LEGGE REGIONALE 02 maggio 1995, n. 22 (1)

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1 LEGGE REGIONALE 02 maggio 1995, n. 22 (1) (1) In B.U.R.L. 12 maggio 1995, n. 13, suppl. ord. n. 6 Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino Epigrafe Art. 1 - Cessione fasce frangivento. Art. 2 - Fasce all'interno del perimetro urbano. Art. 3 - Fasce frangivento al di fuori del perimetro urbano. Art. 4 - Vincolo idrogeologico e forestale. Art. 5 - Alienazione. Art. 6 - Presentazione delle domande. Art. 7 - Entrata in possesso. Art. 7-bis - Rilascio delle concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento. Art. 7-ter - Rilascio delle concessioni a sanatoria. Art. 7-quater - Regolamento regionale. Art. 7-quater 1 - Gestione delle fasce frangivento di proprietà regioale in Agro Pontino. Art. 7-quinquies - Disposizione transitoria. Art. 7-sexies - Disposizione finanziaria. Art. 1 Cessione fasce frangivento. 1. I terreni già destinati a fascia frangivento in Agro Pontino ed in altri territori regionali, sono ceduti, su domanda, a chi sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; ciò al fine di garantire una migliore conservazione e funzionalità del sistema frangivento impiantato a difesa del territorio. 21/09/2016 1

2 Art. 2 Fasce all'interno del perimetro urbano. 1. I terreni già destinati a fasce frangivento all'interno dei perimetri urbani o rientranti nelle perimetrazioni urbane dai piani regolatori dei singoli comuni vengono ceduti prioritariamente agli stessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 e seguenti o, su richiesta, ai confinanti. Art. 3 Fasce frangivento al di fuori del perimetro urbano. 1. I terreni già destinati a fasce frangivento in zone agricole e comunque all'esterno delle perimetrazioni urbane dei singoli comuni vengono ceduti su richiesta ai confinanti. Art. 4 Vincolo idrogeologico e forestale. 1. Su tutte le fasce frangivento cedute a qualsiasi titolo a privati, enti elettivi, ed altri rimane il vincolo idrogeologico e forestale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. 2. Il corpo forestale, competente per territorio, autorizzerà, su richiesta, la ceduazione delle alberature nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo quanto previsto nel «Piano Giordano» approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 333 del 30 luglio È fatto anche obbligo al proprietario della fascia rientrare nel programma annuale di taglio. 4. In caso di opposizione il taglio verrà preordinato a cura del corpo forestale al quale verrà riconosciuta la differenza tra ricavato legnatico e le spese. Art. 5 Alienazione (2). 1. La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni stessi, ivi comprese le alberature e nel rispetto dei vincoli idrogeologici di cui all'articolo Il valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo è determinato con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7-quater (3). (2) Rubrica così sostituita dall'art. 21, comma 1, lettera a), n. 1), L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Valutazione del suolo e soprassuolo.». 21/09/2016 2

3 (3) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 2 luglio 1998, n. 23, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera a), n. 2),L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Il valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo è quello risultante dalla stima effettuata dal competente ufficio dell'assessorato opere e reti di servizi e mobilità, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (A.R.S.I.A.L.).». Art. 6 Presentazione delle domande. 1. Le domande di acquisto dovranno essere presentate, dagli aventi diritto, all'assessorato demanio e patrimonio della Regione Lazio che provvederà alla relativa istruttoria. Art. 7 Entrata in possesso. 1. Il pagamento del valore complessivo dovrà essere fatto prima della stipula dell'atto pubblico. 2. Il richiedente entrerà in possesso della proprietà acquistata solo dopo la formalizzazione dell'atto di proprietà. Art. 7-bis Rilascio delle concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento. 1. Le concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento, per la durata massima di venticinque anni, sono rilasciate dalla Regione, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7-quater, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda inoltrata all'assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio. Tale domanda deve essere corredata dal nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico e da una quietanza comprovante l'avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei diritti d'istruttoria, stabilito dal citato regolamento. 2. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione di servitù di passaggio la comunicazione alla Procura della Repubblica, da parte di qualsiasi agente o pubblico ufficiale, della notizia di reato per violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione nonché la pendenza del relativo procedimento penale, fatta salva la facoltà per l'amministrazione regionale di riprendere l'esame della richiesta di concessione al termine del procedimento penale stesso (4) (5). 21/09/2016 3

4 (4) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2008, n. 32. Il testo precedente era così formulato: «2. La servitù di passaggio non è concessa in caso di procedimenti penali pendenti in capo al richiedente, riferiti ad eventuali violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione, fino al pronunciamento di sentenza definitiva di assoluzione.». (5) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Art. 7-ter Rilascio delle concessioni a sanatoria. 1. Coloro che, in assenza del provvedimento di concessione, alla data del 31 dicembre 2008 hanno esercitato o esercitano il diritto di passaggio su terreni destinati a fasce frangivento sono tenuti a regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita domanda di concessione a sanatoria, corredata da una quietanza comprovante l'avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei diritti d'istruttoria, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7-quater, tenendo anche conto del periodo durante il quale è stato esercitato di fatto il suddetto diritto (6). 2. Coloro che corredano la domanda di concessione a sanatoria del nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 7- bis senza ulteriori oneri. 3. In mancanza del nulla osta di cui al comma 2, la Regione incamera le somme versate ai sensi del comma 1 a titolo di indennizzo per l'esercizio di fatto della servitù e per i diritti di istruttoria (7). (6) Comma così modificato dapprima dall'art. 82, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e poi dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2008, n. 32. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria data di esercizio del diritto di passaggio del 31 dicembre 2005 con quella del 31 dicembre 2007 e poi con quella attuale del 31 dicembre (7) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Art. 7-quater Regolamento regionale 1. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative e integrative della presente legge. In particolare il regolamento stabilisce: a) le modalità ed i criteri per la stima del valore del suolo e dell'eventuale soprassuolo dei terreni destinati a fasce 21/09/2016 4

5 frangivento da alienare; b) l'importo forfettario di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e all'articolo 7-ter;c) le procedure per le cessioni, le alienazioni e le concessioni di cui alla presente legge nonché per la revoca e la decadenza delle concessioni stesse. (9). (9) Comma dapprima modificato dall'art. 82, comma 2, lettere a), b) e c), L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e poi sostituito dall art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 10 agosto 2016, n. 12, nel seguente Art. 7-quater Regolamento regionale (8). 1. La Regione provvede alla gestione ed alla conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale di cui all'articolo 7-quater (8) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Art. 7-quater 1 Gestione delle fasce frangivento di proprietà regioale in Agro Pontino. 1. La gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, in considerazione della configurazione delle stesse quale patrimonio di pubblica utilità assimilabile a tutti gli effetti ad altre opere di bonifica, è affidata al consorzio di bonifica dell'agro Pontino. 2. L'ente gestore di cui al comma 1, in particolare: a) provvede agli interventi di taglio e di manutenzione straordinaria sulla base di un apposito piano di manutenzione adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Reg. 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"); b) collabora con la struttura regionale competente nelle attività istruttorie finalizzate alle cessioni, alle alienazioni e alle concessioni delle servitù di passaggio di cui alla presente legge in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 7-quater (10). (10) Articolo aggiunto dall'art. 82, comma 3, L.R. 28 dicembre 2007, n /09/2016 5

6 Art. 7-quinquies Disposizione transitoria. 1. Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 7-quater continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con Delib.C.R. 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta (11). (11) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Art. 7-sexies Disposizione finanziaria (12). 1. Per le finalità di cui agli articoli 7-bis e 7-ter è istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, nell'ambito dell'upb 311 un apposito capitolo denominato: "Proventi dalla gestione delle fasce frangivento". Parte delle somme introitate dalla Regione sono destinate alla manutenzione straordinaria delle fasce frangivento, dei fossi, dei canali ed al ripristino delle essenze arboree, ove mancanti, per la tutela e l'integrità della fascia. 1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 7-quater 1 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, nell'ambito dell'upb E44, un apposito capitolo denominato "Oneri di gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale" con lo stanziamento, relativamente all'anno 2008, di 350 mila euro. A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti dall'articolo 7-quater, valutati in euro 400 mila, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio , nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione (13). (12) Articolo aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che precede. (13) Comma dapprima aggiunto dall'art. 82, comma 4, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 e poi così dall art. 3, comma 2, lettera b), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 ( ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). 21/09/2016 6

(15) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 15 dicembre 2004, n. 49. Art. 2-quinquies Commissioni provinciali.

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