Approvato con Delibere C.C. n. 94 del e n. 119 del Esecutivo dal ai sensi dell'art.31 della Legge n.

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1 R E G O L A M E N T O IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ( I.C.I.) Approvato con Delibere C.C. n. 94 del e n. 119 del Esecutivo dal ai sensi dell'art.31 della Legge n. 448/98 Modificato con deliberazione C.C. n. 121 del Modificato con deliberazione C.C. n.5 del Modificato con deliberazione C.C. n. 10 del Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del Modificato con deliberazione C.C. n.13 del Modificato con deliberazione C.C. n.16 del Modificato con deliberazione C.C. n.17 del Modificato con deliberazione C.C. n.15 del Modificato con deliberazione C.C. n.15 del Modificato con deliberazione C.C. n.104 del Modificato con deliberazione C.C. n.10 del Modificato con deliberazione C.C. n.78 del Esecutivo dal ai sensi dell art.31 della Legge n.448/98

2 REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI =========================================== Articolo 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potesta' prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2. Qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale 1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ici deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidita', vecchiaia e malattia. Articolo 3. Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali 1. Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ici, prevista all'art.7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art.87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Articolo 4. Esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale 1. Ai sensi dell art.1, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 è esente dall imposta ICI l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. 2. L esenzione è riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 3. Si precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Articolo 4.BIS Agevolazioni 1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ( abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa,adibita a

3 dimora abituale del socio assegnatario)ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3^ grado, che la occupano quale loro abitazione principale comprovata dalla residenza anagrafica, senza obbligo del contratto di comodato gratuito registrato; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ute regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. d) la pertinenza dell'abitazione principale (numero massimo 1) ricadente nelle categorie catastali C/2 - C/6, che si trovi nello stesso fabbricato in cui Å insita l'abitazione principale o nelle immediate vicinanze (100 metri di distanza massima). 2. Come previsto dal comma 3 dell articolo 8 del D.Lgs. n. 504/1992, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, si prevede l applicazione della sola detrazione per l abitazione principale, ma non dell aliquota ridotta. 3. Come previsto dall art.1 del D.L. n.16 del 23 gennaio 1993, per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all estero, a condizione che non risulti locata, viene applicata la detrazione per abitazione principale, nonché l aliquota agevolata come abitazione principale. 4. Ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, l ulteriore detrazione I.C.I. sulla prima casa di abitazione più eventuale pertinenza (Cat. C/2 o C/6) viene fissata in: a) Euro 116,71, da sommare alla detrazione ordinaria di Euro 103,29, per complessivi Euro 220,00, per i pensionati con piu' di 65 anni se uomini e 60 anni se donne, con un reddito equivalente ISEE annuo non superiore a Euro per nucleo famigliare; si precisa che l'aumento della detrazione I.C.I. verrà accordata anche a quei nuclei famigliari composti ( o che comprendono al proprio interno ) da soggetti di eta' inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purche' totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore al 67%. Coloro che hanno beneficiato dell'ulteriore detrazione I.C.I. nell'anno 2010 sono esentati dalla presentazione delle relative richieste, fermo restando obbligatoria la presentazione della certificazione del reddito ai fini I.S.E.. Per i cittadini che richiedono per la prima volta tali agevolazioni si specifica che la domanda per l'ulteriore detrazione I.C.I. dovra' essere presentata entro e non oltre la data di versamento della rata a saldo. Le domande dovranno essere presentate al Funzionario Responsabile I.C.I. in carta semplice e corredate da idonea documentazione richiesta. b) Euro 154,93, da sommare alla detrazione ordinaria di Euro 103,29, per complessivi Euro 258,22, a favore di tutti i possessori della sola casa d abitazione più eventuale pertinenza (C/2 o C/6) nel cui nucleo

4 famigliare siano presenti almeno quattro figli e che possiedano un reddito equivalente ISEE non superiore ad Euro ,00 (per l anno 2008 i redditi da dichiarare ai fini del calcolo per reddito equivalente ISEE dovranno essere riferiti all anno 2010). Articolo 5. Rimborso per dichiarata inedificabilita' di aree 1. Ai sensi del comma 1, lettera f) dell'art.59 del D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili in relazione alla deliberazione C.C. n.64 del , si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile. 2. Il rimborso suddetto compete per gli anni 1994, 1995, 1996 e Condizione indispensabile per il rimborso e' che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, ne' da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso e' attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalita' e quant'altro previsto all'art.13 del D.Lgs. n.504/1992. Articolo 6 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Verucchio. Allo scopo, puo' costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento. 3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.504/ Le nuove aree introdotte dal P.S.C. come potenzialmente edificabili, saranno assoggettate ad imposta successivamente alla data di definitiva approvazione del P.S.C. ed avvenuta pubblicazione del medesimo sul B.U.R. Articolo 7 Modalita' di versamento 1. Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purche' l'ici relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

5 Articolo 8 Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa) 1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto. Articolo 9 Dichiarazione o denuncia e richiesta agevolazioni art.4, comma1, lettera b) 1. Per gli obblighi di dichiarazione o denuncia degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d imposta si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, del decreto legislativo n.504/1992; dall articolo 1, comma 175, della Legge n.296/2006 e dall art.37, comma 53 del D.L. n.223/2006 convertito dalla legge n.248/2006. Quest ultima norma a decorrere dal 1 gennaio 2007, ha soppresso l obbligo della presentazione della dichiarazione, fermi restando gli adempimenti attualmente previsti in caso di riduzione e per quelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui all art.3-bis del D.Lgs. n.463/ La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata. 3. Nel caso che la dichiarazione o denuncia sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente. Nel caso che la dichiarazione o denuncia, indirizzata al Comune di Verucchio, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta; resta salva l'applicabilità di sanzione amministrativa per violazione non attinente la misura del tributo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 504/ Per usufruire delle agevolazioni previste dall art.4, comma 1, lettera b) del presente regolamento, i soggetti passivi interessati devono presentare apposita comunicazione, preferibilmente tramite il modulo predisposto dall Ufficio I.C.I., entro la data di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell anno in cui l evento si è verificato. Articolo 10 Liquidazione ed accertamento 1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Articolo 11 Differimento e rateizzazione del pagamento di una rata 1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/1997 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, puo' stabilire con proprio provvedimento motivato: a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamita' naturali di grave entita';

6 b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di sei (6) mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono cosi' individuate: - situazioni economico - familiari disagiate relazionate dall'assistente Sociale. Articolo 12 Sanzioni 1. L'omissione della dichiarazione entro il termine di Legge, e' punita, per ciascuna unita' immobiliare, con una sanzione di E.103, La dichiarazione, errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di E.103, La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione. 4. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione e' stata commessa. Articolo 13 Incentivi per il personale addetto 1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della relazione di particolari programmi, progetto obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati in rapporto al personale previsto in pianta organica. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalita' e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.). Articolo 14 Modalita' di versamento 1. Dal 1 gennaio 2011 i versamenti potranno essere effettuati come segue: - presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia ( Tesoriere del Comune di Verucchio); - mediante apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune di Verucchio; - tramite F24. Articolo 15 Interessi per la riscossione e il rimborso dell'imposta 1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento.

7 Articolo 16 Agevolazioni immobili abitativi affittati alle condizioni stabilite dall'accordo stipulato con ACER 1. Viene concessa l'aliquota agevolata al 2 per mille agli immobili ad uso abitativo concessi in locazione alle condizioni stabilite dall'accordo stipulato con l'azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Rimini, ai sensi del 3^ e 4^ comma, art.2, Legge 9 dicembre 1998, n.431. Articolo 17 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2011, ad eccezione dell'art.15 " Interessi per la riscossione e il rimborso dell'imposta " che, ai sensi della Legge 13 maggio 1999, n.133, art.13, produce i suoi effetti anche per gli anni antecedenti all'anno Allegato A al regolamento I.C.I TABELLA DEI VALORI LIMITE PER LE AREE EDIFICABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 2 E VALORI PER LE NUOVE AREE INTRODOTTE DAL P.S.C. COME POTENZIALMENTE EDIFICABILI DESTINAZIONE URBANISTICA Fogli Catastali Altri Fogli Catastali CENTRO STORICO (art. 51 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 1 (art. 58 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 2 (art. 59 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 3 (art. 60 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 4 (art. 61 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 5 (art. 62 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC 6 (art. 63 del RUE) AMBITI URBANI CONSOLIDATI AUC VP (art. 64 del RUE) AMBITI SPECIALIZZATI ATTIVITA PRODUTTIVE ASP 2 (art. 67 del RUE) AMBITI SPECIALIZZATI ATTIVITA PRODUTTIVE ASP 3 (art. 68 del RUE) AMBITI SPECIALIZZATI ATTIVITA PRODUTTIVE ASP 4 (art. 68 del RUE) SERVIZI URBANI E TECNOLOGICI (art. 41 del RUE) SERVIZI DI QUARTIERE (art. 42 del RUE) DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI (art. 45 del RUE) 230,00 / mq 150,00 / mq 260,00 / mq 156,00 / mq 245,00 / mq 147,00 / mq 220,00 / mq 132,00 / mq 200,00 / mq 120,00 / mq 185,00 / mq 111,00 / mq 170,00 / mq 102,00 / mq 30,00 / mq 18,00 / mq 140,00 / mq 112,00 / mq 100,00 / mq 80,00 / mq 38,00 / mq 22,00 / mq 35,00 / mq 20,00 / mq 70,00 / mq 49,00 / mq ESENTATI (inedificabili)

8 AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI URBANI - APNI DEFINITO DAL PSC APPROVATO INSERITO NEL POC ADOTTATO INSERITO NEL POC APPROVATO INSERITO NEL PUA ADOTTATO INSERITO NEL PUA APPROVATO 43,00 / mq / mq 111,00 / mq 139,00 / mq 185,00 / mq AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE - AEA DEFINITO DAL PSC INSERITO NEL POC PUA APPROVATO 15,00 / mq 30,00 / mq 100,00 / mq

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