Con le start-up innovative puoi fare 13. In arrivo anche gli incentivi smart & start

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1 Pagina 1 di 7 Stampa l'articolo Chiudi start-up innovative Con le start-up innovative puoi fare 13. In arrivo anche gli incentivi smart & start Ernesto Pucci, partner Macchi di Cellere Gangemi A partire da lunedì 16 febbraio 2015 sarà possibile accedere alla procedura informatizzata per richiedere l'incentivo c.d. "Smart & Start Italia" per le start-up innovative su tutto il territorio nazionale (DM 24 settembre 2014 del MISE). Smart & Start Italia supporta progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e/o sostenere costi di gestione aziendale. L'agevolazione consiste in un mutuo senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese e/o costi ammissibili nel caso in cui la start-up abbia una compagine costituita da giovani e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall'estero, e pari al 70% negli altri casi. Per le start-up localizzate nel Mezzogiorno e nel territorio colpito dal terremoto de L'Aquila è prevista anche una componente a fondo perduto (restituzione soltanto dell''80% del mutuo agevolato ricevuto). Inoltre, le start-up costituite da meno di un anno potranno usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale (servizi specialistici finalizzati a sostenere la fase di avvio). I programmi di investimento naturalmente devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni. Il prossimo avvio della procedura di ammissione all'incentivo Smart & Start Italia è una buona occasione per ricordare sinteticamente i principali vantaggi che la legge riconosce alle start-up innovative. I tredici vantaggi delle start-up innovative Con la legge n. 221/2002 che ha convertito in legge con modifiche il D.L n. 179 c.d. "Crescita 2.0", come nel tempo emendato, è stata introdotta nel nostro ordinamento la cd. "impresa innovativa" o "start-up innovativa", prevedendo una serie di deroghe alle norme su governance, ricapitalizzazione della società, contratti di lavoro a tempo determinato, sulla gestione della crisi aziendale, nonché agevolazioni fiscali, disposizioni a sostegno dell'internazionalizzazione, oltre alla riduzione di oneri in sede di costituzione. La start-up innovativa è una società di capitali di diritto italiano (in genere S.r.l. o S.r.l. semplificata, a capitale ridotto o con unico socio ma anche S.p.A., società cooperative e società consortili a r.l.) ovvero società europea, non quotata su mercati regolamentati, con le seguenti caratteristiche: la società deve essere costituita e non

2 Pagina 2 di 7 può operare da più di 4 anni; deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; non deve aver distribuito utili e non può comunque distribuirli per i 4 anni in cui gode della classificazione di start-up innovativa; deve avere quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; Per essere considerate "imprese innovative" o "start-up innovative", le società devono poi possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) le spese in ricerca e sviluppo (come risultanti dall'ultimo bilancio approvato o, in assenza, da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante) devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore totale della produzione (a tali fini, oltre a quanto previsto dai principi contabili, sono considerate spese di ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso); b) almeno un terzo dei dipendenti e collaboratori della start-up deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato presso un'università italiana o straniera, ovvero è in possesso di laurea ed ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata; ovvero almeno due terzi dei dipendenti e collaboratori della start-up deve essere in possesso di laurea magistrale; c) la start-up è proprietaria, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, invenzione biotecnologica, ad una topografia di prodotto relativa a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, sempre che tali diritti siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Il Registro Imprese iscrive la "start-up innovativa" in una sezione speciale (accessibile da internet e consultabile attraverso i motori di ricerca) su istanza del legale rappresentante che attesti il possesso dei requisiti suddetti. Le informazioni (relative, inter alia, all'anagrafica, ai requisiti anzidetti, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, nonché ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori) devono essere accessibili, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le informazioni sono aggiornate con cadenza almeno semestrale, così come il possesso dei requisiti, pena la cancellazione dalla sezione speciale e la perdita dei benefici. Volendo sintetizzare, una start-up innovativa e/o i suoi investitori avranno almeno 12 vantaggi: 1) Riduzione degli oneri per la costituzione. La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (nel primo anno il risparmio ammonta

3 Pagina 3 di 7 a circa 450 euro). 2) Rinvio a nuovo delle perdite di esercizio. Le start-up innovative hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale. In particolare le start-up innovative hanno la facoltà: - di posticipare di dodici mesi il periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, in deroga agli artt. 2446, co. 2, c.c. e 2482-bis, co. 4, c.c., (normalmente la perdita deve essere ridotta a meno di un terzo entro l'esercizio successivo rispetto a quello in cui è stata accertata) e, - di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in deroga a quanto previsto dagli artt e 2482-ter c.c.. 3) Non applicazione della disciplina fiscale sulle società di comodo. Alle start-up innovative non si applica la disciplina sulle società di comodo non operative e in perdita sistematica, che dispone l'imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria. 4) Governance delle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. Le start-up innovative, anche se costituite in forma di S.r.l., hanno le seguenti facoltà: - utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci (attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati ad alcuni argomenti o il cui esercizio e sottoposto a condizione non meramente potestativa) o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, (escluso il voto nelle decisioni che spettano esclusivamente ai soci ex artt e 2479-bis c.c.); - offrire al pubblico quote di partecipazione, consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, anche attraverso portali per la raccolta del capitale; - compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (in deroga al divieto assoluto) qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity). 5) Regime fiscale e contributivo di favore per il reddito da lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o particolari diritti. Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per il reddito da lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari (piani di stock options e work for equity), da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi, sempre che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa, dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o

4 Pagina 4 di 7 l'incubatore certificato. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto. 6) Credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. Alle start-up che assumono personale altamente qualificato (in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico, se impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale) compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato - è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni (il costo salariale sostenuto dall'impresa, inclusi la retribuzione lorda, prima delle imposte, i contributi obbligatori e quelli assistenziali per figli e familiari), il tutto secondo le disposizioni, con alcune semplificazioni, dell'articolo 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Il credito d'imposta è concesso poi in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle zone colpite dal terremoto dell'emilia Romagna. 7) Disposizioni particolari in materia di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato. Le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata compresa tra 6 e 36 mesi. Entro i 36 mesi è possibile effettuare anche più rinnovi senza soluzione di continuità; dopo i 36 mesi è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno. È, altresì, possibile stipulare, anche in deroga al termine massimo di 36 mesi e purché ciò avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, un nuovo contratto a tempo determinato che duri fino alla scadenza del quarto anno dalla costituzione della startup, decorso il quale il rapporto di lavoro diviene automaticamente a tempo indeterminato (indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,). Le start-up sono esonerate dal dover dimostrare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, richieste ai fini della legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (art. 1, co. 1, D.lgs. 368/2001). Inoltre, ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le start-up innovative non si applica il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali previsto dall'art. 2, co. 28, l. 92/2012. Ancora, la retribuzione dei lavoratori subordinati delle start-up innovative può prevedere una parte fissa (che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile), e una parte variabile, collegata all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni (stock options) per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 8) Incentivi all'investimento in start-up innovative. Per favorire politiche mirate a favorire la crescita del mercato del venture capital e

5 Pagina 5 di 7 per rafforzare la propensione all'attività d'investimento dei comparti seed capital, sono state introdotte una serie di agevolazioni fiscali che consentono alle startup di attrarre capitali privati. Sino a tutto il 2016 è consentito: - alle persone fisiche, di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di per ciascun periodo d'imposta, sempreché l'investimento sia mantenuto per almeno due anni; - alle persone giuridiche diverse dalle start-up innovative, di dedurre dall'imposta sul reddito delle società un importo pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, fino ad un massimo di per ciascun periodo d'imposta, sempreché l'investimento sia mantenuto per almeno due anni. Le percentuali delle detrazioni e delle deduzioni indicate sopra sono aumentate per le start-up "a vocazione sociale" (i.e. operanti nei settori: assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali) e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico: si passa dal 19% al 25% per la detrazione e dal 20% al 27% per la deduzione. Gli incentivi fiscali valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di imprese. L'incentivo è calcolato sul 100% della somma se si investe per tramite di OICR; se si investe per tramite di altre società di capitali la somma è proporzionale agli investimenti effettuati dall'intermediario nelle startup. L'agevolazione è condizionata al mantenimento dell'importo dell'investimento per un periodo di almeno due anni e si perde in caso di cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima di detto termine. Del pari si perde l'agevolazione in caso di operazioni di riduzione del capitale, ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle startup o delle società che vi investono in modo prevalente. 9) Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (cd. crowdfunding). Per finanziare i propri progetti imprenditoriali le start-up innovative possono raccogliere capitale di rischio attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). La vigilanza è affidata alla Consob, che il 26 giugno 2013 (delibera n /2013) ha adottato il proprio regolamento. La gestione dei portali è riservata a due categorie di soggetti: i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità e le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. "gestori di diritto", annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob). Perché possa essere perfezionata l'offerta sul portale da parte del gestore è necessario che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata

6 Pagina 6 di 7 sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative, nel rispetto delle disposizioni MiFID. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore deve verificare una serie di requisiti nello statuto della start-up e che i patti parasociali, ove esistenti, siano comunicati dai soci alla società e pubblicati nel sito internet della startup. Le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative (i.e: rischio di perdita dell'intero capitale investito; rischio di illiquidità; divieto di distribuzione di utili ai sensi della normativa in materia di start-up innovative; trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, deroghe al diritto societario nonché al diritto fallimentare; contenuti tipici di un business plan; diritto di recesso dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine e relative modalità di esercizio, diritto di revoca degli investitori quando ricorrono particolari condizioni) sono fornite dal gestore agli investitori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il controvalore massimo per ciascun ordine è pari a 500 euro per investimento, con il limite di euro annui per persona fisica, e euro per investimento, con il limite di euro annui per le persone giuridiche. 10) Disposizioni a sostegno all'internazionalizzazione. Le start-up innovative operanti in Italia possono beneficiare di alcuni servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, nonché ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, attività volta a favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione) messi a disposizione dall'agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia. Ove non gratuiti i costi a carico delle start-up innovative sono ridotti del 30%. 11) Gestione della crisi nella start-up innovativa. Alle start-up innovative non si applica la disciplina delle procedure concorsuali; esse sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile ai soggetti non fallibili, che prevede la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la perdita di capacità dell'imprenditore. Vi sono poi misure tese a ridurre i tempi della liquidazione giudiziale della startup in crisi, e si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale. 12) Agevolazioni in materia di accesso al credito. Per quanto riguarda l'accesso al credito, le start-up possono usufruire gratuitamente ed in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, con condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. In particolare, il decreto emanato dal MISE di concerto con il MEF il 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013, prevede, inter alia, che il soggetto finanziatore non possa acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria. La garanzia sui finanziamenti bancari alle startup e agli incubatori è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al comitato di gestione. L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in

7 Pagina 7 di 7 assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa o dell'incubatore. L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, senza limite massimo di operazioni effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella delle startup innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato annuo di 5 milioni di euro. Il Fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria ad eccezione di un'eventuale garanzia personale. 13) Disposizioni specifiche in materia di concessione di visti a cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative. Alle start-up innovative possono partecipare ora più agevolmente cittadini stranieri. Infatti, é stato introdotto un nuovo tipo di visto per motivi di lavoro autonomo, si tratta dei "cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative», in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa". Per la concessione del visto è prevista la disponibilità da parte del richiedente di risorse dedicate alla start-up pari ad almeno euro. La procedura per la concessione del visto è centralizzata in capo a un comitato tecnico composto da rappresentanti di particolari associazioni riconosciute e qualificate legate al mondo delle startup, attraverso un apposito sito e la valutazione della domanda è effettuata in tempi assai brevi (30 giorni). P.I Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

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