PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS"

Transcript

1 PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS Anno VIII n. 168 Care lettrici e cari lettori,.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall art. 117 della Costituzione. Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria cultura di governo che senz altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall Unione Europea. Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più mirati in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. La fonte primaria per la redazione del Panorama legislativo di politiche sociali è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione. La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: Al fine di sostenere lo sforzo e l impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ( buone pratiche ) in base alla valutazione del Comitato scientifico L abbonamento annuale è di: 1

2 2-40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assstenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc euro per operatori singoli; - 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola) L Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista. NB Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito! Il conto corrente è il seguente: Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza MAGGIO 2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all ISTISSS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali. Pertanto, se ritenete, potete sostenere l ISTISSS con questa semplice operazione: Indicare nell apposita casella il Codice fiscale dell ISTISSS: ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E REDATTO, IMPAGINATO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* *Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali Università statale Romatre NB L illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it

3 3 PANORAMA STATALE Gazzette Ufficiali pervenute al 15 OTTOBRE 2014 arretrati compresi DIFESA DELLO STATO IL CONSIGLIO DELL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 9 settembre Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità nazionale anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione,dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento. (GU n. 233 del ) IL CONSIGLIO DELL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni,dall art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114,secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l Autorità nazionale anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro , nel caso in cui il soggetto ometta l adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l integrità o dei Codici di comportamento; Rilevata la necessità, dopo l entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, di disciplinare l attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all Autorità nazionale anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al citato art. 19, comma 5; Visto l art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012,n. 190 secondo il quale ciascuna amministrazione entro il31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione; Visto il paragrafo del Piano nazionale anticorruzione,con il quale sono specificati i contenuti minimidei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti daldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Visto l art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, da aggiornare annualmente; Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e sono fornite indicazioni per l aggiornamento del Programma ; Visto l art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come sostituito dall art. 1, comma 44,della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, unproprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica; Delibera il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fi ni del presente Regolamento si intende per: a) «Autorità», l Autorità nazionale anticorruzione; b) «Consiglio», il Consiglio dell Autorità; c) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell ufficio competente all istruttoria in materia di sanzioni o altro funzionario dello stesso ufficio, cui è assegnatala responsabilità dello svolgimento del procedimento;

4 4 d) «Provvedimenti», i provvedimenti di prevenzione della corruzione che la legislazione vigente prevede come obbligatori, segnatamente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) di cui all art. 1,comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Programma triennale per la trasparenza e l integrità (PTTI)di cui all art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Codice di comportamento di amministrazione di cui all art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, come sostituito dall art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) «Soggetto obbligato», l organo che la legge ol amministrazione interessata ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare i Provvedimenti,tra i quali, ad esempio, il responsabile della prevenzione della corruzione, il responsabile della trasparenza,i componenti degli organi, monocratici o collegiali,di indirizzo; f) «Amministrazioni interessate», tutte le amministrazioni,ivi compresi gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tenute all adozione dei provvedimenti, ai sensi della disciplina vigente e del Piano nazionale anticorruzione vigente; g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione: a) l approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell amministrazione interessata; c) l approvazione di un provvedimento privo di misure perla prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina da parte dell Autorità l esercizio del potere sanzionatorio previsto dall art. 19,comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Art. 3. Responsabile del procedimento 1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell ufficio competente all istruttoria per le sanzioni di cui al presente Regolamento. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione al Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. 2. Il Responsabile del procedimento assicura il legittimo,adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell istruttoria, garantendo il contraddittorio e l effettività del diritto di difesa del Soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento. Art. 4. Avvio del procedimento 1. L Autorità avvia il procedimento per l irrogazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento d ufficio, nei casi in cui, nel corso di accertamenti o ispezioni, siano emersi comportamenti configurabili come ipotesi di omessa adozione,ovvero sulla base di segnalazioni ad essa pervenute. 2. Nel caso di segnalazioni gravemente incomplete o palesemente infondate il Responsabile del procedimento dispone il mancato avvio del procedimento, informandone il Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta,l Autorità dà comunicazione del mancato avvio del procedimento.

5 3. Il Responsabile, nel caso in cui disponga l avvio del procedimento, comunque entro 30 giorni dall avvenuta conoscenza della presunta omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento, ne dà comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e al soggetto esterno all Autorità che ha formulato la segnalazione. La medesima comunicazione deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti, individuati o facilmente individuabili,cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento in corso. 4. Nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari,la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, l Autorità provvede a rendere noti gli elementi essenziali del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dalla medesima,tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell Autorità. 5. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere almeno indicati: a) la contestazione della violazione; b) il termine per l invio di eventuali memorie e documentazione allegata, nonché per eventuali controdeduzioni; c) la possibilità di richiedere di essere sentiti in audizione presso l Ufficio competente, specificando il termine per inoltrare detta richiesta; d) l ufficio presso cui è possibile avere accesso agli atti del procedimento; e) il nome del responsabile del procedimento, l ufficio nel quale opera e i modi per entrare in contatto; f) il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Art. 5. Avvio del procedimento in caso di accertata violazione da parte di organi di polizia amministrativa o di organi con funzioni ispettive 1. Qualora l omessa mancata adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento sia accertata da organi di polizia amministrativa o da organi con funzioni ispettive, gli stessi sono tenuti a contestare la violazione ai soggetti obbligati. La contestazione costituisce avvio del procedimento e deve contenere tutti gli elementi previsti dall art. 4, comma 5, del presente Regolamento. 2. Il procedimento è svolto dall Autorità ai sensi dell art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento. Art. 6. Istruttoria 1. Il Responsabile del procedimento procede all accertamento dell eventuale omessa adozione dei Provvedimenti di cui al presente Regolamento. 2. A tal fine il Responsabile può: a) disporre ispezioni e accertamenti anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi dell art. 34 -bis,comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1,della legge 17 dicembre 2012, n All accertamento della violazione possono procedere, su richiesta dell Autorità,anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,ai sensi dell art. 13, comma 4, della legge 24 novembre1981, n b) richiedere alle amministrazioni interessate, al loro responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero ai soggetti obbligati, documenti, informazioni o chiarimenti volti ad accertare l effettiva omessa adozione dei provvedimenti e il grado di partecipazione dei diversi soggetti obbligati ai comportamenti omissivi c) disporre l audizione dei soggetti obbligati, su loro richiesta. 3. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio,oltre a rispondere alle richieste di informazioni inviate dal Responsabile del procedimento, possono, in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori,produrre ulteriore documentazione, memorie e controdeduzioni sulle informazioni inviate da altri partecipanti al procedimento. Tutta la documentazione prodotta nel corsodel procedimento dovrà essere inviata anche agli altri partecipanti allo stesso. 5

6 4. Nel rispetto dei termini riportati nella comunicazione di avvio, i partecipanti al procedimento istruttorio possono,in ogni momento della fase di acquisizione degli elementi probatori, richiedere di essere sentiti in audizione dall unità organizzativa competente. 5. I partecipanti al procedimento istruttorio possono fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio, secondo le modalità previste nel Regolamento di accesso agli atti adottato dall Autorità. 6. La convocazione in audizione deve essere formulata per iscritto e riportare: a) i fatti e le circostanze in relazione ai quali si convocano i partecipanti; b) lo scopo; c) la data prevista per l audizione; d) il termine entro il quale dovrà pervenire la conferma di partecipazione; e) l indicazione di un referente, con i relativi contatti,per eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni successive. 7. Al termine dell audizione viene predisposto un apposito verbale, nel quale sono indicati sinteticamente i principali elementi emersi nel corso della stessa. Il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e da un rappresentante delle parti intervenute in audizione. Copia del verbale, o stralcio dello stesso, è consegnata ai soggetti intervenuti all audizione. Art. 7. Conclusione del procedimento 1. L istruttoria si conclude con la proposta del dirigente dell ufficio competente, che può consistere: a) nell archiviazione, qualora non si riscontri l omessa adozione dei provvedimenti; b) nella diffida ad adottare i provvedimenti omessi,entro un termine breve, non superiore ai 60 giorni; c) nella irrogazione, per ciascuno dei soggetti obbligati,di una sanzione pecuniaria di cui si definisce la quantità, in relazione alle responsabilità accertate nella omessa adozione del provvedimento. 2. Il Consiglio, sulla base della proposta, può disporre ulteriori accertamenti ovvero, qualora ne sia fatta richiesta ed essa sia ritenuta utile al pieno accertamento dei fatti,disporre l audizione anche solo di alcuni dei destinatari del provvedimento. 3. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la riapertura dei termini. 4. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalità di convocazione di cui all art. 5, comma 6, i rappresentanti delle parti illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al procedimento. 5. Il Consiglio, qualora deliberi l irrogazione della sanzione,può disporre anche l immediata notifica della medesima al soggetto responsabile, assegnando un termine di 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. 6. Sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera, dandone adeguata motivazione,il provvedimento di definitiva irrogazione della sanzione determinandone l importo. Art. 8. Quantificazione della sanzione 1. L importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall art. 19, comma 5,lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l applicazione dei criteri generali contenuti nella legge24 novembre 1981, n A tal fi ne l importo è definito in rapporto a: a) la gravità dell infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell interessato al comportamento omissivo; b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell amministrazione e al grado di esposizione dell amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento; d) l eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; 6

7 7 e) l opera svolta dall agente per l eliminazione o l attenuazione delle conseguenze dell infrazione contestata. Art. 9. Termine di conclusione del procedimento 1. Il procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. 2. Il termine può essere sospeso in caso di accertamenti particolarmente complessi, ovvero nel caso di convocazione in audizione, presso il Responsabile del procedimento o presso il Consiglio. Art. 10. Pagamento della sanzione 1. L atto di irrogazione della sanzione prevede anche il termine per il relativo pagamento. 2. Il Responsabile del procedimento, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere in tutto in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione Art. 11. Comunicazioni con l Autorità, segreto d ufficio e pubblicità 1. Nell ambito del procedimento per l applicazione di sanzioni, le richieste, le trasmissioni di documenti e le convocazioni ai destinatari sono effettuate in uno dei seguenti modi: a) posta elettronica certificata; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) consegna a mano contro ricevuta. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all istruttoria da parte degli interessati o di terzi all Autorità. 3. Nei limiti necessari all accertamento dei fatti e all applicazione dell eventuale sanzione, tutte le notizie,le informazioni o i dati acquisiti nello svolgimento dell attività istruttoria da parte dell Autorità sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all art. 331 del codice penale. 4. Concluso il procedimento, il provvedimento finale è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell Autorità. Gli atti del procedimento diversi dal provvedimento finale non sono pubblicati. Essi sono accessibili ai sensidel capo VI della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 12. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell Autorità ed entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 settembre 2014 Il Presidente: CANTONE EDILIZIA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 settembre Riparto tra le Regioni della disponibilità finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione. (GU n. 234 dell ) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

8 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all accesso delle abitazioni in locazioni; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi; Visto, il comma 5 dell art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto in particolare il comma 4 dell art. 6 del citato decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; Visto il comma 109 dell art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore e considerato che l accantonamento per le province autonome di Trento e Bolzano è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto in particolare il comma 1 dell art. 1 del citato decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di sostegno all accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 marzo 2014, registro 1, foglio n. 1520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 27 maggio 2014, n. 121, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate (50 milioni di euro) per l anno 2014 dal comma 4 dell art. 6 del citato decretolegge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 8

9 Vista la nota ministeriale in data 18 giugno 2014, prot con la quale la Direzione generale per la condizione abitativa ha rappresentato alla Conferenza Stato-Regioni che la dotazione di 50 milioni di euro relativi all annualità 2014 aggiuntivi rispetto alla somma già ripartita con il predetto decreto può essere ripartita secondo i parametri già adottati; Richiamata l intesa già espressa dalla Conferenza permanente Stato- Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014 sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativa all annualità 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno all accesso alle abitazioni in locazione dal comma 4 dell art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che è stata confermata nella seduta del 5 agosto 2014; Decreta: 1. L ulteriore disponibilità di 50 milioni di euro relativa all anno 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione di cui all art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 dal comma 1 dell art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 è ripartita tra le Regioni secondo l allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto (a cui si rinvia). 2. Le Regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fi ni dei riparti di che trattasi. 5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni. 6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre

10 10 Il Ministro: LUPI Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2014 Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n ENTI LOCALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo. ((BURn. 240 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modifi cazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, città metropolitane e Province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fi ne di assicurare un graduale e defi nitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalità dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; Visto l art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del fi nanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l entità dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fi ssati in base alla legislazione statale vigente; Visto, altresì, l art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente; Visto l art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalità e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, alla lettera b), che entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l entrata a regime nell arco del triennio successivo; Visto l art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo; Visto, altresì, l art. 3, comma 1 -bis, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifi che nell elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all adeguamento dei certifi cati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione

11 dei fabbisogni standard; Visto l art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affi dando alla Soluzioni per il Sistema Economico SOSE S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di seguito, SOSE), con la collaborazione scientifi ca dell Istituto per la fi nanza e per l economia locale IFEL e con la collaborazione dell ISTAT, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati; Visto l art. 6, che disciplina il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun Comune e Provincia dia adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico servizi del mercato del lavoro; Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l attuazione del federalismo fi scale nella seduta del 14 novembre 2012, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale la Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni; Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province delle Regioni a Statuto ordinario appositi questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, riferiti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, rispettivamente denominati, per i Comuni, FC01A Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fi scali, FC01B Servizi di uffi cio tecnico, FC01C Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, FC01D Altri servizi generali, e per le Province, FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Rilevato che la SOSE ha provveduto a sottoporre alla Commissione tecnica paritetica per l attuazione del federalismo, ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province, e che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell economia e delle fi nanze, nonché alla stessa Commissione tecnica paritetica per l attuazione del federalismo fiscale; Vista la delibera della Commissione tecnica paritetica per l attuazione del federalismo fi scale, adottata nella seduta del 20 dicembre 2012, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell economia e delle fi nanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 aprile 2013; Considerato che lo schema di decreto è stato trasmesso, ai sensi dell art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, alla Conferenza Stato - città e autonomie locali che ha disposto, nella seduta del 7 agosto 2013, il rinvio dell esame del provvedimento, nonché, nella seduta del 25 settembre 2013, il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica; Visto l art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fi ni dell espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l attuazione del federalismo fi scale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere fi nanziario; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l attuazione del federalismo fi scale reso, ai sensi dell art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 23 gennaio 2014, nonché il parere della V Commissione Bilancio reso nella seduta del 30 gennaio 2014; Vista la deliberazione defi nitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014; Decreta: Art

12 12 1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, allegati al presente decreto, di seguito indicati: a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni FC01A Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fi scali, e relativi allegati; b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni FC01B Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizi di uffi cio tecnico, e relativi allegati; c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni FC01C Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, e relativi allegati; d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni FC01D Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Altri servizi generali, e relativi allegati; e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni FC01 A / B / C / D Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Documento riepilogativo; f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per le Province FP01U Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, e relativi allegati. Art I Comuni e le Province delle Regioni a Statuto ordinario danno adeguata pubblicità del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri RENZI Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2014 Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo PREVIDENZA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione della delibera n. 105/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 23 luglio (GU n. 235 del ). Con ministeriale n. 36/ /MA004.A007/CONS-L-51 del 24 settembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, la delibera n. 105/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 23 luglio 2014, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l anno 2014, fissandolo in 95,00. Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 luglio (GU n. 235 del ) Con ministeriale n. 36/ /MA004.A007/ING-L-123 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24 luglio 2014, concernente la determinazione della quota capitaria annua per l indennità di maternità relativa all anno 2014.

13 13 Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data giugno (GU n. 235 del ) Con ministeriale n. 36/ /MA004.A007/ING-L-126 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data giugno 2014, concernente modifiche agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento per l accertamento dell invalidità ed inabilità, al fine di aggiornare il testo vigente al Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012). Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 giugno (GU n. 235 del ) Con ministeriale n. 36/ /MA004.A007/RAG-L-82 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 giugno 2014, concernente la determinazione del contributo di maternità a carico degli iscritti per l anno Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 27 maggio (BUR n. 238 del ) Con ministeriale n. 36/ /MA004.A007/GEO-L-110 del 29 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 27 maggio 2014, di cui al rogito redatto dal notaio Vittorio Beccia Repertorio n Raccolta n. 770, concernente modifiche all art del Regolamento sulla contribuzione, nonché agli articoli 4.9, 18.6 e 19 del Regolamento per l attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. PRIVATO SOCIALE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 8 settembre Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Aurora in liquidazione», in Vigliano Biellese, e nomina del commissario liquidatore.. (GU n. 238 del ) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

14 14 Vista l istanza del 13 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AURORA IN LIQUIDAZIONE sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza conclusa in data 9 ottobre 2013 e del successivo accertamento concluso in data 16 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; Considerato che in data 4 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell art. 7 della legge 241/90, l avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all Associazione nazionale di rappresentanza; Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all esito dell istruttoria condotta, richiede l adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Visto l art terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AURORA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Vigliano Biellese (BI) (codice fi scale ) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies c.c. Considerati gli specifi ci requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il avv. Gabriele Moro, nato a Biella il 16 agosto 1974, e domiciliato ín Torino, via Vittorio Amedeo II, n. 15. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 8 settembre 2014 D ordine del Ministro il Capo di Gabinetto COZZOLI TUTELA DEI DIRITTI GARANTE PER LA PROTEZIOGARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI DELIBERA 22 settembre Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio. (Delibera n. 424).

15 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente,della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Rilevato che in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un articolo «Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video con minorenni» riportante il testo di una parte dell interrogatorio del 6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente,tra l altro, numerosi particolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la moglie nonché dati riferiti alla madre, al padre, al fratello e al fi glio minorenne; Visto l art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all art. 2 del medesimo Codice (dignità,riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali)e, in particolare, il limite dell essenzialità dell informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; Rilevato che questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale (art. 11, comma 2, del codice di deontologia); Visto l art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell esercizio dell attività giornalistica, il quale anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca; Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico quale risulta essere quello alla base della vicenda il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali,è dunque tenuto a rispettare il parametro dell essenzialità dell informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti; Rilevato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell essenzialità dell informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee a incidere gravemente sulla dignità delle persone terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il minore coinvolto che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni lesive della sua dignità; Considerato che l Autorità si è già espressa recentemente sulla vicenda specifica con un apposito comunicato stampa del 19 giugno 2014 con il quale ha richiamato l attenzione dei media al fi ne di evitare l accanimento informativo intorno ad aspetti intimi delle persone coinvolte e in particolare quando queste lo sono solo in modo indiretto e marginale; Rilevato, inoltre, che l articolo pubblicato in data odierna da La Repubblica contiene ampie citazioni, virgolettate,dell interrogatorio dal quale si può configurare altresì una violazione dell art. 114 del codice di procedura penale; Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice); Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre in via d urgenza,ai sensi delle predette disposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale l Espresso S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, dei dati personali, relativi all interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari dell indagato,quali la moglie, il figlio minore, la madre, il fratello e il padre, con particolare attenzione a quelli di natura sensibile inerenti le abitudini sessuali; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente 15

16 provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all esito della definizione dell istruttoria avviata sul caso; Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti del Gruppo Editoriale l Espresso S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all art. 162, comma 2 -ter,del Codice; Considerato che il Garante ha il compito altresì di prescrivere,anche d ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fi ne di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1,lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice); Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico fermo restando il rispetto dell art. 329 del codice di procedura penale di conformare l utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità dei familiari dell indagato compreso il figlio minore, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all art. 162, comma 2 -ter, del Codice; Ritenuto di disporre l invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Antonello Soro; Tutto ciò premesso, il Garante: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1,lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice dispone in via d urgenza, nei confronti del Gruppo Editoriale l Espresso S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi all interrogatorio del6 agosto 2014 concernenti i familiari dell indagato, in particolare la moglie, il figlio, la madre, il fratello e il padre; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all esito della definizione dell istruttoria avviata sul caso; b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143,comma 1, lett. b), del Codice e fermo restando il rispetto dell art. 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare l utilizzo delle informazioni riguardanti l interrogatorio del 6 agosto 2014 richiamato alla lett. a) alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle persone terze coinvolte in modo indiretto e marginale nella vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; c) dispone l invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell art. 143, comma 2, del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg.n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all autorità giudiziaria ordinaria,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta 16

17 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrenteri siede all estero. Roma, 22 settembre 2014 Il Presidente e relatore: SORO Il segretario generale: BUSIA 17

18 18 PANORAMA REGIONALE Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 OTTOBRE 2014, arretrati compresi AMMINISTRAZIONE REGIONALE LOMBARDIA L.R , n Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull assegno vitalizio. (BUR n. 40 del ) Art. 1 (Finalità e obiettivi) 1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto. Art. 2 (Innalzamento dell età per l assegno vitalizio) 1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell assegno vitalizio e dell indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l età anagrafica per il conseguimento del diritto all assegno vitalizio di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego. 2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011 e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Riduzione temporanea dell assegno vitalizio) 1. A decorrere dal mese successivo all entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro ,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge. Art. 4 (Ambito di applicazione) 1. A far tempo dall effettiva percezione dell assegno vitalizio, la riduzione prevista dall articolo 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l erogazione dell assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l assegno vitalizio. 2. L articolo 3 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell assegno vitalizio indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni vitalizi indiretti dei soggetti

19 19 con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro ,00, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata alla presente legge. Art. 5 (Norme finali e transitorie) 1. I minori oneri derivanti dall applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi. 2. Fermo quanto previsto dall articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l articolo 10 della l.r. 12/ L erogazione dell assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall incarico. Art. 6 (Pubblicazione e obbligo di trasparenza) 1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall Ufficio di presidenza. ALLEGATO VITALIZIO DIRETTO Si rinvia alla lettura integrale del testo. SARDEGNA L.R , n- 1 - Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità 1. Nell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la dizione "oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto" si interpreta nel senso che per le categorie previste dall'articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale ed i casi di incompatibilità sono solo quelli previsti dal medesimo articolo 17. TOSCANA L.R , n Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (BUR n. 48 dell ) PREAMBOLO Art. 1 - Finalità dell intervento Art. 2 - Individuazione degli incarichi Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell interdizione del soggetto Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house Art. 7 - Norma transitoria PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

20 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); Considerato quanto segue: 1. Il d.lgs. 39/2013 sancisce, all articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari; 2. Il medesimo d.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni; 3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l interdizione del soggetto che ha adottato l atto dichiarato nullo; 4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli; Approva la presente legge Art. 1 Finalità dell intervento 1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Art. 2 Individuazione degli incarichi 1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal d.lgs. 39/2013, nonché quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo d.lgs 39/2013. Art. 3 Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi 1. L atto di conferimento dell incarico è nullo, ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 39/2013, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità. 2. L atto di conferimento dell incarico è inefficace, ai sensi dell articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso articolo 20, d.lgs. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell atto di conferimento dell incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento. Art. 4 Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell interdizione del soggetto 1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell atto che dichiara la nullità opera l interdizione del soggetto che ha conferito l incarico nullo. 20

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell Autorità Nazionale Anticorruzione per l omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),

Dettagli

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 163

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 163 OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 163 Care lettrici e cari lettori, l ISTISSS prosegue anche per tutto il 2015 la pubblicazione di BANDI E CONCORSI che rappresenta un utile strumento di conoscenza PER L

Dettagli

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 158

OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 158 OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 158 Care lettrici e cari lettori, l ISTISS prosegue anche per tutto il 2015 la pubblicazione di CONCORSI che rappresenta un utile strumento di conoscenza PER L ACCESSO

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO AI SENSI DELL ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 (data di pubblicazione nel sito internet dell Autorità: 23 luglio 2015)

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011; Oggetto: Percorsi triennali di IeFP Sistema di finanziamento e piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province per l anno scolastico e formativo 2011-2012. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ; Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 marzo 2013. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientiþ che che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività

Dettagli

LA CONFERENZA UNIFICATA

LA CONFERENZA UNIFICATA Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all art. 19, comma 2, del decreto legge

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTO il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTO il regolamento

Dettagli

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille

rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme

DOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme DOCUMENTO TECNICO Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata. Le risorse

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE del 30 novembre 2006 COVIP COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo

Dettagli

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere; LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002) R E G O L A M E N T O P E R I L F U N Z I O N A M E N T O D E L L A L B O A U T O T R A S P O R T A T O R I D I C O S E P E R C O N T O T E R Z I D E L L A P R O V I N C I A D I F R O S I N O N E (Approvato

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ... 2. AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ... 2. AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA INTRODUZIONE: 1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ... 2. AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA 1. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE. 2. IL FLUSSO

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 213/2015/A MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL

Dettagli

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia

Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2013 544/2013/I RILASCIO DELL INTESA AL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2012 DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale

Dettagli

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) 2015 2017

Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) 2015 2017 Programma triennale per la trasparenza e l integrità (P.T.T.I.) 2015 2017 Predisposto dal responsabile per la trasparenza Adottato in data 26 gennaio 2015 con deliberazione n. 03 della Giunta comunale

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

REGIONE TOSCANA MONTOMOLI MARIA CHIARA. Il Dirigente Responsabile: Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 2015AD001170

REGIONE TOSCANA MONTOMOLI MARIA CHIARA. Il Dirigente Responsabile: Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 2015AD001170 REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SETTORE ISTRUZIONE E EDUCAZIONE Il

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAPEZZONE Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti

Dettagli

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento:

DIREZIONE. Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO. Decreto N. 163 del 07-09-2015. Responsabile del procedimento: DIREZIONE Dirigente: GIOVANNELLI STEFANO Decreto N. 163 del 07-09-2015 Responsabile del procedimento: Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO,PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'AGENZIA Ordinario [X ] Immediatamente

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

Il Ministro della Difesa

Il Ministro della Difesa Il Ministro della Difesa M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 il r.d. 18 novembre 1923 n.2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; il r.d. 23 maggio 1924 n.827, che

Dettagli

ATTO DI ORGANIZZAZIONE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE REGIONE LAZIO STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT ATTO DI ORGANIZZAZIONE N. G10731 del 10/09/2015 Proposta n. 13629 del 09/09/2015 Oggetto: Costituzione

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

Delibera della Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012

Delibera della Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 Delibera della Giunta Regionale n. 316 del 28/06/2012 A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta - Oggetto dell'atto:

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto;

VISTI i piani di erogazione e degli interventi predisposti dalle singole regioni allegati al presente decreto; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito,

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

VISTI CONSIDERATO CHE

VISTI CONSIDERATO CHE ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - SECONDO TRIMESTRE 2014 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE presenti altresì: Italia Lavoro

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO L'Istituto nazionale di

Dettagli

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E.

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E. Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E. 1. Premesse In attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa di

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 21 DEL 01 MARZO 2013 OGGETTO: UTILIZZO PERSONALE ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI ART.1 C. 557 DELLA L.

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12 02 2015. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 2 febbraio 2015, n.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12 02 2015. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 2 febbraio 2015, n. 5094 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 2 febbraio 2015, n. 5 Misura Investimenti Campagna 2014 2015. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Reg. (CE) n. 1308/2013 D.M. n. 1831 del 4 Marzo

Dettagli

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014

Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Comune di Novara Determina Personale Organizzazione/0000194 del 12/12/2014 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente Monzani/Battaini

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE Divisione V Direzione Programmazione

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 1. PREMESSA In attuazione della Legge n. 190/2012 Disposizioni

Dettagli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto

Dettagli

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. Decreto interdirigenziale 14 giugno 2007 Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. IL DIRETTORE

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

Decreto ministeriale n. 21

Decreto ministeriale n. 21 Decreto ministeriale n. 21 Il Ministro della Pubblica Istruzione Roma, 1 marzo 2007 VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Dettagli

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione

Dettagli

N. 165 OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS

N. 165 OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS OSSERVATORIO CONCORSI ISTISSS N. 165 Care lettrici e cari lettori, l ISTISSS prosegue anche per tutto il 2015 la pubblicazione di BANDI E CONCORSI che rappresenta un utile strumento di conoscenza PER L

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 146981/2008 Provvedimento di determinazione della misura del credito d imposta di cui all articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA. Delibera n. 33 del Comitato Portuale del 22 novembre 2007

AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA. Delibera n. 33 del Comitato Portuale del 22 novembre 2007 AUTORITA PORTUALE DI RAVENNA Delibera n. 33 del Comitato Portuale del 22 novembre 2007 Riesame e riaccertamento dei residui e proposta di variazione al bilancio previsionale per l esercizio finanziario

Dettagli