Gli adempimenti fiscali in materia contabile
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- Gilda Marinelli
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1 Gli adempimenti fiscali in materia contabile Scadenze di versamento dell accisa e dichiarazione di consumo Unindustria Reggio Emilia - 29 novembre 2013 Monica Zini
2 Non sottoposizione accisa Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica (art. 52 secondo comma): a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw b).. c). d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo inale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento.
3 L accisa sull energia elettrica L energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l applicazione delle aliquote di cui all allegato I (D.Lgs n. 504 Testo unico sulle Accise Art. 52) : al momento della fornitura ai consumatori finali al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio
4 Esenzione dell accisa E' esente dall'accisa l'energia elettrica (art 52 terzo comma): a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita'; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; Dal 1 giugno 2012 è stata soppressa l esenzione prevista per le imprese energivore, sostituita da una tassazione articolata su differenti aliquote
5 Riepilogo Nel caso di officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l energia prodotta è: non sottoposta ad accisa se prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw esente da accisa se prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sottoposta ad accisa fuori dalle ipotesi sopra descritte
6 I soggetti obbligati: art. 53 T.U.A. Obbligati al pagamento dell accisa sull energia elettrica sono: I soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali (VENDITORI) Gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio (OFFICINE DI PRODUZIONE) I soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kw (SOGGETTI UTILIZZATORI) I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico, limitatamente al consumo di tale energia. (OFFICINE DI ACQUISTO)
7 Soggetti obbligati volontari Su richiesta: i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kw i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiore a kwh
8 Determinazione imposta L imposta dovuta è determinata in base all energia elettrica immessa in consumo come desunta dalla dichiarazione annuale di consumo. A seguito della avvenuta soppressione delle addizionali sull energia elettrica è dovuta la sola accisa
9 Gli adempimenti contabili In base all art. 52 del T.U.A. ogni soggetto obbligato è tenuto: 1) a versare una cauzione pari ad 1/12 dell imposta annua dovuta 2) a versare l imposta 3) a presentare ogni anno una dichiarazione di consumo 4) ovvero a versare un canone annuo (solo in alcuni casi)
10 Modalita di versamento dell imposta L imposta è versata tramite rate di acconto mensili determinate in misura di un dodicesimo dei consumi dell anno precedente. La rata così determinata è versata anche nell anno successivo fino alla presentazione della dichiarazione. Nella nuova dichiarazione sono indicati i consumi effettivi e quindi determinata l imposta dovuta. Si procederà al conguaglio a debito o a credito. Il conguaglio a debito dovrà essere versato entro il giorno 16 del mese di marzo. Il conguaglio a credito potrà essere chiesto a rimborso oppure detratto dai successivi versamenti di acconto.
11 Modalita di versamento dell imposta L imposta può essere versata: presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato sul relativo capitolo del bilancio dello Stato; presso gli uffici delle poste italiane su c.c.p. intestato alla tesoreria provinciale dello Stato indicando nella causale il relativo capitolo del bilancio dello Stato; il D.M. 04/04/1995, n. 344 attribuisce alle ricevute di conto corrente postale potere liberatorio ai fini dell assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell amministrazione finanziaria
12 Quietanza banca d Italia DRD Bologna - corso base accise settembre
13 Modalita di versamento dell imposta L accisa è versata ai sensi dell art. 28, comma 7 della Legge n. 388/2000 mediante il versamento unitario (mod. F/24 accise) presso gli intermediari della riscossione (uffici postali banche convenzionate concessionari). E possibile versare l accisa anche tramite bonifico bancario o postale direttamente sul capitolo del bilancio dello Stato a cui corrisponde un apposito IBAN
14 DRD Bologna - corso base accise settembre
15 Versamento con canone Gli esercenti officine di produzione non fornite di misuratori corrispondono l accisa mediante un canone di abbonamento annuale. L imposta può essere corrisposta con canone annuo anche dalle officine di produzione costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 100 kw (ipotesi limitata ai casi di consumi domestici o di cessione a terzi consumatori) Il canone è stabilito dall Ufficio delle Dogane e versato all atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi anticipatamente entro il 31 gennaio
16 Termini di pagamento dell accisa L art. 56 del Testo Unico delle Accise prevede che le rate di acconto siano versate entro il giorno 16 di ogni mese. Nel mese di agosto il termine scade il giorno 20.
17 Recuperi e rimborsi I recuperi di imposta sono effettuati dall Ufficio delle Dogane tramite avviso di pagamento. I rimborsi delle somme indebitamente pagate a titolo di accisa devono essere richiesti a pena di decadenza entro due anni dalla data del pagamento. Nei casi in cui sia presentata la dichiarazione di consumo, il termine decorre dalla data di presentazione di quest ultima.
18 La dichiarazione di consumo I soggetti obbligati, con esclusione di quelli che hanno sottoscritto una convenzione di abbonamento sono tenuti a presentare all Ufficio delle Dogane competente ogni anno entro il mese di marzo una dichiarazione di consumo contenente tutti i dati identificativi dell officina nonché tutti gli elementi necessari a determinare il debito di imposta.
19 La dichiarazione di consumo Alla presentazione della dichiarazione di consumo sono tenuti anche i soggetti individuati nell art. 53 bis del Testo Unico e cioè coloro che producono energia e la cedono completamente alla rete ovvero coloro che effettuano attività di vettoriamento
20 La dichiarazione 2014 Il modello della dichiarazione relativa ai consumi del 2013 da presentare entro marzo 2014 è stata aggiornata nell ottica di semplificazione in linea con le indicazioni comunitarie e con la normativa vigente
21 Le novita Sono state apportate modifiche in funzione della tipologia del soggetto dichiarante. Sono state individuate tre macro categorie di soggetti
22 I soggetti Soggetto obbligato con licenza: vi rientrano sia le officine di produzione, che gli utilizzatori con uso promiscuo che le officine di acquisto. Tale categoria è ulteriormente distinta in : Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente Altre officine
23 Soggetto obbligato con autorizzazione: ossia i soggetti che fatturano l energia elettrica ai consumatori finali Soggetto non obbligato :ossia i soggetti che cedono interamente alla rete l energia prodotta o ne curano il vettoriamento
24 I quadri della dichiarazione Ciascun soggetto dovrà compilare i quadri della dichiarazione che consentano di rappresentare l attività svolta. A tale fine, l operatore, inseriti i propri dati nel frontespizio, avrà a disposizione i quadri appropriati da compilare a seconda dell attività e del tipo di impianto censiti nell Anagrafica dell Ufficio
25 Nel dettaglio Soggetto obbligato con licenza : 1)Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente: i quadri da compilare riguarderanno l energia prodotta (A), i consumi esenti (L) l eventuale cessione in rete (G) 2) Altre officine : i quadri da compilare sono i dati di produzione o acquisto, l eventuale cessione in rete, i consumi per uso proprio, nonché quelli relativi alla liquidazione ed al riepilogo e saldo dell accisa.
26 Soggetti obbligati con autorizzazione: i quadri da compilare riguardano l energia acquistata, quella fatturata ai consumatori finali nelle diverse tipologie di impiego e quelli relativi alla liquidazione e al saldo dell accisa
27 Soggetti non obbligati : dovranno compilare i quadri esclusivamente riferiti all energia prodotta (A) e a quella ceduta alla rete (G), ovvero nel caso di vettori, della energia ricevuta (H) e a quella ceduta (G)
28 Le ulteriori novita A seguito della soppressione delle addizionali sono stati eliminati i quadri ad esse riferiti E stato introdotto come nuovo elemento informativo un allegato per l indicazione dei volumi acquistati e dei relativi fornitori Come elemento di semplificazione è stata eliminata la rappresentazione mensile dei consumi, con esclusione dei soggetti obbligati con licenza, in quanto la tassazione avviene per scaglioni di consumo mensile
29 Grazie per l attenzione Monica Zini Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia Tel. 0522/ Monica.Zini@agenziadogane.it
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