Norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d acquacoltura. Noi Capitani Reggenti

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1 Decreto 31 agosto 2000 n.82 REPUBBLICA DI SAN MARINO Norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d acquacoltura Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la Decisione n.1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CE di cui all art.13 dell accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 29 ottobre 1992 n. 85; Vista la Legge 4 ottobre 1984 n. 87 Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: CAPITOLO 1 Disposizioni generali Articolo 1 Il presente Decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell acquacoltura fra San Marino e i Paesi CE in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 91/67 CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 e successive modifiche, adottate con Decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino - CE Articolo 2 Ai fini del presente Decreto si intende per: 1. animali d acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un azienda; 2. prodotti dell acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d acquacoltura,

2 destinati all allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano; 3. pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo; 4. azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d acquacoltura destinati alla commercializzazione; 5. azienda riconosciuta: l azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell allegato C, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all articolo 6; 6. zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all articolo 5; 7. laboratorio riconosciuto: il Laboratorio del Servizio Igiene Ambientale. 8. Visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal Servizio Veterinario di Stato, per il controllo sanitario di un azienda o di una zona; 9. Immissione sul mercato: la detenzione o l esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione, esclusa la vendita al dettaglio. CAPITOLO 2 Immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d acquacoltura. Articolo 3 1. Gli animali d acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali seguenti: a. non devono presentare alcun segno clinico di malattia il giorno del carico; b. non devono essere destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all allegato A; c. non devono provenire da un azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto con animali di tali aziende. 1. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d acquacoltura destinati alla produzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo Per essere immessi sul mercato, i prodotti d acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). Articolo 4 Gli animali d acquacoltura devono essere inoltrati con la massima sollecitudine al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorre, disinfettati. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua i veicoli devono essere predisposti in modo che l acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest ultimo deve essere effettuato garantendo un efficace protezione della qualifica sanitaria degli animali d acquacoltura, in particolare con il ricambio dell acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall allegato D. Articolo 5

3 1. Per ottenere la qualifica di "zona riconosciuta" relativamente ad una o più malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II, occorre presentare alla Commissione: tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell allegato B, punti I.B., II.B o III.B; le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell allegato B, punti I. C, II.C o III.C. 1. La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni di cui al superiore comma, decide il riconoscimento o il ripristino del riconoscimento delle zone. Se il servizio ufficiale revoca il riconoscimento di una zona conformemente all allegato B, punti I.D.5, II.D o III D.5, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento. 2. La Commissione redige l elenco delle zone riconosciute che sarà aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Articolo 6 1. Per ottenere la qualifica di "azienda riconosciuta" in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II, occorre presentare alla Commissione: tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell allegato C, punti 1 A, II A o III A; le disposizioni nazionali che garantiscono l osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell allegato C, punti I B, II B o III B. Qualora il servizio ufficiale revochi il riconoscimento di un azienda conformemente all allegato C, punti I. C, II. C o III. C, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento. 2. La Commissione redige l elenco delle aziende riconosciute che sarà aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Articolo 7 1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o gameti possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti: a. se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell allegato E, capitolo 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta. b. se sono destinati ad essere introdotti in un azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all allegato E, capitoli 1 o 2, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell azienda destinataria.

4 Articolo 8 1. I molluschi vivi di cui all allegato A, colonna 2, elenco II possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti: a. se sono destinati ad essere rimessi in acqua in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a norma dell articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta; b. se sono destinati ad essere rimessi in acqua in un azienda che, pur essendo situata in una zona litoranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell allegato C, punto III, devono essere scortati, a norma dell articolo 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all allegato E, capitoli 3 o 4, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona litoranea riconosciuta o da un azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell azienda destinataria. Articolo 9 L immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di prodotti d acquacoltura originari di una zona non riconosciuta in una zona riconosciuta è soggetta ai requisiti seguenti: 1. I pesci sensibili alle malattie previste nell Allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere uccisi ed eviscerati prima di essere spediti. 2. I molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere immessi al consumo umano diretto o consegnati all industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo che: provengano da un azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta o siano temporaneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all uopo predisposti e riconosciuti dall autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque residue. Articolo Al fine della concessione della qualifica di zona o azienda riconosciuta ai sensi dell articolo 5 e 6, deve essere presentato alla Commissione un apposito programma, specificando, in particolare: la zona geografica in questione o l azienda in questione, le misure che i servizi ufficiali devono prendere per garantire il buono svolgimento del programma, le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro situazione, l importanza della o delle malattie di cui all allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, le misure di lotta previste in caso di individuazione di una di queste malattie. 1. Dopo l adozione dei programmi, l introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle zone o aziende interessate dai programmi è soggetta alle

5 norme previste agli articoli 7 e 8. Articolo I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal Servizio Veterinario di Stato nelle 48 ore che precedono il carico nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo destinatario. La loro validità è di dieci giorni. 2. Ogni partita di animali e di prodotti d acquacoltura deve essere esattamente identificata, in modo che si possa risalire all azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto da cui sono scortati. Tali indicazioni possono essere impresse direttamente sul contenitore o su un etichetta apposta su di esso o sul documento di trasporto. Articolo Qualora si adotti un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia indicata nell allegato A, colonna 1, dell elenco III, tale programma deve essere presentato alla Commissione precisando in particolare: la situazione della malattia nel suo territorio; le ragioni che motivano il programma, in funzione dell importanza della malattia e del rapporto costi-benefici; la zona geografica in cui sarà realizzato il programma; le qualifiche d azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate dalle aziende di cui ciascuna categoria nonché le procedure di prova; le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore; le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda riconosciuta; le procedure di controllo del programma. Articolo Qualora si ritenga di essere totalmente o parzialmente indenne da una malattia menzionata nell allegato A, colonna 1, dell elenco III, si deve presentare alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare: La natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio; I risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti; La durata del periodo di sorveglianza effettuato; I dispositivi di controllo per verificare l assenza della malattia. 1. La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione fornitale, definisce le zone che vanno considerate indenni dalla malattia in questione, le specie sensibili alla malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l introduzione di animali e di prodotti d acquacoltura nelle suddette zone. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati da un documento di trasporto il quale attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari. 2. Qualsiasi modifica relativa alla malattia in oggetto, deve essere comunicata

6 alla Commissione. Articolo Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco III stabilite conformemente agli articoli 12 e 13, l immissione sul mercato di pesci vivi d allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II, nonché delle loro uova e gameti è subordinata alle garanzie complementari specificate in appresso: a. se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti pesci, uova e gameti devono essere scortati, a norma dell articolo 11, da un documento di trasporto, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria, da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta oppure da un azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché detta azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d acqua o con acque costiere o di estuario. b. se sono destinati ad essere introdotti in un azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell allegato C, detti pesci, uova e gameti devono, a norma dell articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto, il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un azienda avente la stessa qualifica sanitaria oppure da un azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta, purché detta azienda non contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi d acqua o con acque costiere o di estuario. 1. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono d applicazione per l immissione sul mercato di molluschi d allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II. 2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco III, fissate conformemente agli articoli 12 e 13, l immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici nonché di loro uova e gameti è subordinata alle seguenti condizioni complementari: a. se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono, a norma dell articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto, il quale attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanitaria; b. se sono destinati ad essere introdotti in un azienda che, pur essendo situata in una zona non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell allegato C, devono, a norma dell articolo 11, essere accompagnati da un documento di trasporto il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta; c. se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone e aziende riconosciute devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza del servizio ufficiale, presso stabilimenti e secondo condizioni appropriate. 1. Le condizioni specificate ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere applicate qualora dall esperienza pratica e/o da studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di animali d acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili di cui all allegato A, colonna 2, elenco II non causa la trasmissione passiva di malattie. 2. Il presente articolo non si applica ai pesci tropicali ornamentali tenuti

7 permanentemente in acquario. Articolo 15 I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare la presenza delle malattie elencate nell allegato A, colonna 1, sono fissati dalla Commissione. Nei piani di campionamento si deve tener conto della presenza nell ambiente acquatico di pesci, crostacei o molluschi selvatici. Articolo 16 Per quanto riguarda l organizzazione e le procedure per i controlli che saranno effettuati dallo Stato di destinazione e le misure di salvaguardia da mettere in atto si applicano le norme previste dal Decreto 20 maggio 1996 n. 59. Gli scambi intracomunitari dei prodotti di cui al presente Decreto, devono essere comunicati attraverso il sistema informatizzato ANIMO. Articolo 17 Esperti veterinari della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali competenti, possono effettuare controlli sul posto. In tal caso deve essere prestata agli esperti l assistenza necessaria per l adempimento della loro missione. CAPITOLO 3 Norme applicabili per le importazioni in provenienza da paesi terzi Articolo 18 Gli animali e i prodotti d acquacoltura importati nella Comunità devono possedere i requisiti igienico-sanitari fissati dal presente Decreto. Articolo 19 Gli animali e i prodotti d acquacoltura devono provenire da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione. Articolo Agli animali e ai prodotti d acquacoltura di ciascun paese terzo si applicano norme che in relazione alla situazione zoosanitaria del paese terzo interessato, possono comprendere: una limitazione delle importazioni a una parte del paese terzo; una limitazione per determinate specie, indipendentemente dal loro stadio di sviluppo; la prescrizione di un trattamento cui devono essere sottoposti i prodotti, ad esempio la disinfezione delle uova; la prescrizione dell impiego cui saranno destinati gli animali o in prodotti; le misure da applicare in seguito all importazione, ad esempio la quarantena o la disinfezione delle uova. Articolo 21

8 1. Gli animali e i prodotti d acquacoltura devono essere scortati da un certificato redatto dal servizio ufficiale del paese terzo esportatore. Detto certificato deve: a. essere rilasciato il giorno in cui viene effettuato il carico della partita per la spedizione verso lo Stato membro destinatario; b. scortare la spedizione nell esemplare originale; c. attestare che gli animali d acquacoltura e determinati prodotti della pesca soddisfano i requisiti previsti dal presente Decreto e quelli fissati in applicazione della medesima per le importazioni in provenienza dal paese terzo; d. avere una validità di dieci giorni; e. essere costituito da un unico foglio; f. essere rilasciato per un unico destinatario. Articolo 22 Chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle norme del presente Decreto incorre nelle sanzioni previste dalla Legge 29 Ottobre 1992 N 85, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti ALLEGATO A ELENCO DI MALATTIE/ AGENTI PATOGENI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI 1 2 Malattie / Agenti patogeni Specie sensibili

9 Malattie / Agenti patogeni Specie sensibili ELENCO I Pesci Anemia infettiva del salmone (ISA) Salmone atlantico (Salmo salar) ENENCO II Pesci Salmonidi, Virus della setticemia emorragica (SHV) Temolo (Thymallus thymallus); Coregone (Coregonus sp.); Luccio (Esox lucius) Rombo chiodato (Scopnthalmus maximus) Salmonidi Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Luccio (Esox lucius) Molluschi conchiferi Ostetrica piatta (Ostrea edulis) Bonamia ostreae Ostetrica piatta (Ostrea edulis) Marteilla refrigens ELENCO III Pesci Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Da specificare nel programma di cui agli articoli 12 e 13 Viremia primaverile delle carpe (SVC) Bacterial Kidney disease (BKD) (Renibacterium salmonidarum) Forunculosi del salmone atlantico (Aeromanas salmonicida) Enteric Red Mouth disease (ERM) (Yersinia ruckeri) Gyrodactylus salaris Crostacei conchiferi Aphanomycosis (Crayfish plague) (Aphanomyces astaci)

10 ALLEGATO B ZONE RICONOSCIUTE 1. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell allegato A) Una zona continentale è costituita da: Definizione delle zone continentali una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera. L estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta. Concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti: 1. da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II; 2. tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale e essere sottoposte a due visite nell arco di quattro anni. Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell anno in cui la temperatura dell acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno: o un ispezione dei pesci che presentano anomalie; o un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all articolo 15, di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l assenza delle malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se: a. la loro situazione geografica rende difficile l introduzione di malattie; b. è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci anni durante il quale: tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli,

11 è stato applicato un sistema di notifica delle malattie, non sono state denunciate malattie, la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti provenienti da una zona non infetta o da un azienda non infetta sottoposta a un controllo ufficiale e con garanzie sanitarie equivalenti. Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario all anno che prevedano almeno: un ispezione dei pesci che presentano anomalie, un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita. 1. se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico; 2. gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne agli agenti patogeni in questione. 3. Allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, è necessario che : o i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10, - la Commissione determini se necessario, previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti. Gli Stati membri, conformemente al Decreto 20 maggio 1996 n.63, si accordano reciproca assistenza per l applicazione del presente decreto e in particolare del presente paragrafo. C. Mantenimento del riconoscimento Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni: 1. i pesci introdotti nella zona devono provenire da un altra zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta; 2. ogni azienda deve essere sottoposta due volte all anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale; 3. gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all allegato A, colonna elenchi I e II; 4. i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell introduzione dei pesci devono tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

12 D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento 1. Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti conforme alla definizione di cui al punto A; 2. Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale. 3. Se i risultati sono negativi per quanto riguarda agli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 4. Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione, se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 5. Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1). 6. Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) e subordinato alle condizioni seguenti: a. all insorgere del focolaio: tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati, gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale; a. una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B. 1. La competente autorità centrale comunica alla Commissione la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone. II. Zone litoranee per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell allegato A). Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o l estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell azienda o delle aziende è prevista una zona cuscinetto la cui estensione è fissata caso per caso dalla Commissione. Concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B. Mantenimento del riconoscimento

13 Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I. C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento Sono applicate le stesse disposizioni previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorché la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A; III. Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell Allegato A) A: Una zona litoranea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II A. B: Concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti: 1. Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II. 2. Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. 3. Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi. 4. Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione. Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l assenza delle malattie di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento. C: Mantenimento del riconoscimento Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti: 1. I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un altra

14 litoranea riconosciuta o da un azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta. 2. Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. 3. Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II. 4. I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi. D: Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento 1. Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale. Quest ultimo sospende immediatamente il riconoscimento della zona, o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici, di una parte di detta serie allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A. 2. Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale. 3. Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto. 4. Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se vi sono più molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 5. Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1). 6. Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte della zona di cui al punto 1) è subordinato alle condizioni seguenti: a. all insorgere del focolaio: o i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati; o gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale; a. dopo l eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B. 1. La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1).

15 ALLEGATO C AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA I. Aziende continentali, per i pesci ( colonna 2 degli elenchi I e II dell allegato A) A. Concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta, un azienda deve possedere i requisiti seguenti: 1. l acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimentazione è situato lontano dall azienda, l acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o, previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l azienda e non consenta l introduzione di pesci selvatici. La conduttura di acqua deve essere posta sotto il controllo dell azienda o, se ciò non è possibile, del servizio ufficiale; 2. a valle dell azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione dei pesci in detta azienda; 3. se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque; 4. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti nell allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologica con un sistema ufficiale di controllo vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari: essere stato sottoposto almeno una volta all anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio riconosciuto; 1. qualora lo ritenga necessario per prevenire l introduzione di malattie, il servizio ufficiale può imporre all azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno all azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l allestimento di protezioni contro l ingresso di eventuali vettori di agenti patogeni; 2. tuttavia: a. una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b. un azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo un interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del

16 riconoscimento a condizione che: - la cronologia sanitaria dell azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell azienda; se tuttavia il periodo di attività dell azienda interessata è inferiore a quattro anni, si tiene conto del suo periodo di attività effettivo; l azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; - anteriormente all introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezione seguita da un "vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorno sotto controllo ufficiale. A. Mantenimento del riconoscimento Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell allegato B, punto I.C. Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno. B. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento Si applicano le disposizioni dell allegato B, punto I. D. I. Aziende litoranee, per pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell allegato A) A. Concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta, un azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 1. deve rifornirsi d acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti dalla commissioni; 2. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all allegato B, punto II.B. 3. tuttavia: a. una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra ma che inizi le proprie attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b. un azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) di cui

17 sopra, che riprenda le proprie attività dopo un interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: o la cronologia sanitaria dell azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di attività dell azienda; se tuttavia il periodo di attività dell azienda interessata è inferiore a quattro anni, se tiene conto del suo periodo di attività effettivo; o l azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; o anteriormente all introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l azienda sia stata sottoposta alla pulizia e disinfezione seguita da un " vuoto sanitario" di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale; A. Mantenimento del riconoscimento Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all allegato B, punto II.C. B. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all allegato B, punto II.D. I. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell allegato A) A. concessione del riconoscimento Per poter essere riconosciuta un azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 1. deve rifornirsi d acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all applicazione uniforme delle suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti dalla Commissione; 2. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all allegato B, punto III.B 1), 2) e 4). 3. tuttavia: a. una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; b. un azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2), che riprenda le

18 proprie attività dopo un interruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: la cronologia sanitaria dell azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività dell azienda; l azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all allegato A, elenco II, a misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; anteriormente all introduzione dei molluschi, l azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla ufficiale. A. Mantenimento del riconoscimento Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all allegato B, punto III. C. 1), 2) 3) e 4). B. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all allegato B, punto III.D. ALLEGATO D RICAMBIO DELL ACQUA Il ricambio dell acqua durante il trasporto di animali d acquacoltura deve essere effettuato in impianti che siano omologati dagli Stati membri e che soddisfano le condizioni seguenti: 1. l acqua ivi disponibile per il ricambio deve possedere caratteristiche sanitarie soddisfacenti che non alterino la situazione sanitaria delle specie trasportate per quanto concerne gli agenti delle malattie di cui all allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II; 2. gli impianti in questione devono mantenere dispositivi che permettano di evitare qualsiasi contaminazione degli allevamenti situati nelle vicinanze: disinfettando l acqua utilizzata, curando che un eventuale spandimento dell acqua non possa in alcun caso provocare lo scolo diretto nelle acque libere.

19 ALLEGATO E Modelli dei documenti di trasporto CAPITOLO 1 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UNA ZONA RICONOSCIUTA I. Paese di origine: Zona riconosciuta: II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):.... III. Animali o prodotti:. Gameti Pesci vivi Uova Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico) Quantitativo Numero Peso totale Peso medio I. Destinazione

20 Paese di destinazione:.. Destinatario (nome e indirizzo):.. V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):.... VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a. il Denominazione del servizio ufficiale:.. Nome (in lettere maiuscole) Timbro del servizio ufficiale.. Qualifica del firmatario. Firma CAPITOLO 2 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER PESCI VIVI, UOVA E GAMETI PROVENIENTI DA UN AZIENDA RICONOSCIUTA I. Paese di origine: II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):.

21 ... III. Animali o prodotti:. Gameti Pesci vivi Uova Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico) Quantitativo Numero Peso totale Peso medio IV. Destinazione Paese di destinazione:.. Destinatario (nome e indirizzo):.. V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):.... II. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a., il Denominazione del servizio ufficiale:.. Nome (in lettere maiuscole) Timbro del servizio ufficiale

22 .. Qualifica del firmatario. Firma CAPITOLO 3 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA ZONA LITORANEA RICONOSCIUTA I. Paese di origine: Zona riconosciuta: II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):.... III. Animali:. Molluschi Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico) Quantitativo Numero Peso totale Peso medio IV. Destinazione

23 Paese di destinazione:.. Destinatario (nome e indirizzo):.. V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):.... VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a. il Denominazione del servizio ufficiale:.. Nome (in lettere maiuscole) Timbro del servizio ufficiale.. Qualifica del firmatario. Firma CAPITOLO 4 DOCUMENTO DI TRASPORTO PER MOLLUSCHI PROVENIENTI DA UNA AZIENDA RICONOSCIUTA I. Paese di origine: II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo):

24 .... III. Animali:.. Molluschi Tipo (nome volgare e nome scientifico) Specie (nome volgare e nome scientifico) Quantitativo Numero Peso totale Peso medio IV. Destinazione Paese di destinazione:.. Destinatario (nome e indirizzo):.. V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):.... VI. Certificato sanitario Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono da un azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE. Fatto a. il Denominazione del servizio ufficiale: Nome (in lettere maiuscole)..

25 Timbro del servizio ufficiale.. Qualifica del firmatario. Firma Clausola di esclusione della responsabilità La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale. L obiettivo perseguito è quello di fornire un informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l editore provvederà a correggerli. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale: è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati; non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato; è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità; non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato). Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica. L Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo essere esclusa ai sensi delle

26 legislazioni nazionali. Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.

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