30 11100 AOSTA TEL. 0165.23.04.51 FAX 0165.36.00.77 E-MAIL: consulenza.celva@avvocati-torino.it
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 10/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.240 LEGISLATURA X Il giorno 10 marzo 2016 si è riunito nella
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 25.07.2013 COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDICE
DettagliDeliberazione n. 106/2015/PAR
Deliberazione n. 106/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta Cossu dott.
DettagliCOMUNE DI SANGANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
COMUNE DI SANGANO Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/11/2013 Il Regolamento è in vigore dal 01/01/2013
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Direzione Centrale Normativa Roma, 03/08/2016 OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge
DettagliRoma, 05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n.
DettagliRisoluzione n. 257/E
Risoluzione n. 257/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 settembre 2007 Prot. 2007/123360 OGGETTO: Istanza di interpello imposta di registro d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 ordinanza di accoglimento
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre
DettagliCIRCOLARE N. 52/E INDICE
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 66, comma 6 bis del DL n. 331 del 1993, è stato esposto il seguente
Milano, 2 febbraio 2007 Direzione Regionale della Lombardia Ufficio Fiscalità Generale Prot. N. 7550 OGGETTO: Interpello 904-645/2006 ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
DettagliRISOLUZIONE N. 60/E. Roma, 28 giugno 2010
RISOLUZIONE N. 60/E Roma, 28 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 registrazione dell accordo di riduzione del canone di locazione art.
Dettagli06/02/2018. Data CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Lavori Pubblici IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (SGRUA) - PRIMO SEMESTRE ANNO 2018
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 21 maggio 2009
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 OGGETTO: Articolo 12 del DL n. 70 del 1988 Termine di decadenza per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria
DettagliIL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE DSAI/48/2018/IDR AVVIO DI DUE PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DettagliCIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
DettagliTit del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio
Area Definizione delle controversie DEFC.2016.10 Determinazione n. 10/2016 Tit. 2013.1.10.21.1718 del 08/06/2016 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA X La Responsabile del Servizio Vista la
DettagliRisoluzione n. 279/E
Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento
Dettagli