ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A.
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1 ARAG ASSICURAZIONI RISCHI AUTOMOBILISTICI E GENERALI S.P.A. Contratto di assicurazione di Tutela legale ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia Ed. 10/2012 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa sulla privacy d) Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 10/2012 1
2 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. Società a Socio Unico ( la Società ). Soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della società ARAG SE, comunicazione ai sensi dell Art.2497 bis I comma C.C. b) Sede legale e direzione generale: Viale del Commercio, VERONA VR (ITALIA). c) Recapito telefonico: Sito internet: - Indirizzo di posta elettronica: arag@arag.it. d) Impresa autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (Gazzetta Ufficiale del n.119), iscritta all'albo imprese ISVAP con il n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio approvato relativo all esercizio Il patrimonio netto della Società ammonta a 23,6 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 26 milioni di euro e Riserve Patrimoniali pari a - 2,4 milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 113,5%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto può essere disdettato mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell assicurazione. In mancanza di tale comunicazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente. Nel caso in cui ci sia un sinistro in corso, dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, è possibile recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi sempre con lettera raccomandata; in questo caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Si rinvia all Art. 7 Decorrenza e durata del contratto e della copertura assicurativa e all Art. 8 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all Art. 1 Oggetto dell Assicurazione. Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell ambito dell estensione territoriale specificati nelle Condizioni di assicurazione: difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni in ambito, vita privata e in relazione all immobile difesa penale per delitti dolosi in ambito vita privata e in relazione all immobile resistenza a richieste risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi chiamata in causa dell Assicuratore di Responsabilità Civile del capofamiglia e/o della polizza multirischi dell abitazione sottoscritta dagli assicurati. L indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rinvia altresì all Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione, Art Prestazioni garantite per gli aspetti di dettaglio. 2
3 Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all Art. 2 Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione, Art. 3 Indicazioni e dichiarazioni Aggravamento e diminuzione del rischio, art. 7 Decorrenza e durata del contratto e della copertura assicurativa, Art. 9 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa, Art. 13- Gestione del caso assicurativo e all Art. 22 Esclusioni per gli aspetti di dettaglio. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale secondo le modalità presenti all interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, all Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione, Art.10, ultimo capoverso Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo, Art.17 - Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio e Art.21 - Prestazioni garantite delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento del massimale per caso assicurativo: Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite ,00 Spese legali 9.000,00 Spese peritali 2.000,00 Totale oneri ,00 Importo rimborsabile ,00 Meccanismo di funzionamento del massimale per anno assicurativo: Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite: ,00 e con limite per anno assicurativo : ,00 Spese legali 1 sinistro (insorto a marzo anno 2013 ) 3.000,00 Spese peritali 1 sinistro 700,00 Totale oneri 3.700,00 Spese legali 2 sinistro (insorto a luglio anno 201 3) 4.000,00 Spese peritali 2 sinistro 1.000,00 Totale oneri 5.000,00 Spese legali 3 sinistro (insorto a ottobre anno 20 13) 2.000,00 Spese peritali 3 sinistro 1.500,00 Totale oneri 3.500,00 Totale oneri sinistri per anno ,00 Totale importo rimborsabile (anno 2013) ,00 Meccanismo di funzionamento del sottolimite per la chiamata in causa dell assicuratore di Responsabilità Civile previsto all Art. 21 comma 4 Prestazioni garantite: Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite (per sinistro) ,00 Sottolimite indicato nel normativo per l atto di chiamata in causa 1.000,00 3
4 Spese legali 1.400,00 Totale oneri 1.400,00 Importo rimborsabile 1.000,00 = 1.000,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità In sede di sottoscrizione del contratto il Contraente dichiara: di non essere Contraente di un altra polizza ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia: (Vedi dichiarazione riportata sul frontespizio di polizza: Il sottoscritto dichiara che né lui né altro soggetto presente nel suo stato di famiglia ha già assicurato lo stesso rischio presso ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A con un contratto ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia attivo alla data di stipula della polizza.) di essere consapevole che la terza e la quarta garanzia possono essere utilizzate solo in presenza di garanzia di Responsabilità Civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione. (Vedi dichiarazione riportata sul frontespizio di polizza: Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le garanzie di cui all art. 21 punti 3 e 4 sono utilizzabili solo in caso di esistenza di polizza di Responsabilità Civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione sottoscritta da lui o da un soggetto presente nel suo stato di famiglia (vedi art. 5).) Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all Art. 3 Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio e all Art. 5- Polizza Responsabilità civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze. Avvertenza: il contratto non contiene delle cause di nullità. Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all art.1895 o del Codice delle Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all Art. 3 comma 1 Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Di seguito si illustra in forma esemplificativa un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio. Esempio L assicurato ha stipulato una polizza di Responsabilità Civile Multirischi dell abitazione e successivamente una polizza ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia. Dopo alcuni anni l assicurato decide di non rinnovare la polizza RC Multirischi, ma di mantenere attiva comunque la polizza ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia. In questo caso l assicurato sarà consapevole che, nonostante la diminuzione del rischio in capo alla polizza di Tutela Legale (in quanto non potrà usufruire delle Garanzie 3 e 4), dovrà pagare il medesimo premio pagato in vigenza di polizza di RC, in quanto la polizza ha un premio fisso. In alternativa potrà decidere di disdire il contratto ARAG Tutela Legale per il Capofamiglia nei termini stabilii dallo stesso. 6. Premi Il premio deve essere pagato per l intera annualità assicurativa, e non sono previste possibilità di frazionamento rateale. Il premio deve essere pagato all Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente ( esempi: bonifico bancario, contanti, assegno non trasferibile). 4
5 Qualora il contratto sia intermediato da una Banca, il mezzo di pagamento consentito dalla Società, previsto dalla normativa vigente, salvi i limiti previste dalla stessa e dalle disposizioni dell Autorità di Vigilanza, è il RID bancario. Si rinvia all Art. 9 Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: non è prevista la possibilità di applicare sconti di premio. 7. Rivalse Recupero somme Avvertenza: il contratto non prevede azioni di rivalsa nei confronti del contraente, ma unicamente azioni di recupero degli importi pagati a titolo di garanzia nei soli confronti dei soggetti terzi ove soccombenti nell azione giudiziale o comunque tenuti al pagamento e sino a concorrenza di quanto erogato. Si rimanda all Art Recupero di somme delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto può essere risolto da entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società. Si rinvia all'art. 8 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall Art.2952 al 1 e 2 comma del Codice Civile) o da l momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto. Avvertenza: il contratto prevede un termine di decadenza di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell Art. 180 del D.Lgs. n 209/05, le par ti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il premio pagato per l assicurazione è soggetto all aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25%. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: l Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax e la posta ordinaria. Si rinvia agli Artt. 11 Termini di denuncia del caso assicurativo Art.12 Fornitura dei mezzi di prova e documentazione e Art. 13 Gestione del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: 5
6 ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. - Servizio Reclami, Viale del Commercio, 59, Verona VR, Fax: Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma ( I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente stesso. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., Divisione Tecnica Sinistri, Viale del Commercio, 59, Verona VR, fax Avvertenza: dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio anche per i contratti di assicurazione, cioè dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. 15. Arbitrato Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all Art. 13 comma 5 - Gestione del caso assicurativo delle Condizioni Generali di assicurazione. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'autorità Giudiziaria. 16. Conflitto di interessi La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile. 6
7 17. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo In riferimento all Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito nella sezione prodotti e servizi Fascicoli Informativi. ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Il Dirigente responsabile Underwriting & Pricing Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 10/2012 7
8 Glossario Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Accertamento tecnico preventivo: istituto processuale, pregiudiziale, regolato dall art. 696 c.p.c. mediante il quale a seguito dell incarico da parte del Giudice ad un Consulente Tecnico, viene accertato dallo stesso lo stato dei luoghi, o la qualità o la condizione di cose suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo. Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti. Anno solare: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza. Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicuratore della Responsabilità Civile: Compagnia di Assicurazione con la quale un soggetto sottoscrive una polizza assicurativa a garanzia del proprio patrimonio contro il rischio di eventuali richieste di risarcimento danni da parte di terzi per danni da lui causati. Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia. Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Calamità naturale: lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e dell agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale. Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione. Certificato di stato di famiglia: l attestazione riguardante la composizione della famiglia anagrafica, cioè dell insieme di persone unite dal vincolo della parentela, coniugio, affinità, adozione o che per motivi affettivi instaurano una stabile convivenza. Conflitto di Interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del contraente. Contributo Unificato: imposta di bollo sugli atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n Controparte: la parte avversaria in una controversia. Consulente tecnico d ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'ufficio. Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell accertamento tecnico preventivo) incarica una 8
9 persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione di Tutela Legale e che si impegna al versamento dei premi alla Società. Costituzione di parte civile: soggetto che, all interno del processo penale, esercita l azione civile è denominato parte civile. L azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L atto che introduce l azione civile nel processo penale è l atto di costituzione di parte civile oppure l atto di trasferimento in sede penale dell azione civile, già promossa nella sua naturale sede. Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale. Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l evento lesivo. Delitto doloso: qualsiasi delitto all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell imputazione (per esempio da doloso a colposo). Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. Esecuzione forzata: attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in: - Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione; - Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione. Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU. Estinzione del reato: le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che per l'ordinamento giuridico italiano annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato. Sono: morte del reo prima della condanna (150cp) amnistia (151cp) rimessione della querela (152) prescrizione del reato (157cp) oblazione (contravvenzioni) 162cp sospensione condizionale della pena (167cp) perdono giudiziale per i minori di anni 18 (169cp) Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto. Isvap: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo 9
10 Massimale per caso assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell art. 1 Oggetto dell Assicurazione Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i casi assicurativi insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri indicati nell art. 1 Oggetto dell Assicurazione. Mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di azienda; - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari. Multa: vedi Ammenda. Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari fase del procedimento penale antecedente rispetto all eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell assicurazione. Primo rischio (copertura assicurativa in): Forma di assicurazione mediante la quale l assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali. 10
11 Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come atto bensì come rapporto : si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità. Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Secondo rischio (copertura assicurativa in): Copertura assicurativa attivabile solamente dopo l esaurimento del limite (capitale o massimale) della polizza di primo rischio. Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. Sequestro: vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Spese legali: le somme dovute all'avvocato per l'attività di assistenza svolta in favore del proprio assistito. Spese liquidate: spese spettanti all avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. Spese peritali: : somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. Società: l impresa assicuratrice ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale). Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n Artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 10/
12 Condizioni Generali di Assicurazione Avvertenza: Le parti evidenziate e scritte corsivo vengono personalizzate in base alla tipologia di polizza acquistata Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa. Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione 1. ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri legali e peritali non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza all art. 21- Prestazioni garantite. 2. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 14 comma 1. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 2. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi. 3. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali sulla base dell esito della controversia. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso. 3. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Codice Civile. Art. 5 Polizza Responsabilità civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione Il Contraente dichiara di essere consapevole che le prestazioni di cui al all art. 21 punti 3 e 4 - Prestazioni garantite possono essere attivate esclusivamente qualora il Contraente o altro soggetto presente nel suo stata di famiglia abbiano sottoscritto una o più polizze di Responsabilità Civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione. Art. 6 - Lingua del contratto Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Società offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca. Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto e della copertura assicurativa 1. Il contratto decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, ferme restando le scadenze stabilite nella stessa. 2. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento del premio fino alla data di scadenza dell annualità assicurativa. 3. Sono coperti i casi assicurativi insorti nel periodo di durata della copertura assicurativa, e denunciati nei termini di cui all art. 11. Per la chiamata in causa dell assicuratore di Responsabilità Civile sono invece coperti i casi insorti trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza del contratto, salvo che la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, che preveda tale copertura. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del caso assicurativo, fornire idonea documentazione atta a comprovare l esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. 4. Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno. Art. 8 - Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto 1. Fatto salvo quanto disposto dall art. 7, le parti possono disdettare il contratto con lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della sua scadenza. 2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevuta. In tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 9 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore. 2. Se il Contraente non paga il premio al momento della sottoscrizione del contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno suc cessivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza. Art. 10 Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per la difesa in sede penale e per la chiamata in causa dell assicuratore di Responsabilità Civile il momento in cui l'assicurato o la controparte abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società. 3. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia; - procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 11 Termini di denuncia del caso assicurativo 1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza fatto salvo il termine di 24 (ventiquattro) mesi previsto dall art c.c.. 2.In caso di cessazione del contratto, tuttavia i casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto possono essere denunciati alla Società, non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 3.Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. Art. 12 Fornitura mezzi di prova e documentazione 1. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti: stato di famiglia, eventualmente storico, del contraente generalità e recapiti della controparte; estremi della controversia con l indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; copia della corrispondenza intercorsa e copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.); dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste; 12
13 riscontro dell assicuratore di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro; copia dell informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all Assicurato. 2. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Art Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia, la Società valuta la copertura assicurativa e le possibilità di far valere con successo le ragioni dell Assicurato. 2. Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la garanzia assicurativa viene prestata anche per la fase giudiziale e per ogni grado superiore di procedimento civile o penale. L Assicurato dovrà pertanto comunicare alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l instaurazione della causa o il successivo grado di giudizio al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. 3. E necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per : la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale; la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 4. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti. 5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 6. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 7. Qualora l assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità. Art. 14- Libera scelta del Legale 1. L'Assicurato, sia per la fase stragiudiziale sia per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure presso il foro del proprio luogo di residenza. In quest ultimo caso, ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 2. L Assicurato pertanto comunica alla Società il nominativo del legale prescelto. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale. 3. L Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. 4. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali. Art Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art Estensione territoriale 1. Per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento danni avanzate da terzi e per i casi di procedimento penale, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. 2. Per la chiamata in causa dell assicuratore di Responsabilità Civile la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell Unione Europea, nello Stato Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. Art. 17 Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio 1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'istat - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società sia il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. 3. In caso di eventuale ritardo o di interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Art Rinvio e clausola o accordi particolari I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.
14 Condizioni Particolari Art. 19 Soggetti assicurati 1. Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate : al Contraente assicurato ai soggetti presenti nel suo stato di famiglia al momento in cui si è verificato il caso assicurativo. 2.. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente. Art. 20 Ambito di operatività della polizza- Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti degli Assicurati per fatti inerenti la vita privata, anche in relazione agli animali domestici di proprietà degli assicurati, oppure in veste di conduttori o proprietari dell abitazione principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate. Non sono oggetto di copertura i casi connessi alla circolazione stradale e/o all attività lavorativa da lavoro dipendente, autonomo o da attività d impresa degli assicurati. Art Prestazioni garantite - Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nei seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. 2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società non anticiperà all Assicurato spese legali fino alla definizione del giudizio. Nei casi in cui: - il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, - l Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga alla esclusione di cui all Art. 22 lett. g). 3. Resistenza alla richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale avanzata da terzi. Resistenza alla richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale avanzata da terzi in presenza di polizza capofamiglia e/o multirischi dell abitazione con garanzia di responsabilità civile verso terzi attiva e operativa sottoscritta dal contraente o da altro soggetto presente nel suo stato di famiglia. La prestazione opera dopo l esaurimento di ciò che è dovuto dall assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l Accertamento tecnico preventivo antecedente l intervento della Compagnia. La prestazione opera invece in primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. La prestazione non opera nel caso in cui: - l assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite; - la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; - il sinistro sia stato denunciato all assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione. In ogni caso, l operatività della presente polizza di Tutela Legale è subordinata al riscontro dell assicuratore di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro. 4. Chiamata in causa. Chiamata in causa dell assicuratore di Responsabilità civile del capofamiglia e/o multirischi dell abitazione sottoscritta dagli assicurati. La garanzia viene prestata per la redazione dell atto e opera con un sottolimite di (mille). La garanzia non opera nel caso in cui la copertura di Responsabilità Civile non sia attivabile: per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso; per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. La presente garanzia opera in deroga all art. 22 Esclusioni, lett. l). Art. 22 Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall art. 3 del D. Lgs. 171/2005); g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall attività di lavoro dipendente, lavoro autonomo e/o di impresa da parte degli assicurati; j) per immobili o parte di essi non direttamente utilizzati dall'assicurato; k) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; l) per vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società BANCHE m) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto. Mod. PCF v.1 Ed. 10/2012 Agg. 10/2012
15 INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI (ART.13 D.LGS. N.196/03)
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17 Modulo di proposta Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Modulo di proposta: 10/2012
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