Anno 2012 N.RF104 LEASING- SOPPRESSA LA DURATA MINIMA - DL SEMPLIFICAZIONE

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1 Anno 2012 N.RF104 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO LEASING- SOPPRESSA LA DURATA MINIMA - DL SEMPLIFICAZIONE RIFERIMENTI ART. 4-BIS DL 16/2012 CIRCOLARE DEL 15/05/2012 Sintesi: il DL 16/2012 è intervenuto a modificare le regole di deducibilità dei canoni di leasing stipulati a decorrere dal 29/04/2012. Il decreto interviene: sopprimendo l'obbligo di durata minima del contratto; lasciando tuttavia inalterata la quantificazione dell'importo deducibile nei singoli periodi di imposta, che rimane ancorata alla durata del periodo di ammortamento. In presenza di contratto di durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale occorrerà operare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento in costanza di contratto, recuperando la quota non dedotta con successive variazioni in diminuzione al termine del contratto. In sede di conversione del DL 16/2012 (cd. "Decreto semplificazioni fiscali") viene modificata la disciplina della deducibilità dei canoni dei contratti di leasing, sia nell'ambito del reddito d'impresa che in relazione al lavoro autonomo. In particolare: è soppresso il requisito di "durata minima fiscale" per poter fruire della deducibilità tuttavia la quota deducibile in ciascun periodo d'imposta rimane inalterata; viene infatti previsto che i canoni di leasing possano essere comunque dedotti in un periodo di tempo che non può essere inferiore a quello previsto in precedenza. DECORRENZA: le novità trovano applicazione per i contratti stipulati a decorrere dal 29/04/2012 (per i contratti stipulati in precedenza viene mantenuto il vincolo della durata minima del contratto, a pena della indeducibilità dei canoni). DURATA MINIMA - CONTRATTI STIPULATI FINO AL 28/04/2012 Regole diverse si sono succedute negli ultimi anni; per individuare il trattamento applicabile si deve tenere memoria del regime esistente al momento di stipula del contratto: intendendo per essa la mera individuazione del bene purchè a tale individuazione possa essere attribuita data certa. REDDITO D'IMPRESA 1) CONTRATTI STIPULATI DAL 4/12/2005 AL 31/12/2007 a) beni mobili (escluse autovetture): durata minima pari al 50% del periodo di ammortamento fiscale Esempio: macchinario con coefficiente fiscale del 25% Ammortamento in 4 anni (48 mesi) Durata minima del contratto di Leasing: 24 mesi (50% di 48 mesi) b) beni immobili: durata: - minima: 50% del periodo di ammortamento; deve comunque essere > 8 anni - massima: 50% del periodo di ammortamento; se > 15 anni la durata minima può comunque essere di 15 anni (è peraltro deducibile anche per durate superiori). Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 104/2012 Pag. 2 / 6 2) CONTRATTI STIPULATI DAL 1/01/2008 a) beni mobili (escluse autovetture): durata minima pari a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale Esempio: macchinario con coefficiente fiscale del 25% Ammortamento in 4 anni (48 mesi) Durata minima del contratto di Leasing: 32 mesi (2/3 di 48 mesi). Se la durata è superiore, tutti i canoni risultano indeducibili. b) beni immobili: durata - minima: 2/3 del periodo di ammortamento; deve comunque essere > 11 anni - massima: 2/3 del periodo di ammortamento; se > 18 anni la durata minima può comunque essere di 18 anni (è deducibile anche per durate superiori) 3) Veicoli ad uso promiscuo: per le autovetture ed altri veicoli a deducibilità limitata (art. 164 Tuir) in relazione ai contratti stipulati: fino all'11/08/2006: durata minima pari al 50% dell'ammortamento fiscale dal 12/08/2006: durata minima pari all'intero periodo di ammortamento fiscale STIPULA DEL CONTRATTO fino al 3/12/2005 dal 4/12/2005 al 11/08/2006 dal 12/08/2006 al 31/12/2007 dal 1/01/2008 PROSPETTO DI SINTESI DURATA MINIMA DEL CONTRATTO IMMOBILI MOBILI VEICOLI USO PROMISCUO 8 anni 1/2 periodo d'ammort. min. 8 anni; max 15 anni 2/3 periodo d'ammort. min. 11 anni; max 18 anni 1/2 periodo d'ammort. 2/3 periodo d'ammort. 1/2 periodo d'ammort. 100% periodo d'ammort. Periodo di ammortamento: quello risultante dall'applicazione dei coeff. ministeriali di cui al DM 31/12/1988. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO La deducibilità dei canoni è riassumibile come segue. BENI IMMOBILI STIPULA DEL CONTRATTO IMPORTO DEDUCIBILE DURATA CRITERIO fino al 1/03/ % dei canoni Non rileva cassa dal 2/03/1989 al 14/06/1990 dal 15/06/1990 al 31/12/2006 dal 1/01/2007 al 31/12/ % dei canoni Non inferiore a 8 anni competenza Rendita catastale 1/3 dei canoni per i periodi d'imposta 2007, 2008 e % dei canoni dal Non rileva (1) Non inferiore al 50% del periodo di ammortamento fiscale minimo di 8 o pari a 15 anni (2) cassa competenza dal 1/01/2010 indeducibilità dei canoni Non rileva Immobili ad uso promiscuo: (1) deducibile il 50% della rendita; (2) deducibile il 50% del canone.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 104/2012 Pag. 3 / 6 BENI MOBILI (diversi dalle autovetture): 50% del periodo di ammortamento fiscale Veicoli ad uso promiscuo: per le autovetture ed altri veicoli a deducibilità limitata (art. 164 Tuir) in relazione ai contratti stipulati: fino all'11/08/2006: durata minima pari al 50% dell'ammortamento fiscale dal 12/08/2006: durata minima pari all'intero periodo di ammortamento fiscale CONTRATTI STIPULATI DAL 29/04/2012 Il decreto semplificazioni modifica gli artt. 102 c. 7 Tuir (reddito d'impresa) e 54 c. 2 Tuir (reddito di lavoro autonomo). REDDITO D'IMPRESA I canoni riferiti a contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 possono essere dedotti: senza alcun vincolo di durata minima del contratto in un periodo di tempo che non può essere inferiore alla durata minima prevista prima della modifica normativa, di cui al paragrafo precedente. In sostanza: nulla è stato modificato in relazione al quantum deducibile in ciascun periodo d'imposta; esso risulta comunque parametrato alla durata dell'ammortamento fiscale e pertanto eventuali importi superiori vanno spalmati su tale durata l'unica novità riguarda il fatto che un contratto di leasing di breve durata non comporta più l'indeducibilità dei canoni relativi DURATA CONTRATTO INFERIORE AI PREVIGENTI LIMITI Nel caso in cui il contratto abbia una durata inferiore: beni mobili: a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale beni immobili: a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale e comunque inferiore a 11 anni autovetture: all'intero periodo di ammortamento fiscale a conto economico sarà contabilizzato un importo per canoni: superiore alla quota deducibile dovendosi pertanto operare una variazione in aumento per l'eccedenza Tale eccedenza sarà recuperata una volta terminato il contratto quale variazione in diminuzione, sempre in proporzione alla durata fiscale dell'ammortamento. La Alfa Srl in data 1 maggio 2012 stipula un contratto di leasing della durata di 2 anni (24 mesi) per un macchinario che ha un coefficiente di ammortamento fiscale del 25%. Esempio1 Per determinare il periodo su cui spalmare i canoni, la società procede ai seguenti calcoli: periodo di ammortamento fiscale: 4 anni (48 mesi) durata minima per la deducibilità nel periodo d'imposta: 2/3 x 48 mesi = 32 mesi Deducibilità dei canoni: i canoni contabilizzati a conto economico risulteranno pertanto deducibili secondo seguente rapporto: 24 mesi / 32 mesi = 75%. Il contratto stipulato prevede un canone mensile di 850; esso risulterà deducibile per l'importo massimo del 75% di 850 =. 638

4 Redazione Fiscale Info Fisco 104/2012 Pag. 4 / 6 In Unico 2013: opererà come segue; canoni contabilizzati: 850 x 8 mesi = variazione in aumento: 25% x = In Unico 2014: canoni contabilizzati: 850 x 12 mesi = variazione in aumento: 25% x = In Unico 2015: canoni contabilizzati: 850 x 4 mesi = Quota annua deducibile: 638 x 12 mesi = Variaz. in diminuzione: (pari alle precedenti variazioni in aumento) DURATA CONTRATTUALE (24 MESI) 01/05/12 31/12/12 31/12/13 01/05/14 31/12/14 DURATA SU CUI SPALMARE LA DEDUCIBILITA' (32 MESI) Var. in aum. Var. in aumento Var. in aum. Var. in diminuzione Esempio2 La stessa società in data 1 gennaio 2013 stipula un contratto di leasing immobiliare della durata di 10 anni (coeff. ammortamento fiscale del 3%). I canoni annuali previsti sono pari a (quota capitale). Considerato che la durata teorica dell'ammortamento fiscale è di 33 anni, è applicabile il limite di 18 anni; i canoni risulteranno deducibili nel rapporto di 10 anni /18 anni = 55,56%. In dichiarazione dei redditi occorrerà operare come segue: Periodo d'imposta Quota capitale dei canoni Conto Econ. Deducibile Var. in aum. Var. in dim. dal 2013 al 2022 (10 anni, dal 1 al 10 ) dal 2023 al 2030 (8 anni, dall'11 al 18 ) zero TOTALE DURATA CONTRATTO SUPERIORE AI PREVIGENTI LIMITI In tal caso viene rispettato il periodo minimo di deducibilità dei canoni e pertanto: essi risultano deducibili per competenza dunque non va operata alcuna variazione in dichiarazione dei redditi Esempio3 La Beta Snc in data 1 maggio 2012 stipula un contratto di leasing della durata di 5 anni (60 mesi) per un l'arredamento del proprio negozio (coeff. ammortamento fiscale del 15%). Per determinare il periodo su cui spalmare i canoni, la società procede ai seguenti calcoli: periodo di ammortamento fiscale: 7 anni (84 mesi) durata minima per la deducibilità nel periodo d'imposta: 2/3 x 84 mesi = 56 mesi Deducibilità dei canoni: i canoni contabilizzati a conto economico risulteranno ordinariamente deducibili per competenza essendo quantificati su un periodo (60 mesi) superiore a quello minimo per la deducibilità nel periodo d'imposta. Non andrà operata alcuna variazione in aumento né in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 104/2012 Pag. 5 / 6 REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Il concetto è del tutto analogo a quello già visto per le imprese, dove rispetto del periodo minimo dovrà osservare i seguenti limiti: beni mobili: 50% del periodo di ammortamento fiscale beni immobili: non sono deducibili i canoni dei contratti stipulati dal 1/01/2010 autovetture: all'intero periodo di ammortamento fiscale. Si supponga ora che il contratto dell'esempio3 (della durata di 60 mesi) precedente sia stato stipulato dall'avvocato Rossi. Esempio4 A parità di coefficiente fiscale di ammortamento (15%) l'ingegnere procede ai seguenti calcoli: periodo di ammortamento fiscale: 7 anni (84 mesi) durata minima per la deducibilità nel periodo d'imposta: 50% x 84 mesi = 42 mesi Deducibilità dei canoni: anche in questo caso i canoni risultano ordinariamente deducibili per competenza. QUOTA DI COSTI SOSPESI - SCORPORO AREA DI SEDIME Costi sospesi: i concetti esposti trovano applicazione anche in relazione alle quote di costi sospesi da ammortizzare in funzione della durata del contratto, quali ad esempio: maxi canone iniziale canoni cd. "di pre-locazione" nei leasing-appalto. In sostanza anche in questo caso occorrerà preliminarmente verificare se la durata del contratto è superiore al minimo fiscale (2/3 del periodo di ammortamento per le imprese, 50% di tale periodo per i professionisti, ecc.): in caso ciò sia verificato, anche le quote di risconto dei costi sospesi risulteranno deducibili per competenza (così come i canoni di leasing) in caso contrario: le quote di riscontro andranno anch'esse spalmate secondo la durata minima fiscale, operando inizialmente le medesime variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione alla conclusione del contratto. Area di sedime: in presenza di leasing immobiliare, lo scorporo dell'area di sedime va applicata alla quota capitale deducibile di ciascun canone di competenza secondo una percentuale prefissata (30% per le attività di produzione di beni e servizi; 20% in caso contrario). Occorrerà pertanto: prima determinare la quota capitale deducibile ai fini redditi secondo i concetti chiariti in precedenza successivamente applicare la percentuale di scorporo (che risulterà definitivamente indeducibile). CANONI DI LEASING ED IRAP Il decreto semplificazioni non interviene sul Dlgs 466/97 e pertanto si deve ritenere che per i soggetti che determinano la base imponibile: col "criterio di bilancio" (soggetti Ires o soggetti Irpef in seguito all'opzione): deducono le quote capitali dei canoni per competenza (senza alcuna variazione in aumento); gli interessi passivi impliciti rimangono indeducibili;

6 Redazione Fiscale Info Fisco 104/2012 Pag. 6 / 6 col "criterio fiscale" (art. 5-bis Dlgs 466/97): dovranno operare la medesima variazione in aumento effettuata ai fini dei redditi in relazione alle quote capitale (gli interessi passivi impliciti permangono indeducibili). Interessi impliciti: la quota di interessi va determinata alternativamente con il criterio (in tal senso si ritiene interpretabile la CM 8/2009): del piano di ammortamento della società di leasing (interessi effettivi) cd. forfettario, sulla scorta della durata del contratto; in tal caso gli interessi sono imputati in modo costante lungo la durata contrattuale del leasing) A tal fine si deve ritenere che a nulla rilevi la durata del contratto: - indipendentemente dal criterio adottato per determinare la base imponibile (a valori di bilancio o valori fiscali) - gli interessi passivi costituiranno una variazione in aumento ai soli fini dell'irap. MODIFICHE NORMATIVE DEL DL 16/2012 Art. 102 c. 7 Tuir ante modifiche Art. 102 c. 7 Tuir post 29/04/2012 "Per l impresa utilizzatrice che imputa a conto "Per l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione economico i canoni di locazione finanziaria, a è ammessa a condizione che la durata del contratto non prescindere dalla durata contrattuale prevista, la sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento deduzione è ammessa per un periodo non inferiore corrispondente al coefficiente [ministeriale]; in caso di ai due terzi del periodo di ammortamento beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al corrispondente al coefficiente [ministeriale]; in caso di periodo precedente determini un risultato inferiore a beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione al periodo precedente determini un risultato inferiore a è ammessa se la durata del contratto non è, undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari deduzione è ammessa per un periodo, almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all articolo 164, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all articolo 164, locazione finanziaria è ammessa a condizione che la comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di durata del contratto non sia inferiore al periodo di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non ammortamento corrispondente al coefficiente inferiore al periodo di ammortamento corrispondente [ministeriale]" al coefficiente [ministeriale]" Art. 54 c. 2 Tuir ante modifiche Art. 54 c. 2 Tuir post 29/04/2012 "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di strumentali è ammessa a condizione che la durata del beni strumentali è ammessa per un periodo non contratto non sia inferiore alla metà del periodo di inferiore alla metà del periodo di ammortamento ammortamento corrispondente al coefficiente corrispondente al coefficiente [ministeriale] e [ministeriale] e comunque con un minimo di otto anni e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. ( ) immobili. ( ) Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lett. b), la lett. b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è è ammessa a condizione che la durata del contratto non ammessa per un periodo non inferiore al periodo di sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente ammortamento corrispondente al coefficiente al coefficiente [ministeriale]". [ministeriale]".

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