D.D.L. FINANZIARIA 2007: MAXI EMENDAMENTO approvato DAL SENATO
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- Rebecca Lombardi
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1 D.D.L. FINANZIARIA 2007: MAXI EMENDAMENTO approvato DAL SENATO Vincenzo D'Andò in Concludo, con il presente intervento, la prima analisi, sintetica, delle novità fiscali, contenute nel maxi emendamento alla finanziaria 2007 approvato dal Senato il (CLICCA QUI PER ANDARE ALLA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO...) Riguardo l irpef (Art. 1, commi da 1 a 7) le modifiche hanno interessato: - la rideterminazione delle aliquote e degli scaglioni irpef; - le detrazioni per carichi di famiglia; - le detrazioni per redditi di lavoro o da pensione; - le detrazioni per soggetti non residenti. In particolare, al TUIR, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell art. 3, relativo alla base imponibile, vengono soppresse le ex deduzioni (ex artt. 11 e 12); b) l articolo 11 viene così sostituito: Art. 11. (Determinazione dell imposta) L imposta lorda viene determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a euro 23% b) oltre euro e fino a euro 27% c) oltre euro e fino a euro 38% d) oltre euro e fino a euro 41% e) oltre euro 43% L imposta non è dovuta qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi di pensione non superiori a euro, goduti per l intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, L imposta netta è determinata operando sull imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le previste detrazioni. 1 di 9
2 Dall imposta netta si detrae l ammontare dei crediti d imposta spettanti al contribuente. Se l ammontare dei crediti d imposta è superiore a quello dell imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l eccedenza in diminuzione dell imposta relativa al periodo d imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»; c) l articolo 12 è sostituito dal seguente: Art. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia) Dall imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro, se il reddito complessivo non supera ) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a ) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, diminuito del reddito complessivo, e euro (quindi, R.C. / ). Calcolo detrazioni - Se il rapporto di cui alla sopra esposta lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. - Se i rapporti di cui alla lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. - Se i rapporti di cui alle lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. - Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a ) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a ) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a ) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a ) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a di 9
3 c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. In presenza di più figli, l importo di euro è aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione viene assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, deve riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono 3 di 9
4 possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Infine, l art. 13 viene sostituito dal seguente: Art. 13. (Altre detrazioni) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a b) euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. La detrazione spettante ai sensi della lettera c), è aumentata di un importo pari a: a) 10 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a b) 20 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a c) 30 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a d) 40 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a e) 25 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quella sopra esposta, rapportata al periodo di pensione nell anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 b) euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a di 9
5 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all art. 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 b) euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo, in particolare, di cui agli artt. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle sopra esposte pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera b) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. Abrogato il contributo di solidarietà del 2% (art. 1, comma 8) Il comma 350 dell articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Clausola di salvaguardia per il trattamento di fine rapporto (art. 1, comma 9) Ai fini della determinazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre Esenzione IVA per le operazioni relative all esercizio di giochi e scommesse (art. 1, comma 35) I commi 7 e 8 dell articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati. 5 di 9
6 Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario dell assegno periodico (art. 1, comma 63) I soggetti che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme. Obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare all A. T. i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie (art. 1, comma 64) Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni verranno definiti con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Collegate e controllate in paesi a fiscalità privilegiata: Sono elusive le pattuizioni che prevedono il pagamento di multe e pertanto possono essere disconosciute dal fisco (art. 1, commi 65 e 66) All art. 37-bis, comma 3, del DPR n. 600/73, viene aggiunta la lettera f-quater) che si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data del In tal modo costituisce disposizione elusiva la seguente circostanza (in sostanza, l amministrazione finanziaria può disconoscere le): Pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell art. 167, comma 4, del TUIR,, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Modifiche all art. 7 del D.L. n. 233/06: Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di auto (art. 1, comma 68) Con la modifica, l'autentica della firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi potrà essere fatta oltre che dai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, anche da loro dipendenti o da loro delegati. Rimane sempre l alternativa rivolgersi anche agli uffici comunali. Deducibilità spese imprese di costruzione (art. 1, comma 70) Con l abrogazione nell art. 93 del TUIR del comma 5, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e 6 di 9
7 le forniture, non possono più applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. In sostanza, scompare la possibilità di valutare le opere, forniture e servizi al costo. La valutazione avverrà soltanto in base ai corrispettivi pattuiti. La novità si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre Spese sostenute dalle concessionarie della costruzione e dell esercizio di opere pubbliche (art. 1, comma 71) Con la sostituzione nell art. 107, del co. 2, del T.U.I.R., si elimina la possibilità per le imprese concessionarie della costruzione e dell esercizio di opere pubbliche di dedurre a proprio piacimento le spese. Con la modifica, le spese eccedenti divengono obbligatoriamente deducibili in quote costanti nell esercizio stesso e nei cinque successivi. Limitazione riporto perdite per soggetti agevolati o esenti (art. 1, comma 72 e 73) Si modifica dal periodo di imposta 2007, l art. 84, co. 1 del T.U.I.R, prevedendo che le perdite fiscali, ai fini del riporto (dal reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto), devono essere diminuite non solo in presenza di proventi esenti (componenti positivi), ma anche in presenza di redditi ed utili esenti, per la quota di reddito non assoggettabile. Secondo le aspettative del governo i contribuenti con reddito esente riporteranno negli esercizi successivi minori perdite (ridotte non solo dei proventi esenti ma anche della quota di esenzione sui redditi) pregresse. Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Disciplina fiscale dei Tust (art. 1, commi da 74 a 76) Viene regolata la disciplina dei Trust, inserendo tale figura tra i soggetti contenuti nell art. 73 del TUIR. Si stabilisce, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Inoltre, si prevede anche che sono considerati residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel Decreto del , in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Sono, inoltre, considerati residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno 7 di 9
8 Stato diverso da quelli indicati nel citato Decreto, quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettua in favore del trust un attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. Modifica all imposta di successione (art. 1, comma 77) Ennesima modifica all imposta sulle successioni. Viene cambiato l art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006: I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all imposta con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, : 4%; a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, : 6%; b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8%. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l imposta è determinata dall applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, : 4%; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, : 6%; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; c) a favore di altri soggetti: 8%. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l ammontare di Trasferimenti di azienda a familiari non soggetta a imposta (art. 1, comma 78 e 79) Alla norma che regola l imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs , n. 346) vengono arrecate le seguenti novità: I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all art. 73, comma 1, lettera a), del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile. 8 di 9
9 Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività d impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l imposta si sarebbe dovuta pagare. Resta comunque ferma l esclusione dell avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote social. Le neo disposizioni si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal , nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento (art. 1, commi da 81 a 84). Si stabilisce che dal il soggetto passivo d imposta è identificato nell ambito dei concessionari se in possesso del nulla osta rilasciato dall Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati prima di tale data sono soggetti passivi d imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso. Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti 9 di 9
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