Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

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1 Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30 settembre sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1 Il presente regolamento disciplina i dettagli dell organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento). 2 Esso richiama le disposizioni sull organizzazione e i compiti previsti nel diritto di rango superiore. Art. 2 Organizzazione del Consiglio di accreditamento 1 Il Consiglio di accreditamento è l organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l accreditamento e la garanzia della qualità nel panorama universitario svizzero e l autorità di accreditamento incaricata delle procedure di accreditamento secondo la LPSU. 2 Conformemente all articolo 21 capoverso 4 LPSU, esso non sottostà a istruzioni. 3 L Agenzia svizzera di accreditamento (Agenzia di accreditamento) è subordinata al Consiglio di accreditamento conformemente all articolo 22 capoverso 2 LPSU. Essa gestisce la Segreteria del Consiglio di accreditamento e la sostiene sul piano amministrativo. Art. 3 Membri 1 Conformemente all articolo 21 capoverso 1 LPSU, il Consiglio di accreditamento si compone di membri indipendenti, che rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie, così 1 RS RS

2 come i due sessi, devono essere rappresentati in modo adeguato. Il Consiglio di accreditamento comprende una minoranza di almeno cinque membri che svolgono le proprie attività principalmente all estero. 2 Il Consiglio delle scuole universitarie nomina i membri del Consiglio di accreditamento per un mandato di quattro anni in base all articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 ConSU. Il loro mandato è rinnovabile per una volta sola. 3 I membri esercitano la loro carica personalmente. Non possono farsi sostituire da un supplente. Art. 4 Sedute del Consiglio di accreditamento 1 Il Consiglio di accreditamento si riunisce di norma quattro volte all anno. Il presidente, la presidenza o un terzo dei membri possono convocare altre sedute. 2 Alle sedute presenziano i membri e altri partecipanti conformemente all articolo 7. 3 I membri hanno diritto di proposta e di voto. Essi esercitano questi diritti personalmente. 4 I membri non possono farsi accompagnare. 5 La documentazione per le sedute è trasmessa ai membri e agli altri partecipanti di norma almeno due settimane in anticipo. 6 La documentazione per le sedute è redatta in una lingua ufficiale. Se necessario, i rapporti sono tradotti in inglese dall Agenzia di accreditamento. 7 Le deliberazioni del Consiglio di accreditamento non sono pubbliche. Art. 5 Procedura decisionale 1 Ogni membro del Consiglio di accreditamento dispone di un voto. 2 Il Consiglio di accreditamento può deliberare se sono presenti due terzi dei suoi membri. 3 Le decisioni nel quadro di procedure di accreditamento di istituzioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti. 4 Tutte le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. 5 I membri possono astenersi dal voto. 6 Se hanno un interesse diretto nell affare in questione si ricusano e lasciano la sala. 7 Il membro che si ricusa è considerato assente. Art. 6 Decisioni per circolazione degli atti 1 Il Consiglio di accreditamento può prendere decisioni per circolazione degli atti, purché un membro non chieda che l affare sia trattato nel corso di una seduta. 2 Le decisioni per circolazione degli atti sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei voti. 2

3 Art. 7 Partecipazione alle sedute Alle sedute del Consiglio di accreditamento partecipano, oltre ai membri: a. il verbalista, che fa parte della Segreteria del Consiglio di accreditamento; b. il direttore dell Agenzia di accreditamento con voto consultivo; c. altri invitati in funzione delle esigenze. Art. 8 Verbale 1 Le sedute del Consiglio di accreditamento sono riportate in un verbale che riassume le deliberazioni e che riprende il testo di ogni decisione in una lingua ufficiale. 2 Il verbale è firmato dal presidente e dal verbalista. 3 Esso è sottoposto all approvazione del Consiglio di accreditamento. 4 Le decisioni per circolazione degli atti sono inserite nel verbale successivo. Art. 9 Composizione e compiti della presidenza 1 La presidenza del Consiglio di accreditamento si compone: a. del presidente e b. di due vicepresidenti. 2 La presidenza prepara le sedute plenarie ed esercita la vigilanza sull Agenzia di accreditamento. Art. 10 Presidente 1 Il presidente è nominato dal Consiglio delle scuole universitarie. Il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile per una volta sola. 2 Il presidente dirige il Consiglio di accreditamento. I suoi compiti consistono in particolare nel: a. dirigere le sedute del Consiglio di accreditamento; b. provvedere affinché il Consiglio di accreditamento adempia i suoi compiti per tempo, in modo adeguato e coordinato e li conduca a buon fine; c. provvedere al rispetto delle decisioni del Consiglio di accreditamento; d. provvedere affinché la vigilanza sull Agenzia di accreditamento sia organizzata ed esercitata in modo adeguato; e. rappresentare il Consiglio di accreditamento all esterno e firmare a suo nome; f. consigliare gli organi incaricati della politica della formazione sulle questioni relative all accreditamento; g. informare il pubblico, se necessario, sugli affari e le decisioni del Consiglio di accreditamento. 3

4 Art. 11 Vicepresidenti I vicepresidenti sono nominati dal Consiglio delle scuole universitarie per un mandato di due anni. Il loro mandato è rinnovabile. Art. 12 Comitati 1 Il Consiglio di accreditamento può istituire comitati di membri interni per preparare le decisioni basate sulla LPSU. 2 Esso può costituire comitati di membri esterni per preparare le decisioni relative a leggi speciali, in particolare per quanto riguarda l accreditamento di programmi che portano a una professione medica con diploma federale secondo la legge federale del 23 giugno sulle professioni mediche universitarie (LPMed) o di altre leggi speciali. Art. 13 Commissione per le domande di riesame 1 Il Consiglio di accreditamento istituisce una commissione incaricata di fornire il proprio parere sulle domande di riesame di decisioni del Consiglio di accreditamento. 2 La Commissione per le domande di riesame si compone di tre membri che non sono membri del Consiglio di accreditamento. 3 Se un membro si ricusa la presidenza nomina un supplente. 4 Le domande di riesame di decisioni di accreditamento devono essere indirizzate al Consiglio di accreditamento entro 30 giorni con l esposizione dei motivi. Il Consiglio di accreditamento sottopone la domanda alla Commissione per un parere. La Commissione valuta in forma scritta il dossier della domanda senza altre istruzioni. 5 Il Consiglio di accreditamento decide in ultima istanza in merito alla domanda di riesame tenendo conto del parere della Commissione. Art. 14 Compiti del Consiglio di accreditamento quale istanza di accreditamento Quale istanza di accreditamento, il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti: a. decide, su proposta dell Agenzia di accreditamento, in merito all accreditamento delle scuole universitarie e di altre istituzioni del settore universitario e in merito all accreditamento di programmi conformemente all articolo 33 LPSU; b. sottopone al Consiglio delle scuole universitarie il piano finanziario e il preventivo del Consiglio di accreditamento conformemente all articolo 21 capoverso 6 LPSU e gli sottopone il conto annuale del Consiglio di accreditamento per discarico; 3 RS

5 c. può riconoscere altre agenzie di accreditamento svizzere o estere conformemente all articolo 21 capoverso 7 LPSU e riconoscere loro il diritto di svolgere procedure di accreditamento secondo la LPSU; d. tiene un elenco di tutte le scuole universitarie e degli altri istituti accademici che hanno ottenuto l accreditamento istituzionale secondo la LPSU nonché un elenco di tutti i programmi di studio accreditati; e. informa periodicamente il Consiglio delle scuole universitarie sulle sue attività. Art. 15 Compiti del Consiglio di accreditamento quale organo di vigilanza dell Agenzia di accreditamento e come Commissione AAQ 4 1 Il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti nei confronti dell Agenzia di accreditamento: a. nomina il direttore dell Agenzia di accreditamento conformemente all articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 2 ConSU; nomina il supplente su proposta del direttore; b. approva la pianificazione strategica dell Agenzia di accreditamento su proposta del direttore; c. approva, su proposta del direttore, il piano finanziario, il preventivo e il conto annuale all attenzione del Consiglio delle scuole universitarie; d. può istituire una Commissione dell AAQ come istanza decisionale dell Agenzia di accreditamento nell ambito di un procedimento per conto di terzi e come un istanza di assicurazione interna della qualità in tutti i processi dell Agenzia di accreditamento. 2 Come Commissione AAQ il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti: a. assicura che le procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi siano conformi agli standard internazionali per l accreditamento e la garanzia della qualità; b. approva gli standard di qualità e le guide per le procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi; c. approva i gruppi di esperti nelle procedure dell Agenzia di accreditamento; d. decide sulle procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi, in particolare accreditamenti di sistema, certificazioni e valutazioni. 3 Per accreditamenti e procedure di assicurazione della qualità per conti di terzi giusta l articolo 7 capoverso 2 ConSU, l'agenzia di accreditamento è autorizzata a firmare. 4 Modificazione del 16 settembre 2016, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 23 febbraio

6 Art. 16 Garanzia della qualità interna del Consiglio di accreditamento Il Consiglio di accreditamento dispone di una procedura di garanzia della qualità delle proprie attività. Art. 17 Retribuzioni e rimborsi spese 1 Le retribuzioni versate alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento sono retti dalla decisione istitutiva del Consiglio delle scuole universitarie. 2 Le norme previste agli articoli (Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro) dell ordinanza del DFF del 6 dicembre concernente l ordinanza sul personale federale si applicano per analogia al rimborso delle spese del Consiglio di accreditamento e dell Agenzia di accreditamento. Art. 18 Delega di competenze in materia di personale Conformemente all articolo 4 capoverso 1 lettera b e all articolo 10 lettera c del regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie del 26 febbraio , il Consiglio di accreditamento delega al direttore dell Agenzia di accreditamento la competenza di costituire, di modificare e di risolvere i rapporti di lavoro dei collaboratori dell Agenzia di accreditamento e la competenza di prendere tutte le decisioni in materia. Art. 19 Ricusazione Le norme previste all articolo 10 della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa (PA) si applicano alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento 8 entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio RS > Documentazione > Basi Legali 7 RS Il regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie nella presente versione il 28 maggio

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