Roma, 7 agosto Oggetto: Interpello ART. 11, legge , n. 212.
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- Tommaso Giannini
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1 RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Ufficio Fiscalità Finanziaria Roma, 7 agosto 2002 Oggetto: Interpello ART. 11, legge , n Con l istanza di interpello inoltrata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e indirizzata alla Direzione Regionale, la XX S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell articolo 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n Esposizione del quesito La società per azioni XX intende procedere all emissione di un prestito obbligazionario. Tenuto conto che l articolo 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 prevede che sugli interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da soggetti il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani, si applica la ritenuta alla fonte nella misura del 12,50 per cento a condizione che, al momento dell emissione del prestito, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto (ora tasso ufficiale di riferimento ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213) aumentato di due terzi, la società istante pone in evidenza alcune problematiche concernenti la corretta individuazione del tasso di rendimento effettivo.
2 2 In particolare, viene chiesto di conoscere: 1. la modalità di determinazione del tasso di rendimento effettivo; 2. se il tasso di rendimento effettivo e il tasso ufficiale di riferimento debbano essere considerati al lordo o al netto della ritenuta del 12,50 per cento; 3. la modalità di comparazione dei tassi periodici, nell ipotesi in cui gli interessi siano corrisposti con periodicità infrannuale, con il tasso ufficiale di riferimento; 4. se, ai fini del calcolo delle cedole infrannuali debba essere utilizzato l anno commerciale (360 giorni) o quello solare (365 giorni); 5. le modalità di arrotondamento o di troncamento all euro dei tassi di interesse (periodici e annuali) e del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi. Soluzione prospettata dal contribuente Ai fini della determinazione del tasso di rendimento effettivo, la società istante ritiene di doversi attenere alla prassi finanziaria, secondo la quale il tasso di rendimento effettivo o tasso di rendimento interno è il tasso che rende equivalente il valore di emissione del prestito obbligazionario e la somma dei flussi di cassa positivi (cedole e rimborso a scadenza) scontati a tale tasso. Inoltre la medesima società ritiene che, ai fini della comparazione del tasso di rendimento effettivo con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, entrambi tassi debbano essere considerati al netto dell aliquota del 12,50 per cento. Inoltre, nell ipotesi in cui gli interessi siano corrisposti con periodicità infrannuale, nell effettuare la comparazione del tasso periodico con il tasso ufficiale di riferimento, l istante propone di trasformare il tasso periodico in un tasso annuale utilizzando la formula dei tassi equivalenti in regime di capitalizzazione composta.
3 3 Infine, in merito alle modalità di arrotondamento del tasso effettivo di rendimento e del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, la XX S.p.A. ritiene corretto arrotondare i tassi alla seconda cifra decimale. Risposta dell Agenzia delle Entrate al contribuente istante L articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973 prevede l applicazione di una ritenuta alla fonte nella misura del 27 per cento sugli interessi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari. Tale aliquota è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se tali titoli sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all Unione Europea o collocati mediante offerta al pubblico, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le altre obbligazioni e titoli similari. Ai fini della determinazione del suddetto tasso effettivo di rendimento, si ritiene condivisibile la proposta della società istante che intende seguire la prassi finanziaria, la quale definisce il tasso di rendimento effettivo a scadenza (TRES) come il tasso di rendimento interno di un investimento consistente nell acquisto di un titolo che l investitore detiene fino alla scadenza, reinvestendo le cedole allo stesso tasso di rendimento. Pertanto il TRES è il tasso che, in regime di capitalizzazione composta, eguaglia il prezzo di un titolo a tasso fisso al valore attuale dei flussi attesi cui il titolo da diritto: cedola 1 t + TRES 1+ TRES = 1 dove: n P = prezzo di acquisto; t Pr P = + t t ( ) ( )
4 4 Pr = prezzo di rimborso; n = durata del titolo. Con riferimento al secondo quesito, per poter comparare il tasso di rendimento effettivo con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, si ritiene che tali tassi debbano essere considerati al lordo della ritenuta. Infatti, se è pur vero che per la valutazione delle scelte di investimento è opportuno che il tasso di rendimento effettivo tenga conto anche dell onere fiscale, la comparazione in argomento proprio perché finalizzata alla determinazione dell aliquota di ritenuta deve necessariamente prescindere da essa. Inoltre, nell ipotesi in cui gli interessi siano corrisposti con periodicità infrannuale, al fine della comparazione del tasso periodico con il tasso ufficiale di riferimento, si condivide la soluzione proposta dalla società istante di trasformare il tasso periodico in un tasso annuo utilizzando la formula dei tassi equivalenti in regime di capitalizzazione composta. Pertanto, nel caso in cui in un anno gli interessi siano corrisposti n volte, il tasso di rendimento effettivo sarà pari a: ( ) n i = 1+ in 1 dove i è il tasso di rendimento effettivo annuo; i n è il tasso di rendimento effettivo periodico (trimestrale, semestrale, ecc.). Infine, per quanto attiene all ultimo quesito, non si ritiene corretto l arrotondamento del tasso di rendimento effettivo e del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi come ipotizzato dall istante. A tal fine, invece, devono essere utilizzate tutte le cifre decimali. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla
5 5 scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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