COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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1 Parlamento europeo Commissione giuridica COMUNICAZIONE AI MEMBRI (35/2017) Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 C8-0500/ /0382(COD)) Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi 1, qualsiasi proposta di rifusione presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto. La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella riunione del novembre Allegato 1 GU C 77 del , pag. 1. CM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità
2 Allegato GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI Bruxelles, 28 settembre 2017 PARERE ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili COM(2016)0767 del /0382(COD) Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il giovedì 29 giugno 2017 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione. Nel corso dell'esame 1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso. 1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali: al considerando 2, la soppressione dei termini "Il controllo del consumo di energia europeo"; al considerando 3, la soppressione delle parole finali "nel settore dei trasporti, in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici è più acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione"; al considerando 20, la soppressione della seconda frase del considerando 11 della direttiva 2009/28/CE, che recita: "In questo contesto dovrebbe essere inclusa l'energia presente negli oceani e in altri corpi idrici in forma di onde, correnti marine, maree, gradienti di energia termica oceanica o gradienti di salinità"; al considerando 26, la soppressione dei termini "obiettivi nazionali", "misure di flessibilità" 1 Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame. PE v /6 CM\ docx
3 e "che, tuttavia, rimangono sotto il controllo degli Stati membri al fine di non pregiudicare la loro capacità di raggiungere i propri obiettivi nazionali"; al considerando 27, la soppressione dei termini "per la trasparenza"; al considerando 28, la soppressione del termine "obiettivi" nella prima frase 1 nonché della seconda frase del considerando 37 della direttiva 2009/28/CE, che recita: "Tuttavia, per evitare un aumento netto delle emissioni di gas a effetto serra dovuto alla diversione delle fonti energetiche rinnovabili esistenti e alla loro sostituzione totale o parziale con fonti energetiche convenzionali, dovrebbe essere computata solo l'elettricità prodotta da impianti a energia da fonti rinnovabili che siano messi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data"; al considerando 34, la soppressione della formulazione "prevedano che tali livelli siano conseguiti con l'inserimento di un fattore di energia da fonti rinnovabili per il rispetto delle prescrizioni minime di rendimento energetico previste dalla direttiva 2002/91/CE, correlato a una riduzione ottimale in termini di costi delle emissioni di carbonio per edificio"; al considerando 39, la soppressione delle parole finali "per produrre energia da fonti rinnovabili"; al considerando 43, la soppressione dell'ultima frase del considerando 52 della direttiva 2009/28/CE, che recita "È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine"; al considerando 44, la soppressione dei termini "percentuale minima"; al considerando 45, la soppressione dei termini "in particolare per quanto riguarda la quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta dai nuovi impianti, la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri"; la soppressione dell'intero testo del considerando 56 della direttiva 2009/28/CE; al considerando 48, la soppressione del termine "intermittente"; al considerando 52, la soppressione dei termini "sostenere la fase di dimostrazione e commercializzazione"; al considerando 70, la soppressione dei termini finali "e lo sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione nella Comunità e nel mondo, nonché misure tese a rafforzare la ricerca agricola e la creazione di conoscenza in tali settori"; al considerando 72, la soppressione delle ultime due frasi del considerando 73 della direttiva 2009/28/CE, che recitano "Anche le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% dovrebbero essere incluse, a meno che non si possa dimostrare che il loro stock di carbonio è sufficientemente esiguo da giustificarne la conversione a norma della presente direttiva. Il riferimento alle zone umide dovrebbe tener conto della definizione enunciata nella convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, adottata il 2 febbraio 1971 a Ramsar"; al considerando 81, la soppressione dei termini "accordi multilaterali e bilaterali", "accordi" e "accordi"; al considerando 95, la soppressione dei termini "o fortemente contaminati" nonché delle ultime sei frasi del considerando 85 della direttiva 2009/28/CE, che recitano: "Anche se gli stessi biocarburanti sono fabbricati a partire da materie prime provenienti da terreni già utilizzati come seminativi, l'aumento netto della domanda di colture provocato dalla promozione dei biocarburanti potrebbe portare ad un aumento netto delle zone coltivate. Ciò 1 [N.d.T.: Si segnala che nella versione italiana del COM(2016)0767, il termine "obiettivi" non è stato soppresso. Una proposta di traduzione delle frase potrebbe essere: "L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'unione, dovrebbe poter essere tenuta in considerazione ai fini del calcolo delle quote di energia da fonti rinnovabili degli Stati membri".] CM\ docx 3/6 PE v01-00
4 potrebbe interessare i terreni che presentano un elevato stock di carbonio, conducendo a dannose perdite di stock di carbonio. Al fine di mitigare tale rischio, è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte ad incoraggiare un incremento del tasso di produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l'utilizzazione dei terreni degradati e l'adozione di requisiti di sostenibilità, analoghi a quelli previsti nella presente direttiva per il consumo di biocarburanti nella Comunità, in altri paesi che consumano biocarburanti. La Commissione dovrebbe definire una metodologia pratica volta a ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. A tal fine la Commissione dovrebbe analizzare sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, in particolare, l'inclusione di un fattore per i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e la necessità di incentivare i biocarburanti sostenibili, che riducono al minimo l'impatto del cambiamento di destinazione dei terreni e migliorano la sostenibilità dei biocarburanti riguardo al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nello sviluppare tale metodologia, la Commissione dovrebbe anche affrontare i potenziali effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni derivanti dai biocarburanti prodotti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche"; al considerando 100, la soppressione del riferimento esistente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; al considerando 101, la soppressione dei termini "del 20%"; all'articolo 1 la soppressione del termine "nazionali" e all'articolo 2, lettera j), la soppressione del termine "nazionale"; all'articolo 2, lettera g), la soppressione dei termini "o gassosi"; all'articolo 7, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 17, paragrafi da 2 a 6" con un riferimento all'"articolo 26, paragrafi da 2 a 7"; la soppressione dell'intero testo dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE; all'articolo 7, paragrafo 3, la soppressione dei termini "aerotermico, geotermico e idrotermale"; all'articolo 8, paragrafo 1, la soppressione delle parole "accordarsi convenire e concludere accordi per il", "il rispetto da parte", "delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4" e "il rispetto, da parte"; all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, la soppressione del termine "tre"; all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, la soppressione dei termini "dell'obiettivo"; all'articolo 9, paragrafo 4, la soppressione della prima frase, che recita "Il periodo indicato nel paragrafo 3, lettera d), non può essere prorogato oltre il 2020", e dell'indicazione "2020" nella seconda frase; all'articolo 10, paragrafo 3, la soppressione delle parole "valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla" e "riguardanti gli obiettivi nazionali generali"; all'articolo 13, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 3" con un riferimento all'"articolo 5"; soppressione dell'intero testo dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/28/CE; all'articolo 19, paragrafo 13, la sostituzione del termine "consumatori" con "clienti" e la soppressione della formulazione finale "proveniente da impianti o da un aumento di capacità, messi in servizio dopo il 25 giugno 2009"; all'articolo 26, paragrafo 1, la soppressione del termine "sostenibilità"; all'articolo 27, paragrafo 4, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 17, PE v /6 CM\ docx
5 paragrafo 2" con un riferimento all'"articolo 26, paragrafo 7", e dell'esistente riferimento all'"articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5" con un riferimento all'"articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6"; all'articolo 27, paragrafo 6, terzo comma, l'eliminazione delle parole "per la trasparenza"; all'articolo 27, paragrafo 6, quinto comma, e paragrafo 7, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 17, paragrafi da 2 a 5" con un riferimento all'"articolo 26, paragrafi da 2 a 7"; all'articolo 28, paragrafi 1 e 4, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 17, paragrafo 2" con un riferimento all'"articolo 26, paragrafo 7"; all'articolo 28, paragrafo 5, la soppressione dei termini "in particolare per quanto riguarda" e del termine "aggiunte"; all'articolo 30, paragrafo 3, la sostituzione del riferimento al "2018" con un riferimento al "2026"; all'articolo 30, paragrafo 4, la sostituzione del riferimento al "2021" con un riferimento al "2032"; all'articolo 32, paragrafo 2, la sostituzione del riferimento al "5 ottobre 2015" con un riferimento al "1 gennaio 2021"; all'articolo 32, paragrafi 2, 3 e 6, la sostituzione del riferimento esistente all'articolo 3, paragrafo 5, con un riferimento all'articolo 7, paragrafo 5, e l'aggiunta di nuovi riferimenti all'articolo 19, paragrafi 11 e 14 e all'articolo 25, paragrafo 6; all'allegato V, sezione A, la soppressione dell'indicazione "52%" in corrispondenza della voce "etanolo da barbabietola da zucchero"; all'allegato V, sezione B, la soppressione dell'indicazione "92%" in corrispondenza della voce "dimetiletere (DME) da legno coltivato"; all'allegato V, sezione C, punto 3, la soppressione della formula "EF EB)/EF" in corrispondenza della voce "dimetiletere (DME) da legno coltivato"; la soppressione dell'intero testo dell'allegato V, sezione C, punto 8, lettera b), sottopunto ii), della direttiva 2009/28/CE; all'allegato V, sezione C, punto 8, secondo comma, la soppressione del numero "10"; la soppressione dell'intero testo dell'allegato V, sezione C, punto 9, lettera b), della direttiva 2009/28/CE; la soppressione dell'intero testo dell'allegato V, sezione C, punto 9, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE; all'allegato V, sezione C, punto 10, la soppressione dell'indicazione "2009"; all'allegato V, sezione C, punto 12, la soppressione dei termini "e dallo stoccaggio"; all'allegato V, sezione C, punto 14, la soppressione dei termini "al sequestro"; all'allegato V, sezione C, punto 15, la soppressione dei termini finali "in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali"; all'allegato V, sezione C, punto 18, la soppressione dei termini "eec + el + le frazioni di ep, etd e eee"; la soppressione dell'intero testo dell'allegato V, sezione C, punto 19, quarto comma, della direttiva 2009/28/CE. 2. All'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6, primo e quinto comma, il riferimento all'"articolo 31, paragrafo 3" dovrebbe essere adattato in modo da essere letto come un riferimento all'articolo 31, paragrafo 2. Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle CM\ docx 5/6 PE v01-00
6 disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modificazioni sostanziali. F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale PE v /6 CM\ docx
***I PROGETTO DI RELAZIONE
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