COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como)
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- Rita Lazzari
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1 COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como) REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ENTE LOCALE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 23/03/2015 Indice: Art. 1 Finalità del Regolamento Art. 2 Programmazione alienazioni e competenze degli organi Art. 3 Individuazione del valore di vendita Art. 4 Beni vincolati Art. 5 Vendita di beni soggetti a diritti di prelazione Art. 6 Permuta Art. 7 Procedure di vendita Art. 8 Procedura aperta Art. 9 Procedura negoziata Art. 10 Spese contrattuali Art. 11 Gare esperite Art. 12 Stipulazione del contratto Art. 13 Cessione del contratto 1 di 5
2 Art. 1. Finalità del regolamento Il presente regolamento comunale disciplina ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127, le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni. Art. 2. Programmazione alienazioni e competenze degli organi 1. Il Consiglio comunale, su proposta del Responsabile competente all interno dell ente, individua annualmente i singoli immobili ricadenti nel territorio non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali da dismettere ed approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili. 2. Tale deliberazione vale come atto fondamentale programmatorio e autorizzativo, ai sensi dell art. 42 comma 2, lett. L) del decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui all art. 1, sono di competenza del Consiglio Comunale. 4. In presenza dell atto consiliare di cui sopra la competenza spetta alla Giunta Comunale in ordine all aggiornamento, ove necessario, del valore di stima. 5. L adozione delle procedure di esecuzione di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico è di competenza del responsabile Unico del Procedimento. Art. 3. Individuazione del valore di vendita 1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene stesso, preferibilmente a cura degli uffici interni a ciò deputati, mediante perizia di stima. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento di incarico. L amministrazione può stabilire di avvalersi anche dell Agenzia del Territorio. 2. Il valore stimato è la base per la successiva gara. 3. La perizia estimativa deve espressamente specificare: i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore dì mercato dell'immobile; la quantificazione della consistenza dei miglioramenti apportati all'immobile e delle opere di straordinaria manutenzione realizzate a spese dell'eventuale detentore, delle quali questi debba essere rimborsato, ove presenti; il grado di appetibilità del bene e il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica. Art. 4. Beni vincolati La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributi dello Stato a fondo perduto è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo. Art. 5. Vendita di beni soggetti a diritti di prelazione Quando sul bene che si intende alienare può essere vantato un diritto di prelazione o di 2 di 5
3 analoga valenza, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e gli atti e/o provvedimenti relativi all'esperimento di gara o alla procedura di vendita dovranno essere notificati nei modi previsti dalle disposizioni in materia. Art. 6. Permuta Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare a trattativa diretta il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 3, comma 1, che ne attesti l equivalenza di valore. Art. 7. Procedure di vendita 1. Ai sensi dell art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte. 2. I contraenti vengono individuati mediante: A) Procedura aperta quando: il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, superiore a Euro, sia riconducibile ad un numero vasto, a livello sovracomunale. L individuazione avviene col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa sigillata (valore superiore a euro). B) Procedura negoziata quando: l'appetibilità del bene è, per la sua ubicazione, la scarsa consistenza e il modesto valore, circoscritta ad un ristretto ambito di interessati fra gli abitanti della zona di ubicazione dell'immobile stesso e, comunque, nei seguenti casi: Procedura aperta deserta, purché il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano variati se non a tutto vantaggio del Comune; Quando l alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a ,00; Motivi d urgenza debitamente esplicitati; Qualora trattasi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato. C) Diretta alienazione con un unico soggetto nei seguenti casi: Art. 128, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006; Quando l alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici ovvero associazioni senza scopo di lucro se l acquisto dell immobile da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità; Qualora il valore del bene non sia superiore a Euro ,00. Art. 8. Procedura aperta 1. La gara deve essere esperita mediante offerte per schede segrete secondo quanto previsto per l'asta pubblica dal R.D. 23/5/1924 n. 827, dalla Legge 24/12/1908, n. 783 e dal R.D. 17/06/1909, n La presentazione delle offerte deve avvenire secondo le modalità ed i termini fissati dall'avviso d'asta. 3. I bandi vanno pubblicati per almeno 30 gg. consecutivi: A) All albo pretorio comunale On-line, all albo pretorio dell Unione Lario e Monti, nonché sul sito Web del Comune e nell apposita sezione dell amministrazione trasparente, qualora si tratti di 3 di 5
4 alienazioni di beni di valore pari o superiore a e inferiore a ,00. B) Agli albi e sul sito previsti di cui al punto a) e per estratto su quotidiano a diffusione locale qualora si tratti di alienazioni di beni di valore superiore a ,00 Euro; 2. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme alla offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. 3. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal bando di gara. 4. In caso di parità si procede, seduta stante, ad una nuova offerta segreta, con proposte in aumento tra i soggetti che hanno presentato offerte di pari importo. L aggiudicazione viene fatta a favore del soggetto che ha presentato l offerta più alta. Ove tutti coloro che hanno formulato offerte uguali non fossero presenti o se presenti non volessero migliorare l offerta, si estrae a sorte il vincitore. L aggiudicazione può aversi anche in presenza di un'unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo di stima del bene. 5. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. 6. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto. E' data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione, purché consistente in somme di denaro. 7. Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. In caso di mancata stipulazione per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune, previa diffida ad adempiere entro i successivi 15 giorni, provvederà ad introitare l'intero importo della cauzione o della caparra prestata. Art. 9. Procedura negoziata 1. La procedura negoziata è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicità mediante: affissione di avviso manifestazione di interesse all'albo Pretorio On-line e sul sito Web del Comune per un minimo di 15 giorni. 2. Le manifestazioni di interesse all acquisto devono essere presentate entro il termine previsto nella manifestazione stessa, corredata dalla documentazione richiesta. 3. Saranno invitati a presentare offerta gli operatori che hanno presentato richiesta nei termini e che si sono qualificati per la fase successiva. 4. La presentazione delle offerte deve avvenire secondo le modalità ed i termini fissati dalla lettera di invito. 5. La lettera di invito deve contenere nell indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia in aumento rispetto al prezzo a base di gara; 6. Per lo svincolo della cauzione e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme. Art. 10. Spese contrattuali Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che, per legge, gravano sulla parte alienante, sono a carico dell'aggiudicatario. Art. 11. Gare esperite Gli esiti delle gare nonché quelli delle procedure negoziate, sono pubblicati all Albo Pretorio Online del Comune. 4 di 5
5 L avviso di gara o procedura negoziata esperita descrive il numero delle offerte presentate, l aggiudicatario, l aumento percentuale e il prezzo contrattuale. Art. 12. Stipulazione del contratto Con la comunicazione di accettazione dell offerta, il Comune di Blevio invita l acquirente a scegliere un notaio di fiducia per la stipulazione del contratto di compravendita assegnando un termine di decadenza. Le spese notarili, le imposte e le tasse e ogni altro onere diretto o indiretto, relative all acquisto sono a carico dell acquirente. Il prezzo deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito, nell ambito dei seguenti criteri: 1. In unica soluzione. Almeno tre giorni prima della stipulazione del contratto di compravendita l acquirente deve versare la somma pattuita, come indicata nella comunicazione di accettazione dell offerta, alla tesoreria del Comune di Blevio che rilascia quietanza; 2. Con dilazione temporale massima di anni 10 dalla stipula del contratto con versamento al rogito, nelle modalità di cui al comma precedente, dell importo minimo del 35 % (trentacinque) del prezzo. Il pagamento della parte dilazionata avverrà in rate semestrali di ammortamento al tasso d interesse pari a quello riconosciuto,anno per anno, dal tesoriere comunale per le giacenze del Comune, aumentato di punti 1 (uno). In questo caso: l acquirente al momento della sottoscrizione dell atto notarile di compravendita dovrà produrre apposita fidejussione, a prima richiesta, bancaria o assicurativa che resterà vincolata fino al pagamento dell ultima rata a garanzia del prezzo e di ogni e qualunque spesa che il Comune dovesse sostenere a seguito del mancato pagamento del prezzo totale e delle eventuali spese; La costituzione della nuova garanzia con fidejussione sostituisce ad ogni effetto quella prestata in sede di gara che verrà restituita, alla sottoscrizione del contratto, seduta stante all acquirente. il contratto viene stipulato con patto di riservato dominio ai sensi dell art e segg. del C.C. fino al pagamento dell ultima rata del prezzo. Art. 13. Cessione del contratto Nel caso che l acquirente richieda di effettuare il pagamento con dilazione del pagamento ai sensi del precedente Art. 12 punto 1), dovrà dichiarare, al momento della stipulazione dell atto, in modo esplicito che accetta la possibilità per il Comune di cedere il contratto medesimo a soggetti terzi al fine di consentire al Comune medesimo di riscuotere anticipatamente la restate somma della vendita. 5 di 5
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