A)REQUISITI DELLE IMPRESE PER L ACCESSO NEI CANTIERI EDILI B)REQUISITI FORMATIVI DEI LAVORATORI

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1 A)REQUISITI DELLE IMPRESE PER L ACCESSO NEI CANTIERI EDILI B)REQUISITI FORMATIVI DEI LAVORATORI D. LGS. 81/08 e s.m.i. Relatore : Geom. Massimo Passalacqua

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3 SCUOLA EDILE REGIONALE ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E SICUREZZA Emette: -Attestazioni relative ai corsi di formazione per la sicurezza, abilitazioni all utilizzo di mezzi e attrezzature di lavoro, formazione per apprendistato professionalizzante in edilizia -Libretti Formativi Personali (LFP) del lavoratore, costantemente aggiornati attraverso l utilizzo della Banca dati Nazionale della Formazione (BDFC) -Pareri relativi alle richieste di collaborazione per l effettuazione di corsi di formazione ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -Verifiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile tramite il proprio CPT E inoltre: -Sportello B.L.E.N. (Borsa Lavoro Edile Nazionale) servizio nazionale di sistema per facilitare l incontro tra domanda e offerta di lavoro -Sportello R.I.F. (Registro delle Imprese Formative) per la registrazione della formazione interna -Sportello CPT (Comitato Paritetico Territoriale) aderente al sistema C.N.C.P.T. (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali) -Sportello per asseverazione in edilizia ad un modello di organizzazione e gestione della SSL con riferimento UNI/PdR 2:2013 in collaborazione con INAIL e CNCPT

4 Campo di applicazione D.LGS 81/08 e s.m.i. TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Art Definizioni cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell ALLEGATO X.

5 Il committente Art. 89 com.1 lett.b) «soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;» COSA FA designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP). (Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad le funzioni del CSP sono svolte dal CSE) designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonché ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e del CSE.

6 Chiede alle imprese esecutrici DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO, ESTREMI DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL INAIL, INPS E CASSE EDILI, DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI art 90 comma 9 let.b) Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (ALLEGATO XVII) art. 90 com. 9 lett. a) Art Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

7 ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97. COORDINAMENTO E VERIFICA DOCUMENTALE

8 Per cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorni o che non presentano rischi particolari di cui all Allegato XI. Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori Imprese Lavoratori Autonomi a) certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto sì sì b) autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all All. XVII del D.lgs. 81/08. sì sì c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 con congruità della manodopera. sì sì d) una autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori sì no

9 Per cantieri la cui entità presunta è superiore o uguale a 200 uomini-giorni o che presentano rischi particolari di cui all Allegato XI. Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori Imprese Lavoratori Autonomi a) certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto sì sì b) Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all art.14 del D.lgs. 81/08. c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 con congruità della manodopera. sì sì no sì d) Documentazione di Valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lett. a del D.lgs 81/08 si no e) Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali. no si f) elenco dei DPi in dotazione. no si g) attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore autonomo ove espressamente previsto dal D.lgs. 81/08 * h) una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori, da cui si evinca l organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, INAIL e CASSA EDILE. no si si no

10 3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto. N.B.: L art.96, c. 6, precisa che l accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all art. 100 nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimenti alle disposizioni di cui all art. 17 comma 1, lett. a), art. 26 comma 1, lett. b), 3,5, e art 29 comma 3; i cui contenuti sono riportati nell Allegato XV.

11 Il d.lgs 81/08 modificato dal 106/09, all allegato XVII, sancisce la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per il lavoratore autonomo, tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali. INTERPELLO 7/2013 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI «Pertanto un committente o un impresa affidataria, in fase di verifica dell idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma NON ad esigere, al medesimo, l esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l idoneità sanitaria. ( ) resta fermo per il committente la facoltà di richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall allegato XVII.» NEL CASO DEI CANTIERI EDILI IDRAULICO RIPARAZIONI CON PIATTAFORME (MACCHINE; FUNI; PES/PAV)

12 Idoneità tecnico professionale art. 89, com. 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/08 «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera» una mera verifica documentale è insufficiente poiché non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore (art. 43 del Codice penale)

13 la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro rispettosi del DUVRI o del PSC e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui. in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...) Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n IL COMMITTENTE NON DOVRA MAI INGERIRE NEI LAVORI

14 trasmette all Amministrazione concedente titolo abilitativo, prima dell inizio dei lavori, quanto segue: a) copia della notifica preliminare b) Dati per richiesta DURC d ufficio da parte dell amministrazione concedente e/o modulistica predisposta*; c) dichiarazione attestante l avvenuta verifica dell idoneità tecnicoprofessionale, dell organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. ADEMPIMENTO INVIO NOTIFICA PRELIMINARE SOGGETTO OBBLIGATO COMMITTENTE E/O RESPONSABILE DEI LAVORI UNICA IMPRESA CANTIERE INFERIORE A 200 UOMINI/GIORNO LAVORI PRIVATI E PUBBLICI UNICA IMPRESA CANTIERE SUPERIORE A 200 UOMINI/GIORNO PIU DI UNA IMPRESA ANCHE NON CONTEMPORANEA INDIPENDENTEMENTE DALLA DURATA NO SI SI RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 99 ALLEGATO XII * I certificati DURC per lavori privati devono essere acquisiti d ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi di quanto previsto dall art.90 del D.lgs. 81/2008 (ex art. 14, c.6 bis D.L. 5/2012 conv. Legge 35/2012). I DURC per lavori privati in edilizia possono ancora essere richiesti dalle imprese. Questi certificati devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra soggetti privati e non possono essere prodotti alle Pubbliche Amministrazioni o alle Società private gestori di servizi pubblici.

15 Responsabilità solidale In caso di appalto di opere e di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti. NEL CASO NON SIANO PAGATI GLI STIPENDI E IL SUBAPPALTATORE NON RIESCA CON BENI PROPRI A PAGARE SI ANDRA A COINVOLGERE L IMPRESA APPALTATRICE

16 Responsabile dei lavori Art. 89 com.1 lett.c) «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto» Art. 93 com.2 «La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (PSC E FASCICOLO), e 92, comma 1, lettere a)(controllo DI CANTIERE), b)(pos), c)(cooperazione), d)(accordi PARTI SOCIALI) ed e)(segnalazioni).» Art Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

17 Coordinatore per l esecuzione Art. 92 com.1: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; (RIUNIONE) b) verifica l idoneità del POS, come piano complementare di dettaglio del PSC, c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; Prima dell ingresso in cantiere d) verifica l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Se IL committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, il coordinatore per l esecuzione dà comunicazione dell inadempienza alla Ausl e alla Direzione Provinciale del Lavoro; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

18 POS ALLEGATO XV - D.LGS 81/08 e s.m.i. Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza - POS - a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

19 Impresa affidataria Ed Impresa esecutrice Art. 89 com.1 lett.i) e i-bis) «impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.» «impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;»

20 Obblighi dell impresa affidataria art Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

21 La formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 ACCORDI STATO REGIONE 221/CSR DEL 21 DICEMBRE 2011 LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI DATORI DI LAVORO - RSPP

22 LAVORATORI ACCORDI STATO REGIONE 221/CSR DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE CREDITO FORMATIVO PERMANENTE 12 ORE (per lavoratori cantieri edili) AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI

23 PREPOSTI E DIRIGENTI ACCORDI STATO REGIONE 221/CSR DEL 21 DICEMBRE 2011 FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI FORMAZIONE PER DIRIGENTI 8 ORE AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI 16 ORE AGGIORNAMENTO DI 6 ORE OGNI 5 ANNI

24 DATORI DI LAVORO RSPP ACCORDO STATO REGIONE 223/CSR DEL 21 DICEMBRE 2011 CORSO DI 48 ORE (per settore edile) AGGIORNAMENTO DI 14 ORE OGNI 5 ANNI

25 Accordo Stato-Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 Formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) (8 ORE /10 ORE /12 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO (12 ORE) formazione teorico-pratica per LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE (12 ORE /14 ORE/16 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO (12 ORE /16 ORE /20 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILI (14 ORE /22 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI (8 ORE /13 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI (10 ORE /16 ORE /22 ORE /28 ORE /34 ORE) formazione teorico-pratica per ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO (14 ORE) AGGIORNAMENTO ogni 5 anni (4 ore per tutte le attrezzature)

26 FORMAZIONE SPECIFICA PREVISTA DAL D.LGS. 81/08 RLS - formazione specifica in materia di salute e sicurezza di durata minima 32 ore; è previsto aggiornamento periodico annuale, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. PREVENZIONE INCENDI - formazione degli addetti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di gestione dell'emergenza di durata 4 ORE / 8 ORE / 16 ORE in base al rischio incendio basso/medio/alto; si considera adeguato un aggiornamento triennale rispettivamente di durata 2 ORE / 5 ORE / 8 ORE PRIMO SOCCORSO - formazione degli addetti al primo soccorso di durata 16 ore per il gruppo A; è previsto l'aggiornamento triennale della sola parte pratica (6 ore per il gruppo A)

27 PONTEGGI - formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi della durata di 28 ore; è previsto un corso di aggiornamento ogni quattro anni di durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI - Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di durata 12 ore per il modulo base e 20 ore per il modulo specifico pratico; è previsto un corso di aggiornamento ogni cinque anni di durata minima di 8 ore, di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI - formazione teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di durata 8 ore; è previsto un corso di aggiornamento ogni cinque anni di durata minima di 4 ore l accesso al corso presuppone di aver già frequentato il corso per lavoratori

28 DPI ANTICADUTA DI 3a CATEGORIA informazione, formazione e addestramento alla scelta ed utilizzo dei DPI anticaduta di 3a categoria (imbracature, cordini, dispositivi e punti di ancoraggio, assorbitori di energia, connettori, linee vita, ). Non è prevista una ricorrenza specifica, si consiglia una durata minima di 8 ore (4 ore parte teorica e 4 ore parte pratica di addestramento) ed un aggiornamento di 4 ore con periodicità quinquennale RISCHIO ELETTRICO - formazione specifica per le mansioni che svolgono, come profilo professionale, lavori elettrici (PAV-PES- PEI) o operano in ambienti a rischio elettrico specifico ai sensi della norma CEI AMBIENTI CONFINATI- addestramento e formazione specifica per il personale impiegato in mansioni lavorative che prevedono l ingresso in spazi confinati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e D.P.R. n 177 del 14/09/11.

29 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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