DELIBERAZIONE n. 17 del 1 luglio Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXXXX XXXX / Telecom Italia XXXX

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1 DELIBERAZIONE n. 17 del 1 luglio 2011 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXXXX XXXX / Telecom Italia XXXX IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 1 luglio 2011, svolta presso la propria sede, via de Pucci, 4, Firenze, in cui sono presenti: Marino LIVOLSI Leonardo TIRABASSI Vincenzo CACIULLI Presidente Vicepresidente Componente Michele MAGNANI Daria Giorgina RISALITI Cristina GIMIGNANI Vincenzo D ANGELO e la Dott.ssa Cinzia Guerrini, dirigente della struttura di assistenza al Comitato, incaricata della redazione del presente atto; VISTI: la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni; la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"; la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione

2 e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10, pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002; la Delibera dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); l istanza n. 195/10 dell 19 luglio 2010 con la quale la XXXX XXXXXX XXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXXX (di seguito, per brevità, Telecom) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. Allegato A; la comunicazione del 2 settembre 2010 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia ed ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 29 settembre 2010; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, dal quale si evince che la parte istante si riportava integralmente all istanza introduttiva, ribadendo la richiesta di definizione della controversia da parte del CoReCom; Telecom si riportava integralmente alla memoria difensiva depositata in atti; ESAMINATI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. La XXXX XXXXXX XXXX, intestataria di un contratto di telefonia fissa con l operatore Telecom, lamenta, nell istanza introduttiva del procedimento, il mancato trasferimento delle proprie utenze telefoniche dalla vecchia sede alla nuova sede della società e chiede il risarcimento del relativo danno. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: Corecom Toscana Delibera n. 16/2011 dell 8/06/2011 pag. 2/6

3 In data 10 novembre 2009 la XXXX XXXXXX XXXX richiedeva a Telecom il trasferimento della propria linea telefonica ISDN nella nuova sede della società; con missiva del 20 novembre 2009 Telecom comunicava che la data prevista per l attivazione del nuovo impianto telefonico sarebbe stata il 21 gennaio Con nota del 25 novembre 2009 Telecom informava la società istante che per la connessione tra la centrale di zona e la sede dove Lei ha richiesto l impianto, abbiamo l esigenza tecnica di realizzare lavori di ampliamento della rete telefonica. La conclusione di tali lavori avverrà presumibilmente il 21/02/2010. In data 15 dicembre 2009, con ulteriore nota Telecom informava la società XXXX XXXXXX che per l impianto in oggetto, ( ) sono necessari Permessi Pubblici per procedere alla sua realizzazione. Pertanto non è possibile attivare la Sua linea telefonica alla data precedente. Le assicuriamo che non appena ottenute le autorizzazioni mancanti sarà nostra cura contattarla per concordare i tempi e le modalità di attivazione del collegamento richiesto e confermarle il numero assegnato. Ancora, in data 13 gennaio 2010 Telecom inviava alla società istante due comunicazioni con la seguente informativa: la domanda da Lei inoltrata è stata annullata. Ciò si è reso necessario poiché non abbiamo riscontrato il completamento dei lavori presso il Suo stabile, indispensabili per la realizzazione dell impianto. A seguito di tale comunicazione, la società istante, dopo ripetuti solleciti telefonici, presentava in data 1 febbraio 2010 formale reclamo scritto per il mancato trasloco della linea, lamentando che tale situazione aveva creato notevoli disagi e danni economici all azienda. Telecom, da parte sua, con propria nota del 24 marzo 2010, si limitava a confermare quanto già esposto nella precedente missiva del 13 gennaio In data 16 febbraio 2010, la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. In data 25 giugno 2010 è stata infine effettuata l attivazione dell impianto telefonico presso la nuova sede della società, a seguito di trasferimento dell utenza de qua, come risulta dalla memoria difensiva di Telecom depositata in atti. Con l istanza di definizione della controversia la XXXX XXXXXX ha richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute a causa del disservizio e il riconoscimento dei danni aziendali, commerciali, mancato guadagno e di immagine, oltre all attivazione immediata di tutte le linee indicate. La società Telecom ha prodotto, nei termini procedimentali, una memoria difensiva a supporto della propria posizione, rilevando preliminarmente l inammissibilità dell istanza di risarcimento danni in sede di definizione delle controversie ex delibera 173/07/CONS e, nel merito, l insussistenza di responsabilità in capo alla Telecom in ordine al ritardo nell esecuzione del trasferimento della linea, attribuito integralmente alla mancata conclusione dei lavori di predisposizione dell impianto telefonico nello stabile, a cura della proprietà, e non a problematiche tecniche legate alla linea telefonica. Corecom Toscana Delibera n. 16/2011 dell 8/06/2011 pag. 3/6

4 Ai fini di integrazione istruttoria ai sensi dell art. 18 comma 2 della Delibera 173/07/CONS, questo ufficio, rispettivamente in data 19 maggio 2011 ed in data 7 giugno 2011, chiedeva alla società Telecom documentazione tecnica probatoria relativa alla controversia in oggetto, che Telecom faceva pervenire, rispettivamente, in data 30 maggio 2011 e 9 giugno Valutazioni in ordine al caso in esame. La vicenda oggetto della presente controversia si incentra sulla ritardata esecuzione, da parte del gestore Telecom, del trasferimento della linea ISDN dalla vecchia alla nuova sede della società XXXX XXXXXX. In via preliminare, si deve richiamare la delibera 173/07/CONS Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, la quale, all art. 19 comma 4, stabilisce che l oggetto della pronuncia è limitato ai rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, o dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Pertanto, le domande relative al risarcimento del danno avanzate da parte istante non possono trovare accoglimento in questa sede, in quanto di esclusiva competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nel merito, pur evincendosi dalla documentazione probatoria fornita da Telecom che gli effettivi problemi ostativi al trasferimento della linea risultavano riconducibili alla non completezza dei lavori di predisposizione dell impianto telefonico nello stabile, da effettuarsi a cura della proprietà, si deve osservare che le comunicazioni inviate da Telecom successive al 10 novembre 2009 (data della richiesta di trasloco) hanno progressivamente individuato diversi motivi di ritardo, quali lavori di ampliamento della rete telefonica, poi la necessità di Permessi Pubblici per eseguire i lavori, e, solo in data 13 gennaio 2010, il mancato completamento dei lavori nello stabile. In base alla normativa di settore e per costante orientamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di ritardo nel trasloco della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o dallo specifico accordo delle parti, l operatore deve in ogni caso fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nell adempimento dell obbligazione (e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, bensì l utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto) anche nel caso in cui dimostri che i fatti oggetto di doglianza non sono stati determinati da circostanze ad esso imputabili o da problematiche tecniche causate da colpa dell operatore. In caso contrario, l utente ha diritto ad un indennizzo per il ritardo rispetto al momento in cui l utente è stato correttamente informato dei fatti, da calcolarsi secondo i parametri della Carte dei Servizi e/o delle Condizioni generali di contratto. Nella fattispecie in esame, occorre richiamare le Condizioni Generali di Abbonamento Telecom, le quali stabiliscono, con il combinato disposto degli artt. 25 e 26, che qualora Telecom non rispetti il termine di 10 giorni previsto per l effettuazione di un trasloco, il cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato. Corecom Toscana Delibera n. 16/2011 dell 8/06/2011 pag. 4/6

5 Accertata pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, la responsabilità della società Telecom per non aver informato l utente in modo adeguato e tempestivo delle effettive ragioni ostative al trasloco della linea, con ciò determinando un ingiustificato prolungamento dei tempi di attesa per l adempimento richiesto, si ritiene che l indennizzo da riconoscere all utente, con riferimento al periodo *21 novembre gennaio 2010* (in quanto è da quest ultima data che la società istante è stata messa in grado di comprendere quanto accaduto), sia pari all importo ottenuto moltiplicando la somma di euro 15,50, corrispondente al 50% del canone di abbonamento mensile relativo alla fattispecie in esame, per il numero dei giorni indennizzabili (n. 42 giorni lavorativi). Si ritiene, infine, equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, della delibera Agcom 173/07/CONS. CONSIDERATO che l operatore Telecom avrebbe dovuto informare l utente in modo adeguato e tempestivo delle effettive ragioni ostative al trasloco della linea de qua e che, al contrario, ha nel tempo addotto motivi di ritardo diversi, che hanno determinato un ingiustificato prolungamento dei tempi di attesa; RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussiste, in capo all operatore Telecom, una responsabilità tale da implicare la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall utente; RITENUTO, altresì, di doversi pronunciare per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni lamentati, in quanto estranea alla competenza del CoReCom Toscana, vista la competenza, in via esclusiva, dell Autorità giudiziaria ordinaria; RITENUTO che l indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti dal Corecom devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità, e pertanto tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; RITENUTA, infine, equa la corresponsione dell importo di 100,00 a titolo di rimborso delle spese procedurali ai sensi dell articolo 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS; VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19 comma 1 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS; UDITA l illustrazione della dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 8 giugno 2011; All unanimità dei voti DELIBERA 1. la società Telecom Italia XXXX è tenuta: Corecom Toscana Delibera n. 16/2011 dell 8/06/2011 pag. 5/6

6 a corrispondere all utente, mediante assegno bancario, l importo complessivo di euro 651,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nell adempimento degli obblighi relativi alla richiesta di trasloco della linea, così determinato: euro 15,50 pro die per il periodo *21 novembre gennaio 2010*, per complessivi n. 42 giorni. a corrispondere l importo di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese procedurali ai sensi dell articolo 19, comma 6, della Delibera n. 173/07/CONS. 2. il rigetto, per incompetenza, della richiesta di risarcimento del danno. Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS. Ai sensi dell art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs n. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Corecom, nonché trasmessa all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Telecom Italia XXXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Presidente Prof. Marino Livolsi Il Segretario Dott.ssa Cinzia Guerrini Firenze, 1 luglio 2011 Corecom Toscana Delibera n. 16/2011 dell 8/06/2011 pag. 6/6

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