LA GESTIONE DEI BAR DA PARTE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

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1 LA GESTIONE DEI BAR DA PARTE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI La corretta modalità di gestione di bar da parte degli enti sportivi dilettantistici continua a essere oggetto di numerosi quesiti da parte degli utenti, nonostante da alcuni anni sia stata fatta estrema chiarezza circa la portata della norma fiscale mediante diverse pronunce della Suprema Corte. Ciò è dovuto, non da ultimo, dalla pubblicazione di una recente sentenza di C.T.R. che ha alimentato nuovi dubbi da parte dei non addetti ai lavori (Commissione Tributaria Regionale di Milano nr. 4284/2015). Oggetto del presente intervento è dunque ripercorrere in modo sistematico la normativa di riferimento: l'art. 148 del T.U..I.R. 1 ai fini delle imposte dirette e l art. 4, del d.p.r. n. 633/ ai fini IVA. Andiamo con ordine. Occorre innanzitutto distinguere l attività somministrazione di alimenti e bevande (bar) dall attività di somministrazione di pasti; per la distinzione è di aiuto la normativa regionale, che la definisce come segue 3 : la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio. In pratica, deve trattarsi della sola vendita e somministrazione all interno dei locali di qualsiasi tipo di alimenti e bevande, compresa la sporzionatura e somministrazione di pietanze già pronte e/o precotte, anche mediante l uso di forni elettrici, microonde o piastre per il riscaldamento degli alimenti; è consentita, a richiesta del cliente e in modo estemporaneo, la farcitura di panini con prodotti già pronti; è esclusa qualsiasi attività di preparazione o produzione in loco di alimenti; ad esempio, si tratta della vendita dei seguenti prodotti: alimenti già pronti prodotti da bar alimenti precotti bibite vendita e somministrazione di prodotti preparati altrove.

2 Al contrario, per somministrazione di pasti si intende la trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze (vedasi la C.M. 25 del 03/08/1979, per la definizione dell attività di ristorazione). La differenziazione è di particolare importanza poiché, mentre per l attività di bar (somministrazione di alimentii e bevande) è previsto un regime agevolato a favore (esclusivamente!) delle associazioni di promozione sociale in possesso di particolari requisiti, l attività di ristorante (somministrazione di pasti) è sempre da considerarsi di natura commerciale, da qualunque soggetto venga esercitata. Infatti, la normativa è diversa tra quanto previsto per il settore sociale (oggetto di una particolare agevolazione) e quanto previsto per commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche. Solo per i circoli aderenti ad associazioni nazionali di promozione sociale, riconosciute dal Ministero dell Interno, infatti, la somministrazione di alimenti e bevande non costituisce attività commerciale in presenza di una serie di requisiti, di cui daremo conto nel prosieguo del presente intervento; ciò in base al disposto dell art. 148, co. 5 del T.U.I.R.. e del corrispondente art. 4, co. 6 del decreto IVA. Per la generalità degli enti non commerciali comprese le associazioni sportive dilettantistiche - al contrario - la somministrazione di alimenti e bevande rappresenta ex lege attività commerciale. In riferimento al riconoscimento delle associazioni di promozione sociale (APS), occorre ulteriormente distinguere, nell ambito delle APS costituite ai sensi della L. 383/2000, tra quelle con riconoscimento regionale (iscritte nell apposito registro con articolazione provinciale) e quelle con riconoscimento nazionale, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definite quindi: - APS con riconoscimento su base regionale; della promozione tutti gli altri enti non - APS con riconoscimento su base nazionale, mediante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entrambe le tipologie sono APS, ma nessuno dei due riconoscimenti è idoneo ai fini dell agevolazione fiscale in oggetto: occorre infatti, che le finalità sociali siano riconosciute dal Ministero dell Interno, come previsto dalla norma sopra indicata.

3 Il riconoscimento del Ministero dell Interno rilasciato a favore dell organizzazione a carattere nazionale, opera a cascata, ovvero è efficace anche nei confronti delle sedi periferiche e circoli in possesso dei requisiti di legge a essa affiliati. Riepilogando, la normativa in oggetto prevede che non sia considerataa attività commerciale esclusivamente l attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché si tratti di: APS iscritta al Registro Nazionale /Regionale APS le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno somministrazione di somministrazione di pasti) alimenti e bevande (attenzione: non è agevolata la da bar ed esercizi similari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tali attività siano effettuate nei confronti dei soci e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali lo statuto contenga le clausole previste dall art. 148, co. 8, T.U.I.R. sia stato correttamente inviato il Modello EAS Pertanto, per usufruire dell agevolazione in oggetto, occorre che l associazione abbia uno statuto che presenti i requisiti previsti dalle seguenti normative di settore: - art. 90 della L. 289/2002, per ottenere il riconoscimento sportivo dilettantistico; - L. 283/2000, per ottenere il riconoscimento quale associazione di promozione sociale; - art. 148, co. 8, T.U.I.R., per godere delle specifiche agevolazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, l associazione dovrà essere ulteriormente ricompresa tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno. Sulla base della precedente disamina normativa, riteniamo risulti sufficientemente chiaro quale sia il panorama degli enti beneficiari dell agevolazione.

4 Si evidenzia, al riguardo, che risultano escluse dall agevolazione in oggetto le società sportive dilettantistiche, in quanto impossibilitate per la natura giuridica ad avere la qualifica di APS. Nonostante la chiarezza della normativa sopra riportata, ai fini giurisprudenziali, si è assistito fino a circa un decennio fa a un alternarsi di sentenze della Suprema Corte, che hanno tutt altro che agevolato l applicazione della norma, soprattutto in quanto relative a periodi di imposta antecedenti la riforma delle APS avvenuta con la Legge 383/2000. In particolare, ha destato notevoli difficoltà interpretative il rispetto del requisito circa la necessità che le attività di somministrazione di alimenti e bevande debbano essere strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali : la giurisprudenza ha, ad esempio, ritenuto più volte commerciale, da parte di una sportiva, l esercizio di bar, sulla base della non inerenza rispetto alle finalità istituzionali. Per dare un esempio di come la giurisprudenza di legittimità abbia oscillato fra posizioni spesso decisamente contrapposte, citiamo, tra le altre: - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza nr del 23/09/2005, con cui l attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata ritenuta complementare al carattere ricreativo dell ente; - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza nr del 28/09/2005, con cui la Corte ha ritenuto l attività di somministrazione di alimenti e bevande di natura commerciale, non essendo palese il nesso di accessorietà tra attività svolta e finalità generali dell ente; - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza nr del 20/09/2005, con cui la Suprema Corte ha ritenuto di natura non commerciale l attività di un bar se è accertata la sussistenza di un nesso di accessorietà e complementarietà tra la gestione del bar stesso ed il fine istituzionale dell ente; - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza nr del 20/10/2008, che considera i bar attività commerciali; - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza n del 12/05/2010, che sentenzia la natura commerciale dell attività di bar, ma in riferimento ad un periodo di imposta antecedente alla normativa sulle APS: Costituisce ormai, infatti, principio consolidatoo nella giurisprudenza di questa Corte quello secondoo il quale, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul valore aggiunto, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l'attività di bar

5 con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale (cfr., quanto alle imposte sui redditi, Cass. n del 2006, e, quanto all'iva, Cass. nn del 2005, e del 2008) ; - Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza nr del 30/11/2012, la quale statuisce che solo le prestazioni e i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell'esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo (Cass /2005; 20073/2005; 2680/2004; 6340/2002; 3850/2000; 4964/2000); e ancora che la possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e art. 111 T.U.I.R. deriva sempre dal concorso di due specifiche circostanze: a) dall'esclusione della qualificazione dell'attività svolta come attività commerciale, in ragione dell'affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali (esclusione questa non ravvisabile nel caso della gestione di un bar da parte del circolo culturale); b) dallo svolgimento dell'attività unicamente in favore dei soci. * * * Per concludere, possiamo affermare che ove si sia in presenza di una associazione di promozione sociale che presenti i requisiti sopra visti, principalmente nel rispetto dell accessorietà dell attività di bar rispetto agli scopi istituzionali, i relativii ricavi provenienti da soci o tesserati possano esseree considerati istituzionali, o meglio, decommercializzati. Non è invece applicabile la medesima agevolazione ad un associazione sportiva dilettantistica, salvo che non sia allo stesso tempo riconosciuta quale APS e rispetti tutti i requisiti richiesti dalla norma.

6 1 Art. 148 T.U.I.R., Enti di tipo associativo: 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nè per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predettee attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuatee nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonchè da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè

7 l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell' 'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articoloo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 2 Articolo 4 d.p.r. 633/ Esercizio di imprese 1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. 2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art del codice civile e dalle società di fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale

8 l'esercizio di attività commerciali o agricole. 3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. 4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipantii verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- attività e che per legge, scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad

9 esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. 6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma. 7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell' 'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articoloo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 3 A titolo esemplificativo, è stato indicato quanto previsto dalla normativa della Regione Toscana (art. 41, L.R. Toscana 28/05 e successive integrazioni e modificazioni).

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