CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI. Art. 1

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1 CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo IX del D.P.R , n.ro 396, i medici, a norma dell art. 103 sub a) del T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D , n.ro 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. 2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità, il comune deve darne informazione alla A.S.L. nel cui territorio di competenza è avvenuto il decesso. 3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall art. 100 del D.P.R , n.ro Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all art L obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. 6. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Nazionale di Statistica. 7. copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune dove è avvenuto il decesso all A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso. Art Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Art Le funzioni di medico necroscopo di cui all art. 74 del D.P.R , n.ro 396, sono esercitate da un medico nominato dalla A.S.L. competente. 2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l apposito certificato previsto dal citato art La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 7, 8 e 9, e comunque non dopo le 30 ore. Art Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all A.S.L. competente per territorio. 1

2 2. Salvo diverse disposizioni dell autorità giudiziaria, l A.S.L. incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art L autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall ufficiale dello stato civile. 2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente articolo. Art Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell art. 37 del D.P.R , n.ro 396, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione tra le 20 e le 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.U.S.L. 3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimenti di presunta età inferiore alle 20 settimane. CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né tumulato, inumato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi previsti dall art. 8 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R , n.ro 285. Art Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dei dubbi di morte apparente, l osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall art. 8 del citato regolamento di polizia mortuaria. Art Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell A.S.L. il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art.10 2

3 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art Il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte; b) morte in seguito a qualunque accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, delle quali si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento Art Il comune deve disporre di un obitorio per l assolvimento delle seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell autorità giudiziaria; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività Art I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell ambito del cimitero, o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI Art Trovano applicazione le norme del Capo IV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R , n.ro Il trasporto delle salme è: Art. 15 3

4 a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall autorità comunale, quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso, secondo modalità che garantiscano il decoro del servizio. 2. L A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferendone annualmente al sindaco e proponendo i provvedimenti necessari. Art Il trasporto di un cadavere, di ossa umane o di resti mortali entro l ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco. 2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi nei quali eventualmente dia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze. Art Il trasporto di un cadavere in altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. 2. All infuori del caso suesposto, il trasporto delle ceneri da un comune ad un altro è sottoposto all autorizzazione di cui all art. 16. Art L incaricato del trasporto di un cadavere fuori comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco dove è avvenuto il decesso. CAPO V SERVIZIO DEI CIMITERI Art A norma dell art. 337 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D , n.ro 1265, il comune deve avere almeno un cimitero con un reparto a sistema di inumazione, scelto tenendo conto delle prescrizioni dettate dall art. 68 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R , n.ro 285. Art Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5 dell art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R , n.ro 285, e per le quali i familiari non abbiano richiesto altra destinazione. 4

5 Art Nei cimiteri presenti nella circoscrizione territoriale del comune devono essere ricevuti, sempre che non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, indipendentemente dalla loro residenza in vita; b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso; c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in forma privata nel cimitero del comune (tomba di famiglia); d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 6; e) i resti mortali dei soggetti sopra elencati. Art La manutenzione, l ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco. 2. Il coordinatore sanitario della A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio 3. Nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno l orario per il compimento delle operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione è così individuato: dalle ore 7.30 alle ore Nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno l orario per il compimento delle operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione è così individuato: dalle ore 7.30 alle ore e dalle ore alle ore Nessuna operazione di polizia mortuaria può essere compiuta al di fuori del predetto orario. Art Concorrono all esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: a) per la parte amministrativa l Ufficio Servizi Demografici; b) per la parte sanitaria il coordinatore sanitario della A.S.L.; c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione,...) l Ufficio Tecnico. Art Il cimitero deve avere un custode. 2. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l autorizzazione al seppellimento di cui all art. 5 del presente regolamento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, la data e l ora dell inumazione, il numero del cippo ed il numero del permesso di seppellimento; b) le tumulazioni eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, la data e l ora della tumulazione, la localizzazione del tumulo ed il numero del permesso di seppellimento. c) le operazioni di collocazione di resti o ceneri in cellette, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, la data e l ora della collocazione nella celletta, la localizzazione della stessa ed il numero del permesso di seppellimento. 5

6 d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Art I registri di cui al precedente articolo debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Art L incaricato del servizio di custodia è alle dipendenze dell Ufficio Servizi Demografici per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dal coordinatore sanitario della A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie. Art Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è incaricato di assolvere specifici compiti attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R , n.ro 285, nonché del presente regolamento comunale. CAPO VI SEPOLTURE Art Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. 2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del Capo XIV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R , n.ro Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle, tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, secondo le norme del capo XV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R , n.ro 285. Art Le inumazioni vengono accordate gratuitamente per la sepoltura di coloro che possiedono i requisiti di cui all art. 20 del presente regolamento ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. 2. La durata ordinaria delle inumazioni è fissata in dieci anni. 3. Alla scadenza del termine decennale, è data facoltà alla parte interessata di chiedere il rinvio, secondo i modi ed i tempi di cui all art. 34, comma 1; il rinnovo viene concesso compatibilmente con la capienza dei campi destinati alle inumazioni, ed è in ogni caso fatta salva la facoltà di revoca qualora ciò si rendesse necessario per dar luogo a nuove inumazioni. In caso di necessità di procedere ad esumazioni delle salme seppellite da oltre dieci anni, si segue l ordine cronologico delle operazioni di inumazione. 3. Le salme seppellite con il sistema dell inumazione da meno di dieci anni possono essere esumate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero: in tal caso dovrà essere assegnata un altra sepoltura. 6

7 Art Sono sepolture a sistema diverso dall inumazione e costituiscono materia di concessione amministrativa da parte del Comune: 2. Tumulazione delle salme in loculi individuali; durata della concessione, secondo la volontà espressa dal concessionario: a. anni trenta; b. anni venti; b) collocazione dei resti mortali o delle ceneri in cellette; durata della concessione: anni venti; c) tumulazione delle salme, collocazione dei resti mortali o delle ceneri in tombe o cappelle di famiglia edificate su aree interne al cimitero individuate dall amministrazione comunale; durata della concessione: anni novantanove. Art Le concessioni relative alle sepolture a sistema diverso dall inumazione vengono disposte, previa presentazione di regolare istanza, con apposito atto da stipularsi fra il responsabile dell area amministrativa ed il concessionario e sono soggette al pagamento di una tariffa determinata con atto della Giunta Comunale. 2. Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare l importo della concessione, le spese ed i diritti contrattuali. Art La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall apposito contratto e dai progetti, qualora richiesti. 2. Le spese di manutenzione delle sepolture a sistema diverso dall inumazione sono a carico dei concessionari. Art Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipulazione delle stesse. 2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione: a) per i loculi per un periodo pari a dieci ovvero a quindici anni previo pagamento di quota parte della tariffa cimiteriale vigente al momento del rinnovo rapportata alla durata del rinnovo stesso, soggetta, ove ricorra il caso, alle maggiorazioni previste dagli articoli 36 e 37 del presente regolamento; b) per le cellette per un periodo pari a venti anni, previo pagamento della tariffa cimiteriale vigente al momento del rinnovo, soggetta, ove ricorra il caso, alle maggiorazioni previste dagli articoli 36 e 37 del presente regolamento; c) per le aree su cui sono state edificate tombe di famiglia, per un periodo uguale a quello stabilito all atto della prima concessione, dietro pagamento della tariffa cimiteriale vigente. Art. 34 7

8 1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituisce legale presunzione di abbandono; in tale caso il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere al cimitero sei mesi prima della scadenza della concessione apposito avviso recante l elenco delle concessioni in scadenza. 2. Quanto posto sulle sepolture oggetto di concessione scaduta cade in proprietà del comune. 3. Il loculo o la celletta o l area oggetto di concessione scaduta rientrano in possesso del comune; la salma eventualmente non ancora riducibile verrà inumata, i resti mortali o le ceneri verranno posti nell ossario comune. 4. Nei casi di cui al comma precedente, è data facoltà agli eredi di chiedere la concessione di un loculo per la tumulazione della salma non ancora riducibile, o di una celletta per la collocazione dei resti o delle ceneri. Art Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. Art Il responsabile dell area amministrativa individua annualmente con propria determinazione, in base alla disponibilità di ciascun cimitero, il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono essere destinati a ricevere le salme o i resti mortali di coloro che, pur non avendo i requisiti di cui all articolo precedente, si trovano tuttavia in una delle seguenti condizioni: a) siano nati nel comune; b) siano stati, in vita, residenti nel comune, pur non essendolo al momento del decesso; c) abbiano sepolti nel comune il coniuge o parenti o affini fino al 2 grado. 2. Nei casi elencati al comma precedente, la concessione del loculo, o della celletta ossario, o della celletta cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento della tariffa cimiteriale in vigore maggiorata del 50%. 3. Il responsabile dell area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per l accoglimento delle istanze l ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma. 4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene seguito l ordine cronologico di decesso e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio.. Art Il responsabile dell area amministrativa individua annualmente, in base alla disponibilità di ciascun cimitero, con propria determinazione il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono essere destinati a ricevere le salme o i resti mortali di coloro che non possiedono i requisiti di cui all articolo precedente. 2. Nei casi elencati al comma precedente, la concessione del loculo, o della celletta ossario, o della celletta cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento del triplo della tariffa cimiteriale in vigore. 3. Il responsabile dell area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per l accoglimento delle istanze l ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma. 4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene seguito l ordine cronologico di decesso e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio.. Art. 38 8

9 1. Il responsabile dell area amministrativa individua annualmente, in base alla disponibilità di ciascun cimitero, con propria determinazione il numero di loculi ed il numero di cellette ossario/cinerarie che possono essere destinati, quando tempo verrà, a ricevere le salme o i resti mortali di coloro di persone ancora in vita che abbiano compiuto il 70 anno di età e che abbiano sepolto nel cimitero il coniuge, o un genitore o un figlio. 2. Qualora ricorra uno dei casi previsti dal precedente comma, la concessione del loculo, o della celletta ossario, o della celletta cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento: a) della tariffa cimiteriale in vigore, maggiorata del 50%, nel caso in cui la persona la cui salma/resti, quando tempo verrà, saranno destinati alla sepoltura risieda nel Comune; b) del triplo della tariffa cimiteriale in vigore in tutti gli altri casi. 3. Il responsabile dell area amministrativa procede alla concessione osservando quale criterio per l accoglimento delle istanze l ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a concorrenza del numero di loculi e cellette determinato ai sensi del primo comma. 4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene data precedenza all istanza presentata dalla persona più anziana e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio. Art Qualora il concessionario o i suoi eredi lo richiedano, è possibile collocare in un loculo ove sia già tumulata una salma un urna contenente i resti o le ceneri di un defunto, dietro versamento di una somma pari al 20% della tariffa vigente per i loculi, nel rispetto degli articoli 36 e 37, rapportata al periodo mancante alla scadenza della concessione. 2. Qualora la capienza del loculo lo consenta, è data la possibilità di collocare nel loculo, secondo le modalità di cui al precedente comma, anche più di un urna. 3. Nel caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, oltre alla tariffa di rinnovo dovrà essere versata per ognuna delle urne riposte nel loculo un ulteriore somma pari al 20% della tariffa stessa. Art Qualora il concessionario o i suoi eredi lo richiedano, è possibile collocare in un celletta ove sia già collocata un urna contenente i resti o le ceneri di un defunto un altra celletta contenente resti o ceneri, dietro versamento di una somma pari al 25% della tariffa vigente per le cellette, nel rispetto degli articoli 36 e 37, rapportata al periodo mancante alla scadenza della concessione. 2. Qualora la capienza della celletta lo consenta, è data la possibilità di collocare nella stessa, secondo le modalità di cui al precedente comma, anche più di un urna. 3. Nel caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, oltre alla tariffa di rinnovo dovrà essere versata per ognuna delle urne aggiuntive riposte nella celletta un ulteriore somma pari al 25% della tariffa stessa. Art Per ottenere la concessione dell area per la costruzione di una tomba di famiglia, l interessato dovrà presentare istanza in carta legale al Sindaco. 2. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero di aree disponibili, per l assegnazione si seguono, nell ordine, i seguenti criteri: a) residenza nel comune; b) data di acquisizione dell istanza a protocollo comunale; c) sorteggio 3. Le tombe di famiglia dovranno essere realizzate in conformità al progetto tipo redatto dall Ufficio Tecnico Comunale, sia per tipo di materiali che di caratteristiche costruttive. Art. 42 9

10 1. L area viene assegnata dal responsabile dell area amministrativa, con proprio provvedimento, in base ad un prezzo a mq stabilito dall amministrazione comunale; lo stesso responsabile stipula per conto del comune il contratto con il concessionario. 2. La concessione dell area ha durata pari a novantanove anni a far data dalla stipulazione del contratto. 3. Il progetto di costruzione deve essere presentato all Ufficio Tecnico comunale entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di esecutività del provvedimento di assegnazione dell area. 4. La stipula del contratto deve avvenire entro un mese dal rilascio della concessione edilizia. Art La concessione dell area decade di diritto nei seguenti casi: a) soppressione del cimitero; in tal caso il concessionario ottiene il rimborso del prezzo pagato per la concessione dell area; b) mancato inizio dei lavori di costruzione entro 12 mesi dalla data della concessione edilizia; in tal caso il concessionario ottiene il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione dell area; c) mancata ultimazione dei lavori entro 36 mesi dall inizio degli stessi; in tal caso il concessionario ottiene il rimborso del 50% del prezzo pagato per la concessione dell area e rientrano nella piena disponibilità del Comune i manufatti eventualmente realizzati; d) totale difformità dell opera rispetto al progetto autorizzato; non si ha alcun rimborso dell importo versato e sono a carico del concessionario gli oneri per la demolizione delle opere. 2. La parte interessata può richiedere, tanto per l inizio quanto per l ultimazione dei lavori, proroga motivata, che viene accordata una sola volta in presenza di cause di forza maggiore dalla competente autorità comunale. Art L area concessa a norma dell art. 41 non è trasferibile a nessun titolo, salvo quanto disposto dall art. 47 Art Le spese per il perfezionamento del contratto di concessione sono a carico del concessionario. Art In ciascuna tomba di famiglia è consentita la tumulazione - o la collocazione di resti e ceneri - del concessionario, del coniuge e di persone legate da vincoli di parentela od affinità riconosciuti dalla legge ai sensi dell articolo 74 e seguenti del codice civile. Art Ove la sepoltura privata - anche se edificata in forza di concessione perpetua antecedente all entrata in vigore del presente regolamento - risulti in stato d abbandono, il Comune, previa diffida al concessionario o ai suoi familiari rimasta ineseguita decorsi sei mesi, può procedere alla rimozione totale o parziale dei manufatti, a spese del concessionario e degli altri aventi diritto. 2. Qualora il concessionario o gli aventi diritto non intendano sostenere gli oneri della manutenzione o rimozione e rinuncino alla concessione, il comune ottiene la piena disponibilità dell area e dei manufatti, provvedendo altresì a propria cura e spese a diversa sistemazione delle salme e dei resti deposti nella tomba di famiglia. 10

11 3. Nel caso di difficile identificazione e reperibilità degli aventi diritto e nel caso in cui la tomba risulti in stato di abbandono ed incuria da almeno cinque anni, e siano trascorsi almeno trent anni dall ultima tumulazione, la notifica della diffida avviene mediante affissione di idoneo avviso all albo pretorio del comune e ai cancelli del cimitero. CAPO VII CREMAZIONE Art La cremazione avviene nel rispetto delle norme del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria. CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall inumazione e sono regolate dal sindaco, fatta salva la facoltà di cui all art. 29, comma Le fosse liberate dai resti sono utilizzate per nuove inumazioni. Art Le salme possono essere esumate prima del turno decennale di rotazione per ordine dell autorità giudiziaria o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o procedere a cremazione. 2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della A.S.L e dell incaricato del servizio di custodia. 3. Salvo i casi ordinati dall autorità giudiziaria, non si può dar luogo ad esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio. agosto, settembre; b) qualora si tratti di decesso avvenuto per malattia infettiva contagiosa, a meno che, trascorsi almeno due anni, il coordinatore sanitario dichiari l assenza di ogni pregiudizio per la salute pubblica. Art Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie vengono raccolte e collocate nell ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse richiedano di deporli in luoghi di sepoltura avuti in concessione, ai sensi delle norme di cui al Capo VI del presente regolamento Art Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 11

12 2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un opportuna apertura. 3. Qualora l estumulazione avvenga allo scadere di concessione almeno ventennale, il periodo di inumazione può essere inferiore a dieci anni, ma deve almeno essere quinquennale. 4. Qualora le salme estumulate siano completamente mineralizzate, può provvedersi direttamente alla raccolta dei resti mortali in urne ossario su parere del coordinatore sanitario. Art Il sindaco può autorizzare, in ogni momento e dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione, l estumulazione di feretri destinati al trasporto in altra sede, previa dichiarazione circa la perfetta tenuta del feretro e l assenza di pericolo per la salute pubblica da parte del coordinatore sanitario. 2. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall art. 51, commi 1 e 2, del presente regolamento. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R , n.ro 285, e alle disposizioni che verranno eventualmente approvate in sostituzione di quelle attualmente vigenti. Art Coloro che hanno ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la concessione ventennale di un loculo, hanno facoltà di estendere la durata della concessione a trenta o quarant anni, integrando proporzionalmente il corrispettivo a suo tempo versato. Art E fatto obbligo ad ognuno di osservare e far osservare il presente regolamento, che si compone di 57 articoli. Art Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale e diverrà esecutivo nel rispetto delle norme vigenti. 12

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