GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO In conformità a

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1 GESTIONE DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 26/03/2001 n 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 08/03/2000 n 53", con particolare riferimento agli Articoli 11 e 12, ricordato che il D. Lgs. in questione prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, è stato fatto divieto di esposizione di tali lavoratrici ai seguenti lavori faticosi, pericolosi ed insalubri: A. Lavoratrici gestanti 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo di allattamento 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell'art. 7 primo comma del D. Lgs. 26/03/2001 n 151, sono i seguenti: a) quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto; c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto; d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto; e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; g) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro; h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto; m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto; n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

2 Sono stati inoltre valutati i seguenti rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in questione individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare: A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché' non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato al Titolo X del D. Lgs. n 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimicotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato al Titolo X del D. Lgs. n 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009,: 1. Produzione di auramina col metodo Michler. 2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone. 3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate. 4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico". C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario. Misure di protezione e di prevenzione Non appena il datore di lavoro verrà a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice verrà convocato il S.P.P. per una verifica delle mansioni svolte dalla lavoratrice in questione e l'eventuale spostamento ad altra mansione e/o altro luogo non soggetti a rischi; potrà anche essere modificato temporaneamente l'orario di lavoro Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi, il datore di lavoro applicherà quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n 1204 del In ottemperanza all'obbligo di informazione stabilito dal D. Lgs. n 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009, sono state informate le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui sopra e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. Si è poi proceduto ad analizzare le attività svolte dalle dipendenti di sesso femminile ed a valutare la compatibilità dei rischi connessi alla mansione con lo stato di gravidanza: Lavoratrice Anno di nascita Mansione Rischi Compatibilità o meno con lo stato di gravidanza Mansione alternativa compatibile 2

3 Maria Grazia Cianfrognini 1999 videoterminalista uso di videoterminali NO Andare a passeggio Una volta che una dipendente abbia comunicato il suo stato di gravidanza e non sia risultato possibile individuare mansioni alternative temporanee con rischi compatibili con lo stato di gravidanza, sarà applicato quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n (interdizione dal servizio), dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n del 1971: "In data../../. la signora.. ha comunicato il suo stato di gravidanza. Non essendo risultato possibile individuare mansioni alternative temporanee con rischi compatibili con lo stato di gravidanza, è stato applicato quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n (interdizione dal servizio)". 3

4 GRAVIDANZA E LAVORO Salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento. La gravidanza priva di complicanze è un evento del tutto compatibile con l attività lavorativa. Alcune mansioni ed ambienti di lavoro possono, però, comportare rischi per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro. In questi casi il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, deve adottare le misure di prevenzione per evitare l esposizione della lavoratrice al rischio, o assegnarle una mansione non rischiosa e, se ciò non è possibile, la lavoratrice ha diritto all astensione anticipata dal lavoro. La lavoratrice gestante, che svolge mansioni lavorative particolarmente faticose e/o pericolose, ha diritto a prolungare l astensione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto. Per ottenere l astensione anticipata e/o il prolungamento, la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro). La materia è regolata dall art. 17 del decreto Legislativo 26 marzo 2001, n 151, ( Testo Unico delle disposizioni per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità ) inoltre, alcuni allegati del Decreto stesso indicano le condizioni di lavoro e i rischi che danno diritto alla lavoratrice di ottenere l astensione anticipata, e/o il prolungamento dell astensione dall attività lavorativa. Alcuni esempi: lavori faticosi in che modo il sollevamento e il trasporto di pesi, posizioni affaticanti, stare in piedi per più di metà del turno di lavoro; lavori pericolosi per pericolo di caduta, di esposizione a sostanze tossiche, nocive o irritanti; lavori che possono esporre a rischio biologico o radiazioni ionizzanti; lavori che espongono a vibrazioni e/o rumore; lavori in ambienti con esposizione elevata a polveri, microclima sfavorevole. E' affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, comprese eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro nonchè lo spostamento ad una mansione non a rischio (artt.11 e 12 D. Lgs. n 151/2001). La valutazione del rischio consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare le cause probabili di danni alla salute e per individuare le condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza ed il periodo di allattamento delle lavoratrici. Alla luce della normativa si intende: 1. lavoratrice gestante, ogni lavoratrice che si trova nel periodo della gestazione, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. 2. lavoratrice puerpera, la donna che ha di recente partorito, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi. 3. lavoratrice in periodo d'allattamento, la donna in periodo d'allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi. Congedo di maternita 4

5 Il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; b) durante i tre mesi dopo il parto; c) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Il divieto e anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le Lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice gestanti, puerpere o in allattamento, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 28 del D. Lgs. n 81/2008, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n 106/2009, si è proceduto a paragonare gli elementi identificati nel processo lavorativo con i criteri stabiliti dalla normativa, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro ed ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici (art. 11 D. Lgs. n 151/2001). Il datore di lavoro ha l'obbligo di: non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs 151/2001); non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D. Lgs 151/2001); non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del D. Lgs. n 151/

6 FATTORI DI RISCHIO PER LAVORATRICI GRAVIDE O IN PUERPERIO SCUOLA Educatrice di asilo nido In gravidanza sollevamento bambini stazione eretta prolungata rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini In puerperio sollevamento bambini (da valutare) rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini (da valutare) Insegnante di scuola dell infanzia In gravidanza sollevamento bambini (da valutare) stazione eretta prolungata rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini (da valutare) In puerperio sollevamento bambini (da valutare) rischio infettivo da stretto contatto ed igiene personale dei bambini (da valutare) Insegnante di scuola primaria In gravidanza rischio infettivo da rosolia (da valutare) Insegnante di sostegno In gravidanza e puerperio (da valutare in relazione agli allievi seguiti) sollevamento di pesi comportamenti di eteroaggressività a contatto con bambini con mal. mentali rischio infettivo da stretto contatto e igiene personale dei disabili Collaboratrice scolastica In gravidanza manipolazione di prodotti pericolosi (da valutare) utilizzo di scale a pioli sollevamento-spostamento di carichi (da valutare) In puerperio manipolazione di prodotti pericolosi (da valutare) sollevamento-spostamento di carichi (da valutare) Insegnante di scuola secondaria (1 e 2 grado) Mansione compatibile In caso di utilizzo di VDT prevedere modifiche delle condizioni e dell orario di lavoro per prevenire i disturbi dorso lombari (Decreto Linee guida d uso dei videoterminali del 02/10/2000 del Ministero del lavoro) Personale amministrativo (scuola primaria e secondaria) Mansione compatibile 6

7 Educatrici asilo nido Breve descrizione della mansione: L'attività prevede la progettazione e svolgimento dell'attività didattica, attività ludiche, la vigilanza sulla sicurezza dei bambini, la somministrazione dei pasti, la cura dell'igiene personale. Risultano essere attività che richiedono un certo sforzo fisico e posture incongrue, dovuto alla movimentazione di carichi (tra gli 8 e 20 kg). Tali attività si sommano nella giornata lavorativa e possono comportare rischio per il feto e possibili lesioni dorsolombari. La presenza dei bambini, la cura dell'igiene personale possono comportare un'esposizione ad agenti infettivi delle malattie esantematiche, alcune delle quali, se contratte in gravidanza, possono causare rischi per il nascituro. Le attività che comportano rischi fisici e biologici sono pertanto da evitare alla lavoratrice in stato di gravidanza. Operatore scolastico asilo nido Breve descrizione della mansione: Coopera costantemente con gli educatori, provvede al rifacimento delle brandine, all'assistenza durante il cambio del pannolino, alla porzionatura dei pasti, al riordino del materiale didattico e alla sanificazione dei locali e dei servizi igienici anche con movimentazione degli arredi e uso di scala, Apertura e chiusura e sorveglianza della sede. Nell'attività di sanificazione ambientale l'operatore usa disinfettanti che in genere non sono causa di patologia della gravidanza. Devono essere evitati nel periodo di gravidanza e puerperio prodotti detergenti irritanti (es. ammoniaca) e prodotti detergenti contenenti formaldeide inferiore al 5% classificato come nocivo (es. fido-formio). Le attività che richiedono rischio fisico, la movimentazione manuale di carichi, l'uso di scale, la pulizia dei piani bassi (cm. 45) e comunque l'assunzione di posture incongrue e il contatto diretto con il bambino sono pertanto da evitare alla lavoratrice in stato di gravidanza. Cuoco/aiuto cuoco asilo nido Breve descrizione della mansione: Effettua le operazioni preliminari alla manipolazione degli alimenti e di approntamento delle attrezzature, preparazione dei pasti, ricevimento e stoccaggio delle materie prime, lavaggio stoviglie e pentolame, sanificazione cucina. Nell'attività di sanificazione ambientale l'operatore usa disinfettanti che in genere non sono causa di patologia della gravidanza. Devono essere evitati nel periodo di gravidanza e puerperio prodotti detergenti irritanti (es. ammoniaca) e prodotti detergenti contenenti formaldeide inferiore al 5% classificato come nocivo (es. fido-formio). Le attività che richiedono rischio fisico, la movimentazione manuale di carichi (8-20 kg), l'uso di scale, il prolungamento della stazione eretta, l'assunzione di posture incongrue sono pertanto da evitare alla lavoratrice in stato di gravidanza. Maestre scuola per l'infanzia Breve descrizione della mansione: L'attività prevede l'elaborazione piano educativo didattico, attività educative, ludiche e di osservazione del bambino. Somministrazione e sorveglianza del pasto. La vigilanza sulla 7

8 sicurezza dei bambini. Possono essere attività che richiedono posture incongrue dati gli arredi particolari, che si sommano nella giornata lavorativa e possono comportare rischio per il feto e possibili lesioni dorsolombari. La presenza dei bambini, la cura dell'igiene personale possono comportare un'esposizione ad agenti infettivi delle malattie esantematiche, alcune delle quali, se contratte in gravidanza, possono causare rischi per il nascituro. Le attività che comportano rischi fisici e biologici, se la donna in gravidanza non è immunizzata, sono pertanto da evitare alla lavoratrice in stato di gravidanza. Operatore scolastico scuola per l'infanzia Breve descrizione della mansione: Coopera costantemente con gli insegnanti, provvede al rifacimento delle brandine, effettua la porzionatura dei pasti e lavaggio contenitori e stoviglie, al riordino del materiale didattico, sanificazione ambientale delle aule e dei servizi igienici, anche con l'uso di scale. Nell'attività di sanificazione ambientale l'operatore usa disinfettanti che in genere non sono causa di patologia della gravidanza. Devono essere evitati nel periodo di gravidanza e puerperio prodotti detergenti irritanti (es. ammoniaca) e prodotti detergenti contenenti formaldeide inferiore al 5% classificato come nocivo (es. fido-formio). La presenza dei bambini, la cura dell'igiene personale possono comportare un'esposizione ad agenti infettivi delle malattie esantematiche, alcune delle quali, se contratte in gravidanza, possono causare rischi per il nascituro. Le attività che comportano rischi fisici e biologici, se la donna in gravidanza non è immunizzata, sono pertanto da evitare alla lavoratrice in stato di gravidanza. Psicopedagogisti Breve descrizione della mansione Supporto al personale docente nella conduzione del servizio educativo, raccordo tra servizi diversi, osservazione bambini presso le strutture scolastiche. Tali attività non comportano nessun particolare rischio lavorativo che rientri fra quelli "tabellati" previsti dal DL 626/94. L'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico e abituale potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari. Tale attività potrebbe rientrare tra quanto previsto dal D. Lgs 151/2001 lettera g) dell'allegato C. Risulta quindi obbligatorio adottare le misure che modificano le condizioni o l'orario di utilizzo del vdt. (esempio: non utilizzare il vdt oltre le 4 ore e incrementare le pause di lavoro). 8

9 SETTORE DELLE PULIZIE La valutazione dei rischi Numerosi studi pubblicati in letteratura negli ultimi anni descrivono le patologie professionali o correlate al lavoro tra gli addetti alle pulizie. Uno studio ambientale condotto da autori danesi riporta dati sulla elevata presenza di composti organici volatili (Volatile Organic Compounds: VOCs) negli ambienti in conseguenza dell utilizzo di prodotti di pulizia. Gli autori sottolineano come i prodotti per pulizia siano di diversi tipi e come gli effetti sulla salute da essi provocati siano correlati sia alla loro composizione sia alle loro modalità d uso. I prodotti utilizzati per le pulizie contengono sostanze che evaporano e sostanze che non evaporano, tra le prime, gli effetti tossicologici più importanti sono determinati dai VOCs definiti come sostanze con punti di ebollizione tra 0 e 400 gradi Centigradi. Gli autori sottolineano anche come tutti gli studi effettuati sul campo abbiano dimostrato che l uso di prodotti per pulizia determina un aumento temporaneo di VOCs specialmente durante il processo di pulizia. Anche le particelle e lo sporco che si mettono in movimento durante le operazioni di pulizia contengono una grande varietà di sostanze non volatili e volatili, inclusi gli allergeni, tra quelle volatili sono presenti circa 200 differenti VOCs. Numerosi studi descrivono un aumento di casi di asma tra gli addetti a questo settore. Altri studi riportano dati sulle dermatiti allergiche ed irritative e sul notevole numero di allergeni per la cute presenti nei prodotti per pulizia. Uno studio riporta l aumento di incidenza di patologia venosa nelle addette alle pulizie. Autori svedesi riportano un aumento di ischemia miocardica ed infarti nelle donne addette alle pulizie. E anche descritto un aumento del rischio di ammalarsi di patologie muscoloscheletriche negli addetti a questo settore. Altri studi descrivono effetti sulla gravidanza in donne che lavorano in questo settore, in particolare, autori inglesi descrivono casi di bambini affetti ipospadia quando le madri erano esposte a sostanze che interferiscono con il sistema endocrino (endocrine-disrupting chemicals) e tra queste erano elencate anche le addette alle pulizie. Tra le sostanze chimiche descritte come endocrine-disrupting vi sono i composti organici policlorinati, gli ftalati, i composti alchilfenolici ed quelli bifenolici, presenti nei prodotti per pulizia. Autori francesi descrivono uno studio caso-controllo in bambini affetti da malformazioni congenite e riportano una correlazione tra palatoschisi ed esposizione materna ai solventi in madri che nella maggioranza dei casi lavoravano nel settore delle pulizie. Uno studio multicentrico riporta una associazione tra esposizione a glicol-eteri e malformazioni fetali, in particolare difetti del tubo neurale e palatoschisi. Uno studio australiano riporta la correlazione tra l uso di prodotti di pulizia per i forni e gli aborti spontanei nel primo trimestre. Uno studio di autori olandesi dimostra una correlazione tra lavori faticosi e parti prematuri in un gruppo di lavoratrici delle quali molte sono addette alle pulizie. Un altro studio degli stessi autori riporta un aumento di rischio di aborto correlato al lavoro che richiede sforzi elevati e frequenti piegamenti. Autori canadesi segnalano un eccesso di parti pretermine e di rischio di aborto in correlazione al lavoro bambini con basso peso alla nascita nelle donne che lavorano come addette alle pulizie Gli stessi autori in uno studio che ha esaminato donne e gravidanze, hanno riportato una correlazione tra bambini nati con basso peso e lavoro come addette alle pulizie delle madri. Per tali ragioni appare indispensabile redigere un profilo di rischio per le lavoratrici addette a questo settore con particolare attenzione alle lavoratrici in gravidanza. 9

10 In Italia le normative vietano di adibire le lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio ad alcuni fattori di rischio, in questo settore i divieti riguardano: agenti chimici (allegato C, gruppo agenti chimici, lettere a, b, f dell art. 11 del D. Lgs. N 151/2001) lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario di lavoro (allegato A lettera G art. 11 del DLgs n.151/2001 e circolare del Ministero dell Industria) posture incongrue o affaticanti (allegato A lettera G art. 11 del D. Lgs. n.151/2001) agenti biologici (allegato B, lettera b e allegato C, gruppo agenti biologici, del D.Lgs. 151/2001). Il datore di lavoro, supportato dal sistema di sicurezza aziendale previsto dal D.L.gs 626/94 (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) potrà trarre dal documento spunti ed analogie con la propria situazione lavorativa e comportarsi di conseguenza. Nelle pagine seguenti sono rappresentati in modo schematico, per ciascuna attività effettuata nel settore, le operazioni, le sostanze utilizzate, i fattori di rischio, i possibili danni alla salute e le soluzioni da adottare per la lavoratrice durante la gravidanza ed il puerperio. 10

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14 All. 1 Tabella indicativa delle mansioni e rischi collegati La tabella vuole essere un utile guida per il Datore di Lavoro che è tenuto a valutare i rischi per le lavoratrici al momento dell inizio della gravidanza e poi dopo il parto. Per facilitare questo compito di valutazione dei rischi e di adozione dei provvedimenti conseguenti, si sono presi in esame i fattori di rischio per la gravidanza e per il post parto che più frequentemente giungono alla nostra attenzione. Ricordiamo ancora che il Datore del Lavoro è il soggetto individuato dalla norma come responsabile della valutazione dei rischi, che questa deve essere eseguita in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Come si può vedere, in molti settori lavorativi è facile sovrapporre la mansione della lavoratrice ad una di quelle individuate dal legislatore come a rischio per la gravidanza e per il post parto (vedi gli allegati al D.Lgs 151/2001); in altri casi la valutazione non è così automatica e bisogna quindi procedere per analogia di rischio, cercando di interpretare le normative vigenti avendo come obiettivo la massima tutela della lavoratrice e del neonato. L elenco delle mansioni e situazioni lavorative da noi prese in considerazione non è esaustivo, vuole essere un esempio di come procedere nell analisi dei rischi nelle realtà produttive. 14

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22 VALUTAZIONE DEI RISCHI Situazioni che motivano l astensione anticipata dal lavoro in gravidanza Postazione eretta: per più di metà dell orario di lavoro Uso di scale a pioli Spostamento e sollevamento carichi: se indice di rischio > 0,85 (con costante di peso 5 kg) Agenti biologici: citomegalovirus (della stessa famiglia della mononucleosi infettiva), attraverso urine e saliva soprattutto nella fascia di età 0 3 anni; virus della rosolia e della varicella: rischio,nelle prime 20 settimane di gestazione, in assenza di copertura immunitaria o in caso di epidemia (in Veneto copertura vaccinale dei bambini alla rosolia); Situazioni che motivano l astensione anticipata dal lavoro in gravidanza utilizzo professionale di mezzi di trasporto: se la guida rientra nella mansione e per una significativa quota dell orario di lavoro; traumatismi: limitatamente all assistenza di disabili psichiatrici; rumore: se Lep uguale o superiore a 80 db(a); esposizione a sostanze chimiche: in tutte le situazioni con un rischio superiore a moderato ; negli altri casi valutare il tipo di prodotto impiegato, la quantità e le modalità d uso; Situazioni che motivano l astensione dal lavoro in puerperio spostamento e sollevamento carichi: se indice di rischio > 1 (con costante di peso 15 kg), cioè quando è prevista la sorveglianza sanitaria; esposizione a sostanze chimiche: in tutte le situazioni con un rischio superiore a moderato ; negli altri casi valutare il tipo di prodotto impiegato, la quantità e le modalità d uso; traumatismi: limitatamente all assistenza di disabili psichiatrici; agenti biologici: da valutare in caso di stretto contatto e igiene personale dei bambini Alcuni esempi di temporanei cambiamenti nell organizzazione del lavoro (Allegato alla comunicazione della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti fisici, chimici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza e la salute delle Lavoratrici gestanti puerpere o in periodo di allattamento- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio) ASPETTI DELLA GRAVIDANZA FATTORI DEL LAVORO Nausea mattutina Inizio del turno lavorativo Esposizioni ad odori forti o nauseanti Ventilazione Spostamenti/trasporti Lombalgia Posizione eretta, lavoro manuale, posture Vene varicose, altri problemi circolatori Prolungata stazione eretta o seduta Aumento delle misure del peso corporeo Uso di vestiti protettivi e di attrezzature da Riduzione della destrezza, della coordinazione lavoro e della velocita del movimento Lavoro in spazi ristretti Particolari posture incongrue Stanchezza, fatica, stress Lavoro straordinario Lavoro notturno 22

23 Pause di riposo Ritmo di lavoro Equilibrio Luoghi di lavoro su superfici scivolose e/o bagnate Se tali adattamenti non fossero possibili per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro deve darne informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, che può disporre l interdizione dal lavoro. Il Datore di lavoro ha l obbligo di informare le Lavoratrici ed i loro Rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione e protezione adottate (art.11, comma 2, D.L.vo 151/01). Fermo restando il divieto di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, ogni Direttore di struttura e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca deve adottare, con la collaborazione del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ateneo, tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata. L esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le condizioni o l'orario di lavoro, di concerto con l Ufficio competente ai sensi del punto 3, che informerà le lavoratrici ed i loro Responsabili sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare. Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile si dovrà procedere all allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi ai competenti Uffici di riferimento. In attesa delle indicazioni suddette la lavoratrice non deve svolgere attività potenzialmente a rischio. è ò 23

24 VALUTAZIONE DEI RISCHI Sottopongo la valutazione all approvazione del DS e alla consultazione del RLS Integro il DVR con la valutazione riferita alle lavoratrici madri DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE AZIONI Predispongo con il DSGA le procedure di gestione 24

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26 Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS) D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Valutazione dei rischi per lavoratrici in gravidanza e in fase di allattamento (post partum) Elenco dei lavori vietati Per mansioni non a rischio, possibilità di posticipare l astensione obbligatoria ad 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto OBIETTIVO: integrare il DVR con la valutazione riferita alle lavoratrici in gravidanza e in puerperio e assicurare un sistema di gestione dei casi SOGGETTI COINVOLTI: DS, DSGA, RLS, ev. MC, referenti di plesso, lavoratori STRUMENTI DISPONIBILI: criteri di valutazione, procedure gestionali, check list monitoraggio PRODOTTI: DVR riferito alle lavoratrici madri, procedure di gestione SVILUPPO TEMPORALE: annuale; il monitoraggio e la valutazione delle procedure si sviluppano negli anni successivi e si concludono con la revisione/aggiornamento/conferma delle procedure già formalizzate LE 5 TAPPE DEL PROCESSO 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI 2. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE 3. INFORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE PROCEDURE 4. MESSA A REGIME DEL SISTEMA 5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE VALUTAZIONE DEI RISCHI Organizzo un incontro del SPP/referenti di plesso, e l eventuale MC, per condividere i criteri e predisporre la valutazione AZIONI 26

27 D. Lgs. 151/2001 Art. 17 comma 2 a) Astensione anticipata per problemi legati alla gravidanza L iter di richiesta è a cura solo della lavoratrice, non coinvolge la scuola Certificato ginecologo DPL INFORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE PROCEDURE AZIONI Condivido con il RLS le procedure di gestione e la modalità di diffusione delle informazioni ai lavoratori Organizzo e realizzo l informazione dei lavoratori MESSA A REGIME DEL SISTEMA AZIONI Sottopongo le procedure all approvazione del DS Inserisco le procedure nel piano di gestione della sicurezza della scuola MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE AZIONI Organizzo il monitoraggio in corso di applicazione delle procedure stabilite, utilizzando la check list proposta Valuto con SPP/referenti di plesso l efficienza delle procedure attivate per ogni caso di gravidanza e apporto eventuali correzioni MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE check list E stato interpellato il RSPP per tutti i casi di gravidanza? Per tutti i casi di gravidanza è stata trovata una corrispondenza nel DVR? Il DPL ha richiesto precisazioni e ha respinto le eventuali richieste di astensione anticipata inoltrate? Misure di protezione e di prevenzione (art. 5 D.L.gs. 645/96) Nell'allegato A, per ogni specifico profilo professionale si riporta il quadro riepilogativo delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata o cambiando la mansione o riducendo i fattori di rischio e i tempi di esposizione. Conclusioni L' adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria affinché: l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente controllata sia tutelata la salute della donna e del bambino. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 27

28 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPORTAMENTO PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA GRAVIDANZA, DEL PUERPERIO E DELL ALLATTAMENTO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO (UniFE) Punto 1 Introduzione Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53); Visto il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. Visto il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363; Considerata l opportunità di riunire in un sintetico documento esplicativo ad uso interno le disposizioni in materia di tutela della maternità, con specifico riferimento alla salvaguardia della salute delle lavoratrici madri, puerpere od in allattamento e del nascituro; Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Medico Competente, di concerto con i competenti Uffici Amministrativi dell Amministrazione Centrale, emanano le seguenti Linee guida per la valutazione dei rischi ed applicazione delle procedure di comportamento per la corretta gestione della gravidanza, del puerperio e dell allattamento fino a 7 mesi dopo il parto. Punto 2 Oggetto e definizioni Le seguenti Linee Guida hanno ad esclusivo oggetto la valutazione del rischio cui possono essere esposte le lavoratrici madri, puerpere od in allattamento, l individuazione delle attività lavorative considerate pericolose e delle attività lavorative ammesse dalla vigente normativa in materia, nonché le conseguenti azioni da porre in essere, sia da parte delle lavoratrici che da parte dei c.d. Responsabili dell attività didattica e di ricerca. Per lavoratrici, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e delle presenti Linee guida, si intendono le docenti, le ricercatrici, il personale tecnico-amministrativo, le collaboratrici coordinate e continuative, le assegniste di ricerca, i Medici in formazione specialistica; oltre alle tirocinanti, le studentesse, le borsiste, le dottorande. La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi d'età. Per responsabile della attività didattica o di ricerca, ai sensi del D.Lgs. 626/94, del decreto MURST 363/98 e delle presenti Linee guida si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca. Punto 3 Valutazione del rischio ed attività pericolose Devono essere considerati come estremamente rischiose e dunque incompatibili con lo stato di gravidanza, puerperio od allattamento, le seguenti situazioni: Ø L esposizione o potenziale esposizione ad agenti fisici quali radiazioni non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, sollecitazioni termiche e meccaniche, rumore superiore agli 80 dba o rumore di tipo impulsivo; Ø Condizioni di lavoro che comportino o possano comportare trasporto e sollevamento di carichi, condizioni microclimatiche estremizzate (t molto elevate o molto basse, umidità relativa molto elevata, lavori all esterno che espongano alle intemperie); Ø L esposizione o potenziale esposizione ad agenti chimici, in particolare quelli contraddistinti dalle frasi di rischio R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61 o comunque classificati come tossici, molto tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, antimitotici, derivati del mercurio, eccetera; Ø L esposizione o potenziale esposizione ad agenti biologici e/o lo svolgimento di attività comportanti la manipolazione di MOGM o di fluidi biologici, tessuti e cellule umane infette o potenzialmente infette. In particolare va assolutamente evitata l esposizione al virus della rosolia, al Toxoplasma Gondii, al Citomegalovirus, al virus della Varicella e dello Zoster, al 28

29 Mycobacterium Tubercolosis, al Parvovirus (Quinta Malattia), ai Virus della Epatite C e B, al Virus della immunodeficienza umana (HIV); Ø Lavori su scale mobili, impalcature e ponteggi; Ø Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell orario; Ø Lavori in orario notturno; Ø Uso di autovetture anche come passeggero; Ø Lavoro negli stabulari a contatto con animali da sperimentazione; Ø La donna, durante la gravidanza, non può svolgere attività in zone classificate o comunque essere adibita ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un milliesievert durante il periodo della gravidanza. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (articolo 8 del D.Lgs. 151/01). La pericolosità può derivare dalla manipolazione diretta di agenti ovvero per esposizioni in alcuni ambienti considerati a potenziale rischio, quali i laboratori universitari, ed è prevalente nei primi tre mesi della gravidanza. Le lavoratrici puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto, dovranno astenersi dall'utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e non frequentare gli ambienti di lavoro ove essi sono impiegati. Per quanto attinente alle lavoratrici strutturate come Medici in formazione specialistica e/o tutte le lavoratrici operanti in regime di Convenzione con l Azienda Ospedaliero- Universitaria, può considerarsi come rischiosa l attività tipica svolta nelle strutture indicate nell Allegato A. Resta fermo quanto indicato negli allegati A, B e C del D.Lgsl. 151/01. Punto 4 Attività ammesse Per le lavoratrici in gravidanza, puerpere od in allattamento, sono di norma consentite le attività d ufficio, anche a contatto con il pubblico e l uso di videoterminali in quanto non comporta rischi specifici né a carico dell'operatrice né del nascituro. Dovranno comunque essere evitate posture fisse e/o incongrue ed osservate pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge. Valutazioni diverse potranno essere prescritte dal medico di fiducia della lavoratrice e/o dal Medico Competente. Punto 5 - Disposizioni generali per le lavoratrici Le lavoratrici, appena accertato lo stato di gravidanza, dovranno: Ø Informare il proprio Responsabile delle attività e il Direttore della struttura (o il Direttore della Scuola di Specializzazione per le gravide/puerpere inquadrate come Medico in formazione specialistica) che, previo accordo con il Medico Competente, indicherà le eventuali azioni per evitare qualsiasi rischio; Ø Informare i competenti Uffici della Sede Amministrativa, ovvero: - Ufficio Personale Docente (per docenti e ricercatrici) - Ufficio Personale Tecnico ed Amministrativo (per le lavoratrici tecnico amministrative e le collaboratrici coordinate e continuative) - Ufficio Sanità (per le lavoratrici inquadrate come Medici in formazione specialistica) - Ufficio Selezione Personale (per le assegniste di ricerca) - Ripartizione Didattica e Ripartizione Servizi agli Studenti (per le tirocinanti, le studentesse, le borsiste, le dottorande) Ø Astenersi sia dal frequentare i laboratori didattici e di ricerca sia dallo svolgere le attività potenzialmente a rischio, in attesa di ricevere le indicazioni del caso. Ø Comunicare immediatamente al competente Ufficio di riferimento e al Servizio di Prevenzione e Protezione qualsiasi indebita forma di pressione che possa in qualsiasi modo contrastare con le indicazioni di cui alla presenti linee guida. 29

30 Punto 6 - Disposizioni generali per i Responsabili dell attività didattica e di ricerca Fermo restando il divieto di esposizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, ogni Direttore di struttura e ogni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca deve adottare, con la collaborazione del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ateneo, tutte le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata. L esposizione al rischio può essere evitata modificando temporaneamente le mansioni, le condizioni o l'orario di lavoro, di concerto con l Ufficio competente ai sensi del punto 3, che informerà le lavoratrici ed i loro Responsabili sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare. Ove la modifica temporanea della mansione, delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile si dovrà procedere all allontanamento anticipato della lavoratrice rivolgendosi ai competenti Uffici di riferimento. In attesa delle indicazioni suddette la lavoratrice non deve svolgere attività potenzialmente a rischio. ALLEGATO A Elenco non esaustivo delle attività diagnostiche ed assistenziali da considerarsi come rischiose o potenzialmente rischiose per la salute della lavoratrice gestante, puerpera od in periodo di allattamento v Radiologia (e comunque tutti i reparti in cui siano impiegati apparecchiature radiologiche) v Oncologia v Ambulatorio prelievi e Laboratorio di Analisi v Pediatria v Psichiatria v Pneumologia v Anestesiologia e Rianimazione v Chirurgia (compreso il Day Surgery) v Endocrinologia v Odontoiatria v Anatomia Patologica v Ginecologia ed Ostetricia v O.R.L. v Medicina interna v Malattie Infettive v Gastroenterologia v Neurologia e neurochirurgia v Urologia, Nefrologia, Dialisi v Oculistica v Medicina Legale v Medicina del Lavoro v Dermatologia v Ortopedia v Reumatologia v Cardiologia v Ematologia v Patologia Clinica 30

31 Comune di Venezia Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio Servizio Prevenzione e Protezione Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento fino a sette mesi dopo il parto e per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi d'età Personale dell'area educativa Premessa RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", articolo 15 della legge 8 Marzo 2000 n 53. D. Lgs 645/96 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento". D. Lgs. 626/94 "Norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Legge 1204/1971 "Tutela delle lavoratrici madri" DPR 1026/1976 "regolamento di esecuzione della L 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri" Legge 903/1977 "Parità fra uomini e donne in materia di lavoro), si sanciva anche il divieto di lavoro notturno Decreto interministeriale 2 ottobre 2000 "Linee guida d'uso ai videoterminali" Legge 3 16 gennaio 2003 art. 51 "tutela della salute dei non fumatori" e normativa vigente in materia. Profili professionali e descrizione generale della attività lavorativa Sulla base del profilo professionale e contrattuale delle persone presenti nei luoghi di lavoro, si è proceduto ad effettuare dei sopralluoghi con l'obiettivo di verificare le reali mansioni svolte dagli addetti in una giornata lavorativa standard, osservandone i comportamenti e procedendo ad effettuare un'intervista con le lavoratrici. Questo processo di valutazione ha consentito di individuare i potenziali rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, rilevando i comportamenti pericolosi significativi. Educatrici asilo nido Valutazione dei rischi 31

32 LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE Sommario 1. Fonti normative 2. Tutela delle lavoratrici madri in genere 3. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi o pregiudizievoli 4. Permessi per lavoratrici gestanti 5. Valutazione dei rischi 6. Misure di sicurezza. 1. Fonti normative Norme giuridiche COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA Art. 37 (Rapporti economici) CODICE CIVILE Art (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) LEGGE 30 dicembre 1971, n (Tutela delle lavoratrici madri) Art. 3 (Norme protettive) Art. 30 (Disposizioni varie, vigilanza e penalità) Art. 31 (Disposizioni varie, vigilanza e penalità) DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 25 novembre 1976, n (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) Art. 5 (Tipologia dei lavori, decorrenza del divieto, pericolo di contagio) Art. 14 (Contenuto essenziale del certificato medico di gravidanza e conseguenze della sua irregolare compilazione) Art. 16 (Obblighi del datore di lavoro connessi alla produzione della documentazione certificativa) Art. 17 (Facoltà di richiedere la visita medica di controllo al ricevimento della certificazione) Art. 19 (Obblighi particolari di certificazione per le lavoratrici a domicilio) DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) Art. 3 (Divieto di esposizione) Art. 4 (Valutazione e informazione) Art. 5 (Misure di protezione e di prevenzione) Art. 7 (Esami prenatali) Interpretazione ed istruzioni amministrative MINISTERO LAVORO circolare 6 maggio 1997, n. 66 (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento") 2. Tutela delle lavoratrici madri in genere Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Nei periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice pertanto: è legittimata ad assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo stabilito dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità; 32

33 ha diritto ad un trattamento economico previdenziale a carico dell'inps (generalmente anticipato dal datore di lavoro) ovvero, in mancanza o ad integrazione dello stesso, a trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva; ha diritto al computo del periodo di assenza per le cause anzidette nell'anzianità di servizio. Campo di applicazione della tutela Le norme legislative con le quali è stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro e dalle società cooperative anche se socie di queste ultime. Alle lavoratrici a domicilio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9 della L. n. 1204/1971 (si veda al riguardo quanto esposto in materia di astensione obbligatoria, divieto di licenziamento e trattamento economico - previdenziale). Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano invece le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 della L. n. 1204/1971 (si veda quanto esposto in materia di astensione obbligatoria, facoltativa e trattamento economico - previdenziale). Tutto ciò salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti e ogni altra disposizione. 3. Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi o pregiudizievoli Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto: è vietato adibire le lavoratrici al trasporto, sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strade o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. E' inoltre vietato adibire le lavoratrici ai lavori pericolosi, faticosi o insalubri, intendendosi per tali quelli: previsti dagli artt. 1 e 2, D.P.R. n. 432/1976 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); indicati nella tabella allegata al D.P.R. n. 303/1956 (tabella delle lavorazioni industriali che espongono a sostanze nocive): che espongano alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. n. 1124/1965; che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 230/1995; di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; agricoli, che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame; che comportano il rischio di esposizione al piombo ed ai suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possano essere assorbiti dall'organismo umano; sotterranei di carattere minerario. Per il solo periodo di gestazione il divieto si applica anche a (cfr. art. 3 e all. II al D.Lgs. n. 645 del 1996): lavori in atmosfera di sovrappressione elevata (ad es. in camere sotto pressione, immersione subacquea); lavori che espongono al toxoplasma o al virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la gestante è protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione). Il divieto si estende fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro per: i lavori su scale e impalcature mobili e fisse; i lavori di manovalanza pesante; i lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obblighino 33

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