LA RIFORMA DELL E-COMMERCE! Aspetti operativi della riforma in vigore dal 13 giugno 2014*! 1. Definizioni ed ambito di applicazione della riforma!

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1 LA RIFORMA DELL E-COMMERCE Aspetti operativi della riforma in vigore dal 13 giugno 2014* * La presente guida breve è stata scritta prendendo a fonte il D.Lgs. 21/2014 che, recependo la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha riformato gli articoli da 45 a 67 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in merito ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali. La riforma si applica solo ai rapporti di consumo, ossia ai contratti stipulati tra professionisti e consumatori (B2C). La presente guida breve non ha alcuna presunzione di completezza e per qualsiasi conferma si consiglia di leggere con attenzione il D.Lgs. 21/2014 ed il D.Lgs. 206/2005, unitamente al D.Lgs. 70/2003, tutti reperibili su normattiva.it 1. Definizioni ed ambito di applicazione della riforma 1.1 Soggetti La riforma si applica in generale ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali e si applica pertanto, tipicamente e per loro stessa natura, ai rapporti del commercio elettronico. La disciplina riformata si limita però ai rapporti di consumo, ossia a quelli intercorrenti tra un professionista ed un consumatore (B2C: business-to-consumer) ed esclude le altre tipologie (B2B: business-to-business e C2C: consumer-to-consumer). A tal fine devono intendersi per: professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario* *ATTENZIONE: il termine professionista deve quindi essere inteso in senso generale, come qualunque soggetto che operi nell ambito della propria attività economica (imprenditoriale, commerciale etc.), sia esso una società, un imprenditore individuale, un professionista iscritto all albo, o categorie assimilate a tali soggetti consumatore (o utente): la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta* *ATTENZIONE: il termine consumatore deve quindi essere inteso con riferimento specifico allo scopo per cui esso operi nel momento in cui acquista o intrattenga qualunque altra operazione economica con un professionista ; pertanto può rivestire il ruolo di consumatore anche un soggetto professionale che però operi per uno scopo estraneo a quello della propria attività imprenditoriale, commerciale etc. Alle altre tipologie di rapporto (B2B e C2C) continua ad applicarsi la disciplina del commercio elettronico dettata dal D.Lgs. 70/2003, con riferimento tanto agli obblighi informativi, quanto alla procedura d ordine (vedi punto 7). 1.2 Esclusioni per oggetto Avv. Piergiovanni Cervato

2 Sono in ogni caso esclusi dall ambito di applicazione della riforma i contratti che hanno per oggetto: servizi sociali assistenza sanitaria azzardo servizi finanziari creazione e trasferimento di beni immobili viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso per cui si applica la relativa specifica disciplina (D. Lgs. 79/2011) multiproprietà ed affini telecomunicazioni per il tramite di operatori 2. Obblighi informativi 2.1 Informazioni generali Prima che il consumatore sia vincolato, il professionista deve fornirgli le seguenti informazioni, in modo chiaro e comprensibile: 1. le caratteristiche principali dei beni o servizi offerti 2. la sua identità 3. la sua sede, il numero di telefono e di fax, l indirizzo (e ciò anche del diverso professionista per il quale eventualmente l intermediario operi) 4. l eventuale diverso indirizzo ove poter inoltrare reclami 5. il prezzo totale dei beni o dei servizi offerti, comprensivo di: imposte spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ogni altro costo accessorio* *se tali spese non possono ragionevolmente essere calcolate in anticipo, il professionista deve informare che esse potranno essere addebitate al consumatore il tutto calcolato relativamente all intero periodo di fatturazione con riferimento ai contratti a tempo indeterminato 6. il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base 7. le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione 8. la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi 9. il trattamento dei reclami da parte del professionista 10. le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, laddove applicabile, nonché il modulo tipo di recesso (come allegato dalla normativa) 11. l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e nel caso i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta 12. l'informazione che il consumatore eventualmente non beneficerà di un diritto di recesso (se previsto) o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore potrà perdere tale diritto 13. un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità dei beni 14. se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell assistenza post-vendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali 15. l'esistenza di codici di condotta pertinenti Avv. Piergiovanni Cervato

3 16. la durata del contratto e, nel caso di contratto a tempo indeterminato, le condizioni per recedere 17. la durata minima degli eventuali obblighi del consumatore 18. l'esistenza e le condizioni di eventuali depositi o di altre garanzie finanziarie a carico del consumatore 19. la funzionalità dell eventuale contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica e qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l hardware e il software, conosciute o conoscibili dal professionista 20. la possibilità di servirsi di eventuali strumenti stragiudiziali di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. 2.2 Conseguenze della mancata informazione Sono previste conseguenze per la mancata informazione, come tali ad esempio: per le spese ed i costi accessori, la mancata informazione comporta che tali spese e costi non saranno dovuti dal consumatore per le informazioni relative al diritto di recesso, la mancata debita compilazione delle istruzioni fornite al consumatore comporterà l inadempimento da parte del professionista nessuna informazione potrà essere modificata se non con l accordo espresso delle parti, ferme restando le regole imperative a tutela del consumatore. Per il caso di utilizzo di tecniche di comunicazione individuale, la comunicazione deve avvenire in italiano su richiesta del consumatore. 2.3 Requisiti formali E il professionista a dover provare di aver adempiuto all obbligo di informazione. Il professionista deve mettere a disposizione del consumatore le informazioni precontrattuali in modo appropriato, semplice, comprensibile, leggibile. Le condizioni generali di contratto devono essere messe a disposizione in modo che ne sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Se il rapporto di e-commerce prevede il pagamento di una somma da parte del consumatore, il professionista gli deve comunicare in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui sopra relative agli strumenti finanziari, prima dell'effettuazione dell'ordine, in modo tale che il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva queste regole, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine. Avv. Piergiovanni Cervato

4 Se vi sono restrizioni relative alla consegna o ai mezzi di pagamento accettati, il professionista lo deve indicare in modo chiaro e leggibile al più tardi all'inizio del processo di ordinazione. Il professionista deve quindi fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma deve comprendere: 1. tutte le informazioni precontrattuali, a meno che non siano già state fornite su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto 2. un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto 3. le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio 4. l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili 5. se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in relazione alla fornitura ed all'inizio di esecuzione di un contenuto digitale mediante un supporto non materiale. Restano salve le norme già dettate dal D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, per quanto riguarda l'esclusione di applicabilità della disciplina ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Recesso 3.1 Termine per l esercizio del diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere entro 14 giorni, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista, e da quelli diretti di restituzione dei beni. Il termine del diritto di recesso decorre: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene. 3.2 Mancata informazione sul diritto di recesso Avv. Piergiovanni Cervato

5 Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per l'esercizio di tale diritto aumenta a 12 mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista fornisce al consumatore tali informazioni entro 12 mesi dalla decorrenza ordinaria, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. 3.3 Modalità di esercizio del diritto di recesso Per esercitare il proprio diritto di recesso, il consumatore deve inviare, prima della scadenza del periodo di recesso, una comunicazione al professionista, alternativamente mediante: a) il modulo tipo di recesso, in allegato b) una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. Il professionista può offrire al consumatore l'opzione di compilare ed inviare elettronicamente, per mezzo del sito, il modulo di recesso tipo o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita di recesso. L onere della prova dell avvenuto esercizio del diritto di recesso incombe sul consumatore (è quindi opportuno l utilizzo di comunicazioni tracciabili, come la raccomandata con avviso di ricevimento e la Posta Elettronica Certificata - PEC). 3.4 Effetti generali del recesso L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti: a) di eseguire il contratto b) di concludere il contratto, qualora sia stato il consumatore ad avanzare la proposta. 3.5 Obblighi del professionista nel caso di recesso Il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni da quando è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il rimborso deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Ogni pattuizione diversa è nulla. Il professionista non è però tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. Avv. Piergiovanni Cervato

6 Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. 3.6 Obblighi del consumatore nel caso di recesso A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore deve restituirli al professionista o a un terzo autorizzato da quest ultimo a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso con spedizione entro 14 giorni dalla data in cui egli ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto. Il consumatore deve sostenere solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo é a carico del consumatore. Il consumatore é responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni, a meno che il professionista non abbia omesso di informarlo del suo diritto di recesso. Il consumatore non deve sostenere alcun costo per la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non é stato fornito su supporto materiale alternativamente quando: 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di 14 giorni 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma d'ordine. 3.7 Effetti del recesso sui contratti accessori Gli eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, con le eccezioni già ricordate relative ai costi supplementari ed a quelli diretti di restituzione dei beni. 3.8 Eccezioni al diritto di recesso Il diritto di recesso é escluso relativamente a: a) i contratti di servizi dopo la loro completa prestazione, se l'esecuzione é iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione che tale esecuzione comporti la perdita del diritto di recesso b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo é legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non é in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna Avv. Piergiovanni Cervato

7 f) la fornitura di beni che dopo la consegna risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista ha fornito servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati che sono stati aperti dopo la consegna l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso. 3.9 Modello tipo per l esercizio del recesso Il Codice del Consumo propone un modello tipo l esercizio del diritto di recesso, come segue: Modulo di recesso tipo ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) Codice del Consumo - Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]: - Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*) - Ordinato il (*)/ricevuto il (*) - Nome del/dei consumatore(i) - Indirizzo del/dei consumatore(i) - Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo e' notificato in versione cartacea) - Data 4. Regole particolari per la vendita Avv. Piergiovanni Cervato

8 4.1 Consegna Salvo diverso accordo, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. La consegna si deve intendere adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di 30 giorni, il consumatore lo deve invitare ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Il consumatore non è gravato di tale onere di comunicazione del termine supplementare, alternativamente se: a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni b) il termine di consegna era essenziale, per sua natura o per espressa dichiarazione del consumatore in fase di ordine. Se la consegna non avviene entro tale termine supplementare, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. In tale caso il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 4.2 Rischio della consegna Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore. 5. Pagamenti 5.1 Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento Il professionista non può imporre al consumatore, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. L'istituto di emissione dell'eventuale carta di pagamento utilizzata deve riaccreditare al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in Avv. Piergiovanni Cervato

9 caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, salvo il diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. 5.2 Comunicazioni telefoniche Qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base. 5.3 Pagamenti supplementari Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare. Nel caso fossero preselezionate opzioni per l'applicazione di costi supplementari che il consumatore dovrebbe deselezionare per evitare l addebito (ad es.: spese particolari di spedizione o di consegna rapida etc.), il consumatore stesso ha diritto al rimborso di tale pagamento. 6. Regole sulla tutela 6.1 Autorità competenti Per tutelare il rispetto delle regole sul commercio elettronico, possono intervenire: a) l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, la quale accerta le violazioni, ne inibisce la continuazione ed elimina gli effetti b) il giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore), su istanza di parte; la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. E fatto salvo il ricorso a strumenti alternativi delle dispute (ADR), come tali quelli offerti da: a) gli appositi organi delle camere di commercio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nei rapporti di consumo b) gli organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 28/ Carattere imperativo delle regole Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti al consumatore, non sono vincolanti. Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi ai contratti, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti internet, devono contenere un riferimento alla normativa di settore dettata dal Codice del Consumo. Avv. Piergiovanni Cervato

10 7. E-commerce nei rapporti diversi dal B2C 7.1 Ambito di applicazione Per i rapporti diversi dal B2C non si applicano le regole del Codice del Consumo, ma continua ad applicarsi la disciplina del D.Lgs. 70/2003. Tale normativa è meno rigorosa, in quanto impone minori obblighi informativi e prescrive una più semplice procedura di inoltro dell ordine, e non prevede gli altri diritti tipici del B2C, quale - primo fra tutti - il diritto di recesso. Anche tale disciplina presenta delle esclusioni. Essa infatti non si applica a: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. 7.2 Obblighi informativi generali Il gestore del sito e-commerce (sia esso persona fisica, che giuridica), in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio (siano essi persone fisiche o giuridiche) ed alle Autorità competenti, nonché tenere aggiornate, le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale b) il domicilio o la sede legale c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il gestore del sito e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il gestore del sito eserciti un'attività soggetta ad imposta h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare Avv. Piergiovanni Cervato

11 i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. 7.3 Obblighi di informativi per le comunicazioni commerciali In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prestazioni di beni e servizi online devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a) che si tratta di comunicazione commerciale b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale e) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. 7.4 Informazioni dirette alla conclusione del contratto Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, il gestore del sito e-commerce, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine d) gli eventuali codici di condotta cui il gestore del sito aderisce e come accedervi per via telematica e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano f) I indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. Queste informazioni non sono dovute per i contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. 7.5 Inoltro dell'ordine Salvo diverso accordo tra parti diverse dai consumatori, il gestore del sito e-commerce deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, inviare al destinatario una ricevuta di ricezione dell ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso (se previsto), dei costi di consegna e dei tributi applicabili. Tale procedura non si applica ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Avv. Piergiovanni Cervato

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