Capitolo 1 Obiettivi e principi 3 Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali 4

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Capitolo 1 Obiettivi e principi 3 Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali 4"

Transcript

1 REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO DELLA CASSA PENSIONI DELLA CONFEDERAZIONE PUBLICA (REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO PUBLICA) del 5 aprile 00 (stato giugno 07) Regolamento di investimento PUBLICA del 5 aprile 00 Indice Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Art. Basi Art. Principi generali 4 Capitolo Organizzazione e responsabilità 4 Art. 4 Commissione della Cassa 4 Art. 5 Comitato di investimento 5 Art. 6 Compiti del Comitato di investimento 6 Art. 7 Deliberazione 6 Art. 8 Asset Management 7 Art. 9 Investment controlling 7 Art. 0 Uffici di deposito 8 Art. Amministrazione del patrimonio 8 Art. Amministrazioni immobiliari 9 Art. Contabilità titoli 9 Capitolo Strutturazione di investimento 0 Art. 4 Strategie di investimento 0 Art. 5 Classi di investimento 0 Capitolo 4 Direttive per gli investimenti Art. 6 Scelta degli investimenti Art. 7 Liquidità e mercato monetario Art. 8 Obbligazioni investment grade di Paesi industrializzati Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti La Commissione della Cassa ha adottato le modifiche del Regolamento di investimento in data 9 gennaio 0, novembre 0, 8 ottobre 0, novembre 06 e giugno 07. Queste modifiche sono contrassegnate da una nota a piè di pagina.

2 Art. Ipoteche Art. Azioni Art. Investimenti immobiliari diretti Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti Art. 5 Investimenti alternativi Art. 6 Valute Art. 7 Derivati Art. 8 Securities lending 4 Capitolo 5 Varie 4 Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni 4 Disposizioni finali 4 Art. 0 Abrogazione del diritto previgente 4 Art. Entrata in vigore 4 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

3 La Commissione della Cassa di PUBLICA, vista la legge federale del 0 dicembre 006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge su PUBLICA, RS 7..), in vigore dal luglio 008; visti in particolare gli articoli capoverso lettera d e capoversi 6 e 5, emana il seguente regolamento di investimento Capitolo Obiettivi e principi Art. Obiettivi Il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) deve essere gestito e amministrato esclusivamente nell interesse delle persone assicurate e beneficiarie di rendita. Con la limitazione adeguata dei rischi si mira a un rendimento complessivo che garantisca a lungo termine l adempimento delle prestazioni di PUBLICA. Nella gestione del patrimonio va considerata la capacità di rischio di PUBLICA rispettivamente della cassa di previdenza. Occorre garantire che le prestazioni promesse possano essere versate sempre nel rispetto dei termini. Art. Basi Nella gestione del patrimonio le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP, RS 8.40) e dell ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP, RS 8.44.) nonché tutte le pertinenti disposizioni vigenti in materia devono essere rispettate. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni: a. articolo 5 capoverso lettera c LPP (amministrazione paritetica del patrimonio); b. articolo 7 LPP (requisiti di base per l amministrazione del patrimonio); c. articolo 5a LPP (base legale per le disposizioni dell ordinanza concernenti la lealtà nella gestione del patrimonio); d. 4 articoli 48f a 60 OPP (integrità e lealtà nella gestione del patrimonio, investimenti autorizzati, sicurezza e ripartizione dei rischi, investimenti presso il datore di lavoro); e Le regole comportamentali per coloro che partecipano alla gestione e all amministrazione del patrimonio risultano dalla legge (LPP), dall ordinanza (OPP ) e dal regolamento di conformità (compliance). Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 4 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 (contenuto riportato nella lett. d) Regolamento di investimento PUBLICA pagina

4 Art. Principi generali Nella gestione del patrimonio bisogna a. mirare alla migliore prassi istituzionale; a bis6 in un processo chiaramente strutturato, documentato e comprensibile scegliere importanti partner esterni che godono di buona reputazione e che possono garantire un attività irreprensibile; b. monitorare costantemente i rischi operativi, regolamentari 7 e di controparte 8 nonché proteggere adeguatamente gli investimenti dagli sbagli e dagli errori di persone, processi, sistemi e dalle ripercussioni di eventi esterni; c. garantire una sufficiente ripartizione dei rischi; d. badare che il rischio (volatilità) sia in un rapporto adeguato con la performance attesa; e. prestare attenzione a un adeguata alienabilità degli investimenti (rischio di liquidità); f. tenere debitamente conto dei rischi che comporta l evoluzione degli interessi (rischio di tasso); g. garantire sempre sufficiente liquidità; h. tenere conto della solvibilità dei debitori per quanto concerne i crediti e gli strumenti di debito come pure della solidità delle imprese per quanto concerne le azioni e gli strumenti di partecipazione; i. prestare attenzione, per quanto concerne gli investimenti diretti 9 in immobili, all ubicazione, alla dimensione, alla possibilità di impiego, al potenziale di reddito sostenibile e ai rischi giuridici; j. considerare nelle decisioni relative agli investimenti anche gli aspetti ecologici, etici e sociali se non condizionano il raggiungimento degli obiettivi previdenziali; k. valutare il patrimonio di investimento a prezzi di mercato. Qualora i prezzi di mercato non siano disponibili, la valutazione deve essere effettuata secondo metodi trasparenti e riconosciuti. Tali metodi vengono prestabiliti in direttive di valutazione 0. Un ampliamento delle possibilità di investimento secondo l articolo 50 capoverso 4 OPP è ammissibile purché l osservanza dell articolo 50 capoversi da a OPP possa essere comprovata in modo univoco nell allegato del rapporto annuale. Capitolo Organizzazione e responsabilità Art. 4 Commissione della Cassa La Commissione della Cassa si assume la responsabilità globale dell amministrazione del patrimonio. Essa emana e modifica il regolamento di investimento nonché determina una rispettiva strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza chiuse, per l'insieme delle casse di previdenza aperte e per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore. 6 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 7 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 8 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 9 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 0 Ultima frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del giugno 07 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 4

5 La Commissione della Cassa a. nomina i membri in seno al Comitato di investimento e designa il presidente; b. definisce uno o più uffici di deposito per il patrimonio mobile (global custodian); c. definisce un ufficio esterno per il monitoraggio degli investimenti (investment controlling); d. determina il consulente ALM; e. ; f. prende atto dei rapporti periodici e annuali del Comitato di investimento e dell investment controller; g. decide in merito ad affari immobiliari diretti 4 in Svizzera 5 (acquisti, vendite, realizzazione di progetti) con un valore di investimento che supera i 00 6 milioni di franchi e in merito ad acquisti di terreni che superano i 5 7 milioni di franchi 8, il cui progetto non è ancora stato approvato; h. può emanare oltre o insieme alle strategie di investimento ulteriori linee direttive concernenti la gestione di singole categorie di investimento (ad es. investimenti di immobili) o l impiego di strumenti di investimento (ad es. strumenti derivati). Art. 5 Comitato di investimento Visto l articolo capoverso 6 della legge su PUBLICA e ai sensi dell articolo capoverso lettera a del regolamento interno e organizzativo per la gestione e l amministrazione del patrimonio viene istituito un Comitato di investimento. Il Comitato di investimento è composto a. oltre che dal presidente, da tre a cinque membri nominati dalla Commissione della Cassa dalla cerchia 9 dei propri membri eletti; b. 0 inoltre la Commissione della Cassa può nominare nel Comitato di investimento al massimo tre esperti di investimento esterni. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può proporre un esperto alla Commissione della Cassa. Fatta eccezione dell elezione del presidente che viene nominato dalla Commissione della Cassa, il Comitato di investimento si autocostituisce. 4 Esso può istituire sottocomitati. 5 Il direttore di PUBLICA e il responsabile del settore di attività Asset Management partecipano alle riunioni del Comitato di investimento con voto consultivo e senza diritto di voto. Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 4 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 6 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 e del giugno 07 7 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del giugno 07 8 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 9 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 0 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 5

6 Art. 6 Compiti del Comitato di investimento Il Comitato di investimento propone alla Commissione della Cassa le strategie di investimento (asset allocation strategiche); sorveglia l osservanza del regolamento di investimento e delle strategie di investimento; cura uno scambio di informazioni regolare con il responsabile del settore di attività «Asset Management»; cura uno scambio di informazioni regolare con l investment controlling e discute con esso i relativi rapporti; d bis4 approva i benchmark specifici per ogni categoria di investimento; d ter5 monitora regolarmente le principali ipotesi del processo ALM (in particolare le ipotesi del profilo rischio/rendimento per ogni categoria di investimento) e decide se deve essere avviata una verifica della/e strategia/e di investimento; autorizza i contratti di mandato per le amministrazioni esterne e le istruzioni per gli amministratori interni; formula proposte alla Commissione della Cassa riguardo a singoli investimenti, ossia affari di sua competenza; sorveglia l attività dei singoli amministratori esterni e interni nonché l osservanza dei contratti di mandato (amministratori esterni), rispettivamente delle istruzioni (amministratori interni); autorizza la scelta delle amministrazioni immobiliari e il contenuto essenziale dei relativi contratti d amministrazione; autorizza affari immobiliari diretti in Svizzera 6 (acquisti, vendite, progetti) con un valore di investimento fino a 00 7 milioni di franchi nonché acquisti di terreni fino a 5 milioni di franchi 8 il cui progetto non è ancora stato approvato; fa rapporto periodicamente alla Commissione della Cassa riguardo alla situazione patrimoniale e all amministrazione; inoltra i rapporti dell investment controlling alla Commissione della Cassa; informa senza indugio il presidente della Commissione della Cassa su eventuali inosservanze del regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono accertate. Art. 7 Deliberazione 9 Il Comitato di investimento decide a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, è determinante la decisione del presidente. Il Comitato di investimento può decidere mediante lettera circolare. Affinché la decisione sia valida tramite circolare è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti. 4 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 6 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 7 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 e del giugno 07 8 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 e del giugno 07 9 Articolo aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 6

7 Art. 8 Asset Management Il settore di attività Asset Management è responsabile dell asset allocation tattica, ossia dell assegnazione da effettuare all interno delle fasce prescritte per le classi di investimento e gli amministratori patrimoniali (portafogli); fa proposte al Comitato di investimento riguardo ad amministratori patrimoniali interni ed esterni; stipula i contratti di mandato con gli amministratori patrimoniali esterni, dopo aver ricevuto la relativa approvazione dal Comitato di investimento, e impartisce le istruzioni necessarie agli amministratori patrimoniali interni; effettua, con l aiuto dei team corrispondenti, gli investimenti dei mandati interni autorizzati dal Comitato di investimento conformemente alle istruzioni approvate dal Comitato di investimento per ogni mandato; funge da interfaccia per le amministrazioni del patrimonio esterne; coordina l attività quotidiana con le banche di deposito; sorveglia l intero patrimonio di investimento nonché i mandati interni ed esterni e allestisce regolarmente un rapporto all attenzione del Comitato di investimento; informa senza indugio il Comitato di investimento su eventuali inosservanze del regolamento di investimento e/o delle strategie di investimento non appena vengono riscontrate; prepara gli affari immobiliari diretti 0 e li sottopone al Comitato di investimento, ossia alla Commissione della Cassa per l'approvazione; redige un rapporto riassuntivo sui risultati degli investimenti diretti in immobili; è responsabile della messa a disposizione dei mezzi liquidi in base alla necessità; informa il Comitato di investimento sull acquisto e sull alienazione di partecipazioni a imprese per le quali vi è un obbligo di comunicazione legale; redige un verbale delle riunioni del Comitato di investimento e gestisce la sua agenda; valuta costantemente nuove possibilità di investimento. Art. 9 Investment controlling Il servizio esterno che controlla gli investimenti (investment controlling) non deve svolgere il ruolo né di amministratore del patrimonio né di ufficio di deposito. L investment controlling a. sorveglia l attuazione delle strategie di investimento e il relativo processo; b. sorveglia costantemente l attività degli amministratori patrimoniali esterni e interni; c. sorveglia l osservanza delle direttive di investimento e procura al Comitato di investimento il rapporto riguardo all'evoluzione del patrimonio, all'osservanza delle direttive di investimento interne e alle prescrizioni di investimento legali; d. include nel proprio rapporto tutte le categorie di investimento. 0 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 7

8 Art. 0 Uffici di deposito Per il patrimonio mobile vengono impiegate una o più banche come ufficio/i di deposito ai sensi di global custodian. Essa/e è/sono responsabile/i segnatamente a. del disbrigo impeccabile dei cosiddetti servizi di base di global custody, in particolare. della conservazione dei titoli;. del disbrigo di tutte le operazioni di titoli; b. delle operazioni di affari ineccepibili con le amministrazioni del patrimonio. c. della stesura e dell elaborazione di tutte le informazioni (rapporto) concernenti il patrimonio mobile necessarie per la sorveglianza degli amministratori patrimoniali e per il controllo degli investimenti, in particolare relative. al calcolo dei rendimenti di investimento delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento e dei rischi di investimento;. alla rappresentazione della composizione dei singoli portafogli delle amministrazioni del patrimonio, delle categorie di investimento e del patrimonio di titoli nonché dei relativi indici di riferimento; d. della predisposizione dei dati necessari per la gestione di una contabilità dei titoli conformemente alla legge; e. del securities lending (prestito di titoli). I compiti del/degli ufficio/i di deposito centrali sono da disciplinare nei contratti di mandato speciali. Art. Amministrazione del patrimonio Per l amministrazione del patrimonio mobile vengono impiegati o incaricati team del settore di attività Asset Management o amministrazioni del patrimonio esterne Le amministrazioni del patrimonio sono responsabili singolarmente della gestione o dell amministrazione di singoli portafogli di norma 5 presso l ufficio o gli uffici di deposito. 4 Alle amministrazioni del patrimonio vengono assegnati incarichi amministrativi ben definiti per ogni portafoglio. Internamente ciò avviene sotto forma di istruzioni, esternamente sotto forma di contratti di mandato. 5 Ogni incarico amministrativo deve disciplinare oltre agli accordi standard almeno i punti seguenti: volume del mandato 6, obiettivo del mandato, parametri per gli investimenti, investimenti ammessi, benchmark (di norma ponderazione neutra con fasce tattiche), grado di investimento (al massimo 00%), impiego di strumenti derivati, metodo del calcolo della performance, flusso di giustificativi, contenuto e frequenza del rapporto, responsabilità e risarcimento per danni, costi (enumerazione finale), inizio (termine transitorio) e scioglimento Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 4 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 (cfr. art. lett. b) 5 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 6 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 8

9 (sempre) del mandato, collaborazione con l ufficio di deposito centrale o gli uffici di deposito centrali. 6 Come amministrazioni del patrimonio esterne vengono impiegate solamente banche e intermediari finanziari che sottostanno, in Svizzera o all estero, a una legge sui mercati finanziari o sulla sorveglianza 7. 7 Invece di incaricare amministrazioni del patrimonio di occuparsi della gestione di depositi individuali, gli investimenti possono essere effettuati anche in fondi di investimento, in derivati 8 presso fondazioni di investimento o in fondi alternativi e in prodotti strutturati. Essi possono essere effettuati sia tramite amministrazioni del patrimonio sia direttamente dall Asset Management. Art. Amministrazioni immobiliari L'amministrazione e la gestione immobiliare può essere assegnata a imprese private o all amministrazione immobiliare della Confederazione. Una o più amministrazioni immobiliari vengono incaricate dall Asset Management, dopo l approvazione del Comitato di investimento, e sono responsabili della gestione ottimale e della locazione degli immobili. I compiti e gli obblighi sono disciplinati in un contratto di mandato separato con le amministrazioni immobiliari. Esso deve contenere almeno i punti seguenti: a. inizio e scioglimento del mandato (durata del contratto), b. obiettivo dell incarico, lista degli immobili di cui occuparsi, c. competenze in relazione ai rapporti con i locatari e con i portinai, d. proposte riguardanti i rinnovi, risanamenti, acquisti, vendite di immobili, e. obbligo di allestire un preventivo sugli immobili, f. competenze per quanto riguarda le spese, g. locazione / politica in materia di pigioni, h. contabilità, i. lavori di manutenzione, j. assicurazioni, k. contenuto e frequenza del rapporto, l. onorario. 4 L amministrazione immobiliare comunica all Asset Management le date di riferimento definite dal Comitato di investimento. Art. Contabilità titoli 9 La contabilità titoli 40 contiene la contabilità degli investimenti per le diverse categorie di investimento 4 menzionate nel presente regolamento. 7 Seconda frase abrogata dalla decisione della Commissione della Cassa del 8 ottobre 0 8 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 9 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 4 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 9

10 L'ambito di attività Finanze è responsabile dell integrazione corretta e tempestiva della contabilità titoli e della sorveglianza delle parti coinvolte 4. 4 Capitolo Strutturazione di investimento Art. 4 Strategie di investimento La Commissione della Cassa definisce in un documento separato la strategia di investimento per l insieme delle casse di previdenza chiuse, la strategia di investimento per l'insieme delle casse di previdenza aperte e la strategia di investimento per l'istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitrice di servizi e assicuratrice (legge su PUBLICA art. cpv. lett. d). In questo documento viene definito in modo vincolante il quadro degli investimenti dell'intero patrimonio di PUBLICA. Le strategie di investimento (asset allocation strategiche) sono determinate a. dalla situazione finanziaria delle casse di previdenza rispettivamente dell istituto collettore PUBLICA in qualità di fornitore di servizi e assicuratore; b. dalla struttura e dalla presumibile evoluzione dell effettivo degli assicurati o dell effettivo dei beneficiari di rendita 44 ; c. dal rendimento perseguito; d. dalla tolleranza al rischio di PUBLICA; e. dai rendimenti e dai rischi attesi nelle singole categorie di investimento e dalla relativa correlazione. Le strategie di investimento vengono verificate periodicamente, almeno ogni quattro 45 anni e, laddove necessario, adattate. Art. 5 Classi di investimento Per l asset allocation strategica vengono costituite classi di investimento, in cui vengono distribuiti gli investimenti patrimoniali. Le classi di investimento più importanti sono le seguenti: a. liquidità e mercato monetario; b. obbligazioni e altri strumenti di debito in franchi svizzeri; c. obbligazioni e altri strumenti di debito in valuta estera; d. ipoteche; e. azioni e altri strumenti di partecipazione Svizzera; f. azioni e altri strumenti di partecipazione estero; g. immobili, investimenti diretti e indiretti 46 Svizzera; 4 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 4 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 0

11 h. 47 ; i. immobili, investimenti diretti e 48 indiretti estero; j. investimenti alternativi. Nelle strategie di investimento viene effettuata un'allocazione percentuale del patrimonio per ogni singola classe di investimento. A tal proposito vengono definiti il volume target e le fasce con un minimo e un massimo per ogni classe di investimento e ogni valuta estera. Capitolo 4 Direttive per gli investimenti Art. 6 Scelta degli investimenti Ogni investimento deve essere attuabile per PUBLICA per quanto riguarda le conoscenze disponibili, i processi e le strutture, la dimensione e la reputazione. La scelta degli investimenti 49 avviene in un processo documentato e comprensibile. 50 Art. 7 Liquidità e mercato monetario Gli averi su conti correnti bancari e postali, i depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario in franchi svizzeri e valute estere possono essere detenuti soltanto presso debitori con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o di ugual valore, presso la Posta Svizzera, la Banca nazionale svizzera o la Confederazione svizzera e i Cantoni svizzeri, le banche cantonali e i comuni svizzeri (comprese le Città) con un rating a lungo termine di un agenzia di rating o una banca riconosciuta di almeno A- o di pari valore 5. Per il controllo della liquidità possono essere effettuate operazioni pronti contro termine. Art. 8 Obbligazioni investment grade 5 di Paesi industrializzati Le obbligazioni e altri strumenti di debito in investment grade devono presentare un rating minimo di BBB- o equivalente di un agenzia di rating riconosciuta o di una banca. In generale 5 delle obbligazioni in essere dei singoli debitori può essere detenuto soltanto il 0 per cento. 54 Può invece essere detenuto soltanto al massimo il 0 per cento delle obbligazioni in circolazione della Confederazione svizzera, dei Cantoni svizzeri, delle banche cantonali, dei comuni svizzeri (comprese le Città) e di debitori con una garanzia della Confederazione o di un Cantone con un rating a lungo termine di un agenzia di rating o di una banca riconosciuta di almeno A- o di uguale valore. Le strategie di investimento definiscono i limiti massimi per ogni categoria di debitore (valore di mercato in per cento di tutti gli investimenti di obbligazioni) a seconda dalla solvibilità. 47 Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 5 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Seconda frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

12 Le deroghe ai limiti vengono sottoposte al Comitato di investimento per approvazione. Ulteriori restrizioni relative agli investimenti vengono disciplinate nei contratti di mandato. Art. 9 Obbligazioni subinvestment grade Per le obbligazioni e altri strumenti di debito con un rating al di sotto dell investment grade vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Art. 0 Obbligazioni dei Paesi emergenti Per le obbligazioni e altri strumenti di debito di Paesi emergenti vengono definiti limiti nelle direttive di investimento a livello di portafoglio nei contratti di mandato o nelle istruzioni per gli amministratori patrimoniali interni. Art. Ipoteche Vengono finanziati immobili ad uso residenziale, ufficio, vendita/commercio (servizio) nonché appartamenti per anziani e studenti 55. L Asset Management può autorizzare eccezioni. 56 Oltre alla valutazione dell immobile sul quale sono state effettuate anticipazioni deve essere valutata attentamente e controllata regolarmente la qualità del credito dei debitori. Art. Azioni Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione vengono effettuati prevalentemente in titoli liquidi in una borsa riconosciuta e replicano ampi indici 57. Gli investimenti in azioni possono essere effettuati anche tramite fondi di investimento. Gli investimenti in azioni e in altri strumenti di partecipazione di imprese a bassa capitalizzazione e di imprese nei Paesi emergenti vengono disciplinati separatamente nei contratti di mandato. Art. Investimenti immobiliari diretti Gli investimenti immobiliari diretti possono 58 essere effettuati soltanto in Svizzera e in Europa 59. Gli investimenti devono essere diversificati in modo adeguato in base alla loro posizione geografica, alla destinazione d uso e alla dimensione. La parte di PUBLICA, per quanto concerne un singolo immobile, non può eccedere il 0 per cento del patrimonio immobiliare diretto 60. Gli investimenti consentiti sono disciplinati in una strategia di investimento separata. 55 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Capoverso abrogato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

13 4 Il valore venale di tutti 6 gli investimenti diretti deve essere sottoposto 6 annualmente a una perizia di stima indipendente secondo un metodo usuale sul mercato e trasparente (di norma secondo il metodo discounted cash flow). 6 Art. 4 Investimenti immobiliari indiretti PUBLICA effettua investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e all'estero tramite la partecipazione a strumenti di investimento collettivi, ad esempio fondazioni di investimento 64, fondi e società immobiliari. Art. 5 Investimenti alternativi Possono essere effettuati investimenti in Private Debt 65, Private Equity, materie prime (commodities), ILS (insurance linked securities) 66 e progetti riguardanti infrastrutture. Simili investimenti possono essere effettuati direttamente mediante derivati 67, strumenti di investimento collettivi o tramite prodotti strutturati. Ogni investimento alternativo deve essere prima verificato attentamente sotto il profilo della professionalità e della solvibilità degli emittenti o del management, della strategia di investimento, della chiarezza dei rapporti giuridici, della disdetta e dei rischi inerenti. Il risultato della verifica è iscritto in un memorandum. I limiti per garantire una diversificazione sufficiente a livello del portafoglio complessivo sono definiti nelle direttive di investimento dei mandati 68. Art. 6 Valute Le strategie di investimento devono definire i limiti per gli investimenti in diverse valute. Per rispettare i limiti possono 69 essere impiegati contratti a termine e strumenti derivati. Art. 7 Derivati I derivati possono essere impiegati per ridurre i rischi correlati agli investimenti o per poter gestire in modo più efficiente gli investimenti. Essi devono essere negoziati in una borsa riconosciuta oppure di norma essere garantiti 70. La controparte per i derivati senza ulteriore garanzia deve essere una banca con un rating a breve termine di un agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. Per i derivati con garanzie sottostanti la controparte deve essere una banca con un rating a breve termine di almeno A-/P- o equivalente 7. 6 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 6 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 6 Ultima frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del 9 gennaio 0, abrogata dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Aggiunto dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Ultima frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre Seconda frase modificata dalla decisione della Commissione della Cassa del 9 gennaio e del novembre 0 7 Ultima frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del 9 gennaio 0 Regolamento di investimento PUBLICA pagina

14 Art. 8 Securities lending Per migliorare la redditività, i titoli possono essere prestati alle controparti che presentano un rating a breve termine di un'agenzia di rating riconosciuta di almeno A-/P- o equivalente. I titoli prestati devono essere coperti da garanzia (collateral). I dettagli devono essere disciplinati nel contratto di securities lending. Capitolo 5 Varie Art. 9 Esercizio del diritto di voto per le azioni Per quanto concerne le azioni detenute direttamente (nei portafogli) appartenenti a società svizzere viene esercitato il diritto di voto. Il Comitato di investimento decide sul comportamento di voto. Il diritto di voto è orientato agli interessi a lungo termine degli assicurati e beneficiari di rendite. A tal proposito si presta attenzione affinché il valore aziendale della società in questione venga massimizzato sul lungo periodo 7. 4 Se entro l Assemblea generale della società in questione non vi è concordanza tra la maggioranza di tutti i membri del Comitato di investimento, il diritto di voto non viene esercitato. 5 Il comportamento di voto è pubblicato sul sito Internet di PUBLICA 7. 6 In caso di società estere di norma è possibile esercitare i diritti societari 74. Disposizioni finali Art. 0 Abrogazione del diritto previgente Il presente regolamento di investimento sostituisce integralmente il regolamento di investimento (regolamento di investimento della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 5 ottobre 007/ febbraio 008). Art. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 00. Le modifiche del 9 gennaio 0 entrano in vigore il 9 gennaio 0 con decisione della Commissione della Cassa. Le modifiche del novembre 0 entrano in vigore il novembre 0 con decisione della Commissione della Cassa. 4 Le modifiche del 8 ottobre 0 entrano in vigore il 8 ottobre 0 con decisione della Commissione della Cassa. 5 Le modifiche del novembre 06 entrano in vigore il novembre 06 con decisione della Commissione della Cassa. 7 Seconda frase aggiunta dalla decisione della Commissione della Cassa del 8 ottobre 0 7 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 0 e del 8 ottobre 0 74 Modificato dalla decisione della Commissione della Cassa del novembre 06 Regolamento di investimento PUBLICA pagina 4

15 6 Le modifiche del giugno 07 entrano in vigore il giugno 07 con decisione della Commissione della Cassa. In nome della Commissione della Cassa PUBLICA Il presidente: Il presidente del Comitato di investimento: Matthias Remund Alex Hinder Regolamento di investimento PUBLICA pagina 5

Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera (BNS)

Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera (BNS) Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera (BNS) del 27 maggio 2004 (al 1 aprile 2015) 1. Scopo e campo di applicazione Le presenti direttive fissano il margine di manovra

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico) Modifica del 17 dicembre 2010

Dettagli

Edizione gennaio 2019

Edizione gennaio 2019 Regolamento d investimento per casse di previdenza della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale con investimento patrimoniale proprio Edizione gennaio 2019 2 Regolamento d investimento

Dettagli

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio

Dettagli

1. Capitolo Obiettivi e principi 3. Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali 4. 2. Capitolo Organizzazione e responsibilità 4

1. Capitolo Obiettivi e principi 3. Art. 1 Obiettivi 3 Art. 2 Basi 3 Art. 3 Principi generali 4. 2. Capitolo Organizzazione e responsibilità 4 REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO DELLA CASSA PENSIONI DELLA CONFEDERAZIONE PUBLICA (REGOLAMENTO DI INVESTIMENTO PUBLICA) del 5 aprile 00 (stato 8 ottobre 0) Regolamento di investimento PUBLICA del 5 aprile

Dettagli

Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento di gestione

Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento di gestione Allegato 2 Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim Regolamento di gestione I. BASI Il presente regolamento è emanato in base all articolo 36 capoverso 4 del Regolamento della previdenza

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina: Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento sull organizzazione

Regolamento sull organizzazione Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.

Dettagli

Regolamento degli investimenti della Fondazione di libero passaggio Tellco

Regolamento degli investimenti della Fondazione di libero passaggio Tellco Regolamento degli investimenti della Fondazione di libero passaggio Tellco valevole dal 4 dicembre 2017 Fondazione di libero passaggio Tellco Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442

Dettagli

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione luglio 2015)

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione luglio 2015) Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione luglio 2015) 2 Regolamento d investimento Indice 1. Basi 3 2. Gestione del patrimonio 3 3. Obiettivi

Dettagli

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre

Dettagli

Regolamento elettorale della cassa pensione ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 giugno 2015

Regolamento elettorale della cassa pensione ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 giugno 2015 della cassa pensione ISS Svizzera, Zurigo Valido dal giugno 05 INDICE a parte Art. Composizione, durata del mandato Art. Organo elettorale, eleggibilità Art. Verbale di elezione, informazione a parte:

Dettagli

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni

Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d istituti collettivi o comuni Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla previdenza professionale

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale 1 ; visto

Dettagli

Direttive della CAV PP D 02/2016. Fondi di previdenza secondo l articolo 89a capoverso 7 CC

Direttive della CAV PP D 02/2016. Fondi di previdenza secondo l articolo 89a capoverso 7 CC Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 02/2016 italiano Fondi di previdenza secondo l articolo 89a capoverso 7 CC Edizione del: 20 ottobre 2016 Ultima

Dettagli

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)

del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ; 2

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale

Dettagli

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1

Dettagli

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull infrastruttura finanziaria, OInFi) Modifica del... Il

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale concernenti l informatica e la telecomunicazione nell Amministrazione federale (Istruzioni informatiche del Consiglio federale, ITAF) del 23 febbraio 2000 Il Consiglio

Dettagli

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2014 Questionario 15 gennaio 2015 1/10 SOMMARIO

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Regolamento d investimento Vita Classic. Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Regolamento d investimento Vita Classic. Fondazione collettiva Vita, Zurigo Regolamento Vita Classic Fondazione collettiva Vita, Zurigo Indice 1 Principi e direttive generali 2 1.1 Scopo 2 1.2 Obiettivi 2 1.3 Basi giuridiche 2 1.4 Filosofia 2 1.5 Strategia 2 1.6 Liquidità 2 1.7

Dettagli

La previdenza professionale in Svizzera

La previdenza professionale in Svizzera 3 Sicurezza sociale 556-400 La previdenza professionale in Svizzera Principali risultati della statistica delle casse pensioni 008 04 Neuchâtel 06 Investimenti Attivi in milioni di franchi 008 00 0 04

Dettagli

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà

Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà B Legge federale sul cambiamento di sistema d imposizione dell abitazione in proprietà Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio

Dettagli

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione del 6 dicembre 0 (Stato: gennaio 08) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Modifica del 18 giugno 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze valevole dal 25 aprile 2017 pensionskasse cassa di pensione pro pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t + 41 58 442 50

Dettagli

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10

Questionario. Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre gennaio /10 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2017 Questionario 24 gennaio 2018 1/10 SOMMARIO

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 18.01.2010 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti del 27 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulla

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale

Dettagli

dell Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) 15/2006 la Corporate Governance, la gestione dei rischi et il sistema di controllo interno

dell Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) 15/2006 la Corporate Governance, la gestione dei rischi et il sistema di controllo interno www.bpv.admin.ch Direttive dell Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) 1 gennaio 2007 15/2006 la Corporate Governance, la gestione dei rischi et il sistema di controllo interno Basi legali:

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata

Dettagli

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) 1 del 9

Dettagli

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente

Dettagli

del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011)

del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011) Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ;

Dettagli

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private

Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica

Dettagli

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Dettagli

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014)

Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014) Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2014 concernente l assicurazione interna della qualità nelle imprese di revisione (Circ. 1/2014) del 24 novembre 2014 (stato 1 ottobre 2017)

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55

Dettagli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio

Dettagli

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale. Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali

Dettagli

Ordinanza sui fondi d investimento

Ordinanza sui fondi d investimento Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 4

Dettagli

Informativa ai partecipanti

Informativa ai partecipanti Informativa ai partecipanti Gentile Partecipante, La informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR, in data 9 maggio 2018, facendo seguito ai chiarimenti resi dall Agenzia delle Entrate

Dettagli

Direttive della CAV PP D 01/2017. Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

Direttive della CAV PP D 01/2017. Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Direttive della CAV PP D 01/2017 italiano Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale Edizione del:

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

PPCmetrics SA. Serata Informativa: II. Pilastro CH. Alfredo Fusetti, Partner. Mendrisio, 5 settembre PPCmetrics SA.

PPCmetrics SA. Serata Informativa: II. Pilastro CH. Alfredo Fusetti, Partner. Mendrisio, 5 settembre PPCmetrics SA. PPCmetrics SA Serata Informativa: II. Pilastro CH PPCmetrics SA Alfredo Fusetti, Partner Mendrisio, 5 settembre 2013 Indice 1. Casse Pensioni, mass media e percezione 2. II. Pilastro CH: Introduzione 3.

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1) del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso

Dettagli

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento della Commissione federale delle case da gioco Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del

Dettagli

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso

Dettagli

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio

Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio Regolamento generale dei corsi interaziendali per la formazione di base ed estesa di impiegato/a di commercio 6800 Impiegato di commercio/impegiata di commercio Formazione die base 6800 Impiegato di commercio/impiegata

Dettagli

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47

Dettagli

Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela

Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela Ordinanza sull amministrazione di beni nell ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) del 4 luglio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 408 capoverso 3 del Codice civile 1, ordina:

Dettagli

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB) Modifica del 20 dicembre 2007 La Commissione federale

Dettagli

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu), Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Riforma strutturale) Modifica del 19 marzo 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Termine di referendum: 8 luglio 2010 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Riforma strutturale) Modifica del 19 marzo 2010 L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio

Dettagli

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)

del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale

Dettagli

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 3 settembre 2009 La Banca nazionale svizzera ordina: I L ordinanza del 18 marzo

Dettagli

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari [Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione

Dettagli

Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione

Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione Stato 1.1.2007 1. Princìpi e obiettivi In base all art.

Dettagli

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della Posta Svizzera (OOP)del 24 ottobre 2012

Ordinanza sull organizzazione della Posta Svizzera (OOP)del 24 ottobre 2012 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Segreteria generale SG DATEC Ordinanza sull organizzazione della Posta Svizzera (OOP)del 24 ottobre 2012 Rapporto

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 10 e 22 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1

Dettagli

Piano degli investimenti finanziari (art.3, comma 3, del D.Lgs. 30/06/1994 n. 509)

Piano degli investimenti finanziari (art.3, comma 3, del D.Lgs. 30/06/1994 n. 509) Piano degli investimenti finanziari - 2017 (art.3, comma 3, del D.Lgs. 30/06/1994 n. 509) Piano strategico di investimento e di risk budgeting (art.4.3 e art. 7.4 del Regolamento per la gestione del Patrimonio

Dettagli

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre

Dettagli

Ripartizione dei rischi nel settore bancario

Ripartizione dei rischi nel settore bancario Banche Gruppi e congl. finanziari Altri intermediari Assicuratori Gruppi e congl. assicurativi Intermediari assicurativi Borse e operatori Commercianti di val. mobiliari Direzioni di fondi SICAV Società

Dettagli

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Ordinanza concernente Svizzera Turismo Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:

Dettagli

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali Regolamento della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi Ai sensi dell articolo 8 capoverso 2 dell Atto costitutivo della Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale; Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Direttive per l esercizio dei diritti di voto

Direttive per l esercizio dei diritti di voto Approvate dal Consiglio di fondazione il 23 novembre 2016 in vigore dal 1 gennaio 2017 23 novembre 2016 Pagina 1 / 5 1 Contesto Le presenti direttive regolano l esercizio dei diritti di voto di tutte le

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli