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1 &RQYHQ]LRQH218VXOOHOLPLQD]LRQHGLRJQLIRUPDGLGLVFULPLQD]LRQHQHLFRQIURQWL GHOODGRQQD I l testo della presente Convenzione è stato adottato dall'assem blea generale dell'onu il 18 dicem bre Gli Stati parti della presente Convenzione, Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferm a la fede nei diritti fondam entali dell'uom o, nella dignità e nel valore della persona um ana e nella uguaglianza dei diritti dell'uom o e della donna, Vista la Dichiarazione universale dei diritti um ani che afferm a il principio della non discrim inazione e dichiara che tutti gli esseri um ani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, Visto che gli Stati firm atari dei Patti internazionali sui diritti um ani hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uom o e della donna nell'esercizio di tutti i diritti econom ici, sociali, culturali, civili e politici, Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'organizzazione delle Nazioni Unite e degli I stituti specializzati al fine di prom uovere l'uguaglianza dei diritti dell'uom o e della donna, Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccom andazioni adottate dall'organizzazione delle Nazioni Unite e dagli I stituti specializzati al fine di prom uovere l'uguaglianza dei diritti dell'uom o e della donna, Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strum enti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discrim inazioni, Ricordato che la discrim inazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità um ana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uom o alla vita politica, sociale, econom ica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della fam iglia ed im pedisce alle donne di servire il loro paese e l'um anità tutta nella m isura delle loro possibilità, Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in m isura m inim a alla nutrizione, ai servizi m edici, all'educazione, alla form azione, alle possibilità di im piego ed alla soddisfazione di altre necessità, Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine econom ico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in m aniera significativa a prom uovere l'uguaglianza tra l'uom o e la donna, Sottolineato che l'elim inazione dell'apartheid, di ogni form a di razzism o, di discrim inazione razziale di colonialism o, di neo-colonialism o, d'aggressione, d'occupazione, dom inio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uom ini e donne possano pienam ente godere dei loro diritti, Afferm ato che il rafforzam ento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentem ente dai loro sistem i sociali ed econom ici, il disarm o generale e com pleto e, in particolare, il disarm o nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'afferm azione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del

2 diritto dei popoli - soggetti a dom inio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterm inazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uom o e donna, Convinti che lo sviluppo com pleto di un paese, il benessere del m ondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uom o, in tutti i cam pi, Tenuta presente l'im portanza del contributo delle donne al benessere della fam iglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienam ente riconosciuto, l'im portanza del ruolo sociale della m aternità e del ruolo dei genitori nella fam iglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discrim inazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uom ini, donne e società nel suo insiem e, Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uom o nella fam iglia e nella società deve evolversi insiem e a quello della donna se si vuole effettivam ente addivenire ad una reale parità tra uom o e donna, Risoluti a m ettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'elim inazione della discrim inazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le m isure necessarie a sopprim ere tale discrim inazione in ogni sua form a e ogni sua m anifestazione, Convengono quanto segue: PARTE PRI MA Art. 1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discrim inazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o lim itazione basata sul sesso, che abbia com e conseguenza, o com e scopo, di com prom ettere o distruggere il riconoscim ento, il godim ento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato m atrim oniale, dei diritti um ani e delle libertà fondam entali in cam po politico, econom ico, sociale, culturale e civile o in ogni altro cam po, su base di parità tra l'uom o e la donna. Art. 2 Gli Stati parti condannano la discrim inazione nei confronti della donna in ogni sua form a, convengono di perseguire, con ogni m ezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad elim inare la discrim inazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si im pegnano a: iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uom o e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per m ezzo della legge, o con ogni altro m ezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio; adottare le m isure legislative e ogni altro m ezzo adeguato, com prese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discrim inazione nei confronti delle donne; instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uom ini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali com petenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discrim inatorio; astenersi da qualsiasi atto o pratica discrim inatoria nei confronti della donna ed agire in m aniera da indurre autorità ed enti pubblici a conform arsi a tale obbligo; prendere ogni m isura adeguata per elim inare la discrim inazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; prendere ogni m isura adeguata, com prese le disposizioni di legge, per m odificare o abrogare

3 ogni legge, disposizione, regolam ento, consuetudine o pratica che costituisca discrim inazione nei confronti della donna; abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discrim inazione nei confronti della donna. Art. 3 Gli Stati parti prendono in ogni cam po, ed in particolare nei cam pi politico, sociale, econom ico e culturale, ogni m isura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uom ini, l'esercizio e il godim ento dei diritti dell'uom o e delle libertà fondam entali. Art. 4 L'adozione, da parte degli Stati, di m isure tem poranee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uom ini e le donne non è considerato atto discrim inatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, m a non deve assolutam ente dar luogo al perm anere di norm e ineguali o distinte; suddette m isure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in m ateria di uguaglianza, di opportunità e di trattam ento, siano raggiunti. L'adozione da parte degli Stati di m isure speciali, com prese le m isure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la m aternità, non è considerata un atto discrim inatorio. Art. 5 Gli Stati prendono ogni m isura adeguata: al fine di m odificare gli schem i ed i m odelli di com portam ento socioculturale degli uom ini e delle donne e di giungere ad una elim inazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uom ini e delle donne al fine di far sì che l'educazione fam iliare contribuisca alla com prensione che la m aternità è una funzione sociale e che uom ini e donne hanno responsabilità com uni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale. Art. 6 Gli Stati prendono ogni m isura adeguata, com prese le disposizioni legislative, per reprim ere, in ogni sua form a, il traffico e lo sfruttam ento della prostituzione delle donne. PARTE SECONDA Art. 7 Gli Stati parte prendono ogni m isura adeguata ad elim inare la discrim inazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uom ini, il diritto: di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicam ente eletti; di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli im pieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

4 Art. 8 Gli Stati parte prendono ogni m isura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uom ini e senza discrim inazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali. Art. 9 Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uom ini in m ateria di acquisto, m utam ento e conservazione della cittadinanza. I n particolare, garantiscono che né il m atrim onio con uno straniero, né il m utam ento di cittadinanza del m arito nel corso del m atrim onio possa influire autom aticam ente sulla cittadinanza della m oglie, sia rendendola apolide sia trasm ettendole la cittadinanza del m arito. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uom o in m erito alla cittadinanza dei loro figli. PARTE TERZA Art. 10 Gli Stati parte prendono tutte le m isure adeguate per elim inare la discrim inazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uom ini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uom o e la donna: le m edesim e condizioni di orientam ento professionale, di accesso agli studi, di acquisizione dei titoli negli istituti di insegnam ento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnam ento prescolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro am bito di form azione professionale; l'accesso agli stessi program m i, agli stessi esam i, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della m edesim a qualità; l'elim inazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uom o e della donna a tutti i livelli e di ogni form a di insegnam ento, incoraggiando l'educazione m ista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i program m i scolastici ed adattando i m etodi pedagogici in conform ità; le m edesim e possibilità nel cam po della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio; le m edesim e possibilità di accesso ai program m i di educazione perm anente, com presi i program m i di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel più breve tem po la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uom ini e donne; la riduzione del tasso d'abbandono fem m inile degli studi e l'organizzazione di program m i di recupero per le bam bine e le donne che hanno abbandonato prem aturam ente la scuola; le m edesim e possibilità di partecipare attivam ente agli sports e all'educazione fisica; l'accesso alle specifiche inform azioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere fam iliare, com prese le inform azioni ed i consigli relativi alla pianificazione fam iliare. Art. 11 Gli Stati parte si im pegnano a prendere ogni m isura adeguata al fine di elim inare la discrim inazione nei confronti della donna nel cam po dell'im piego e di assicurare, sulla base della parità tra uom o e donna, gli stessi diritti, in particolare: il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere um ano; il diritto ad usufruire delle m edesim e opportunità di im piego, inclusa l'adozione dei m edesim i criteri in m ateria di selezione nel cam po dell'im piego; il diritto alla libera scelta della professione e dell'im piego, il diritto alla prom ozione, alla stabilità dell'im piego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla form azione professionale ed all'aggiornam ento professionale e alla form azione perm anente; il diritto alla parità di rem unerazione, com prese le prestazioni, ed all'uguaglianza di

5 trattam ento per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattam ento nel cam po della valutazione della qualità del lavoro; il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionam ento, di disoccupazione, di m alattia, di invalidità e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate; il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva. Per prevenire la discrim inazione nei confronti delle donne a causa del loro m atrim onio o della loro m aternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si im pegnano a prendere m isure appropriate tendenti a: proibire, sotto pena di sanzione, il licenziam ento per causa di gravidanza o di congedo di m aternità e la discrim inazione nei licenziam enti fondata sullo stato m atrim oniale; istituire la concessione di congedi di m aternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di m antenim ento dell'im piego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali; incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi fam iliari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido; assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dim ostrato che il lavoro è nocivo. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicam ente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità. Art. 12 Gli Stati parte prenderanno tutte le m isure adeguate per elim inare la discrim inazione nei confronti delle donne nel cam po delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uom ini, i m ezzi per accedere ai servizi sanitari, com presi quelli che si riferiscono alla pianificazione fam iliare. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al m om ento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alim entazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattam ento. Art. 13 Gli Stati parte si im pegnano a prendere tutte le m isure adeguate per elim inare la discrim inazione nei confronti delle donne negli altri cam pi della vita econom ica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uom o e la donna, i m edesim i diritti ed in particolare: il diritto agli assegni fam iliari; il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre form e di credito finanziario; il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le form e di vita culturale. Art. 14 Gli Stati parte tengono conto dei problem i particolari che sono propri delle donne delle zone rurali e del ruolo im portante che queste donne hanno per la sopravvivenza econom ica della loro fam iglia, particolarm ente grazie al loro lavoro nei settori non m onetari dell'econom ia, e prendono ogni m isura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali. Gli Stati parte prendono ogni m isura adeguata per elim inare la discrim inazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uom o e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto: di partecipare pienam ente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni

6 livello; di poter accedere a servizi appropriati nel cam po della sanità, com prese le inform azioni, i consigli ed i servizi in m ateria di pianificazione fam iliare; di beneficiare direttam ente dei program m i di sicurezza sociale; di ricevere ogni tipo di form azione e di educazione, scolastica e non, com presi i program m i di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi com unitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro com petenze tecniche; di organizzare gruppi di m utuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunità nel cam po econom ico sia per il lavoro salariato che per il lavoro autonom o; di partecipare ad ogni attività com unitaria; d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di com m ercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattam ento eguale nelle riform e fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale; di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanam ento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le com unicazioni. PARTE QUARTA Art. 15 Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uom o di fronte alla legge. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in m ateria civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uom o e le m edesim e possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'am m inistrazione dei beni, accordandole il m edesim o trattam ento in tutti gli stadi del procedim ento giudiziario. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strum ento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a lim itare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo. Gli Stati parte riconoscono all'uom o e alla donna i m edesim i diritti nel cam po della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberam ente e di scegliere la propria residenza o dom icilio. Art. 16 Gli Stati parte prendono tutte le m isure adeguate per elim inare la discrim inazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal m atrim onio, e nei rapporti fam iliari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uom ini: lo stesso diritto di contrarre m atrim onio; lo stesso diritto di scegliere liberam ente il proprio congiunto e di contrarre m atrim onio soltanto con libero e pieno consenso; gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'am bito del m atrim onio ed nell'anno del suo scioglim ento; gli stessi diritti e le stesse responsabilità com e genitori, indipendentem ente dalla situazione m atrim oniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. I n ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione prem inente; gli stessi diritti di decidere liberam ente, e con cognizione di causa, il num ero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle inform azioni, all'educazione ed ai m ezzi necessari per esercitare tali diritti; i m edesim i diritti e responsabilità in m ateria di tutela, curatela, affidam ento ed adozione di m inori, o sim ili istituti allorché questi esistano nella legislazione nazionale. I n ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione prem inente; gli stessi diritti personali al m arito e alla m oglie, com presa la scelta del cognom e, di una professione o di una occupazione; gli stessi diritti ad am bedue i coniugi in m ateria di proprietà, di acquisizione, gestione, am m inistrazione, godim ento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. I fidanzam enti ed i m atrim oni tra fanciulli non avranno effetto giuridico e tutte le m isure necessarie, com prese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età m inim a per il m atrim onio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del m atrim onio su un registro ufficiale.

7 PARTE QUI NTA Art. 17 Al fine di esam inare i progressi realizzati nell applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Com itato per l elim inazione della discrim inazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Com itato) com posto, al m om ento dell entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l adesione del trentacinquesim o Stato parte, di 23 esperti di alta autorità m orale ed em inentem ente com petenti nel cam po nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse form e di cultura e dei principali sistem i giuridici. I m em bri del Com itato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini. La prim a elezione ha luogo sei m esi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Alm eno tre m esi prim a della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due m esi. I l Segretario generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e com unica la lista degli Stati parti. I m em bri del Com itato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti m em bri del Com itato i candidati che hanno ottenuto il m aggior num ero di voti e la m aggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti. I m em bri del Com itato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il m andato di nove dei m em bri eletti alla prim a elezione, term inerà dopo due anni. I l Presidente estrarrà a sorte i nom e di questi nove m em bri im m ediatam ente dopo la prim a elezione. L'elezione dei cinque m em bri aggiunti del Com itato verrà effettuata in conform ità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesim a ratifica o adesione. I l m andato di due dei m em bri aggiunti eletti in questa occasione term inerà dopo due anni. I l nom e di questi due m em bri sarà estratto a sorte dal Presidente del Com itato. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di m em bro del Com itato nom inerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Com itato. I m em bri del Com itato riceveranno, con l'approvazione dell'assem blea generale, degli em olum enti prelevati dalle risorse dell'organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'assem blea considerata l'im portanza delle funzioni del Com itato. I l Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite m ette a disposizione del Com itato il personale ed i m ezzi m ateriali necessari per l'espletam ento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione. Art. 18 Gli Stati parte si im pegnano a presentare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, per esam e da parte del Com itato, un rapporto sulle m isure di ordine legislativo, giudiziario, am m inistrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in m erito: durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Com itato. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Art. 19 I l Com itato adotta il proprio regolam ento interno. I l Com itato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni.

8 Art. 20 I l Com itato si riunisce norm alm ente durante un periodo di due settim ane al m assim o ogni anno per esam inare i rapporti presentati in conform ità all'art. 18 della presente Convenzione. Le sessioni del Com itato hanno luogo norm alm ente nella Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Com itato stesso. Art. 21 I l Com itato rende conto ogni anno all'assem blea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio econom ico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di form ulare suggerim enti e raccom andazioni generali basate sull'esam e dei rapporti e delle inform azioni ricevute dagli Stati parti. Questi suggerim enti e raccom andazioni sono inclusi nel rapporto del Com itato, accom pagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte. I l Segretario generale trasm ette, per inform azione, i rapporti del Com itato alla Com m issione della condizione della donna. Art. 22 Gli istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esam e dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'am bito delle loro com petenze. I l Com itato può invitare gli I stituti specializzati a presentare dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei cam pi che rientrano nell'am bito delle loro attività. PARTE SESTA Art. 23 Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per realizzare l'uguaglianza tra l'uom o e la donna che possono essere contenute: nella legislazione di uno Stato parte, oppure in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato. Art. 24 Gli Stati parti si im pegnano ad adottare ogni m isura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Art. 25 La presente Convenzione è aperta alla firm a di tutti gli Stati. I l Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato com e depositario della presente Convenzione. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strum enti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strum enti di adesione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Art. 26 Ogni Stato parte può chiedere, in qualsiasi m om ento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una com unicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

9 L Assem blea generale delle Nazioni Unite decide sulle m isure da prendere, se del caso, in m erito ad una richiesta di questo tipo. Art. 27 La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesim o giorno dalla data del deposito presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite del ventesim o strum ento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesim o strum ento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strum ento di ratifica o d'adesione dello Stato m edesim o. Art. 28 I l Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e com unicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al m om ento della ratifica o dell'adesione. Non sarà autorizzata nessuna riserva incom patibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi m om ento per m ezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che inform erà tutti gli Stati parti della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione. Art. 29 Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei m esi che seguono la data della dom anda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conform e allo Statuto della Corte. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al m om ento della firm a, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà form ulato tali riserve. Ogni Stato parte che avrà form ulato una riserva in conform ità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi m om ento togliere tale riserva, per m ezzo di una notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Art. 30 La presente Convenzione, i cui testi, inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualm ente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. I n fede di che i sottoscritti deliberatam ente autorizzati hanno firm ato la presente Convenzione.

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