RIFORMA DELLE PROFESSIONI
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- Franco Nigro
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1 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Il Decreto interministeriale (Giustizia Politiche europee) sul riconoscimento delle qualifiche professionali all interno dell Unione europea ESCLUSA A PRIORI L ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER LE ASSOCIAZIONI I CUI APPARTENENTI SVOLGONO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL OGGETTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE Roma, 6 giugno 2008
2 Il Decreto interministeriale sul riconoscimento delle qualifiche professionali all interno della UE Esclusa a priori l iscrizione nel registro per le associazioni i cui appartenenti svolgono in via esclusiva o prevalente attività rientranti PREMESSA...3 ANALISI...4 CONCLUSIONI...6 2
3 PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 ha trovato pubblicazione il Decreto interministeriale Giustizia Politiche Europee del 28 aprile 2008, concernente i requisiti per l individuazione e l annotazione degli enti di cui all articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. In occasione di una audizione tenutasi lo scorso 6 marzo 2008 presso il Ministero di Giustizia, i rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili avevano già avuto modo di sottolineare l inopportunità dell emanazione di detto decreto, alla luce del fatto che l art. 26 del DLgs 206/2007 (e, conseguentemente, il Decreto interministeriale approvato in sua diretta attuazione) non reca disposizioni di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, bensì ne snatura la portata attraverso un lampante eccesso di delega, nonché ponendosi in aperto contrasto con i principi dell ordinamento giuridico interno (non ultimo, con il dettato costituzionale), nonché con l art. 15 della medesima Direttiva 2005/36/CE Rinviando sul punto alle considerazioni sviluppate nell ambito del documento presentato in occasione della predetta audizione (qui in allegato 1), si ribadisce in questa sede la netta contrarietà tecnico-giuridica, di questo Consiglio Nazionale all attivazione di un elenco che avrebbe il sapore del surrettizio riconoscimento delle associazioni di diritto privato che rappresentano lavoratori autonomi non ascrivibili alle professioni intellettuali regolate dal Codice civile all art e seguenti e, in virtù di ciò, non iscritti ad ordini, albi o collegi. Contrarietà che, come già è stato pubblicamente annunciato, è destinata a sfociare nell impugnazione giudiziale del Decreto interministeriale del 28 aprile 2008 che, in attesa di verificare l effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contestato decreto, non era stata ad oggi ancora formalmente intrapresa, divenendo tuttavia ormai indifferibile. Tanto più amareggia la constatazione che l emanazione di un così controverso provvedimento (alle voci critiche di questo Consiglio Nazionale si erano infatti unite quelle di altri organismi di rappresentanza istituzionale e sindacale di professioni ordinistiche, nonché di numerosi esponenti politici) sia stata adottata da due Ministri non già nella pienezza della loro funzione politica, bensì nel periodo transitorio compreso tra la data delle elezioni politiche e la data di insediamento del nuovo Governo.
4 Una fretta e ostinazione senza dubbio meritevoli di migliori cause. ANALISI Ciò premesso, nel ribadire la totale contrarietà all impianto disciplinare nel suo complesso, siamo a sottoporre all attenzione dei deputati uffici quanto segue. L art. 1 del Decreto stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo alle associazioni ai fini dell ottenimento dell iscrizione nel registro. In particolare, la lettera a) del comma 1 del richiamato articolo 1 stabilisce, ai fini dell ottenimento dell iscrizione: che l attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera a) del DLgs 206/2007, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi, oppure che l attività sia svolta nell area dei servizi non intellettuali, oppure che l attività sia svolta in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all art. 4, comma 1 lettera a) del DLgs 206/2007. Il richiamato art. 4, comma 1 lettera a) del DLgs 206/2007 definisce la nozione di professione regolamentata come: 1) l attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l attività esercitata con l impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I (allegato nel quale sono espressamente richiamate le associazioni irlandesi ed anglosassoni). 4
5 Si evince dunque con chiarezza come nella nozione di professione regolamentata, ai fini che qui interessano, rientrano tutte le attività che costituiscono oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ai sensi dell art. 1 del DLgs 139/2005 (qui riportato in allegato 2). Trattasi infatti di attività che, in quanto rientranti nell oggetto proprio della professione, vengono esercitate dagli iscritti all Albo, ancorché in via non riservata, con l impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale (terza tipizzazione della nozione di professione regolamentata rinvenibile dal disposto della lettera a del comma 1 dell articolo 4 del DLgs 206/2007, espressamente richiamato dalla lettera a) del comma 1 dell articolo 1 del Decreto ). Appurato ciò, ne consegue che deve intendersi in ogni caso esclusa la possibilità di ottenimento dell iscrizione nel registro istituito dal Decreto per tutte quelle associazioni i cui appartenenti svolgono attività che rientrano tra quelle oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ai sensi dell art. 1 del DLgs 139/2005 (qui riportato in allegato 2). La lettera a) del comma 1 dell art. 1 del Decreto stabilisce infatti che uno dei requisiti necessari per l ottenimento dell iscrizione nel registro è quello di svolgere: attività non relative all area dei servizi intellettuali; attività relative a professioni non regolamentate (non è il caso di chi svolge attività rientranti nell oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in quanto trattasi di attività relative a professioni regolamentate, secondo la definizione rinvenibile dall articolo 4 del DLgs 206/2007); attività relative a professioni regolamentate, purché non siano istituiti ordini, albi o collegi (di nuovo non è il caso di chi svolge attività rientranti nell oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in quanto, pur trattandosi di attività relative a professioni regolamentate, manca l ulteriore presupposto della mancata istituzione del relativo ordine, albo o collegio, essendo evidente che già esiste l Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). D altro canto sarebbe del tutto illogico che un provvedimento, la cui finalità è quella di individuare soggetti titolati ad accedere alle piattaforme comuni europee con riferimento alle attività per le quali manca un ente riconosciuto cui fare riferimento, consenta l iscrizione nel registro di enti che rappresentano soggetti che svolgono attività relativamente alle quali esiste già detto ente. 5
6 CONCLUSIONI Nel ribadire la volontà di attivare anche in sede giudiziaria ogni azione utile al fine di ottenere l annullamento del Decreto interministeriale ed un pronunciamento di illegittimità dell art. 26 del DLgs 206/2007, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sottolinea che, sulla base del combinato disposto delle norme recate dal Decreto e del DLgs 206/2007, deve in ogni caso intendersi esclusa a priori, per mancanza del requisito di cui alla lettera a) del co. 1 dell art. 1 del Decreto , la possibilità di iscrizione nel registro di tutte quelle associazioni i cui appartenenti svolgono in via esclusiva o prevalente attività che rientrano nell oggetto proprio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, ai sensi dell art. 1 del DLgs 139/2005 (qui in allegato 2). 6
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