CATTOLICA&FAMIGLIA INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE Contratto di assicurazione infortuni
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1 MOD. CFAM INF CL 5 - ED. 02/05/2013 Cattolica&Famiglia - INFORTUNIDELLA LOCOMOZIONE CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. RE00032 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ Cattolica&Famiglia - INFORTUNIDELLA LOCOMOZIONE CATTOLICA&FAMIGLIA INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE Contratto di assicurazione infortuni Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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3 NOTA INFORMATIVA CATTOLICA&FAMIGLIA - INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE La presente nota informativa MOD. CFAM INF CL 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. CFAM INF CL 2 - ED. 01/10/2012 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Isvap n. 35, la Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai Contraenti e/o Assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. GLOSSARIO Agenzia Assicurato Assicurazione o contratto Beneficiario C.C. Contraente Durata Franchigia / scoperto Indennizzo Infortunio Invalidità permanente Parti Polizza Premio Ricovero (degenza) Rischio Sforzo Sinistro Società IVASS (ex ISVAP) L'agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortuni con decesso dell'assicurato. Codice Civile Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le Parti al momento della stipula del contratto stesso e indicato sulla scheda di polizza. La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa o in percentuale che rimane a carico dell'assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte l'invalidità permanente, l'inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla polizza. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Il Contraente e la Società. Il documento che prova l'assicurazione. La somma che il Contraente paga alla Società per la garanzia offerta dal contratto di assicurazione. La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento. La possibilità che si verifichi il sinistro. Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'assicurato. Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. 1 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
4 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse stata scelta la forma con tacito rinnovo, se una delle parti intendesse dare disdetta dovrà comunicare tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intenderà prorogato per la durata di un anno e così successivamente (si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, se richiamate sulla scheda di polizza: - morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 22/22.2 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca: a) in qualità di conducente o trasportato di: 1. velocipedi e motocicli; 2. autovetture ad uso privato, autocaravan / camper; 3. autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi, per entrambi, gli impieghi professionali; 4. natanti ad uso privato o da diporto, esclusi i mezzi di locomozione subacquei. Sono compresi gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo durante la sua circolazione o navigazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi passeggeri; b) durante l'uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni subiti nel salire o scendere dallo stesso; c) in qualità di passeggero di aerei, durante i voli di linea regolari e i chartered entrambi eserciti da società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione Flight Guide World Wide OAG ). Il viaggio aereo s'intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso al momento in cui ne è disceso. 2 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
5 Sono considerati indennizzabili solo gli infortuni connessi all'uso dei mezzi indicati nei precedenti punti a), b), c); d) quale pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non; e) durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante. La copertura è operante per gli Assicurati facenti parte dello stesso nucleo famigliare risultante dallo stato di famiglia e nominativamente indicati in polizza. Le somme assicurate indicate in polizza vengono ripartite in parti uguali tra tutti gli Assicurati. Tuttavia, nel caso in cui il numero delle persone assicurate fosse superiore a tre e risulti vittima dell'evento un solo componente del nucleo familiare, la Società riconoscerà comunque un terzo delle somme assicurate. Si rinvia agli artt. 1-2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: L'assicurazione non comprende gli infortuni: verificatisi in connessione con atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità; verificatisi alla guida di veicoli o natanti, se l'assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo; verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; derivanti dall'uso e guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; derivanti dalle circostanze indicate all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Esempio: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio ; franchigia assoluta 3% sulla parte di somma assicurata fino ,00 ; franchigia assoluta 5% sulla parte eccedente; in caso di sinistro con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione). L'indennizzo dovuto all'assicurato è pari complessivamente a ,00 così calcolato: - sul primo scaglione di somma assicurata fino a ,00 l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata quindi l' indennizzo pagato all'assicurato è pari a 7.000,00 ; - sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accerta al netto della franchigia del 5% quindi l'indennizzo è pari a 5.000,00. AVVERTENZA: Il presente contratto prevede un limite massimo di età di 75 anni. Nel caso in cui l'assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla scadenza naturale del contratto. Si rinvia all'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato / Contraente relative alle circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt C.C. cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: Premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V, Parkinson, epilessia nonché da schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi 3 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
6 bipolari ed Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di contratto, trattandosi di aggravamento di rischio inrelazione al quale la Società nonavrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si applicheranno le disposizioni dell'art del codice civile ed in particolare della primaparte dei commi 3 e 5di detto articolo. Si rinvia all'art.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo quando previsto dagli artt C.C. cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio. Un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è la modifica della composizione dello stato di famiglia. La variazione della professione non determina la modificazione del rischio. 6. Premi Il pagamento del premio da parte del Contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; - contante nei limiti previsti dalle disposizioni di legge. È possibile il frazionamento semestrale con un aumento del 2% del premio imponibile. AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il contratto non prevede adeguamento automatico del premio o delle somme assicurate. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le Parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all' art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. lgs. n 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. lgs. n 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Si rinvia all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda (art C.C.). 4 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
7 10. Legge applicabile al contratto L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l'infortunio. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt delle condizioni generali di contratto. Sono a carico della Società esclusivamente le spese di accertamento del danno incaricate dalla Società stessa (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo e le spese medico legali di parte. E' facoltà della Società di sottoporre l'assicurato a visita medico legale e/o d'accertamento specialistico da parte di un proprio medico fiduciario, a proprie spese, qualora lo ritenga necessario. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del Contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 5 / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
8 14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato. AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Si rinvia all'art. 20 delle condizioni generali di contratto per gli aspetti di dettagli. **** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Data dell'ultimo aggiornamento: 01/10/ / 6 COPIA PER IL CONTRAENTE
CATTOLICA&FAMIGLIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Contratto di assicurazione infortuni
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