Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori
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- Sara Eleonora Gagliardi
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1 1 Direttive nuovo approccio e sicurezza prodotti: responsabilità produttori, importatori e distributori Torino, 7 maggio 2013 Igor Gallo
2 Sicurezza prodotti: quadro normativo 2 Ambito Europeo Direttiva settoriale Sicurezza Nuovo approccio, LVD, EMC, Giocattoli, ecc. Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) Marcatura CE Requisiti Essenziali Norme armonizzate Documentazioni e dichiarazioni di conformità Marcatura CE Documentazioni
3 Sicurezza prodotti: quadro normativo italiano 3 Ambito Europeo Direttiva settoriale Sicurezza Nuovo approccio, LVD, EMC, Giocattoli, ecc. Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti (DSGP) Recepimento Italiano Direttive Esempi: Legge 791/1977 LVD, D.Lgs. 194/2007 EMC, D.lgs. 54/2011 Giocattoli Ambito Italiano D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo Parte IV,Titolo I, artt
4 Campo di applicazione direttiva generale sicurezza 4 D. Lgs. 206/2005 Parte IV Titolo I: Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti destinati ai consumatori, laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti
5 Come orientarsi? Direttive nuovo approccio: Guida all attuazione delle direttive del nuovo approccio (Guida Blu) Decisione 768/2008 Regolamento 765/2008 Sicurezza generale prodotti: D.Lgs. 206/2005 Parte IV, Titolo I Guida alle relazioni tra la Direttiva Generale sicurezza prodotti ed alcune direttive di settore sulla sicurezza cap. 1 e 2 5
6 6 Direttive di nuovo approccio
7 7 Alcuni concetti di base La libera circolazione dei beni è una pietra miliare del mercato unico. I meccanismi messi a punto per realizzare tale obiettivo tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica Guida blu - Introduzione
8 8 I vantaggi del nuovo approccio Libera circolazione Passaporto Europeo Mercato Unico Autodichiarazioni Unicità di regole
9 9 I vincoli del nuovo approccio Vigilanza mercato Concorrenza leale Prodotti sicuri Requisiti garantiti Regole seguite
10 10 Esempi di direttive del nuovo approccio Bassa tensione (LVD) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Giocattoli Strumenti di misura (MID) RoHS Complessivamente più di 20 direttive
11 11 Sovrapposizione più direttive di nuovo approccio Lo stesso prodotto o rischio può essere disciplinato da due o più direttive; Possono combinarsi requisiti essenziali di diverse direttive Messa in servizio solo se il prodotto è conforme a tutte le direttive ad esso applicabili Analisi dei rischi documentata consente a volte di escludere rischi connessi con alcune direttive Possono essere privilegiate alcune direttive che coprono già tutti i rischi
12 12 Principi di base nuovo approccio armonizzazione legislativa limitata a requisiti essenziali indicati nelle direttive Specifiche tecniche dei prodotti rispondenti ai requisiti definite in norme armonizzate Applicazione delle norme armonizzate volontaria il fabbricante può seguire altre strade Seguendo le norme armonizzate => Presunzione di conformità ai requisiti essenziali Progettazione e produzione secondo modulo scelto dal fabbricante
13 13 Il percorso per dimostrare la conformità: A1 Prodotto da valutare A2 Requisiti essenziali Norme armonizzate B Prodotto conforme Non esiste una via predefinita il fabbricante può scegliere Le norme armonizzate danno presunzione di conformità Percorso privilegiato
14 Norme armonizzate 14 Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea Periodicamente aggiornate Non sono obbligatorie Ma garantiscono la conformità dei prodotti
15 Fasi successive alla produzione Immissione sul mercato la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario 15 Messa a disposizione sul mercato fornitura di un prodotto per distribuzione, consumo o uso sul mercato comunitario nel corso di un attività commerciale, onerosa o gratuita Messa in servizio La messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello stesso all'interno della Comunità da parte dell'utilizzatore finale
16 16 Gli attori nelle direttive nuove approccio: Operatori economici Il fabbricante Il mandatario L importatore Il distributore
17 17 Le responsabilità Il fabbricante persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio Deve garantire che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali della direttiva Può utilizzare pezzi già pronti o subappaltare le operazioni, mantenendo però il controllo globale Analoghe responsabilità sia se nella comunità che esterno
18 18 Le responsabilità Il mandatario Anche detto rappresentante autorizzato Nominato dal fabbricante, risiede nella Comunità Europea Delega scritta Mandato in forma scritta e dettagliato contatto per le autorità di controllo degli stati membri rispetto ad adempimenti delle direttive Responsabilità complessiva sempre in capo al fabbricante
19 19 Le responsabilità L importatore persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità che immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo fornisce informazioni sul prodotto alle autorità di controllo del mercato (Dichiarazione conformità e documentazione tecnica) In alcuni casi assume le responsabilità del fabbricante nella direttiva di nuovo approccio Fabbricante fuori UE e mandatario non presente
20 20 Le responsabilità Il distributore persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; il distributore deve agire con attenzione al fine di commercializzare solo prodotti conformi deve poter dimostrare quanto detto sopra alle autorità di controllo
21 21 Le responsabilità Il distributore Procedere con attenzione e conoscere: i prodotti cui va apposta la marcatura CE le informazioni che devono corredare il prodotto (es. dichiarazione CE di conformità) obblighi in materia di lingua per istruzioni e altri documenti elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto. Deve inoltre: collaborare nelle azioni adottate per evitare o ridurre i rischi. individuare il fabbricante, rappresentante autorizzato, l'importatore o persona che gli ha fornito il prodotto
22 Responsabilità e sanzioni 1/4: LVD 22 L importatore Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente [.] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 21,00 a 124,00 /pezzo, come minimimo ,00 e massimo ,00 L. 791/1977 recepimento direttiva bassa tensione LVD
23 Responsabilità e sanzioni 2/4: LVD 23 Il distributore Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui all articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente [.] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 21,00 a 124,00 /pezzo, come minimimo 775,00 e massimo 4 648,00 L. 791/1977 recepimento direttiva bassa tensione LVD
24 Responsabilità e sanzioni 3/4: EMC 24 L importatore Chiunque immette nel mercato o installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione all. I, sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro ,00 Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce o installa apparecchi conformi ai requisiti, ma sprovvisti marcatura CE, sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro ,00 Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce o installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma privi documentazione tecnica e dichiarazione di conformità sanzione amministrativa da 2.000,00 ad euro ,00 D.Lgs. 194/2007 recepimento direttiva EMC
25 Responsabilità e sanzioni 4/4: EMC 25 Il distributore Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce o installa apparecchi conformi ai requisiti, ma sprovvisti marcatura CE, sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro ,00 Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce o installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma privi documentazione tecnica e dichiarazione di conformità sanzione amministrativa da 2.000,00 ad euro ,00 D.Lgs. 194/2007 recepimento direttiva EMC
26 26 La direttiva sicurezza generali prodotti Codice del consumo parte IV titolo I
27 27 Gli attori nella direttiva generale sicurezza prodotti (DSGP): Operatori economici Il produttore Il distributore L importatore
28 28 Le responsabilità Il produttore Fabbricante prodotto o chi appone nome e marchio se nella Comunità europea Il rappresentante comunitario del fabbricante extra-europeo L importatore, in assenza di rappresentante comunitario di fabbricante extra-europeo
29 29 Gli obblighi Il produttore Immette sul mercato prodotti sicuri Informazioni ed avvertenze prevenzione rischi Indicazioni sul prodotto o imballaggio di: identità produttore, tipo o partita di riferimento Controlli a campione sui prodotti commercializzati, registro ed esame reclami Operazioni di richiamo e ritiro se del caso, base volontaria o provvedimenti autorità vigilanza
30 30 Le responsabilità Il distributore Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Dovrà: Non fornire prodotti di cui conosce, o dovrebbe conoscere pericolosità Partecipare ai controlli di sicurezza, con produttore ed autorità Conservare documentazione relativa all origine dei prodotti per 10 anni
31 31 Presunzione e valutazione della sicurezza Prodotto sicuro se alternativamente: 1. Conforme a legislazione vigente 2. Conforme a norme non cogenti redatte da organismi di normazione e pubblicate su Gazzetta Ufficiale Comunità europea 3. In assenza delle norme 1 o 2, Raccomandazioni, orientamenti, ultimi ritrovati della tecnica Le autorità di controllo adotteranno idonee misure in caso di pericolosità del prodotto anche valutato conforme
32 Responsabilità e sanzioni 1/2 32 Il produttore Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro a euro Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro a euro. Art. 112 commi 1 e 2 D. Lgs. 206/2005
33 Responsabilità e sanzioni 2/2 Il produttore ed il distributore 33 Il produttore o il distributore che non assicura collaborazione nei controlli e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra euro e euro. Art. 112 commi 3, 4 e 5 D. Lgs. 206/2005
34 Responsabilità e sanzioni 2/2 Il produttore ed il distributore 34 Il produttore o il distributore che non assicura collaborazione nei controlli e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro a euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni Avvertenze, di propri cui all'articolo dati, ritiro, 104, comunicazione commi 2, 3, rischi 5, 7, noti 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. Partecipazione 104, commi controlli 6, 7, 8 e sicurezza, 9, sono soggetti comunicazione ad una rischi sanzione noti amministrativa compresa fra euro e euro. Art. 112 commi 3, 4 e 5 D. Lgs. 206/2005
35 35 Pausa
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