UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 15 giugno 2015

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1 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 15 giugno 2015

2 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 15 giugno 2015 Prime Pagine 15/06/2015 Prima Pagina 1 15/06/2015 Prima Pagina Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 2 15/06/2015 Pagina 1 Trovati «Utilities», con le alleanze risparmi di 1,2 miliardi 3 15/06/2015 Pagina 1 Imu e Tasi, la chance della compensazione 4 15/06/2015 Pagina 1 Netti La fatturazione elettronica riduce gli errori sotto il 10% 5 15/06/2015 Pagina 2 Michela Finizio Cinque per mille, a chi vanno le superdonazioni 6 15/06/2015 Pagina 2 Fisco 7 15/06/2015 Pagina 3 ACCESSO DIFFICILE AI REGISTRI 24 15/06/2015 Pagina 3 Uno strumento per professionisti 25 15/06/2015 Pagina 5 Francesca BarbieriAlessandro Rota Porta False co.co.co senza paracadute nel /06/2015 Pagina 8 «Le aziende devono diventare più competitive» 28 15/06/2015 Pagina 8 Gianni Trovati Utilities, obiettivo risparmio dalle alleanze 29 15/06/2015 Pagina 8 Ilaria Callegari Variazione dati, inizio e fine attività: approvato il modello AA9/ /06/2015 Pagina 9 Pagina a cura dichiara Bussi Pagelle Ue per il rilancio all' esame Ecofin 35 15/06/2015 Pagina 9 Svezia e Danimarca prime della classe 37 15/06/2015 Pagina 10 Corina Cret Miklos Marschall «Patto di integrità» per i fondi Ue 38 15/06/2015 Pagina 10 Carlo Mochi Sismondi Solo una riforma sblocca i contratti 40 15/06/2015 Pagina 11 Pagina a cura difrancesca Barbieri Dall' export all' innovazione: posti stabili per alti profili 42 15/06/2015 Pagina 12 Responsabili punti vendita e consulenti per il business 44 15/06/2015 Pagina 12 a cura didaniele Cesarini Retail, alimentare, Ict: chiamata per 100 addetti 46 15/06/2015 Pagina 17 Consip, boom di mini acquisti online 48 15/06/2015 Pagina 17 Enrico Netti Fatture elettroniche, errori in calo 50 15/06/2015 Pagina 25 Pagina a cura diluigi Lovecchio Imu e Tasi, compensazioni limitate 52 15/06/2015 Pagina 25 Istanza al Comune se il codice è errato 54 15/06/2015 Pagina 25 L' AGENDA DEL PARLAMENTO A CURA DI ROBERTO TURNO 56 15/06/2015 Pagina 25 LA COMPENSAZIONE CON TRIBUTI ERARIALI 57 15/06/2015 Pagina 25 LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE 58 15/06/2015 Pagina 25 LA CORREZIONE DEI CODICI COMUNE 59 15/06/2015 Pagina 25 LA CORREZIONE DEI CODICI TRIBUTO 60 15/06/2015 Pagina 27 Interessi impliciti, due binari per la durata 61 15/06/2015 Pagina 27 IRAP /06/2015 Pagina 27 Matteo BalzanelliGiorgio Gavelli Leasing «breve» in Unico: deduzione in sei mosse 64 15/06/2015 Pagina 27 UNICO SC

3 15/06/2015 Pagina 28 L' omessa bonifica amplia il perimetro 67 15/06/2015 Pagina 30 Arturo Bianco Canale «blindato» per gli ex provinciali 69 15/06/2015 Pagina 30 A.Gu.P.Ruf. Fondo Tasi escluso dalle entrate valide per /06/2015 Pagina 30 Pasquale Mirto Riscossione, altri sei mesi per Equitalia nei 73 15/06/2015 Pagina 30 Alberto Barbiero Sblocca debiti bis per i «virtuosi» 75 15/06/2015 Pagina 30 Anna GuiducciPatrizia Ruffini Stop alle diffide sul riaccertamento 77 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 1 RAFFAELLA POMPEI Reverse charge e split payment 79 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9 Dichiarazione Tasi fotocopia 84 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 9 Quando è richiesto l' adempimento 86 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI SANDRO CERATO Scadenze mobili 88 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 11 A CURA DELLO STUDIO F. GHIGLIONE E A. GHIO Fisco Flash 90 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 12 PAGINA A CURA DI NORBERTO VILLA Ciascun visto ha il suo codice 91 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 16 R&S, pronti 400 mln di euro 93 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 18 ANDREA FRADEANI Scorporo terreni non tassabile 96 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 28 Limiti ai debiti fiscali per l' acquirente 98 15/06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 29 Diniego all' interpello, sì all' impugnabilità /06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 50 Professionisti in crescita /06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 204 Per la Suprema corte i finanziamenti bancari vanno impiegati per /06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 206 ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO Nulla osta paesaggistici, diniego motivato senza strafare /06/2015 Italia Oggi Sette Pagina 208 MARZIA PAOLUCCI Sportello Regina Coeli 108 Il Resto del Carlino Ravenna 15/06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 3 «E' un messaggio degli elettori E di certo ne terremo conto» /06/2015 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 7 'Tana libera tutti', letture di poesie e musiche ad Alfonsine 112 Corriere di Romagna Ravenna 15/06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 14 Da Calisese al servizio dell' eroe dell' aria /06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 18 Tragico schianto all' alba: muore a 18 anni /06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 18 Frontale a Pinarella: feriti anche due bambini /06/2015 Corriere di Romagna (ed. Ravenna Imola) Pagina 19 La Pediatria di Lugo diventa un "day hospital" con un solo posto letto 118 La Voce di Romagna Ravenna 15/06/2015 La Voce di Romagna Pagina 40 Il Burson prova la trasferta nelle terre del Chianti /06/2015 La Voce di Romagna Pagina 17 ANDREA COLOMBARI Firme false: 10 richieste di rinvio a giudizio /06/2015 La Voce di Romagna Pagina 18 Schianto all' alba, muore ragazzo di 18 anni 122

4 Prima Pagina 1

5 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Prima Pagina 2

6 Pagina 1 SERVIZI LOCALI. «Utilities», con le alleanze risparmi di 1,2 miliardi Le aziende dei servizi pubblici sono solo il 16% delle partecipate degli enti locali, ma superano i 42 miliardi di euro all' anno di ricavi. I risultati migliori, però, si concentrano nelle aziende più grandi, grazie alle economie di scala e alla maggiore capacità di investimenti. Utilitalia, la nuova associazione che le rappresenta, punta su aggregazioni e riorganizzazioni con l' obiettivo di realizzare fino a 1,2 miliardi di risparmi nei costi operativi. Trovati 3

7 Pagina 1 DOMANI ALLA CASSA. Imu e Tasi, la chance della compensazione Contribuenti alla cassa entro domani per versare l' acconto dell' Imu e della Tasi, le imposte comunali sugli immobili e sui servizi indivisibili. Grazie al modello F24, si può saldare il conto dei tributi anche in compensazione con crediti fiscali. Attenzione però: questo meccanismo si applica solo se i crediti da compensare riguardano imposte erariali. La compensazione con crediti relativi a tributi locali, dove è prevista, segue invece le regole decise dalle singole amministrazioni. 4

8 Pagina 1 Il bilancio tre mesi dopo l' estensione dell' obbligo. La fatturazione elettronica riduce gli errori sotto il 10% La fatturazione elettronica verso la Pa supera i primi mesi di rodaggio a pieno regime. Nel mese di maggio al Sistema d' interscambio sono arrivati 2,4 milioni di documenti e poco meno del 10% è stato scartato. Il migliore risultato da quando, a marzo, è scattato l' obbligo per tutta la Pa. Netti 5

9 Pagina 2 Cinque per mille, a chi vanno le superdonazioni C' è anche la marchigiana Us Junior Jesina Libertas il cui presidente onorario è Aldo Mancini, padre dell' attuale allenatore dell' Inter tra i destinatari dei 5 per mille. L' associazione sportiva dilettantistica ha ricevuto in media oltre 5mila euro per ognuna delle sei opzioni espresse a suo favore nelle dichiarazioni dei redditi A volte basta un solo donatore di spicco per incidere in modo considerevole sul valore medio della quota Irpef attribuita. Elaborando i dati contenuti negli elenchi dei destinatari del contributo 2013, pubblicati dalle Entrate il 15 maggio, emerge una fotografia del 5 per mille con diverse sfumature. A fare la parte del leone è l' Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) che resta il beneficiario principale per importo assoluto: incasserà quasi 55 milioni di euro. Seguono Emergency, Medici senza frontiere, Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro (Fprc) e l' Associazione italiana contro le leucemie (Ail). Eppure, mentre l' Airc in media riceve 22 euro da ciascun contribuente, Emergency ne riceve 26 e Medici senza frontiere 30, probabilmente per effetto di una base imponibile più elevata dei contribuenti che firmano per loro. La geografia del 5 per mille 2013, infatti, mette in luce alcuni record sui fondi assegnati che spesso riflettono la "ricchezza" delle dichiarazioni dei redditi dei sottoscrittori: ad esempio all' associazione culturale Cascina del Melo di Novi Ligure (Alessandria), avviata da Caterina Rossi Cairo (figlia del consulente d' azienda Giorgio Rossi Cairo), vanno due opzioni che valgono in media euro; all' associazione sportiva Qswim di Cusago (nel Milanese, uno dei Comuni in cui si concentrano i redditi più alti d' Italia) vanno tre opzioni da circa euro; la Fondazione Near Onlus, che ha tra i fondatori alcune personalità di spicco del private equity e dell' imprenditoria, riceve in media 3mila euro da sei contribuenti. Fanno notizia, infine, i 5 per mille destinati agli enti locali: se si rapporta il numero di scelte espresse a favore del proprio Comune ogni abitanti, si scopre che i cittadini più generosi sono quelli di Tonezza del Cimone (Vicenza), seguiti da quelli di Peglio (Como). RIPRODUZIONE RISERVATA. Michela Finizio 6

10 Pagina 2 Fisco FISCO Accertamento/Contenzioso [2073] [356168] IL RADDOPPIO DEI TERMINIIN CASO DI REATI TRIBUTARIIl 17 novembre 2014 una Snc è stata invitata dall' agenzia delle Entrate a presentare scritture e documenti del La Snc, pur essendo il periodo di accertamento decaduto (dichiarazione dei redditi presentata nel 2009, termine accertamento 31 dicembre 2013), ha presentato quanto richiesto dall' ufficio. Quest' ultimo, in data 22 dicembre 2014, ha presentato denuncia penale (ex articolo 2 del Dlgs 74/2000 e articolo 110 del Codice di procedura penale) nei confronti dei soci della Snc e della società stessa.la denuncia poteva essere presentata, nonostante la decadenza accertativa dell' anno 2008, pur avendo il contribuente presentato i documenti? L' invito può costituire "atto impositivo" valido per l' assoggettamento al raddoppio e per la denuncia penale?giuseppe EleuteriCIVITANOVA MARCHE L' articolo 43 del Dpr 600 del 1973, per le imposte sui redditi, e l' articolo 57 del Dpr 633 del 1972, per l' Iva, stabiliscono che, «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del Codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal Dlgs n. 74 del 2000», i termini per la rettifica delle dichiarazioni infedeli «sono raddoppiati». Perciò l' accertamento per il 2008 può essere notificato fino alla fine dell' ottavo (anziché del quarto) anno successivo a quello (2009) nel corso del quale fu presentata la dichiarazione infedele.poiché il possibile reato riguarda l' emissione o l' utilizzazione di fatture false, la denuncia inoltrata alla fine del 2014 sembrerebbe giustificare il raddoppio dei termini. La formula dubitativa è di rigore perché, nella giurisprudenza di merito, è controverso se la denuncia penale presentata dopo il termine di decadenza quadriennale (cioè, nel caso del quesito, dopo il 2013) valga a far scattare il termine doppio. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Ancona, «il raddoppio... non può essere... invocato dall' Ufficio... quando, al momento della presentazione della denuncia penale, sia già spirato il termine utile per emettere l' accertamento» (sezione II, 22 maggio 2013, n. 152). Di opinione antitetica è stata la Commissione tributaria provinciale di Firenze (sezione V, 10 novembre 2014, n. 1314), secondo la quale «il raddoppio... consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l' obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall' effettiva presentazione della denuncia». Segnaliamo, tuttavia, quanto stabilisce l' articolo 8, comma 2, della legge 23 del 2014 ("delega fiscale"), secondo il quale «il Governo è delegato... a definire... la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell' articolo 331 del Codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario Continua > 7

11 Pagina 2 < Segue di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi». In altre parole, il legislatore delegante, per l' avvenire, segue l' orientamento della Commissione anconetana; per il passato, sembra attestarsi sulla tesi della Commissione fiorentina.nel caso descritto dal quesito, l' invito a presentare scritture e documenti è verosimilmente servito a provare il (probabile) reato, e non incide sulla questione concernente il tempo in cui andava inoltrata la denuncia per far scattare i termini doppi. [2074][355021] SPESOMETRO, NEL QUADRO FRLE FATTURE IN «INVERSIONE»Una impresa italiana ha ricevuto da un' altra impresa italiana una fattura assoggettata a "reverse charge": come sarà inserita tale fattura nella comunicazione per lo spesometro? Una volta sola senza Iva, tra le operazioni di acquisto (posto che il documento originario non la conteneva, e in conformità alle modalità di comunicazione del venditore)? Due volte con Iva, tra le operazioni di acquisto e di vendita (in aderenza alle modalità di registrazione in contabilità)? In un altro modo ancora?antonino CampanellaBARI Le fatture assoggettate al meccanismo dell' inversione contabile (reverse charge) vanno indicate, una sola volta, nel quadro "FR fatture ricevute", barrando il campo 6 (reverse charge, per gli acquisti di metalli preziosi e di rottami metallici, e di servizi resi da subappaltatori nel settore edile). L' imponibile e l' imposta (così come annotati nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite) vanno specificati nei campi 8 e 9 del medesimo quadro FR.Il quadro "FE fatture emesse" non contiene spazi per gli acquisti in reverse charge ed è, a tal fine, insignificante che l' operazione data la neutralità dell' Iva sia stata contabilizzata fra l' Iva detraibile e l' Iva dovuta.le istruzioni ministeriali illustrano la comunicazione, per quanto concerne gli acquisti in reverse charge, a pagina 13, nella "Sezione VI, quadro FR fatture ricevute / documenti riepilogativi". A cura di Ezio Maria Pisapia Agevolazioni sulla casa [2075][356636] LA VALIDITÀ DEL TITOLOPROROGATA IN CASI SPECIFICISto costruendo la casa utilizzando l' Iva agevolata al 4% avendone i requisiti. So che entro 18 mesi dalla fine lavori deve avvenire lo spostamento della residenza. Ma qual è il termine ultimo per la fine lavori? Tre anni? È possibile utilizzare la legge 98/2013 in modo da portare la durata dei lavori a 5 anni senza perdere l' agevolazione Iva?I.R.SONDRIO L' articolo 15 del Dpr 380/2001 prescrive che il termine per l' ultimazione dei lavori, entro il quale l' opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall' inizio lavori. La legge 98/2013 ha introdotto una proroga speciale di due anni per i termini di inizio e di ultimazione lavori che si applica ai titoli abilitativi rilasciati o formatisi (esempio per silenzio assenso) antecedentemente al 21 agosto 2013, a condizione che non siano già decorsi i termini al momento della comunicazione della proroga e i lavori non siano in contrasto, sempre a quella data, con strumenti urbanistici sopravvenuti sia approvati che adottati, in quanto impediscono la proroga. Inoltre, la legge 164/2014 ha previsto la possibilità di proroga ordinaria dei titoli abilitativi qualora i lavori siano stati interrotti per motivi giudiziari o di atti dell' amministrazione rivelatisi successivamente infondati, nonché quando siano emerse difficoltà tecnicocostruttive successivamente all' inizio lavori. Quindi, ove ricorrano le condizioni sopra esposte, si potrà fruire della proroga del titolo abilitativo. A cura di Massimo Ghiloni e Marco Zandonà [2076][356532] I FIGLI COMPROPRIETARIDETRAGGONO LE SPESESono comprietaria, con mio fratello e mia madre, di una casa singola (catastalmente unica unità abitativa). Noi viviamo altrove. La casa è fiscalmente dichiarata da mia madre al 100% in quanto titolare del diritto di abitazione. Prossimamente dovremmo rifare il tetto ed il cappotto esterno. Vorrei sapere se rientriamo nella casistica di condominio minimo; se parte delle spese possiamo detrarle anche noi figli, visto che faremo alcuni bonifici.g.d.parma Nel caso di specie, si rende applicabile la detrazione del 65% (intervento su strutture opache orizzontali e verticali) a condizione che al termine dell' intervento si conseguano i prescritti requisiti di trasmittanza termica previsti dal Dm 11 marzo 2011 e successive modificazioni. In caso contrario, comunque, si rende applicabile la minore detrazione del 50% come intervento di manutenzione straordinaria oltreché di risparmio energetico. Se trattasi di una unica unità immobiliare, non sussiste l' obbligo di condominio anche in presenza di tre comproprietari (di cui uno anche con diritto di abitazione). Ogni volta in cui in un edificio si trovino riunite insieme proprietà esclusive e parti comuni si è in presenza di un condominio. Nel caso di specie, esiste una sola abitazione e non esistono parti comuni, pertanto non Continua > 8

12 Pagina 2 < Segue esistono gli obblighi del condominio, compreso quello di possedere uno specifico codice fiscale. La detrazione compete a tutti i tre comproprietari (genitore e due figli) a prescindere dalle quote di proprietà. Ciò che rileva è la ripartizione delle spese tra le parti risultante dalle fatture e dai bonifici (ciascuno si detrae le fatture a lui intestate e bonificate con il proprio codice fiscale). Nessuna rilevanza ha il fatto che solo la madre viva nell' immobile e sia titolare esclusiva del diritto di abitazione sull' immobile. [2077][356529] IL 50% SULLE CALDAIEDOPO IL FRAZIONAMENTOSto eseguendo il frazionamento di un immobile in due unità immobiliari, che avranno ciascuno un impianto di riscaldamento autonomo. Di quale detrazione fiscale posso fruire per l' acquisto delle 2 caldaie a condensazione: 50 o 65%? Per l' acquisto di solo una caldaia o per entrambe?enrico ZanoneGENOVA Nel caso di specie, si rende applicabile la sola detrazione del 50% per le spese sostenute per entrambe le caldaie (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la Guida al 50% su Tra gli interventi che fruiscono del 65% rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l' installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, compresa la installazione delle valvole termostatiche in tutti gli alloggi. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a euro (decreto attuativo 19 febbraio 2007). Nell' ipotesi di sostituzione dell' impianto di riscaldamento preesistente, è necessario che il nuovo impianto sia al servizio dell' intero edificio residenziale (due appartamenti) cioè centralizzato mentre non è possibile fare impianti autonomi per ciascuna unità immobiliare (circolare 36/E del 2007), come nel caso del lettore. Pertanto, la detrazione del 65% non si rende applicabile al caso di specie. Viceversa, si applica la detrazione del 50% per l' acquisto e installazione di entrambe le caldaie (una per ciascun appartamento) quale intervento comunque idoneo a conseguire risparmio energetico. L' importante è pagare le fatture con bonifico bancario o postale. [2078][356467] I LIMITI ALLA DETRAZIONEPER L' IMMOBILE PATRIMONIOUna ditta individuale svolge l' attività di locazione di appartamenti (4 appartamenti vengono affittati e 1 costituisce l' abitazione principale del titolare della ditta individuale e della sua famiglia). L' immobile non è bene strumentale (viene compilato il quadro RB del modello Unico). Verrà rifatto il tetto e si vuole fruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione. Il titolare della ditta individuale non ha capienza d' imposta, per questo vorrebbe far detrarre le spese al figlio convivente. Si chiede se si può fruire della detrazione integralmente o nella misura ridotta del 50% (per uso promiscuo) e se ci sono problemi a far detrarre le spese al figlio convivente.m.c.sondrio Nel caso di specie, gli appartamenti affittati dalla ditta individuale (4 su 5) sono accatastati separatamente, pertanto non si applica la riduzione al 50% della detrazione prevista per gli immobili residenziali ad uso promiscuo (abitazione e attività commerciale con unico accatastamento, circolari 121/E e 57/E del 1998). La detrazione del 50%, in presenza delle altre condizioni, si applica per intero, ma solo a favore del titolare (o dei titolari) della ditta, mentre i familiari conviventi possono partecipare solo alle spese sostenute per gli interventi sull' abitazione principale. Per gli immobili abitativi delle imprese individuali o società di persone (soggetti Irpef) la detrazione si applica solo per gli immobili patrimonio (cioè diversi dai fabbricati merce o strumentali), come nel caso di specie. La detrazione per gli immobili affittati compete solo al titolare della ditta in quanto per tali immobili non si realizza il requisito della convivenza. Se, quindi, il titolare è incapiente, non ha diritto alla detrazione. Viceversa, per l' immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare, il figlio convivente avrebbe diritto alla detrazione, ma solo per le spese sono da lui direttamente sostenute (bonifico e fatture a lui intestati; risoluzione 184/E 12 giugno 2002). [2079][356449] IL ROGITO PUÒ FERMAREIL «PASSAGGIO» DEL DIRITTOHo stipulato un preliminare registrato e trascritto (tra privati) per l' acquisto di un immobile interessato da lavori di ristrutturazione. Il venditore si obbliga a terminare a proprie spese i lavori per la stipula del rogito (la cui data è stata espressamente considerata come termine essenziale ai sensi dell' articolo 1457 del Codice civile). La proprietà si trasferirà al rogito.per questi lavori, il venditore fruisce del bonus ristrutturazione; la detrazione residua del bonus non è stata mai negoziata in forma scritta; pertanto, io come acquirente ritengo di aver acquisito anche il diritto al bonus residuo. Vorrei avere conferma dell' Continua > 9

13 Pagina 2 < Segue esperto, sapere cioè se questa segue automaticamente l' immobile nel caso in cui le parti, al momento del rogito, non si trovano in accordo a riguardo, e quali possibili soluzioni si potrebbero prospettare considerato che la data del rogito è stata dichiarata termine essenziale.g.f.pisa Dal 1 gennaio 2012, l' articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 (articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e 65% su prevede che in caso di vendita, o anche donazione, dell' unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50% o del 65 per cento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all' acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. Pertanto, il proprietario, all' atto del rogito notarile, può optare per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue. Nel caso di specie, trattandosi di spese sostenute dal venditore, è necessario comunque optare per il diritto al mantenimento della detrazione in capo al venditore sia con riferimento alle spese sostenute ante preliminare che per quelle successive. In caso contrario, il diritto alla detrazione (spese ante e post preliminare) si trasferisce in capo all' acquirente. In conclusione, anche se nel preliminare di compravendita registrato e trascritto era indicato che il diritto alla detrazione per le spese ante preliminare restava in capo al venditore, tale clausola deve essere ripetuta nel rogito. Lo stesso vale per le spese sostenute dopo il preliminare: o il rogito contiene l' opzione, oppure il diritto alla detrazione compete all' acquirente. [2080][356447] LO SCONTO PER I LAVORIAL GARAGE PERTINENZIALESiamo due proprietari che hanno in comune il garage. Ora abbiamo deciso di mettere il cancello elettrico e sostituire la porta basculante con una elettrica che si alza a soffitto. Rientrano entrambi i lavori nella detrazione fiscale del 50% con Iva al 10 per cento?la fattura deve avere diciture particolari e deve essere emessa per ogni proprietario con l' importo del 50% del totale? I lavori per la realizzazione (muratore eccetera) rientrano nell' importo da portare in detrazione?g.l.ponte SAN PIETRO L' installazione del cancello elettrico e della porta basculante al garage comune tra due comproprietari (anche in assenza di condominio) sono lavori di manutenzione straordinaria a cui si applica la detrazione del 50% a condizione che trattasi di garage pertinenziale ad abitazioni (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su Trattandosi di lavori inerenti la pertinenza di edificio abitativo, si rende applicabile l' aliquota Iva del 10% (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009). La fattura ordinaria deve essere emessa o cointestata ai due proprietari indicando la percentuale delle spese di ciascuno (in assenza si applica la ripartizione al 50%) ovvero anche separatamente a ciascuno pro quota, sempre sulla base delle spese da ciascuno sostenute sulla base della quota di proprietà. Tutte le spese, anche quelle accessorie, purchè necessarie per l' esecuzione dell' intervento (anche la parte in muratura) sono detraibili. L' importo massimo cui commisurare la detrazione, se trattasi di garage con unico accatastamento, è euro complessivi. [2081][356446] SE L' EDIFICIO È A PREVALENTEDESTINAZIONE ABITATIVAUna società in nome collettivo possiede un immobile strumentale, parte di un condominio a prevalente destinazione abitativa. Nel 2014 ha sostenuto spese per la manutenzione straordinaria del tetto del condominio (ovviamente per la quota millesimale). Si chiede se per tali spese i soci hanno diritto al beneficio della detrazione per ristrutturazioni edilizie oppure no.m.f.cremona Trattandosi di una società di persone (in nome collettivo) e, quindi, di un soggetto Irpef, la risposta è affermativa. Nell' ipotesi di lavori su parti comuni di edificio (rifacimento tetto) a destinazione mista (abitativa e non abitativa), come nel caso di specie, la detrazione del 50%, ai sensi dell' articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014 (si veda anche la guida al 50% su compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazione diversa solo nell' ipotesi in cui l' edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998) come nel caso del lettore. In tal caso, l' importo detraibile attribuibile alla Snc viene ripartito tra i soci sulla base delle quote di partecipazione alla società. Viceversa, se l' edificio è a prevalente destinazione non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998). [2082][356429] BONUS PER LE Continua > 10

14 Pagina 2 < Segue SCHERMATUREINSTALLATE IN ECONOMIADa inizio 2015, fino a fine anno, è possibile detrarre le spese per schermature solari e relativa installazione nella dichiarazione dei redditi La questione per me non chiara è se l' installazione è condizione necessaria per la detrazione del 65% in 10 anni o se è sufficiente la fattura del produttore e quindi è possibile provvedere da soli all' installazione.marco CammelliCASTEL MAGGIORE L' articolo 1, comma 47, lettera a della legge 190/2014 prevede, per tutto il 2015, l' estensione del 65% anche con riferimento all' acquisto e posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all' allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311), tra i quali rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti e i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, con specifici requisiti di trasmittanza termica. Come precisato dall' Enea (vademecum pubblicato dall' Enea sul sito e nella guida di Federlegno), la detrazione si applica anche in presenza di lavori eseguiti in economia, cioè nell' ipotesi in cui l' installazione della schermatura solare è effettuata direttamente dal proprietario dell' immobile. In tal caso, l' importo detraibile è commisurato solo per le spese inerenti l' acquisto della schermatura (tenda o simile). La certificazione che accompagna la schermatura (rilasciata dal rivenditore) è sufficiente per attestare le caratteristiche del prodotto e la classe di prestazione energetica dalla schermatura secondo la norma EN Entro 90 giorni dall' installazione, poi, occorre compilare la prevista scheda informativa attraverso il sito dell' Enea, che rilascia un' apposita ricevuta informatica di avvenuta presentazione della comunicazione. [2083][356422] IL SOFFITTO DEL PORTICATOÈ SPESA CONDOMINIALESono proprietario di un appartamento che ho concesso in comodato gratuito a mio genero (contratto registrato), nel quale è detto, tra l' altro, che tutte le spese ordinarie e straordinarie condominiali sono suo carico e che lo stesso viene altresì autorizzato ad eseguire, a proprie spese, tutti quegli interventi che riterrà opportuno per migliorare la prestazione energetica dell' unità abitativa concessa in comodato. Ora, mio genero vorrebbe effettuare, a proprie spese, interventi di coibentazione del pavimento che poggia su di un porticato condominiale. Tecnicamente, tale coibentazione verrebbe effettuata sul soffitto del porticato su cui poggia il pavimento dell' unità abitativa in questione.l' assemblea ha già autorizzato tale intervento.vorrei sapere se mio genero potrà beneficiare dell' ecobonus del 65%, tenendo conto che i pagamenti verrebbero effettuati con bonifici bancari a favore dell' impresa, la quale si farà carico del rilascio di tutta la documentazione.a.l.ercolano La detrazione del 65% si applica anche in favore delle spese sostenute dal comodatario (contratto debitamente registrato), ma tenendo conto dei limiti previsti per gli interventi sui lastrici solari, trattandosi pur sempre di intervento su parte comune condominiale. Così l' importo detraibile in favore del genero è da calcolare nei limiti della tabella millesimale, anche se lo stesso si accolla l' intera spesa per la coibentazione del soffitto del porticato. Nel caso di specie, la detrazione per il soffitto del portico condominiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 47 della legge 190/2014 (guida al 65% su compete al genero, ma solo per la quota di lavori di sua competenza (articolo 1126 del Codice civile). In sostanza, l' intervento di coibentazione del portico (di per sé di manutenzione straordinaria) è detraibile come spesa condominiale anche se le spese sono sostenute solo da uno dei proprietari o detentori dell' immobile. Ai fini del 65%, quando trattasi di lavori condominiali, in ogni caso l' importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale anche se lo stesso paga una quota superiore (circolari 57/E e 121/E del 1998). L' importo detraibile è pertanto commisurato come se fossero lavori su parti comuni in proporzione alla proprietà di ciascuno dei proprietari. In presenza di amministratore, le spese devono essere pagate con bonifico del condominio. In assenza di amministratore, è possibile procedere con l' emissione di un' unica fattura intestata a tutti i comproprietari e la ripartizione si desume sulla base della quota di proprietà, oppure con l' emissione di una fattura per ciascuno dei soggetti che sostengono le spese. Nel bonifico deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio. [2084][356239] DUE SOGLIE PER RECINZIONEE RISTRUTTURAZIONEPer la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione e il rifacimento della relativa recinzione, l' architetto ha presentato in comune un unico progetto, relativamente al quale è stata rilasciata concessione edilizia. La ditta appaltatrice emetterà fattura per Continua > 11

15 Pagina 2 < Segue un importo preventivato di euro, così suddiviso: euro per la ristrutturazione del fabbricato e euro per il rifacimento della recinzione. Trattandosi di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile fruire della detrazione d' imposta del 50% nel limite di euro per i lavori sul fabbricato e del 50% di euro per le opere legate alla recinzione, anche se tutti e due gli interventi sono stati conglobati in un' unica pratica edilizia?a.b.nole Anche se i lavori di ristrutturazione sono abilitati da un unico provvedimento urbanistico (permesso di costruire) la detrazione del 50% si applica nei limiti di euro per i lavori interni del fabbricato abitativo (rispetto alla spesa effettiva di ) e per l' intero importo di per le spese relative alla recinzione. Infatti, queste ultime, sono spese eseguite su parti comuni del fabbricato (anche in assenza di condominio o in fabbricato unifamiliare). Per queste spese, anche se contestuali a quelle per i lavori interni, il limite si applica separatamente (guida al 50% su [2085][356385] PORTE INTERNE AGEVOLATESOLO SE «A SCOMPARSA»Ho in corso una ristrutturazione straordinaria, con redistribuzione dei locali, sostituzione degli impianti elettrici, idraulici, condizionamento, demolizione di tramezzi, modifica di alcune stanze, riquadratura e spostamento dei vani delle porte.premesso che le nuove porte sono in posizioni differenti (anche se di poco) e richiedono interventi murari per i nuovi telai (rasomuro con nuovi falsitelai e telai murati o esterno muro a scomparsa), vorrei sapere se le spese sostenute per l' acquisto e la posa delle nuove porte godono del bonus del 50 per cento.in caso affermativo, per le porte esternomuro, l' acquisto e posa può essere effettuata tramite un mobiliere (posto che i lavori di muratura sono effettuati da altra impresa)? M.B.MILANO L' acquisto delle porte interne non fruisce del 50% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su Le porte interne, infatti, sono oggetto di arredo e come tali non fruiscono dei benefici fiscali (vedi guida al 36% 50% edita su che agevola solo le porte esterne), fermo restando che le spese per la parte di modifica dei muri rientrano, quali lavori edili, tra quelle che fruiscono delle agevolazioni. Solo nell' ipotesi di realizzazione di porte a scomparsa, complete in ogni loro elemento, quale intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale si rende applicabile la detrazione del 50% anche per le spese di acquisto delle porte (le porte con il telaio murato del caso di specie rientrano tra queste). La porta, in tal caso, viene ad essere vista come accessorio dell' intervento in muratura e come tale anche la spesa per il suo acquisto è detraibile. A cura di Marco Zandonà Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [2086][356338] LA RENDITA SVIZZERANON DICHIARATA IN ITALIAHo ricevuto una pensione in capitale, frutto dei miei anni di lavoro in Svizzera (dove sono stata residente dal 1960 al 1993). Quando ho riscosso questo capitale, ho pagato le tasse al governo svizzero.nel 1994 sono rientrato in Italia, spostando la mia residenza.parte di questo capitale è ancora depositato sul mio conto in Svizzera. Non ho mai alimentato questo conto con depositi ulteriori, ma solamente provveduto a dei ritiri quando ne avevo la necessità. Non avendo mai fatto una dichiarazione di redditi in Italia (essendo pensionato senza altri contributi che la pensione svizzera), vorrei sapere se, non avendo dichiarato quel conto al governo italiano, sono in situazione irregolare.m.p.perugia In premessa si evidenzia che le attività finanziarie estere, costituite da conti correnti o depositi, sono escluse dal monitoraggio mediante il quadro RW di Unico persone fisiche qualora il valore massimo complessivo da esse raggiunto nel corso del periodo d' imposta non sia superiore a euro (provvedimento del direttore dell' agenzia delle Entrate del 4 aprile 2014). È opportuno evidenziare che il quadro RW cumula in modo promiscuo i dati di monitoraggio e gli adempimenti ai fini Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all' estero) e, pertanto, qualora sia dovuto soltanto questo tributo (giacenza media superiore a euro) occorre provvedere comunque alla sua compilazione. Nel caso specifico, se non ricorrono le esimenti appena evidenziate, il lettore non potrà avvalersi del ravvedimento operoso mediante dichiarazione integrativa poichè è stata omessa la dichiarazione originaria. E, qualora non si ravvisino neppure le condizioni per avvalersi della procedura di voluntary disclosure (che potrebbe comportare anche costi per assistenza professionale superiori ai benefici ritraibili dalla procedura stessa), si ritiene opportuno, in ogni caso, provvedere già per il periodo Continua > 12

16 Pagina 2 < Segue d' imposta 2014 alla ordinaria presentazione, entro il 30 settembre 2015, del quadro RW mediante Unico Le sanzioni irrogabili per la violazione dell' obbligo di monitoraggio conseguente all' omessa presentazione del quadro RW Unico persone fisiche per gli anni precedenti, a decorrere dal 2009, vanno da un minimo del 3% ad un massimo del 6% dei valori non dichiarati (articolo 5, Dl 167/1990), essendo le relative attività ubicate in un Paese (la Svizzera) che ha da poco stipulato un accordo con l' Italia per lo scambio di informazioni. Torna, altresì, applicabile la sanzione prevista dall' articolo 8 comma 1 Dlgs 471/1997 (da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 2.065,83) per dichiarazione irregolare. In proposito, la circolare 38/E/2013 ha evidenziato l' opportunità che gli Uffici in sede di applicazione delle sanzioni si adoperino per valutare la riduzione delle stesse (comma 4, articolo 7, Dlgs 472/1997) fino al 50% del minimo «in presenza di circostanze eccezionali, per le quali si palesi una manifesta sproporzione tra la sanzione ed il tributo o, comunque, un manifesto squilibrio tra la sanzione e l' effettivo disvalore della condotta del contribuente». [2087][356227] NEL 730 I GIORNIDI AFFITTO IN COMPROPRIETÀNelle colonne 3, 4 e 6 del 730/2015, redditi 2014, qual è l' importo del canone di locazione da indicare nel caso di comproprietà e di giorni ridotti? Si deve indicare, in colonna 6, il canone intero (ridotto al 95%) perchè sarà poi l' amministrazione finanziaria che lo rapporterà alla percentuale di possesso (colonna 4) e ai giorni ridotti di possesso (colonna 3) oppure deve essere segnalato il canone già ridotto della percentuale e dei giorni di possesso?aurelio MorettiBIZZARONE Se l' immobile in comproprietà è stato posseduto solo per una parte dell' anno e per lo stesso periodo è stato contestualmente ceduto in locazione, alla colonna 3 rigo B1, quadro B, modello 730/2015 va evidenziato il numero dei giorni in cui si è verificata tale condizione. Lo stato di comproprietà si segnala alla colonna 4, con la percentuale di possesso di ogni interessato; mentre il canone va indicato alla colonna 6 nella misura complessivamente pattuita (al netto della prevista riduzione del 5%) per il 2014 in cui si è svolta la locazione e non deve essere quindi rapportato alla quota di ogni comproprietario. La quantificazione e l' attribuzione della quota imponibile a ciascun contribuente verrà effettuata sulla scorta dei dati così evidenziati dall' intermediario che elabora e trasmette la dichiarazione. A cura di Alfredo Calvano [2088][356141] SNC: L' ANNO DI RIFERIMENTOPER IL CAMBIO DELLE QUOTEUna Snc è composta da due soci (A e B) al 50% ciascuno. Il 18 dicembre 2014 il socio A cede parte della sua quota al socio B. A seguito di tale atto, le quote sociali diventano: socio A 1% e socio B 99%. Si chiede se in Unico 2015, relativo ai redditi 2014, si deve indicare la nuova ripartizione o se, invece, la nuova ripartizione sarà efficace dall' esercizio 2015, quindi in Unico Si precisa che l' atto di cessione nulla prevede sulla ripartizione riferita alla partecipazione agli utili, che quindi si presumono proporzionali alla partecipazione al capitale sociale.a.s.cagliari Le istruzioni al quadro RO del modello UnicoSocietà di persone 2015, al campo 8, prevedono l' indicazione della quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell' anno 2014, deve essere di data anteriore al 1 gennaio 2014.Si ritiene che la vendita delle quote tra i soci, senza ingresso di un nuovo socio, non costituisca un "mutamento" della compagine sociale nell' accezione richiesta dalle istruzioni alla compilazione al quadro RO del modello Unico società di persone. Pertanto, nel caso del lettore, il reddito della società di persone va imputato ai due soci nella percentuale ante cessione (50% ciascuno). A cura di Gianluca Dan [2089][355986] NEL RIGO E30 LA DEDUZIONEDEL FONDO PENSIONE DEI FIGLIHo sottoscrito nel 2014, tramite una società di assicurazione, un Pip (piano pensionistico individuale) intestato a mio figlio minorenne e fiscalmente a mio carico. L' importo che ho versato, in quale rigo (e colonna) del quadro RE va inserito nel modello 730/2015?V.P.VARESE I contributi versati alla previdenza complementare per familiari a carico vanno indicati nel rigo E30. Si ricorda come siano considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. Se tali importi sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, risulta compilato il punto 151 della Certificazione Unica, va indicato: nella colonna 1, l' importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall' imponibile, desumibile dal punto 152 della Certificazione Unica; nella colonna 2, l' importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto Continua > 13

17 Pagina 2 < Segue dall' imponibile, desumibile dal punto 153 della Certificazione Unica. [2090][355985] DEDUCIBILI I CONTRIBUTIVERSATI PER LA BADANTEUna badante, con regolare contratto, accudisce una persona, invalida al 100%, e a carico del datore di lavoro. La badante riceve la dichiarazione annuale di tali redditi, dove il reddito imponibile è rappresentato dal totale degli emolumenti, dedotta la parte a suo carico dei contributi Inps.È possibile per il datore detrarre la differenza fra i contributi Inps che paga trimestralmente e la parte a carico del lavoratore nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) al rigo RP21? Il datore non lo ha mai fatto, ma dalle istruzioni sembra possibile.m.c.milano La risposta è affermativa. Possono infatti essere dedotti, per la sola parte a carico del datore di lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all' assistenza personale o familiare (ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane). L' importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro. A cura di Luca Vichi [2091][355984] SPESE MEDICHE E RIMBORSODEI PREMI ASSICURATIVIVorrei un parere in merito al rimborso di un sinistro sportivo, avvenuto in un campionato di terza categoria e per il quale sono state rimborsate da parte della compagnia assicuratrice, contraente con la società sportiva, le spese mediche sostenute dal calciatore. Tali spese sono comunque detraibili? L' importo delle spese è di euro; l' importo totale del sinistro, riconosciuto è 902,80 di cui 250 per diaria ricovero e 652,80 per lesioni.g.f.ferrara In tema di spese mediche rimborsate vi sono tipologie detraibili ed altre indetraibili ai fini Irpef. Tra queste ultime (le indetraibili) rientrano le spese sostenute a seguito di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente (sono, quindi, detraibili) le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati. [2092][355936] SI SCONTANO LE «TARIFFE»PER I VIAGGI IN AMBULANZAMia mamma, riconosciuta dalla commissione medica per l' invalidità civile come «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (legge 509/88, 124/98), gravità al 100%, ha dovuto fruire, nel corso del 2014, di diversi trasporti in ambulanza, con costo a suo carico. Su nostra richiesta la "pubblica assistenza" che ha effettuato i trasporti ci ha rilasciato ricevuta definitiva con causale "trasporti sanitari effettuati nell' anno 2014". La ricevuta è però datata 8 gennaio 2015 (la nostra richiesta è stata fatta in effetti ad inizio 2015). Può essere portata in detrazione nel modello 730/2015 (redditi 2014) o dovremo attendere l' anno prossimo?inoltre, questa ricevuta è soggetta a bollo?g.i.genova Se le spese sono state effettivamente sostenute nel 2014, potranno essere detratte nella relativa dichiarazione dei redditi (modello 730/2015). Risulta quindi ininfluente la datazione della ricevuta qualora si possa dimostrare che i pagamenti sono stati effettuati nel corso del Relativamente alla seconda domanda, poichè l' articolo 10, punto 15) del Dpr 633/1972 prevede l' esenzione dall' Iva per le «prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all' uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da Onlus», il documento di spesa sarà assoggettato a bollo se l' importo totale è superiore a 77,47 euro. [2093][355927] IL DIPENDENTE NON DETRAEI COSTI DELLA FORMAZIONESi possono scaricare le spese sostenute da un dipendente pubblico per la frequenza al "corso manageriale per direttori di struttura complessa" (ai sensi del Dlgs 502/92 e del Dpr 484/97)? Il corso è organizzato da un' azienda sanitaria in collaborazione con l' università e l' istituto superiore di sanità. La fattura è rilasciata dall' azienda sanitaria su carta intestata.e.r.vercelli La risposta è negativa poichè non ci sono i presupposti per beneficiare della detrazione prevista dall' articolo 15, comma 1, lettera e) del Dpr 917/86, così come non è possibile fruire di una detrazione a titolo di spese per aggiornamento professionale in quanto lavoratore dipendente. A cura di Giuseppe Merlino Fisco internazionale [2094][356333] IL TRATTAMENTO FISCALEDEL «RENT TO BUY» ESTEROL' agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 4/E del 19 febbraio 2015 con i chiarimenti della fiscalità da applicare ai contratto "rent to buy". Se un contribuente italiano vende un immobile di cui è proprietario, ubicato in un Paese estero, tramite un contratto stipulato in quel Paese, con clausole analoghe, cioè un contratto di locazione con opzione di acquisto da parte del conduttore con parte dei corrispettivi imputabili a locazione e parte ad acconto, la plusvalenza, ai fini del fisco italiano, non scatterà se la data dell' opzione all' acquisto supera i cinque anni, anche se la conduzione avviene prima? E si dovrà Continua > 14

18 Pagina 2 < Segue indicare nel quadro RL, come canoni di locazione, solamente la componente percepita a tale titolo, e non come acconto?v.l.bologna La soluzione formulata dal lettore pare ragionevole, considerando che il regime fiscale di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili secondo il quale le stesse sono rilevanti solo se realizzate entro cinque anni dall' acquisto o costruzione vale sia per quelli italiani che per quelli esteri. Ciò sul presupposto che in linea con quanto indicato nella circolare 4/E/2015 il trasferimento della proprietà dell' immobile (sotto un profilo civilistico, in base alla normativa estera) si perfezioni solo al termine della locazione e previa eventuale opzione del conduttore. Su queste basi, costituirà, dunque, reddito da locazione, da assoggettare a tassazione in Italia, solo la quota percepita a tale titolo, per l' ammontare dichiarato nello Stato estero o, in assenza, per l' ammontare percepito al netto di una deduzione forfettaria del 15 per cento. Le quote percepite a titolo di acconto rileveranno, dunque, solo in caso di vendita e conseguente realizzo di plusvalenza (sempre se imponibile, secondo i criteri indicati) oppure qualora esse siano per disposizione contrattuale trattenute dal proprietario, in caso di mancato esercizio o inadempimento da parte del conduttore. [2095][355883] LE REGOLE «FACTA»PER BENI DI STATUNITENSISono nata nel 1950 negli Stati Uniti. Dopo due mesi ero già definitivamente in Italia, dove sono cresciuta. Ho sposato un italiano, e con mio marito detengo qualche fondo comune e obbligazioni italiane.la mia banca mi comunica ora di dover segnalare il mio nome in ordine alle disposizioni Facta, che determineranno a mio carico una tassazione (quale, quanta, quando? Nulla mi è stato chiarito). È possibile che la normativa di un Paese estero, seppure accolta dall' Italia, porti ad obblighi fiscali per un cittadino italiano? E con quali conseguenze se non si ottempera?ritengo di avere ancora la cittadinanza in quanto non ho fatto alcun passo per eliminarla. Da ragazza avevo anche il doppio passaporto, non più richiesto da oltre 40 anni.p.c.perugia La normativa Facta è ancora in fase di "implementazione" e, dunque, risulta sotto alcuni punti ancora poco chiara sia in capo agli intermediari sia ( soprattutto) in capo ai clienti. Va, tuttavia, precisato che almeno per quanto previsto dai principi generali indicati dall' accordo intergovernativo tra Italia e Usa essa non dovrebbe prevedere obblighi impositivi ulteriori (in termine di maggiore tassazione) sui redditi di fonte italiana percepiti da un soggetto americano, se non in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati richiesti (in tal caso, di importo pari al 30 per cento). E ciò in linea con lo spirito della normativa, che è principalmente quello di supportare il fisco americano nel monitoraggio dei redditi percepiti dagli investitori americani, come forma di contrasto all' evasione internazionale. A cura di Fabrizio Cancelliere [2096][356292] NON TASSATA LA PENSIONEAL RESIDENTE IN BULGARIAEsiste una disposizione di legge per cui un cittadino italiano, pensionato Inps, permanentemente residente in Bulgaria, possa evitare le trattenute mensili sulla pensione da parte dell' Inps? Se è possibile, cosa debbo fare?c.c. SOFIA Dal contenuto del quesito non è chiaro se il lettore è fiscalmente residente in Bulgaria e non più in Italia, in quanto cancellatosi dall' anagrafe della popolazione residente nel nostro Paese e non avente più in Italia la sede dei propri affari e interessi né la propria dimora abituale.ciò premesso, ipotizzando che egli sia residente fiscalmente in Bulgaria, e, quindi, sia tenuto a pagare le imposte in tale Paese sulla base dei redditi ovunque prodotti (salvo eventuale trattamento di miglior favore previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti: si veda nel seguito della risposta), il quesito verte sulla tassabilità o meno anche in Italia Paese della fonte di redditi erogati da un ente di previdenza italiano a un soggetto fiscalmente non residente in Italia.Occorre, quindi, verificare se, sulla base della normativa italiana, la pensione erogata per il lavoro svolto in Italia continua ad essere tassata nel nostro Paese anche a seguito del trasferimento della residenza fiscale in Bulgaria, in quanto, a norma dell' articolo 3 del Tuir, i soggetti non residenti sono tassati in Italia sui redditi che, in base alla normativa interna, si considerano prodotti nel nostro Paese.Per quanto riguarda le pensioni, secondo l' articolo 23, comma 2, lettera a, del Tuir, esse si considerano prodotte in Italia e, pertanto, sono imponibili nel nostro Paese, qualora siano corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti a percettori (pensionati) non residenti. Quindi, la pensione erogata dall' Inps a un soggetto non residente è, in linea generale. imponibile in Italia.Tuttavia, a livello internazionale, gli accordi contro Continua > 15

19 Pagina 2 < Segue le doppie imposizioni prevedono generalmente che le pensioni "private", cioè quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all' erogazione del trattamento pensionistico, siano imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.ora, l' articolo 16 della convenzione stipulata tra Italia e Bulgaria per evitare le doppie imposizioni prevede, infatti, che, «fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato». Pertanto la pensione, in applicazione delle convenzioni, non deve scontare imposta in Italia. A tal fine, il lettore potrà utilizzare il modello EP/1 disponibile sul sito dell' Inps. A cura di Michela Magnani Imposte e tributi vari [2097][355858] GIACENZA MEDIA PER TUTTII CONTI NELLA STESSA BANCAHo due conti correnti cointestati. Uno supera i euro, mentre l' altro non supera mai i euro. Devo pagare il bollo di euro su tutti e due i conti, se sono sulla stessa banca oppure in due banche diverse?m.s.venezia La nota 3 bis all' articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, prevede una esenzione dall' imposta di bollo a favore dei clienti persone fisiche, che trova applicazione quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro.coerentemente con il disposto normativo, l' articolo 2, comma 4, del Dm 24 maggio 2012 (disposizione di attuazione) prevede che, «se il cliente è persona fisica, l' imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera euro A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane Spa o emessi da Cassa depositi e prestiti».in sostanza, nel caso descritto dal lettore, se i due rapporti sono intrattenuti con la stessa banca, ai fini del calcolo della giacenza media si deve fare riferimento a tutti i rapporti. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo, l' imposta di bollo sarà dovuta con riferimento alla rendicontazione di ciascun conto/rapporto. Invece, se i conti sono aperti in diversi istituti di credito, la giacenza media dovrà essere verificata autonomamente per ciascun rapporto. [2098][355591] «CUMULABILI» ANCHEI LIBRETTI POSTALISiamo titolari, io e mio marito, di due libretti postali. Sul primo abbiamo superato i 10mila euro, sul secondo abbiamo 1600 euro. Dobbiamo pagare l' imposta di bollo per tutti e due i libretti o solo per quello in cui abbiamo superato il tetto di legge?a.m.aosta L' articolo 19, comma 1, del decreto avente a oggetto la disciplina dell' imposta di bollo prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l' articolo 13 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972, il comma 2 bis è così sostituito: «Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell' articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti di libretti di risparmio anche postali; per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica euro 34,20; b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100».In presenza di più rapporti di conto corrente, di libretti di risparmio o di libretti postali intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane Spa o con Cassa depositi e prestiti, aventi la medesima periodicità di rendicontazione, è necessario cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto. Se tale valore è superiore a euro, l' imposta dev' essere applicata per ciascuna rendicontazione (agenzia delle Entrate, circolare 48/E del 21 dicembre 2012).Nel caso dellla lettrice e di suo marito, l' imposta di bollo deve, pertanto, essere assolta con riferimento a ciascuno dei due libretti postali. A cura di Nicola Forte Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [2099][356229] SERVIZI INTERNAZIONALICON ESCLUSIONE DAI MINIMISono un procacciatore d' affari non occasionale, ed esercito l' attività in Italia con il regime dei minimi al 5 per cento. Ho un contratto con un' azienda, che opera nel settore della cosmetica e ha sede a San Marino. Per conto dell' azienda promuovo la vendita in esclusiva dei prodotti cosmetici. Desideravo sapere se è possibile operare con quest' azienda rimanendo nel regime fiscale dei minimi, o se devo passare all' ordinario, in quanto uno dei requisiti per l' accesso ai minimi consiste nel non aver effettuato cessioni all' esportazione.d.d.palermo La questione è stata affrontata dall''agenzia delle Entrate, rispondendo a una istanza d' interpello. Il riferimento è rappresentato dalla risoluzione 241/E del 12 giugno 2008, che ha fornito soluzione negativa al problema del lettore, che pertanto sarà obbligato a uscire dal regime dei minimi.l' agenzia delle Entrate ha osservato che il decreto ministeriale Continua > 16

20 Pagina 2 < Segue 2 gennaio 2008, contenente "modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi", all' articolo 2, comma 2, ha specificato che «agli effetti del n. 2 della lettera a) del medesimo comma 96 dell' articolo 1 della legge, costituiscono cessioni all' esportazione quelle di cui agli articoli 8, 8 bis, 9, 71 e 72 del decreto».gli articoli citati fanno riferimento, oltre che alle cessioni all' esportazione, alle operazioni assimilate a queste, ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, alle operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali. A cura di Nicola Forte [2100][356186] L' ACCESSO AL FORFETTARIODOPO IL NO AL «MARGINE»Un commerciante di beni usati, acquistati da privati, sarebbe soggetto al regime del margine, ma non intende avvalersene. Può applicare il regime forfettario (ex articolo 1, comma 58, della legge 190/2014), avendone tutti i requisiti? Dovrà esercitare una opzione a posteriori nel quadro VO9?V.V.GROSSETO La risposta è positiva. Vero è che l' applicazione di un regime speciale Iva (come è quello del margine) inibisce l' applicazione del regime forfettario di cui alla legge 190/2014, ma occorre intendere tale inibizione come esistente solo nel caso in cui venga in concreto applicato il regime del margine. Considerando che il commerciante in questione afferma di voler applicare per le tutte le operazioni eseguite il regime ordinario Iva, ne consegue che viene meno l' inibizione ad applicare il regime forfettario. L' opzione per applicazione dell' Iva ordinaria avviene con comportamento concludente, che però va confermato a posteriori nel modello dichiarativo Iva, al rigo VO9. A cura di Paolo Meneghetti Iva [2101][356289] NEL MODELLO INTRASTATI CONVEGNI CON COMUNITARIUna società italiana organizza un congresso in Italia, al quale partecipano uditori (soggetti passivi) stranieri. Per la fattura emessa nei confronti di tali soggetti in seguito alla loro partecipazione al convegno, bisogna presentare il modello Intrastat? Se sì, qual è il codice servizio che va inserito nel modello?l.a.pisa Nella fattispecie occorre distinguere tra prestazioni d' accesso all' evento (che comprendono, quindi, la possibilità di partecipare a conferenze, seminari, convegni e simili, a carattere culturale, scientifico ed educativo) e prestazioni di altra natura, che riguardano l' organizzazione dell' evento, la locazione di spazi espositivi, l' allestimento di stand e così via. A norma dell' articolo 7 quinquies del Dpr 633/1972, le prestazioni di accesso sono imponibili Iva nel luogo in cui si realizza l' evento, senza obbligo di dichiarazione Intrastat. Per tutti gli altri servizi, compresi quelli relativi all' organizzazione del convegno, trova applicazione la regola generale ex articolo 7 ter del Dpr 633/1972, per cui l' operazione sarà soggetta a Iva nel Paese del committente, se quest' ultimo è soggetto passivo d' imposta, con obbligo di inserimento dell' operazione stessa nel modello Intrastat, indicando codici servizi che variano a seconda della prestazione resa (per esempio organizzazione convegni). [2102][355397] VA COMUNICATA L' ATTIVITÀDI COMMERCIO ELETTRONICOUn contribuente produce e vende prodotti per lucidare auto. Non ha l' autorizzazione per la vendita al dettaglio. Quando vende ai clienti (di solito officine e, sporadicamente, privati), emette la fattura. Può vendere gli stessi prodotti a privati tramite Amazon, cui paga le commissioni? In caso di risposta affermativa, è sufficiente emettere la fattura ai privati, indicando il loro codice fiscale? È possibile fare ciò senza avere l' obbligo di comunicare (in Camera di commercio e al Comune) che si svolge commercio elettronico?giuseppe NotarianniMILANO Si ritiene che la vendita di prodotti a privati tramite un sito che (come Amazon) svolge funzione d' intermediazione e promozione commerciale costituisca, a tutti gli effetti, attività di commercio elettronico (indiretto), con i relativi obblighi.questi ultimi comprendono, in particolare, la comunicazione al Comune di residenza, ex articolo 18, comma 4, del Dlgs 114/1998, che va effettuata utilizzando il modello Com 6 bis, nel quale va precisato il settore merceologico prescelto e va dichiarata la sussistenza dei requisiti fissati dall' articolo 5 del Dlgs 114/1998, ossia di non essere fallito (o, se tale, di essere stato riabilitato) nonché di non avere subìto alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione ivi indicate. Prima di iniziare l' attività, occorre lasciare decorrere 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.Poiché, inoltre, l' attività di commercio elettronico B2C, ossia di vendite a privati ("business to consumer"), è assimilata, ai fini Iva, alla vendita al dettaglio per corrispondenza, si applica l' articolo 2, comma 1, lettera o, del Dpr 696/1996, che esonera tali cessioni dall' obbligo di certificazione fiscale (scontrino e Continua > 17

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