Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
|
|
- Serafino Cesare Valli
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del 12 marzo 2015 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo 21 capoverso 5 della legge federale del 30 settembre sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 1 della Convenzione del 26 febbraio tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU), emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1 Il presente regolamento disciplina i dettagli dell organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento). 2 Esso richiama le disposizioni sull organizzazione e i compiti previsti nel diritto di rango superiore. Art. 2 Organizzazione del Consiglio di accreditamento 1 Il Consiglio di accreditamento è l organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l accreditamento e la garanzia della qualità nel panorama universitario svizzero e l autorità di accreditamento incaricata delle procedure di accreditamento secondo la LPSU. 2 Conformemente all articolo 21 capoverso 4 LPSU, esso non sottostà a istruzioni. 3 L Agenzia svizzera di accreditamento (Agenzia di accreditamento) è subordinata al Consiglio di accreditamento conformemente all articolo 22 capoverso 2 LPSU. Essa gestisce la Segreteria del Consiglio di accreditamento e la sostiene sul piano amministrativo. Art. 3 Membri 1 Conformemente all articolo 21 capoverso 1 LPSU, il Consiglio di accreditamento si compone di membri indipendenti, che rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie, così 1 RS RS
2 come i due sessi, devono essere rappresentati in modo adeguato. Il Consiglio di accreditamento comprende una minoranza di almeno cinque membri che svolgono le proprie attività principalmente all estero. 2 Il Consiglio delle scuole universitarie nomina i membri del Consiglio di accreditamento per un mandato di quattro anni in base all articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 ConSU. Il loro mandato è rinnovabile per una volta sola. 3 I membri esercitano la loro carica personalmente. Non possono farsi sostituire da un supplente. Art. 4 Sedute del Consiglio di accreditamento 1 Il Consiglio di accreditamento si riunisce di norma quattro volte all anno. Il presidente, la presidenza o un terzo dei membri possono convocare altre sedute. 2 Alle sedute presenziano i membri e altri partecipanti conformemente all articolo 7. 3 I membri hanno diritto di proposta e di voto. Essi esercitano questi diritti personalmente. 4 I membri non possono farsi accompagnare. 5 La documentazione per le sedute è trasmessa ai membri e agli altri partecipanti di norma almeno due settimane in anticipo. 6 La documentazione per le sedute è redatta in una lingua ufficiale. Se necessario, i rapporti sono tradotti in inglese dall Agenzia di accreditamento. 7 Le deliberazioni del Consiglio di accreditamento non sono pubbliche. Art. 5 Procedura decisionale 1 Ogni membro del Consiglio di accreditamento dispone di un voto. 2 Il Consiglio di accreditamento può deliberare se sono presenti due terzi dei suoi membri. 3 Le decisioni nel quadro di procedure di accreditamento di istituzioni sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti. 4 Tutte le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. 5 I membri possono astenersi dal voto. 6 Se hanno un interesse diretto nell affare in questione si ricusano e lasciano la sala. 7 Il membro che si ricusa è considerato assente. Art. 6 Decisioni per circolazione degli atti 1 Il Consiglio di accreditamento può prendere decisioni per circolazione degli atti, purché un membro non chieda che l affare sia trattato nel corso di una seduta. 2 Le decisioni per circolazione degli atti sono prese a maggioranza qualificata di due terzi dei voti. 2
3 Art. 7 Partecipazione alle sedute Alle sedute del Consiglio di accreditamento partecipano, oltre ai membri: a. il verbalista, che fa parte della Segreteria del Consiglio di accreditamento; b. il direttore dell Agenzia di accreditamento con voto consultivo; c. altri invitati in funzione delle esigenze. Art. 8 Verbale 1 Le sedute del Consiglio di accreditamento sono riportate in un verbale che riassume le deliberazioni e che riprende il testo di ogni decisione in una lingua ufficiale. 2 Il verbale è firmato dal presidente e dal verbalista. 3 Esso è sottoposto all approvazione del Consiglio di accreditamento. 4 Le decisioni per circolazione degli atti sono inserite nel verbale successivo. Art. 9 Composizione e compiti della presidenza 1 La presidenza del Consiglio di accreditamento si compone: a. del presidente e b. di due vicepresidenti. 2 La presidenza prepara le sedute plenarie ed esercita la vigilanza sull Agenzia di accreditamento. Art. 10 Presidente 1 Il presidente è nominato dal Consiglio delle scuole universitarie. Il suo mandato dura quattro anni ed è rinnovabile per una volta sola. 2 Il presidente dirige il Consiglio di accreditamento. I suoi compiti consistono in particolare nel: a. dirigere le sedute del Consiglio di accreditamento; b. provvedere affinché il Consiglio di accreditamento adempia i suoi compiti per tempo, in modo adeguato e coordinato e li conduca a buon fine; c. provvedere al rispetto delle decisioni del Consiglio di accreditamento; d. provvedere affinché la vigilanza sull Agenzia di accreditamento sia organizzata ed esercitata in modo adeguato; e. rappresentare il Consiglio di accreditamento all esterno e firmare a suo nome; f. consigliare gli organi incaricati della politica della formazione sulle questioni relative all accreditamento; g. informare il pubblico, se necessario, sugli affari e le decisioni del Consiglio di accreditamento. 3
4 Art. 11 Vicepresidenti I vicepresidenti sono nominati dal Consiglio delle scuole universitarie per un mandato di due anni. Il loro mandato è rinnovabile. Art. 12 Comitati 1 Il Consiglio di accreditamento può istituire comitati di membri interni per preparare le decisioni basate sulla LPSU. 2 Esso può costituire comitati di membri esterni per preparare le decisioni relative a leggi speciali, in particolare per quanto riguarda l accreditamento di programmi che portano a una professione medica con diploma federale secondo la legge federale del 23 giugno sulle professioni mediche universitarie (LPMed) o di altre leggi speciali. Art. 13 Commissione per le domande di riesame 1 Il Consiglio di accreditamento istituisce una commissione incaricata di fornire il proprio parere sulle domande di riesame di decisioni del Consiglio di accreditamento. 2 La Commissione per le domande di riesame si compone di tre membri che non sono membri del Consiglio di accreditamento. 3 Se un membro si ricusa la presidenza nomina un supplente. 4 Le domande di riesame di decisioni di accreditamento devono essere indirizzate al Consiglio di accreditamento entro 30 giorni con l esposizione dei motivi. Il Consiglio di accreditamento sottopone la domanda alla Commissione per un parere. La Commissione valuta in forma scritta il dossier della domanda senza altre istruzioni. 5 Il Consiglio di accreditamento decide in ultima istanza in merito alla domanda di riesame tenendo conto del parere della Commissione. Art. 14 Compiti del Consiglio di accreditamento quale istanza di accreditamento Quale istanza di accreditamento, il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti: a. decide, su proposta dell Agenzia di accreditamento, in merito all accreditamento delle scuole universitarie e di altre istituzioni del settore universitario e in merito all accreditamento di programmi conformemente all articolo 33 LPSU; b. sottopone al Consiglio delle scuole universitarie il piano finanziario e il preventivo del Consiglio di accreditamento conformemente all articolo 21 capoverso 6 LPSU e gli sottopone il conto annuale del Consiglio di accreditamento per discarico; 3 RS
5 c. può riconoscere altre agenzie di accreditamento svizzere o estere conformemente all articolo 21 capoverso 7 LPSU e riconoscere loro il diritto di svolgere procedure di accreditamento secondo la LPSU; d. tiene un elenco di tutte le scuole universitarie e degli altri istituti accademici che hanno ottenuto l accreditamento istituzionale secondo la LPSU nonché un elenco di tutti i programmi di studio accreditati; e. informa periodicamente il Consiglio delle scuole universitarie sulle sue attività. Art. 15 Compiti del Consiglio di accreditamento quale organo di vigilanza dell Agenzia di accreditamento e come Commissione AAQ 4 1 Il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti nei confronti dell Agenzia di accreditamento: a. nomina il direttore dell Agenzia di accreditamento conformemente all articolo 2 capoverso 2 lettera d numero 2 ConSU; nomina il supplente su proposta del direttore; b. approva la pianificazione strategica dell Agenzia di accreditamento su proposta del direttore; c. approva, su proposta del direttore, il piano finanziario, il preventivo e il conto annuale all attenzione del Consiglio delle scuole universitarie; d. può istituire una Commissione dell AAQ come istanza decisionale dell Agenzia di accreditamento nell ambito di un procedimento per conto di terzi e come un istanza di assicurazione interna della qualità in tutti i processi dell Agenzia di accreditamento. 2 Come Commissione AAQ il Consiglio di accreditamento svolge in particolare i seguenti compiti: a. assicura che le procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi siano conformi agli standard internazionali per l accreditamento e la garanzia della qualità; b. approva gli standard di qualità e le guide per le procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi; c. approva i gruppi di esperti nelle procedure dell Agenzia di accreditamento; d. decide sulle procedure dell Agenzia di accreditamento per conto di terzi, in particolare accreditamenti di sistema, certificazioni e valutazioni. 3 Per accreditamenti e procedure di assicurazione della qualità per conti di terzi giusta l articolo 7 capoverso 2 ConSU, l'agenzia di accreditamento è autorizzata a firmare. 4 Modificazione del 16 settembre 2016, approvata dal Consiglio delle scuole universitarie il 23 febbraio
6 Art. 16 Garanzia della qualità interna del Consiglio di accreditamento Il Consiglio di accreditamento dispone di una procedura di garanzia della qualità delle proprie attività. Art. 17 Retribuzioni e rimborsi spese 1 Le retribuzioni versate alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento sono retti dalla decisione istitutiva del Consiglio delle scuole universitarie. 2 Le norme previste agli articoli (Sezione 6: Altre prestazioni del datore di lavoro) dell ordinanza del DFF del 6 dicembre concernente l ordinanza sul personale federale si applicano per analogia al rimborso delle spese del Consiglio di accreditamento e dell Agenzia di accreditamento. Art. 18 Delega di competenze in materia di personale Conformemente all articolo 4 capoverso 1 lettera b e all articolo 10 lettera c del regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie del 26 febbraio , il Consiglio di accreditamento delega al direttore dell Agenzia di accreditamento la competenza di costituire, di modificare e di risolvere i rapporti di lavoro dei collaboratori dell Agenzia di accreditamento e la competenza di prendere tutte le decisioni in materia. Art. 19 Ricusazione Le norme previste all articolo 10 della legge federale del 20 dicembre sulla procedura amministrativa (PA) si applicano alla presidenza e ai membri del Consiglio di accreditamento. Art. 20 Entrata in vigore Il presente regolamento 8 entra retroattivamente in vigore il 1 gennaio RS > Documentazione > Basi Legali 7 RS Il regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento è stato approvato dal Consiglio delle scuole universitarie nella presente versione il 28 maggio
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliRegolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
DettagliRegolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) del 19 aprile 2007 Approvato dal Dipartimento federale dell interno il 20 agosto 2007 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO),
DettagliRegolamento interno della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 La Commissione federale delle case da gioco, visto l articolo 47
DettagliRegolamento della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da
DettagliRegolamento del Tribunale federale dei brevetti
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB) 173.413.1 del 28 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Tribunale federale dei brevetti, visto l articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliAVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso
DettagliLegge federale sul Consiglio della magistratura
Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente Svizzera Turismo
Ordinanza concernente Svizzera Turismo del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente Svizzera Turismo, ordina:
DettagliLegge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato
Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
Dettaglidel 14 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera 951.153 del 14 maggio 2004 (Stato 1 gennaio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004 Il Consiglio di banca della Banca nazionale
Dettaglidel 14 maggio 2004 (stato 15 luglio 2016)
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del maggio 00 (stato 5 luglio 06) Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca), visto l articolo capoverso lettera
DettagliDirettive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero (Direttive per l accreditamento LPSU) del 28 maggio 2015 Il Consiglio delle scuole universitarie,
Dettaglidel 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016) Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna.
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera 951.153 del 14 maggio 2004 (Stato 15 luglio 2016) Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004 Il Consiglio di banca della Banca nazionale
DettagliEsso ne promuove la competitività e il posizionamento internazionale, nonché la capacità di risolvere
Statuto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica Il Consiglio di fondazione del Fondo nazionale svizzero, vista la cifra V dell Atto di fondazione del 6 aprile 00 per l istituzione del Fondo
DettagliRegolamento sull organizzazione
Regolamento sull organizzazione In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca. in vigore dal 25 marzo 2015 8 settembre 2015 Pagina 1 / 10 Indice Pagina A PRINCIPI... 3 Art. 1 Basi...3 Art.
DettagliSezione 1: Disposizioni generali
Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento di scuole universitarie e altri istituti accademici (Direttive per l accreditamento LPSU) del... Il Consiglio svizzero delle scuole
DettagliStatuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Statuto SCA) del xx giugno 2015 L assemblea generale della SCA, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla
DettagliRegolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
DettagliRegolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione 173.712.22 dell 11 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il procuratore generale della Confederazione, visto
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) 442.11 del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46 della legge dell 11 dicembre 2009 1 sulla promozione
DettagliNei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.
Statuti «Associazione svizzera del personale di endoscopia» (ASPE) Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi. I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art. 1 Sotto
DettagliLegge federale sulla ricerca
Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.03.2009 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Disegno Modifica del 12
DettagliCOMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 MODIFICATO
DettagliRegolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera del 14 maggio 2004 Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004 Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera, visto l articolo
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001)
Regolamento sull organizzazione del Consiglio di Stato e dell Amministrazione (del 26 aprile 2001) 2.4.1.6.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visti gli art. 65 e segg. della Costituzione
DettagliRegolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie
(RegP-CSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 26 maggio 2016) Il Consiglio delle scuole universitarie, visti gli articoli 6, 8 capoverso 1 nonché 12 capoverso 3 lettera h della legge del 30 settembre 2011 1 sulla
DettagliSTATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno
STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 È costituita, sotto la denominazione di Sezione di Massagno del Partito Popolare Democratico Ticinese
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
Ordinanza concernente l autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) 235.154 del 14 giugno 1993 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 321 bis capoverso
DettagliSchreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE
Schreiner/Schreinerin Menuisier/Menuisière/Ebéniste Falegname REGOLAMENTO CONCERNENTE I CORSI D INTRODUZIONE Falegname con indirizzo di specializzazione mobili/arredamenti interni, risp. costruzioni e
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l attività della Consulta delle
DettagliComune di Brunate Provincia di Como
Comune di Brunate Provincia di Como Area Tecnica REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005. Approvato con deliberazione
DettagliCOMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI
COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29 gennaio 1997 Indice Articolo 1...3 Articolo
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI. ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) ARTICOLO 2 (Finalità e compiti della Consulta)
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI PROFESSIONISTI ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento, organizzazione, criteri di selezione ed il numero
DettagliCONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI (Art.12 e seguenti L.R. 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni e integrazioni)
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI (Art.12 e seguenti L.R. 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni e integrazioni) REGOLAMENTO INTERNO Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina
DettagliCAMERA ARBITRALE DI LUCCA
CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma
DettagliRegolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1
Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliCommento alle singole disposizioni ConSU
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Commento alle singole disposizioni ConSU Articolo 1 Obiettivi comuni Con il rinvio all articolo 3 LPSU, gli obiettivi fissati
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 124 DEL 01.12.2009) I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità
DettagliIngresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliCorsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC. Regolamento organizzativo
Corsi interaziendali per Grafica AFC / Grafico AFC Regolamento organizzativo 9 luglio 2010 2 5 Regolamento Regolamento concernente l organizzazione, la suddivisione e la durata dei corsi interaziendali
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO Indice Art. 1 Istituzione... 1 Art. 2 Composizione e sede... 1 Art. 3
Dettagli173.713.161 Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale
Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull organizzazione del TPF, ROTPF) del 31 agosto 2010 (Stato 1 gennaio 2011) Il Tribunale penale federale, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento organizzativo. Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
Regolamento organizzativo Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità Tecnologa di chimica e chimica farmaceutica AFC Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC CSSPQ-TCF 1 Basi
DettagliDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e le prevenzione
DettagliRegolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS
4.1.1.3. Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 18 aprile 2008 la Commissione di ricorso della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
DettagliPARCO ADDA NORD DISCIPLINA MODALITA DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
PARCO ADDA NORD DISCIPLINA MODALITA DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Approvato con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 45 del 13.11.2008 ISTITUZIONE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
DettagliArch COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE
Arch. 16.11 COMUNE DI ROVEREDO REGOLAMENTO SCOLASTICO COMUNALE 1 I. DISPOSIZIONI GENERALI 3 ART. 1 APPLICAZIONE E CAMPO D APPLICAZIONE 3 II. ENTE SCOLASTICO 3 ART. 2 COMPITO IN COMUNE 3 ART. 3 ENTI SCOLASTICI
DettagliCOMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap tel fax
COMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap 19011 tel 0187 81381 fax 0187 813830 Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione
DettagliCITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero
CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il
Dettaglicon sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.
con sede a Berna 1. Nome e sede Con la denominazione Incontro Svizzero del Teatro è costituita un associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
DettagliRegolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni
Campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Oml AgriAliForm Regolamento d applicazione dei corsi interaziendali del campo professionale dell agricoltura e delle sue professioni Versione
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 29 ottobre 2008 (Stato 1 agosto 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 47 capoverso 2 della legge del 21
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliSTATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)
.. STATUTO dell' Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo (0 luglio 00- Approvato
DettagliOggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE
C.C. Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE RICHIAMATA la propria proposta n. 49 del 16.04.09, di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento
DettagliSTATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS
STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS NOME Art.1 Con la denominazione «Autrici e autori della Svizzera» (AdS) e l istituzione del segretariato nella sede del suo domicilio legale, è costituita un
DettagliS T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede
1 S T A T U T O Valido dal 14 febbraio 2012 Art. 1 Denominazione e Sede Con la denominazione di Club pensionati RTSI si è costituita a Lugano, il 17.01.2002, secondo gli articoli 60 e seguenti del CCS,
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliPROVINCIA DI CAMPOBASSO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMMISSIONE LAVORO SOMMERSO Approvato dalla Giunta Provinciale in data 3 marzo 2005 con deliberazione n. 38 CAPO I FINALITA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L EMERSIONE
DettagliASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
DettagliCAPO INTRODUTTIVO. Articolo 1. Natura suppletiva
L 179/72 REGOLAMENTO (UE) N. 673/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 giugno 2014 relativo all'istituzione del gruppo di mediazione e al suo regolamento interno (BCE/2014/26) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DettagliLegge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)
9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del
DettagliAtto di fondazione del 24 ottobre 1984
FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007 1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata
DettagliCOMUNE DI TREMEZZINA Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio
COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio Approvato con deliberazione nr.10 del 12.03.2014 assunta dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale.
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliSTATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie
STATUTO della spettabile Associazione Aurofonie 1 ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE Con la denominazione Associazione Aurofonie si costituisce nel Cantone Ticino un associazione ai sensi degli articoli 60
DettagliCONFERENZA ZONALE PER L ISTRUZIONE Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE
CONFERENZA ZONALE PER L ISTRUZIONE Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Composizione Art. 3
DettagliStatuti dell Associazione «Archeologia Svizzera»
1 Statuti dell Associazione «Archeologia Svizzera» A. NOME, SEDE E SCOPI Articolo 1 «Archeologia Svizzera» è un associazione ai sensi dell articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero. Essa è membro
Dettaglidel 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro
Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre
DettagliREGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi
DettagliATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del
DettagliConvenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione. del Governo elettronico in Svizzera ( )
Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016-2019) Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell
DettagliRegolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo
Regolamento disciplinare del Politecnico federale di Zurigo (Regolamento disciplinare del PF di Zurigo) del 2 novembre 2004 La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 16 dell ordinanza del 13 novembre
DettagliIL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO E IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO
IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO E IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO Decreto n. 239/AG del 27.12.2004 Decreto n. 1047 del 23.12.2004 VISTI gli Statuti del Politecnico di Milano e del Politecnico
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL) 414.131.1 del 24 settembre 2004 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 150
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara UFFICIO AFFARI GENERALI FINANZIARI Rep. n. 273-2005 Prot. n. 4609 dell 1/03/2005 Titolo VI Classe 5 Fasc. 7 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di
DettagliREGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO PER LE NOMINE E LE REMUNERAZIONI. DI ENEL S.p.A.
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO PER LE NOMINE E LE REMUNERAZIONI DI ENEL S.p.A. Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione del 19 dicembre 2006 e successivamente
DettagliSTATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE
STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE 2 Statuti della Fondazione Pro Juventute Art. 1 Sede e scopo 1 Pro Juventute è una fondazione con sede a Zurigo, apolitica e aconfessionale. 2 Scopo di Pro Juventute
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliRegolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Regione Lazio
Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Lazio Il Comitato di Sorveglianza (di seguito denominato anche Comitato ) del
DettagliII. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Dettagli