Regolamento concernente la promozione della proprietà d abitazioni della cassa pensione pro
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1 Regolamento concernente la promozione della proprietà d abitazioni della cassa pensione pro validi dallo cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t f pkpro.ch
2 Indice 1 Disposizioni generali Impiego dei fondi della previdenza per la proprietà d abitazioni Impieghi ammessi Proprietà di abitazioni ammessa Forme autorizzate della proprietà d abitazioni Forme di partecipazione autorizzate Uso proprio Consenso del coniuge o del partner 3 2 Prelievo anticipato Importo minimo del prelievo anticipato Importo massimo del prelievo anticipato Limitazione temporale del versamento anticipato Versamento del prelievo anticipato Aumento dei premi di rischio / Riduzione delle prestazioni previdenziali Rimborso del versamento anticipato 4 3 Costituzione in pegno Importo massimo della costituzione in pegno Consenso del creditore pignoratizio Realizzazione del pegno 5 5 Esercizio del diritto e prova Esercizio del diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno Prova 5 6 Disposizioni fiscali Notifica all Amministrazione federale delle contribuzioni Obblighi fiscali immediati Rimborso delle imposte Contabilità 5 7 Informazione Informazioni di base Informazioni più dettagliate 6 8 Partecipazione alle spese Spese Contributo alle spese 6 9 Decisione in merito all impiego Pretesa dei fondi previdenziali 6 4 Garanzia dello scopo previdenziale 5 10 Entrata in vigore Iscrizione nel registro fondiario Quote di partecipazione o partecipazioni analoghe 5 PK_07_200_05_i 2
3 1 Disposizioni generali 1.1 Impiego dei fondi della previdenza per la proprietà d abitazioni Ai sensi delle disposizioni della LPP e del Codice delle obbligazioni in materia di promozione della proprietà d abitazioni, l assicurato può, fino a sei mesi dall insorgenza del diritto alle prestazioni di vecchiaia: prelevare anticipatamente un importo pari a quello della sua prestazione di libero passaggio; costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali o un importo pari a quello della sua prestazione di libero passaggio. 1.2 Impieghi ammessi Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è ammesso per la proprietà d abitazioni per uso proprio in Svizzera e all estero, segnatamente per: l acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni; l acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni; la restituzione di prestiti ipotecari. Inoltre, il prelievo anticipato è ammesso anche per effettuare investimenti volti ad aumentare o mantenere il valore dell abitazione di proprietà. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati nel contempo solo per un immobile. 1.3 Proprietà di abitazioni ammessa Sono ammessi quali oggetti della proprietà d abitazioni: l appartamento; la casa unifamiliare. 1.4 Forme autorizzate della proprietà d abitazioni Le forme autorizzate della proprietà d abitazioni sono: la proprietà; la comproprietà (proprietà per piani); la proprietà comune con il coniuge; il diritto di superficie per sé stante e permanente. Questo elenco è esaustivo. 1.5 Forme di partecipazione autorizzate Sono autorizzate le seguenti forme di partecipazione: l acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni; l acquisto di azioni di una società anonima di locatari; la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica. Questo elenco è esaustivo. 1.6 Uso proprio La proprietà d abitazioni deve essere utilizzata dall assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Se l assicurato non può utilizzare la proprietà per un certo periodo di tempo (ad esempio per assenza dovuta a motivi di salute o professionali), la locazione della proprietà è autorizzata in questo periodo. Non è ammesso impiegare i fondi della previdenza professionale per l acquisto di un appartamento di vacanza. 1.7 Consenso del coniuge o del partner Se l assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata in conformità della Legge sull unione domestica registrata, il coniuge o il partner deve dare il proprio consenso scritto autenticato d ufficio al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno. 2 Prelievo anticipato 2.1 Importo minimo del prelievo anticipato L importo minimo del prelievo anticipato ammonta a franchi. Tale importo minimo non riguarda: l acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili; i diritti nei confronti degli istituti di libero passaggio. 2.2 Importo massimo del prelievo anticipato Prima dei 50 anni è possibile prelevare anticipatamente un importo pari a quello della prestazione di libero passaggio. A partire dai 50 anni è possibile prelevare anticipatamente al massimo l importo più elevato tra i due indicati al punto a) e b): a) l importo della prestazione di libero passaggio all età di 50 anni, sommato con gli eventuali rimborsi effettuati dopo tale età, meno l importo di eventuali prelievi anticipati o realizzazioni di pegni dopo tale età. b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d abitazioni. 2.3 Limitazione temporale del versamento anticipato E possibile richiedere un versamento anticipato ogni cinque anni. È fatto salvo l art. 79 b cpv. 3 LPP. Se sono stati effettuati riscatti ai sensi del punto 5.3 del Regolamento di previdenza o del punto 5.3 del Regolamento concernente la previdenza complementare / dei quadri, nei tre anni successivi non è consentito ritirare tali importi dalla previdenza sotto forma di capitale. 3
4 2.4 Versamento del prelievo anticipato L istituto di previdenza versa l importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l assicurato ha fatto valere la sua pretesa. In caso di sottocopertura l istituto di previdenza può estendere questo termine a dodici mesi. Se, per motivi di liquidità o di sottocopertura, il versamento non è possibile o esigibile entro sei mesi, vengono dapprima versate le somme per la realizzazione di pegni, poi le somme per l acquisto o la costruzione di un abitazione e infine le somme per la restituzione di prestiti ipotecari. In casi di problemi di liquidità, la Fondazione regola i particolari stabilendo un ordine di priorità che deve essere reso noto all autorità di vigilanza. In una situazione di sottocopertura la Fondazione può limitare nel tempo e nell importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. Il pagamento viene effettuato direttamente al creditore dell assicurato dietro presentazione dei relativi giustificativi. 2.5 Aumento dei premi di rischio / Riduzione delle prestazioni previdenziali Il prelievo anticipato può comportare l aumento dei premi di rischio per la protezione dei superstiti. La Fondazione può ridurre le prestazioni assicurate per i superstiti, se l assicurato non si assume il pagamento dei premi supplementari. Il versamento anticipato può al contempo implicare una riduzione del diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dei principi attuariali e regolamentari. L assicurato ha la possibilità di stipulare un assicurazione complementare a proprie spese per colmare le lacune previdenziali derivate dal prelievo anticipato. 2.6 Rimborso del versamento anticipato L importo prelevato deve essere rimborsato dall assicurato o dai suoi eredi se: la proprietà d abitazioni viene alienata; sussistono diritti alla proprietà d abitazione che dal punto di vista economico equivalgono a un alienazione; alla morte dell assicurato non è esigibile alcuna prestazione previdenziale. Il trasferimento della proprietà d abitazione a un beneficiario del piano previdenziale non è equiparato all alienazione. Il beneficiario è tuttavia soggetto alla stessa limitazione valida per l assicurato. In caso di alienazione della proprietà dell abitazione, l obbligo di rimborso è limitato al ricavo. Si considera ricavo il prezzo di vendita al netto dei debiti garantiti da ipoteca e delle imposte dovute per legge dal venditore. Gli impegni risultati da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono la vendita della proprietà d abitazione sono deducibili solo a condizione che l assicurato provi che questi erano necessari per il finanziamento della sua proprietà. Se, nel giro di due anni, l assicurato vuole reinvestire il ricavo dall alienazione della proprietà d abitazione nell acquisto di una nuova proprietà, egli può versare l importo a un istituto di libero passaggio. L assicurato può inoltre rimborsare volontariamente l importo del prelievo anticipato. Il diritto a tale rimborso sussiste: fino a sei mesi prima dell insorgenza del diritto alle prestazioni di vecchiaia; fino all insorgere di un altro caso di previdenza o; fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L importo minimo del rimborso ammonta a CHF Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica. Il rimborso determina l aumento del diritto alle prestazioni previdenziali ai sensi dei principi attuariali o regolamentari. 3 Costituzione in pegno 3.1 Importo massimo della costituzione in pegno Prima dei 50 anni è consentito costituire in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno. A partire dai 50 anni è possibile costituire in pegno al massimo l importo più elevato tra i due indicati al punto a) e b): a) l importo della prestazione di libero passaggio all età di 50 anni, sommato con gli eventuali rimborsi effettuati dopo tale età, meno l importo di eventuali prelievi anticipati o realizzazioni di pegni dopo tale età; b) la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già impiegata a quel punto per la proprietà d abitazioni. Non sono applicabili limitazioni d importo per la costituzione in pegno delle prestazioni di previdenza. 3.2 Consenso del creditore pignoratizio Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per: il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; il pagamento delle prestazioni di previdenza; il trasferimento, a seguito di divorzio, di una parte della prestazione di libero passaggio ad un istituto di previdenza dell altro coniuge. Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l istituto di previdenza deve garantire l importo corrispondente. Il giudice decide in merito ai diritti del creditore pignoratizio. 4
5 3.3 Realizzazione del pegno Se il pegno viene realizzato prima del caso previdenziale o prima del pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, subentrano gli effetti del prelievo anticipato (cfr. punto 2). 4 Garanzia dello scopo previdenziale 4.1 Iscrizione nel registro fondiario L assicurato o i suoi eredi sono autorizzati a vendere la proprietà d abitazione solo con riserva del punto 2.6. Tale restrizione del diritto d alienazione deve essere iscritta nel registro fondiario. L iscrizione nel registro fondiario è richiesta dall istituto di previdenza al momento del versamento del prelievo anticipato o al momento della realizzazione del pegno dell avere previdenziale. L iscrizione può essere cancellata dalla persona assicurata: sei mesi prima dell insorgenza del diritto alle prestazioni di vecchiaia; dopo l insorgenza di un altro caso di previdenza; al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; dopo il rimborso integrale del prelievo anticipato. 4.2 Quote di partecipazione o partecipazioni analoghe L acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni mediante i fondi della previdenza non è consentito se il regolamento della cooperativa prevede che all uscita dalla cooperativa i fondi della previdenza impiegati dall assicurato siano trasferiti a un altra cooperativa o a un altro ente immobiliare o edilizio di cui l assicurato utilizza personalmente un unità immobiliare, oppure a un istituto di previdenza professionale. Tale disposizione si applica per analogia alle partecipazioni a una società anonima di locatari o a un altro ente immobiliare di utilità pubblica. Se con il prelievo anticipato l assicurato acquista quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe, egli è tenuto a depositare tali quote presso l istituto di previdenza. 5 Esercizio del diritto e prova 5.1 Esercizio del diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno L assicurato deve esercitare il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno nei confronti dell istituto di previdenza tempestivamente e per iscritto (modulo «domanda di prelievo anticipato / costituzione in pegno»). 5.2 Prova L assicurato deve provare con opportuni documenti lo scopo dell impiego dei fondi della previdenza professionale e il loro effettivo investimento nell acquisto di una proprietà d abitazioni per uso proprio. Egli mette a disposizione tutti i documenti necessari all istituto di previdenza per verificare il diritto (ad es. contratto di compravendita, contratto di prestito ipotecario, atto notarile per proprietà immobiliare all estero). 6 Disposizioni fiscali 6.1 Notifica all Amministrazione federale delle contribuzioni L istituto di previdenza notifica all Amministrazione federale delle contribuzioni il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso degli importi versati. 6.2 Obblighi fiscali immediati Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto da una realizzazione del pegno dell avere previdenziale sono immediatamente imponibili come prestazione in capitale previdenziale. L imposta non può essere conteggiata con il prelievo anticipato, ma va versata attingendo ad altri fondi dell assicurato. 6.3 Rimborso delle imposte In caso di restituzione del prelievo anticipato o del ricavo dalla realizzazione del pegno, l assicurato può richiedere, entro tre anni dalla restituzione dell importo, il rimborso delle imposte versate a suo tempo sulle prestazioni in capitale. Le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi. Dopo tre anni il diritto al rimborso decade. Per il rimborso delle imposte va inoltrata una domanda scritta all autorità fiscale che le ha esatte. Il richiedente deve inoltrare un attestato indicante: il capitale della previdenza investito nella proprietà d abitazioni; le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone e al Comune a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione di un pegno. 6.4 Contabilità L Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità delle notifiche concernenti i prelievi anticipati, le realizzazioni dei pegni notificati e la restituzione dei fondi prelevati. Essa conferma all assicurato, su richiesta scritta di quest ultimo, il saldo del capitale di previdenza investito nella proprietà d abitazioni e gli indica l autorità compente per il rimborso delle imposte pagate. 5
6 7 Informazione 7.1 Informazioni di base Su richiesta dell assicurato o al momento dell esercizio del diritto al prelievo anticipato o alla costituzione di pegno, l istituto di previdenza informa l assicurato: sul capitale di previdenza a sua disposizione per l acquisto della proprietà di un abitazione; sulle modalità relative al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno; sulla riduzione delle prestazioni a seguito di un prelievo anticipato o una realizzazione di pegno; sulle possibilità di colmare una lacuna nella previdenza dovuta al prelievo anticipato; sull obbligo fiscale in caso di un prelievo anticipato o di una realizzazione di pegno; sul diritto alla restituzione delle imposte pagate, in caso di rimborso del prelievo anticipato, nonché sul termine da osservare. 7.2 Informazioni più dettagliate L istituto di previdenza fornisce all assicurato le informazioni di base che gli consentono di decidere con cognizione di causa sull impiego dei fondi della previdenza professionale per l acquisto di proprietà d abitazioni. Per una consulenza più dettagliata e personalizzata in relazione all acquisto e al finanziamento di proprietà d abitazioni e ai relativi aspetti fiscali, l assicurato può rivolgersi alla propria banca e al proprio consulente fiscale. 8 Partecipazione alle spese 8.1 Spese Le spese, le tasse e gli altri importi da corrispondere a terzi in relazione a un prelievo anticipato o a una costituzione in pegno (ad es. per l iscrizione nel registro fondiario, il deposito di quote di partecipazione ecc.) sono a carico dell assicurato. 8.2 Contributo alle spese Per un prelievo anticipato e una costituzione in pegno, la Fondazione esige dall assicurato un contributo alle spese conformemente al Regolamento delle spese. Il prelievo anticipato consente all assicurato di investire una maggiore quota di capitale proprio nella proprietà d abitazioni. Da un lato, questa opzione consente di reperire i fondi propri necessari, dall altro, permette di ridurre il capitale di terzi (ipoteca) e gli interessi. Di regola la costituzione in pegno consente di ottenere una maggiore quota di capitale di terzi (ipoteca), una rinuncia o una proroga della restituzione del prestito ipotecario o un interesse più favorevole su un ipoteca di grado posteriore. Il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno comportano tuttavia una riduzione delle prestazioni previdenziali. Ciò significa che l assicurato o i suoi familiari disporranno di una rendita della previdenza professionale sensibilmente minore nella terza età oppure in caso di incapacità di guadagno o decesso. L assicurato dovrebbe pertanto utilizzare i fondi della previdenza professionale solo se è comunque garantito il mantenimento del proprio tenore di vita abituale o se è in grado di compensare la riduzione delle prestazioni con un altra copertura previdenziale. Inoltre, si dovrebbe tenere conto del fatto che il capitale previdenziale investito in una proprietà d abitazioni è soggetto a un rischio maggiore rispetto al capitale investito in modo diversificato dall istituto di previdenza. Inoltre, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno potrebbe comportare svantaggi fiscali all assicurato. 10 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011 e sostituisce quello del 23 ottobre 2002, emendato il 1 gennaio 2004, il 1 gennaio 2005, il 1 gennaio 2006 e il 1 gennaio Svitto, 17 dicembre 2010 cassa pensione pro Consiglio di fondazione 9 Decisione in merito all impiego 9.1 Pretesa dei fondi previdenziali Peter Hofmann Presidente Rainer Hürlimann Membro La decisione dell assicurato di ricorrere ai fondi della previdenza professionale per l acquisto di una proprietà d abitazioni dovrebbe essere presa con la dovuta ponderazione. In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 6
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