Firmato Da: DRAETTA DONATELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c2edb

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1 TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO Il Giudice Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del nel procedimento RG 14143/2015, ex art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300, promosso dal SINDACATO LAVORATORI POSTE C.I.S.L. in persona del segretario provinciale p.t., nei confronti della POSTEL s.p.a., OSSERVA L organizzazione sindacale ricorrente lamenta l antisindacalità della condotta della società convenuta, la quale, in data , a seguito delle sentenze di questo Tribunale, sezione Lavoro, nn. 1988, 1987, 1991, 1992, 1993 e 1989 del , ha disposto la riammissione in servizio dei lavoratori Smecca Luigi, Cassata Giuseppe, Caruso Giuseppa, Costanzo Noemi, Marchesi Salvatore e D Angelo Angela e il loro contestuale trasferimento collettivo, senza alcuna preventiva trattativa con le O.S. presenti in azienda in spregio dell espressa previsione degli artt 2 e 39 CCNL di settore. Il ricorso appare fondato. In punto di fatto, dalla documentazione in atti, è emerso che le predette sentenze, in accoglimento dei ricorsi proposti dai succitati lavoratori, hanno disposto la conversione dei contratti di lavoro temporaneo intercorsi tra i lavoratori medesimi e società terze, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le società utilizzatrici Postel Print spa (D Angelo A., Caruso G., Costanzo N., Marchese S. ) o Postel spa, odierna resistente - nella quale Postel Print spa è stata medio tempore fusa per incorporazione, cfr atto notarile del , in atti - (Cassata G., Smecca L.). 1

2 È pacifico tra le parti che tutti i contratti di lavoro temporaneo oggetto di conversione prevedevano l avvio dei suddetti lavoratori presso la sede della utilizzatrice in via Ugo La Malfa, n. 177, Palermo. Non è infatti contestato che in tale sede i lavoratori abbiano prestato la propria opera in ragione dei contratti di lavoro stipulati con le società di somministrazione, che li avevano appunto avviati presso Postel Print spa. L odierna resistente - nella quale, come detto, Postel Print spa è stata medio tempore fusa per incorporazione - con distinte note tutte del , ha comunicato ai lavoratori la riammissione in servizio e, contestualmente, indicato quali sedi di lavoro Genova o Melzo. Le suddette comunicazioni non sono state precedute da alcuna attività di confronto o intesa con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, non avendo la società convenuta neppure comunicato a queste ultime l intenzione di procedere ai lamentati trasferimenti. Deve innanzi tutto essere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che, come noto, il giudice competente a decidere sul ricorso ex art. 28 Stat. Lav. deve essere individuato con riguardo al luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, che non consiste, nel caso di specie e stando alla prospettazione di cui in ricorso, nei trasferimenti dei lavoratori Smecca, D Angelo, Marchese, Costanza, Caruso e Cassata presso le unità produttive di Melzo (MI) e Genova, bensì nella violazione di una norma contrattuale che attribuisce al sindacato il diritto al confronto tra le parti in ordine al trasferimento collettivo. Preliminarmente deve essere altresì respinta la censura di nullità del ricorso. Com è noto l art. 414 c.p.c. comma 1, n 4 impone, che il ricorso contenga l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni. Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente ha esplicitato chiaramente gli elementi richiesti dall'art. 414, n. 3 e 4, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18 marzo 1999, n. 2519), di talché nessun vizio di genericità è dato riscontrare nell atto introduttivo del presente giudizio. 2

3 Passando al merito della censura, l organizzazione sindacale lamenta la violazione da parte della convenuta delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 39 del CCNL di categoria. In particolare, invero, ai sensi dell art 39 CCNL poste italiane, rubricato Trasferimenti collettivi, I. I trasferimenti collettivi, intendendosi per tali quelli conseguenti a processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale anche derivanti da innovazioni o implementazioni tecnologiche, formeranno oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali stipulanti secondo le modalità di cui all art. 2 del presente CCNL. II. L individuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto di criteri oggettivi individuati d intesa con le predette Organizzazioni.. Ai sensi dell art 2, rubricato assetti contrattuali: Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati: A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale, in coerenza con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti dal Governo e dalle Parti Sociali. Il presente contratto individua, per il secondo livello, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del primo livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica. Fanno parte dell ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale: - recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta; - politiche occupazionali; - sistema di relazioni industriali; - diritti sindacali; - disciplina del rapporto di lavoro; - disciplina del lavoro atipico; - nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL; - trattamenti retributivi ed economici; 3

4 - progetti di telelavoro; - nuovi regimi di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento. Alla contrattazione di cui alla presente lettera A) viene altresì ricondotta, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, la gestione delle conseguenze sul piano sociale dell attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva. Riguardo a quanto precede, l Azienda fornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra. Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall Azienda per il primo incontro, durante i quali l Azienda non darà luogo all attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta. All esito positivo del predetto confronto, in difetto del quale le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni, il medesimo proseguirà per ciascuna delle regioni interessate nel rispetto della seguente ulteriore procedura. A tal fine l Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una preventiva comunicazione con contestuale indicazione della data dell avvio del confronto, anche in tal caso, finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali dei processi citati, per quanto demandato dall accordo nazionale. Il negoziato di cui al comma che precede si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall Azienda per il primo incontro e ove il confronto medesimo non si sia concluso positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. Durante lo svolgimento della predetta procedura l Azienda non darà luogo all attuazione dei progetti previsti per la parte riguardante la specifica regione e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta. In relazione alla procedura sopra descritta la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell art. 6. B) CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le Parti stipulanti, nel confermare la centralità della contrattazione di secondo livello per quanto demandato dal presente CCNL e dagli accordi intervenuti a livello nazionale, s impegnano affinché le richieste nella sede di contrattazione di secondo livello, così come disciplinata dal presente articolo, 4

5 siano conformi ai rinvii stabiliti a livello nazionale. In conformità a quanto previsto dai protocolli sottoscritti a livello confederale, detta contrattazione riguarda erogazioni economiche variabili strettamente correlate: - ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le aziende dispongono; - ai risultati legati all andamento economico specifico delle imprese. Gli accordi relativi al premio di risultato hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per Poste Italiane S.p.A. la disciplina di cui al comma III lettera B) del presente articolo resta individuata all art. 69 del presente CCNL. Per le Aziende del Gruppo Poste Italiane diverse da Poste Italiane S.p.A., viene assegnata alla contrattazione di secondo livello aziendale la materia di cui alla lettera A), comma 4 ultimo alinea del presente articolo, fermi restando gli accordi intervenuti al riguardo, nonché la disciplina del Premio di Risultato, in coerenza con quanto stabilito dall art. 69, punto I, del presente CCNL. Inoltre, sempre per Poste Italiane S.p.A., la contrattazione di secondo livello si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva. In tali sedi viene rimandato il confronto sulle seguenti materie: a) la disciplina della quota regionale del premio di risultato secondo i rinvii contenuti nell art. 69 del presente CCNL; b) la definizione e applicazione dei nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello nazionale; c) le materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL; d) le materie individuate dalle intese intervenute a livello nazionale, in attuazione degli accordi medesimi e secondo i rinvii in essi contenuti, anche con riferimento all implementazione dei progetti di telelavoro di cui alla lett. A) del presente articolo; e) l incremento delle percentuali di ricorso al lavoro a tempo determinato secondo le previsioni di cui all art. 22 del presente CCNL; f) la gestione di conseguenze sul piano sociale dell attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una 5

6 sola regione, secondo criteri e modalità che seguono. Riguardo alla lettera f) che precede, l Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali. Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall Azienda per il primo incontro. Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello nazionale, su richiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura regionale. L esame a livello nazionale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data fissata dall Azienda per il primo incontro. Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l Azienda non darà luogo all attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione diretta. Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni. In relazione alla procedura a livello regionale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell art. 6. Le Parti stipulanti si danno atto reciprocamente che la risoluzione delle problematiche rinviate alla contrattazione di secondo livello dovrà, comunque, realizzarsi salvaguardando l unitarietà e la titolarità del momento relazionale, secondo modalità e criteri coerenti con i Protocolli del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, in modo da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le Parti si danno altresì atto che, nell ambito dei lavori dell Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all art. 5 del presente CCNL, viene prevista una attività di complessivo monitoraggio sull andamento della contrattazione di cui alla lettera B) del presente articolo. Ritiene, in particolare, la ricorrente che la decisione aziendale di trasferire i dipendenti riammessi in servizio, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, integri gli estremi di una condotta antisindacale, sanzionabile ai sensi dell art. 28 della L. 300/1970. Tale assunto appare condivisibile. 6

7 Preliminarmente, giova osservare quanto segue. Ai sensi dell art. 27, c.1, D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 (nella formulazione precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. La norma espressamente dispone quindi l imputazione del rapporto di lavoro all effettivo datore di lavoro (società utilizzatrice). Inoltre, seppure l art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 non lo affermi espressamente, la conversione del rapporto lavorativo alle dipendenze dell utilizzatore implica anche l eliminazione del termine: l assenza del requisito della temporaneità della ragione di stipulazione della somministrazione a termine implica invalidità del termine stesso. Del resto, vi è una evidente correlazione tra questo vizio della somministrazione e relativa conseguenza. La giurisprudenza di legittimità ha perciò chiarito che alla indicazione generica della causale della somministrazione consegue la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore, a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore (cfr da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, 01/08/2014, n ). Ed invero l illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato 7

8 tra l utilizzatore ed il lavoratore, cosicché la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l'effetto finale di produrre, come detto, una duplice conversione, sul piano soggettivo ( D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore) (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., , n ). La trasformazione suddetta implica che, sotto il profilo soggettivo, parte datoriale non è l agenzia interinale bensì l utilizzatore (in quanto datore di lavoro effettivo) e, sotto il profilo oggettivo, il contratto è a tempo indeterminato, e non a tempo determinato (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, , n e App. Roma Sez. lavoro, ). Per il resto, il rapporto di lavoro resta disciplinato, in tutti i suoi aspetti, dal contratto stipulato tra il lavoratore e l agenzia (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, , n ). Da tanto discende che, in virtù delle sentenze di questo Tribunale più volte richiamate, Cassata Giuseppe, D Angelo Angela, Caruso Giuseppe, Costanzo Noemi, Smecca Luigi e Marchese Salvatore sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato della Postel spa (succeduta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art 2112 c.c., a Postel Print spa fin dal ) a far data, rispettivamente, dal , , , , e ; il rapporto di lavoro tra ciascun lavoratore e la società odierna convenuta è disciplinato dai rispettivi contratti oggetto di conversione, salvo (sotto il profilo soggettivo) l individuazione del datore di lavoro nella Potel spa e (sotto quello oggettivo) l eliminazione clausola appositiva del termine. La conversione dei contratti ex art 27 Dlgs 276/2003, nulla ha invece innovato quanto alla sede di lavoro, non avendo infatti in alcun modo inciso le sentenze succitate su tale clausola contrattuale. Da tanto discende che, con la riammissione del , i lavoratori dovevano essere assegnati in via Ugo La Malfa, n. 177, Palermo (sede 8

9 pacificamente ancora in esercizio al ), mentre l individuazione da parte datoriale di una sede diversa integra trasferimento del lavoratore. Tanto premesso, accertato che nel caso di specie parte datoriale ha disposto dei trasferimenti, deve inoltre essere affermata l applicabilità delle norme di CCNL richiamate, artt. 2 e 39. Ai sensi del citato art. 39, sono trasferimenti collettivi quelli conseguenti a processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale anche derivanti da innovazioni o implementazioni tecnologiche. Ebbene, dalle note del , è dato evincere che il trasferimento è stato disposto dalla convenuta in ragione di processi di riorganizzazione e trasformazione aziendale. Ed invero, si legge in tutte le note del che l assegnazione della predetta sede di lavoro è determinata da ragioni produttive e organizzative (decremento dei carichi di lavoro presso l Unità produttiva di Palermo). Ai lavoratori D Angelo, Caruso, Costanzo e Marchese è stato altresì precisato che il ripristino viene realizzato da Postel spa anziché dal Postelprint spa in quanto, in data , Postelprint spa è stata fusa per incorporazione in Postel spa. È la stessa società convenuta che riferisce quindi di aver disposto i trasferimenti di cui trattasi per ragioni riorganizzazione aziendale (necessitata dalla riduzione del carico di lavoro della sede di Palermo) e a seguito di una trasformazione aziendale (di fusione per incorporazione della Postelprint spa in Postel spa). Accertato dunque che nel caso di specie sono stati disposti dei trasferimenti e che tali trasferimenti hanno natura collettiva ex art 39 CCNL poste, appare evidente la violazione della norma contrattuale da parte della società convenuta, la quale ha disposto i trasferimenti dei lavoratori senza alcun preventivo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali. 9

10 Tale condotta, proprio perché lesiva di una specifica prerogativa sindacale, riconosciuta da una norma collettiva, appare idonea a costituire un vulnus di quella libertà ed attività sindacale tutelata dall art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. È evidente, infatti, come la negazione del diritto dell organizzazione sindacale alla concertazione, ne limiti direttamente il potere dialettico nei confronti della parte datoriale e ne riduca il prestigio dinanzi alla propria base. La palese violazione, peraltro, di una norma, seppur di fonte collettiva, rende superflua ogni valutazione in ordine all intenzionalità della condotta datoriale. Deve quindi ritenersi antisindacale la condotta della società convenuta che ha espressamente violato una norma contrattuale che attribuiva al sindacato il diritto al confronto tra le parti in ordine al trasferimento collettivo per cui è causa. Conseguentemente deve essere ordinata a parte datoriale la cessazione del comportamento illegittimo. Atteso inoltre che il suddetto comportamento ha prodotto l effetto che la società convenuta ha disposto (unilateralmente) il trasferimento dei sei lavoratori più volte vitati, deve altresì essere ordinata ex art 28 L 300/70, la rimozione dei suddetti trasferimenti, in quanto, appunto, meri effetti del comportamento antisindacale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, dichiara l antisindacalità della condotta della Postel s.p.a. consistita nella decisione unilaterale di disporre il trasferimento collettivo, con note del , dei lavoratori Smecca Luigi, Cassata Giuseppe, Caruso Giuseppa, Costanzo Noemi, Marchesi Salvatore e D Angelo Angela dalla sede di Palermo, via Ugo La Malfa, 177, a quelle di Genova e Melzo (MI), senza il rispetto delle procedure di cui agli artt. 2 e 39 CCNL poste, e per l effetto, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione di tutti gli effetti, ivi compresi i provvedimenti di trasferimento dei succitati lavoratori disposti con le menzionate note del

11 Condanna, altresì, la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 comprese spese generali, oltre IVA e CPA. Palermo, IL GIUDICE Donatella Draetta 11

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