Lavoro domestico: svolgimento del rapporto di lavoro
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1 Orario, permessi, festività, ferie, malattia, infortuni Lavoro domestico: svolgimento del rapporto di lavoro Fabio Licari - Consulente del lavoro Come evidenziato nel precedente intervento, il rapporto di lavoro domestico è particolarmente condizionato dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro che, in ragione di una disciplina legale alquanto laconica, ha trovato il suo spazio anche grazie all intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 68/1969, ha sancito l incostituzionalità del comma 2 dell art del codice civile, nella parte in cui ne disponeva la sottrazione. Pertanto, nella gestione del rapporto di lavoro, l operatore attento non può sottrarsi dalla disciplina contenuta nel Ccnl di categoria poiché, oltre a determinare la retribuzione sufficiente, nel rispetto dell art. 36 della Costituzione, regolamenta i restanti aspetti economici normativi, essenziali per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro affiancando la disciplina legale nella determinazione dei vari istituti contrattuali. Da notare che, al termine di una lunga trattativa, si è giunti, in data 21 maggio 2013, alla redazione di un ipotesi di accordo che, in attesa dell ultimo passaggio di consultazioni, dovrebbe giungere alla firma definitiva entro il corrente mese di giugno. Disciplina del Ccnl Da rilevare, tuttavia, che i Contratti collettivi di lavoro sono atti di natura privatistica ai quali si applica la norma generale per i contratti di diritto comune (art c.c.) e che, per le classiche peculiarità giuridiche, si riscontrano i consueti criteri di applicabilità derivanti dai principi di vincolatività nei riguardi dei soggetti sindacali firmatari e dei soggetti aderenti alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. Il contratto collettivo di diritto comune si applica ai lavoratori e ai datori di lavoro i- scritti ai sindacati che lo hanno stipulato e a coloro che lo hanno recepito anche solo implicitamente (efficacia soggettiva del contratto). L applicazione implicita, come avviene nella maggioranza dei casi, si realizza quando i datori di lavoro, pur non essendo iscritti ad alcun sindacato, abbiano specificato nella lettera di assunzione che il rapporto si conformerà secondo le regole dettate dal contratto collettivo prescelto. Anche l adesione di fatto, mediante una uniforme e costante applicazione delle più rilevanti norme del contratto stesso, ancorché non esplicitata, implica il riconoscimento della disciplina espressa dal contratto collettivo implicitamente individuato. Il contratto collettivo di diritto comune spiega i suoi effetti soltanto durante il periodo per il quale è stato stipulato (efficacia temporale). Tuttavia, occorre sapere che, di norma, i Ccnl prevedono il rinnovo automatico in caso di mancata disdetta delle parti permettendo, così, l efficacia temporale anche oltre la scadenza del contratto stesso. In tali casi, pertanto, si garantisce al lavoratore la conservazione di tutti i diritti previsti dal contratto scaduto nel periodo che intercorre tra la scadenza e il rinnovo dello stesso. Nel caso specifico, l art. 53, dell ipotesi di rinnovo del Ccnl, prevede che la scadenza naturale del contratto sia fissata alla data del 31 dicembre 2016 e che resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. Classificazione dei lavoratori Il lavoratore domestico, come la generalità dei lavoratori, può essere adibito a mansioni specifiche o generiche e, a tal fine, il contratto collettivo nazionale, dispone una classificazione delle varie mansioni da svolgere, individuando i lavoratori in quattro distinti livelli a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi. Quindi, a mero titolo esemplificativo si veda la Tabella 1. Come disposto dall art. 10 del Ccnl, qualora il lavoratore presti attività lavorativa con mansioni plurime, lo stesso avrà diritto all inquadramento nel livello corrispondente alle 1
2 mansioni prevalenti. Periodo di prova Il periodo di prova è un accordo volto ad effettuare una valutazione degli specifici interessi delle parti coinvolte. Pertanto, da un lato, permetterà al datore di lavoro di eseguire un attenta verifica della serietà e delle attitudini professionali del lavoratore, della capacità di espletare le mansioni per le quali è stato assunto e, dall altro, consentirà al lavoratore di accertare il reale gradimento dell occupazione scelta. Nel rapporto di lavoro domestico il periodo di prova è disciplinato dall art c.c., che fissa la durata dello stesso in otto giorni. Da notare che l art. 5 della legge n. 339/1958 prevede per i lavoratori con mansioni impiegatizie un periodo di prova non superiore ad un mese, mentre per i prestatori d opera manuale specializzata o generica indica un periodo di prova della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi. Le suddette disposizioni sono riprese dal Ccnl di categoria che stabilisce la durata del periodo di prova in relazione all inquadramento dei lavoratori quindi: i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super sono soggetti ad un periodo di prova retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo; i lavoratori inquadrati negli altri livelli tale periodo è invece limitato a 8 giorni di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, fermo restando il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato. Orario di lavoro e riposi Il Ccnl dispone che la durata normale dell orario di lavoro è quella concordata fra le parti e fissa per i lavoratori a tempo pieno i limiti massimi con i seguenti criteri: 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni. Inoltre, per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché per gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto, si permette l assunzione in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali. In tali casi, l orario di lavoro dovrà essere articolato con una collocazione temporale come di seguito illustrata: a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; b) interamente collocato tra le ore e le ore 22.00; c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. Da notare che per questi ultimi lavoratori, dovrà essere corrisposta, qualunque sia l orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista contrattualmente dalla tabella retributiva ad essi dedicata, fermo restando l obbligo di corresponsione dell intera retribuzione in natura. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica (art. 7, legge n. 339/1958). Tale previsione è da raccordare con quanto disciplinato dall art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003. Infatti, lo stesso, dispone che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero e fissate in 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Come precisato dal Ministero del lavoro con la nota n del 14 dicembre 2009, la media costituisce, dunque, criterio di calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell arco temporale di quattordici giorni. La contrattazione collettiva, in questo contesto, anche in virtù di quanto disciplinato nell art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, dispone che il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell orario di lavoro giornaliero. Da notare che l accordo di rinnovo al Ccnl, introduce, per i soli lavoratori conviventi, un nuovo limite che fissa il riposo settimanale condizionato alla sola domenica e con una durata temporale di 24 ore. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori conviventi è previsto uno specifico diritto al riposo giornaliero, secondo 2
3 quanto disposto dal Ccnl, che è pari ad almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata e, qualora l orario di lavoro giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore oppure tra le ore e le ore 22.00, lo stesso lavoratore, avrà diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiori alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Lavoro straordinario e notturno Secondo quanto definito dal Ccnl di categoria, ferma restando la nuova disposizione introdotta dall ipotesi di rinnvo, secondo la quale in nessun caso le prestazioni di lavoro rese in regime di straordinario dovranno pregiudicare il diritto al riposo giornaliero, è lavoro straordinario quello prestato oltre l orario massimo giornaliero o settimanale fissato dall art. 15, comma 1 del medesimo contratto collettivo, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. Quindi, è considerato lavoro straordinario il lavoro svolto oltre la 54 a ora per i lavoratori conviventi e oltre la 40 a ora per i lavoratori non conviventi. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata secondo la seguente esemplificazione: per le prestazioni di lavoro effettuate dalle ore 6.00 alle ore la maggiorazione retributiva è pari al 25%; per le prestazioni di lavoro effettuate dalle ore alle ore 6.00 la maggiorazione retributiva è pari al 50%; per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi la maggiorazione retributiva è pari al 60%. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché e- seguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 10%. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso. Tuttavia, tali prestazioni, devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità. Il lavoro notturno è quello prestato tra le ore e le ore Eventuali prestazioni di lavoro rese in coincidenza della suddetta fascia di orario saranno così compensate: lavoro notturno ordinario: retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 20%; lavoro notturno straordinario: retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 50%. Festività Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Si veda la Tabella 2. In tali giornate i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal prestare attività lavorativa senza, per questo, subire alcuna decurtazione della retribuzione. Qualora la festività coincida con la domenica al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota di retribuzione giornaliera pari ad 1/26 della retribuzione di fatto percepita. Nel caso in cui il lavoratore dovesse prestare la propria attività lavorativa nel giorno festivo, sarà necessario retribuire la giornata festiva secondo il criterio sopra descritto e, inoltre, corrispondere, per le ore di lavoro prestato, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60% così come disciplinato dal contratto collettivo. Un passo in avanti si compie con l ipotesi di accordo di rinnovo che cambia il trattamento retributivo delle festività dei lavoratori retribuiti in misura oraria ragguagliandolo, così, ad 1/6 dell orario settimanale. Occorre ricordare il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione lavorativa nelle giornate festive, in assenza di accordi tra le parti (Cassazione n del 15 settembre 1997). È bene puntualizzare che, qualora il lavoratore presti la propria attività lavorativa dislocata su cinque giorni settimanali (settimana corta), il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva, così come illustrato per le festività cadenti di domenica, non spetta in caso di coincidenza della stessa con il sabato non lavorativo. Ciò in quanto, il sesto giorno, deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo e non anche come festivo. Ferie Anche per i lavoratori domestici, valgono le norme previste per la generalità dei lavoratori subordinati. Pertanto, nel rispetto della prescrizione costituzionale (art. 36 Cost.) e dell art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane nel corso dell anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere 3
4 sostituito dalla relativa indennità economica per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Come fissato dal Ccnl, indipendentemente dalla durata dell orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi, considerando tali, i giorni dal lunedì al sabato (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali). Da notare che nella nuova formulazione dell ipotesi di rinnovo contrattuale, si introduce un chiarimento a verbale che suggella quest ultimo principio. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e, di regola, ha carattere continuativo in quanto la funzione, costituzionalmente garantita, è quella di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore interessato. Durante il periodo di godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto, per ciascuna giornata, ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Anche in questo caso, con l ipotesi di accordo di rinnovo si cambia il trattamento retributivo delle ferie dei lavoratori retribuiti in misura oraria fissandolo ad 1/6 dell orario settimanale. Al lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio, qualora si assenti per ferie, spetta, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso sostitutivo convenzionale. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Le ferie non possono essere godute, durante il periodo di preavviso. Nell eventualità di insorgenza di malattia, durante il periodo feriale, lo stesso viene sospeso laddove non sia compatibile con la funzione di recupero delle energie psicofisiche. Malattia Nel rispetto di quanto disciplinato dall art c.c., il Contratto collettivo nazionale di categoria dispone che, in caso di malattia, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o concreti impedimenti, entro l orario contrattualmente previsto per l inizio della prestazione lavorativa. Il lavoratore, in seguito, entro due giorni, dovrà far pervenire, al datore di lavoro, il relativo certificato medico. Per i lavoratori conviventi non è necessario l invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i periodi indicati nella Tabella 3. In funzione del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto a percepire una indennità economica, a totale carico del datore di lavoro, a titolo di indennità di malattia, calcolata sulla retribuzione globale di fatto, per i periodi indicati nella Tabella 4. La malattia durante il periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Appare utile ricordare che il contributo versato all Inps assicura le prestazioni sanitarie, ma è, in ogni caso, escluso il diritto a percepire le indennità di malattia, così come previsto per la generalità dei lavoratori subordinati. I periodi di conservazione del posto, come fissato dall ipotesi di rinnovo, saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica regolarmente documentata dagli organi competenti in materia. Infortunio I lavoratori domestici sono assicurati all Inail contro gli infortuni e le malattie professionali e, pertanto, hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal D.P.R. n. 1124/1965. Il datore di lavoro è obbligato, affinché l Istituto eroghi le indennità, ad effettuare le comunicazioni del caso, secondo i sotto riportati termini: entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; entro due giorni, dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, ma non guariti entro tale termine. La denuncia all Inail deve essere redatta su apposito modello, predisposto da parte di detto istituto, e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all autorità di pubblica sicurezza. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i periodi indicati nella Tabella 5. Da punto di vista retributivo, sono rimessi a carico del datore di lavoro, oltre al giorno in cui si è verificato l evento, i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale e deve corrispondere la retribuzione globale di fatto come nello schema riportato nella Tabella 6. L aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. L infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la 4
5 decorrenza degli stessi. Maternità Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità, incluso il relativo trattamento economico e normativo (art. 62, D.Lgs. n. 151/2001). Pertanto, è fatto divieto di a- dibire al lavoro le donne nei seguenti periodi: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto; per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Come chiarito dall'inps con il messaggio n /2008, anche per le lavoratrici domestiche si applica il diritto alla flessibilità del congedo di maternità e, quindi, le lavoratrici interessate possono astenersi dall attività lavorativa il mese antecedente la data presunta del parto e, di conseguenza, prolungare l astensione obbligatoria a quattro mesi dopo la data effettiva del parto. Detti periodi devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Per quanto riguarda il trattamento economico, le lavoratrici e i lavoratori domestici hanno diritto, indipendentemente dall esistenza di un rapporto di lavoro in atto, alla sola indennità di maternità corrisposta dall Inps che risulta pari all 80% della retribuzione media giornaliera, incluso il rateo di tredicesima, del periodo di paga precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo. Le lavoratrici interessate devono farne richiesta direttamente all Istituto. Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare l indennità e- conomica posta a carico dell Inps. I requisiti necessari all erogazione dell indennità di maternità, sono quelli validi per la generalità dei lavoratori e, pertanto, si legittima la fattispecie, nei confronti della lavoratrice, quando: - nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell astensione obbligatoria dal lavoro, risultino dovuti o versati, 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello domestico; - oppure, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell astensione obbligatoria dal lavoro, risultino versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali anche se relativi a settori diversi da quello domestico. Le lavoratrici in questione non hanno diritto all astensione facoltativa. Detti periodi devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. Dall inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Occorre evidenziare che le Organizzazioni Sindacali, anche in relazione a quanto previsto dalla Convenzione OIL n. 189 del 2011, in materia di parità di diritti per le lavoratrici madri, auspicano un adeguamento della normativa. Congedo matrimoniale In caso di matrimonio, spetta al prestatore di lavoro un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, oltre il corrispettivo in natura di vitto e alloggio (art. 15, legge n. 339/1958). Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie annuali è corrisposta la normale retribuzione in denaro e il corrispettivo di quella in natura. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l avvenuto matrimonio. Tabella 1 Livello A Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili Classificazione dei lavoratori Livello 1 a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di 5
6 lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Livello A Super Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Livello B Super Livello C Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Livello C Super cura generica del/dei cavallo/i; f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell ambito di interventi di piccola manutenzione. a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby-sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Livello 2 a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell ambito del livello di appartenenza; b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltre che occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello 3 a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto 6
7 Livello D Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Livello D Super e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello 4 a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all amministrazione del patrimonio familiare; b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all andamento della casa. Tabella 2 Festività 1 gennaio 15 agosto 6 gennaio 1 novembre Lunedì di Pasqua (mobile) 8 dicembre 25 aprile 25 dicembre 1 maggio 26 dicembre 2 giugno Santo Patrono Tabella 3 Anzianità Fino a 6 mesi Oltre 6 mesi e fino a 2 anni Oltre 2 anni Malattia Periodo comporto 10 giorni di calendario 45 giorni di calendario 180 giorni di calendario Tabella 4 Indennità di malattia Anzianità Durata Trattamento economico Fino a 6 mesi Dal 1 al 3 giorno 50% Dal 4 al 8 giorno 100% Oltre 6 mesi e fino a 2 anni Dal 1 al 3 giorno 50% Dal 4 al 10 giorno 100% Oltre 2 anni Dal 1 al 3 giorno 50% Dal 4 al 15 giorno 100% 7
8 Tabella 5 Anzianità Fino a 6 mesi Oltre 6 mesi e fino a 2 anni Oltre 2 anni Infortunio Periodo comporto 10 giorni di calendario 45 giorni di calendario 180 giorni di calendario Tabella 6 Retribuzione in caso di infortunio o malattia professionale Anzianità Durata Trattamento economico Fino a 6 mesi Dal 1 al 3 giorno 100% Oltre 6 mesi e fino a 2 anni Dal 1 al 3 giorno 100% Oltre 2 anni Dal 1 al 3 giorno 100% 8
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