Cartella di pagamento: può essere notificata mediante invio da parte dell agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
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- Marcello Guglielmi
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1 Cartella di pagamento: può essere notificata mediante invio da parte dell agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento Angelo Buscema in Riscossione dei tributi Entrando nel merito della diatriba ermeneutica, per completezza di indagine, occorre precisare che la tesi dell ammissibilità è saldamente ancorata a recenti statuizioni del giudice di legittimità, che così recitano: in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ. Sez. V Sent., , n ). In particolare, l iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: premesso che nel caso di specie la notifica è stata eseguita a mezzo posta - e si tratta di una circostanza pacifica tra le parti - occorre far presente che in ipotesi di cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative - nella specie, come è dato di rilevare dalla sentenza impugnata, si trattava di cartelle esattoriali intimanti il pagamento di sanzioni pecuniarie IRPEF su accertamento mod la notifica è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art.26 norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n /00). 1 di 7
2 Ora, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea, D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede pertanto la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Ne consegue l'insussistenza della nullità della notifica delle cartelle esattoriali in considerazione della quale la Commissione di secondo grado aveva ritenuto pregiudizialmente precluso l'esame del merito della controversia. Tale sentenza si pone in armonia con le seguenti argomentazioni: a) la cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata direttamente dall Agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento non essendo necessario l intervento dell ufficiale giudiziario e delle forme di cui agli artt. 137 e ss. del codice di rito. b) il legislatore con la formulazione dell'art. 26 D.P.R. 602/73 ha previsto una specifica autonoma forma di notifica delle cartelle esattoriali che può essere effettuata, a differenza delle normali notifiche, con il semplice invio dell'atto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non risultano quindi necessarie in questi casi le normali formalità previste per le notifiche ordinarie di cui all'art. 137 e seguenti CPC, ed in particolare l'art. 148 CPC, da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario od atri soggetti all'uopo incaricati, procedure che sono invece necessarie in caso di avvisi di accertamento. c) la notificazione della cartella può intervenire non a mezzo dell'ufficiale Giudiziario, ma direttamente da parte del Concessionario a mezzo del servizio postale, in applicazione dell'art. 26 DPR 602/73. Tale norma disciplina espressamente la notificazione della cartella di pagamento e prevede alternatività tra notificazione con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. E' da ritenere che l'art. 26 citato disciplini un autonomo procedimento di notificazione della cartella di pagamento, procedimento nel quale non è previsto l'intervento dell'ufficiale Giudiziario; il concessionario semplicemente procede alla notificazione con raccomandata e avviso di ricevimento. E richiesta la formazione di un plico chiuso e la norma aggiunge la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. 2 di 7
3 d) l'art. 26, 1 comma, dpr 602/73 prevede per la cartella esattoriale modalità di notificazione a mezzo posta autonome e diverse da quelle previste dall'art. 60 dpr 600/73 e ciò in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma, con la conseguenza che non occorre una relazione di notificazione essendo sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto per la validità della notificazione Orbene, la funzione della Corte di Cassazione, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 dell Ordinamento giudiziario, è quella di garantire l esatta osservanza e l uniforme interpretazione della legge (cd. funzione nomofilattica). La nomofilachia è strumento essenziale della giurisdizione, condizione per l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, per la difesa delle loro libertà nei confronti dei soggettivismi e delle casualità interpretative. Nell'ottica di una valorizzazione della funzione di nomofilachia esercitata dalla Corte è plausibile affermare che il principio di diritto enunciato dalla sentenza n /2009 difficilmente sarà modificato o rimesso in discussione dalle sezioni unite della Cassazione. Il presente contributo, vuole costituire, una meditata ed attenta riflessione (rectius: una doverosa risposta) alle conclusioni o analisi scientifiche esposte, con rigore di metodo e profondità, nell articolo a firma dell Avv. Maurizio Villani: Le notifiche a mezzo posta pubblicato il 16 dicembre 2009 dalla rivista telematico.com. E auspicabile che tale apporto porti ad un continuo confronto fra idee e al crescere della coscienza e della conoscenza giuridica. Peraltro,"l'apprendere è come remare contro corrente: se ci si ferma si torna indietro" Angelo Buscema 23 Dicembre 2009 *************** ALLEGATO Cass. civ. Sez. V, , n In data 16 aprile 1992 l'ufficio II.DD. di San Dona di Piave notificava alla F.lli Barosco s.d.f. un avviso con cui rettificava il reddito di impresa minore per il 1984 e quindi notificava ai cinque soci altrettanti avvisi di rettifica del reddito di partecipazione. Avverso gli avvisi sia la società che i soci proponevano ricorso ed i relativi giudizi si concludevano con sentenza definitiva della CTR del Veneto, la quale rideterminava il reddito della società, e quindi con altra sentenza della medesima Commissione, la quale accoglieva l'appello dei soci in ordine ai redditi di partecipazione. 3 di 7
4 I contribuenti inoltravano quindi istanza di rimborso della somma di L versata in corso di causa. L'Ufficio comunicava lo sgravio della minor somma di L e successivamente, in data 6 dicembre 2000, notificava ai soci quattro diverse cartelle esattoriali intimanti il pagamento di sanzioni pecuniarie IRPEF su accertamento mod. 740 per maggiori imposte dovute a seguito delle indicate decisioni della CTR. I contribuenti presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. Proponevano appello gli stessi contribuenti deducendo l'errata interpretazione delle sentenze, la non debenza delle somme azionate, la nullità delle cartelle esattoriali per difetto di sottoscrizione, carenza di motivazione, erronea determinazione degli importi. L'ufficio resisteva riaffermando le proprie posizioni mentre la concessionaria del servizio esattoriale ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva il gravame, rilevando in via pregiudiziale la nullità della notifica delle cartelle esattoriali, non essendo le relate sottoscritte dal notificatore, agli atti sconosciuto. Avverso la detta sentenza la Gest Line S.p.a., quale successore della GE.RI.CO. S.p.a ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e l'agenzia delle Entrate ed i contribuenti resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, articolato rispettivamente in tre ed in sei motivi. La ricorrente principale ha infine depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Vanno riuniti preliminarmente i ricorsi, quello principale e quelli incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Sempre in via preliminare, occorre soffermare l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, eccezione formulata dai contribuenti, sulla base del rilievo che il detto ricorso è stato proposto nei confronti di soggetti nel frattempo deceduti e non già nei confronti degli eredi dei contribuenti vittoriosi in appello. A riguardo, si deve sottolineare che l'eccezione, pur fondata su una premessa corretta, non coglie però nel segno in relazione alla dedotta inammissibilità del ricorso. Ed invero, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che l'intervenuto mutamento della situazione soggettiva della parte incide sulla legittimazione attiva ad impugnare e su quella passiva a ricevere la relativa notificazione, con la conseguenza che il processo di gravame deve essere instaurato tra i soggetti reali del rapporto, tanto nel caso di evento verificatosi dopo la sentenza che in quello di evento intervenuto durante la fase attiva e non dichiarato nè notificato. Ma se ciò è vero, non può trascurarsi che in caso di processi introdotti dopo il 30 aprile 1995, come quello in esame, l'impugnazione, effettuata nei confronti della parte originaria, affetta da nullità rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 164 c.p.c. 4 di 7
5 comma 1 per erronea identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, può essere sanata ex tunc con la rinnovazione dell'atto ovvero, così come è avvenuto nella specie, per effetto della costituzione del successore universale o del soggetto comunque attualmente legittimato (vedi Sez. Un. n /2005, Cass /07, n /08, n /08). Ed è appena il caso di sottolineare come in tale ipotesi non possa trovare ingresso la dedotta inammissibilità dell'impugnazione. Sempre in via preliminare, deve essere invece dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale, proposto dai contribuenti, per difetto di interesse ad impugnare. A riguardo, giova tener presente che l'interesse in parola postula indispensabilmente una soccombenza sostanziale e materiale della parte impugnante ed è appena il caso di osservare che intanto può ritenersi sussistente una forma di soccombenza in quanto la decisione possa comportare alla parte un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Nel caso di specie, deve escludersi ogni forma di soccombenza dei ricorrenti incidentali alla luce del rilievo che i giudici di seconde cure accolsero il gravame da essi proposto ritenendo in via pregiudiziale la nullità della notifica delle cartelle esattoriali opposte. Passando all'esame del ricorso principale, proposto dalla Gest Line S.p.a., ripreso con argomenti di contenuto analogo dalle Amministrazioni ricorrenti in via incidentale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione dell'art. 160 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dello stesso codice di rito, le ricorrenti hanno censurato la decisione della CTR in quanto la presunta nullità della notificazione delle cartelle, ove anche sussistente, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio, posto che in forza dell'art. 157 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 160 c.p.c., le nullità degli atti processuali, in assenza di espressa previsione legislativa, non possono essere rilevate in assenza di eccezione di parte. Inoltre - ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che, anche nell'ipotesi di invio della cartella esattoriale a mezzo posta, sarebbe necessaria la redazione della relazione di notifica. I giudici di seconde cure, ragionando in tal modo, avrebbero trascurato - questa è la conclusione delle ricorrenti - che in base alla norma richiamata, quando il concessionario sceglie di avvalersi del servizio postale, la relata di notificazione è costituita dall'avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal ricevente e da colui che materialmente consegna il plico senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica o di compilare quella prestampata sul frontespizio della cartella esattoriale. Le doglianze, riportate nella loro essenzialità, appaiono strettamente connesse tra loro in quanto entrambe sono fondate sulla ritenuta insussistenza della nullità della notifica, posta invece dai giudici di seconde cure a base dell'impugnata decisione, come unica ratio decidendi. A riguardo, premesso che nel caso di specie la notifica è stata eseguita a mezzo 5 di 7
6 posta - e si tratta di una circostanza pacifica tra le parti - occorre far presente che in ipotesi di cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative - nella specie, come è dato di rilevare dalla sentenza impugnata, si trattava di cartelle esattoriali intimanti il pagamento di sanzioni pecuniarie IRPEF su accertamento mod la notifica è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 norma la quale, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (vedi Cass. n /00). Ora, secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea, D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede pertanto la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Ne consegue l'insussistenza della nullità della notifica delle cartelle esattoriali in considerazione della quale la Commissione di secondo grado aveva ritenuto pregiudizialmente precluso l'esame del merito della controversia. E ciò, senza considerare che anche l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di ima tempestiva e rituale opposizione (Cass. n. 4018/07, n /04), così come era avvenuto nella specie. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia nel merito, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR del Veneto, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente principale e quello incidentale proposto dalle Amministrazioni, dichiara inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Veneto, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 28 maggio di 7
7 Depositato in Cancelleria il 19 giugno di 7
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