Fiscal News N Il contributo unificato si paga per ogni atto impugnato. La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Il contributo unificato si paga per ogni atto impugnato Anche se il processo è unico, ai fini del CU non si può sommare l importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In materia di spese di giustizia nel processo tributario, il contributo unificato deve essere corrisposto con riferimento a ogni singolo atto impugnato sia in primo grado sia in appello, anche nel caso di ricorso cumulativo. Così stabilisce l articolo 14, comma 3bis, del TUSG, come modificato dalla Legge n. 147/13 (Stabilità 2013). Pertanto, secondo la sentenza n. 283/01/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, al fine della determinazione del contributo unificato, è errato sommare l importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti, anche il se il processo è unico. Premessa In materia di spese di giustizia, nel processo tributario il contributo unificato deve essere corrisposto con riferimento a ogni singolo atto impugnato sia in primo grado sia in appello, anche nel caso di ricorso cumulativo. Così stabilisce l articolo 14, comma 3bis, del TUSG, dopo la modifica introdotta dalla Legge n. 147/13 (Stabilità 2014). Pertanto, secondo la sentenza n. 283/01/14 della CTP di Mantova, al fine della determinazione del contributo unificato, è errato sommare l importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti, anche il se il processo è unico. 1
2 Il caso La controversia è originata dall impugnazione di un avviso di pagamento e irrogazioni di sanzione per euro 9.008,75 e di un avviso bonario di pagamento di euro 7.500, a titolo contributo unificato (per il processo relativo a più ricorsi riuniti), atti entrambi emessi dal Direttore della Segreteria della CTP di Mantova. Secondo il ricorrente, la misura del contributo unificato non andava determinata prendendo in considerazione il valore di ciascun ricorso (rectius dei singoli atti impugnati), ma quello cumulativo del valore globale dei ricorsi destinati a essere riuniti in un unico processo. Ebbene, la tesi del ricorrente non è stata avvalorata dal collegio giudicante. Il verdetto della CTP di Mantova In via preliminare, la CTP di Mantova ha affermato che l invito delle Segreterie a pagare una sanzione pecuniaria per l omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto a titolo di CU è atto impugnabile davanti al giudice tributario. E ciò perché la giurisprudenza della Suprema Corte tende oramai a considerare non tassativo l elenco contenuto nell articolo 19 del D.Lgs. n. 546/9, ammettendo l impugnazione di atti che comunque esprimano una compiuta e definita pretesa tributaria, come appunto gli avvisi bonari (cfr. Cass., Sez. V, n. 7344/12 e n. 7687/12, tanto per citarne alcune. Si vedano anche CTP Massa Carrara 239/1/2012 e CTP Bergamo n. 81/01/13). Passando al merito dell impugnazione, il Collegio mantovano, tenuto conto della modifica apportata dalla Legge di Stabilità per il 2014 all articolo 14, comma 13bis, del D.P.R. n. 115/02 (TUSG), ha ritenuto infondata la tesi prospettata dal ricorrente secondo cui la misura del CU andrebbe determinata cumulando il valore globale dei ricorsi destinati a essere riuniti in un unico processo; pertanto, al fine della determinazione del contributo, è errato sommare l importo di tutti i tributi che risultano dai singoli atti, anche se il processo è unico. E allora la misura del contributo unificato va determinata prendendo in considerazione il valore di ciascuno dei ricorsi destinati a essere riuniti un unico processo. Stabilità 2014 L'intervento della Legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha posto fine alla questione concernente la quantificazione del CU nel caso in cui il contribuente, con un ricorso, impugni diversi atti impositivi. Con la Direttiva 2/2012 il MEF aveva precisato che il calcolo andava fatto con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori. 2
3 Secondo alcune Commissioni Tributarie, invece, nel caso di ricorso cumulativo la base di computo del CU doveva essere la somma di tutte le maggiori imposte richieste con i diversi atti impugnati (v. CTP Campobasso, 120/2013). La Legge di Stabilità 2014 ha fatto propria la tesi del ministero intervenendo sull'articolo 14, comma 3bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 che ora precisa che nel processo tributario, anche per giudizio d appello, il valore della lite deve essere determinato ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per ciascun atto impugnato. Questa disposizione è stata applicata dalla CTP di Mantova al caso di più ricorsi, poi riuniti in un unico processo. Se gli atti di accertamento impugnati sono due e con essi l Ufficio contesta maggiori imposte, rispettivamente, per 3 mila e 6 mila euro, il contributo non va calcolato sull'importo di 9 mila euro (CU = a euro 120) ma distintamente, sicché occorrerà pagare due contributi: uno di 60 euro (in riferimento allo scaglione di valore compreso tra 2.582,29 e euro) e l'altro di 120 euro (in riferimento allo scaglione di valore compreso tra 5.000,00 euro a euro), per un totale complessivo di 180 euro ( ). Ricorsi principali e incidentali avanti alle CTP e CTR Sino a 2.582,28 euro 30,00 euro Da 2.582,28 a 5.000,00 euro 60,00 euro Da 5.000,00 a ,00 euro e per cause di valore 120,00 euro indeterminabile Da ,00 a ,00 euro 250,00 euro Da ,00 a ,00 euro 500,00 euro Superiore a ,00 euro 1.500,00 euro Omesso/insufficiente versamento Sanzioni e maggiorazioni Sanzione dal 100 al 200% del dovuto La Direttiva n. 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che il termine di prescrizione per il recupero del C.U. non versato o versato in misura inferiore è decennale. Omessa dichiarazione di valore della causa nel ricorso Debenza del contributo nella misura massima di 1.500,00 euro Il ricorrente deve sempre indicare nel ricorso il valore della causa e l'importo del CU dovuto. All omessa indicazione del valore della controversia è ricollegata l applicazione della suddetta sanzione pecuniaria in forza di quanto previsto dall'articolo 13 comma 6 del TUSG. La Direttiva 3
4 2/DGT 2012 del MEF ha precisato che il valore della lite deve essere dichiarato sia in calce al ricorso sia nella nota di iscrizione a ruolo. La sanzione prevista dalla legge per l omessa indicazione del valore della lite non è applicabile se il difensore o la parte sanano la lacuna con un atto successivo, datato e sottoscritto, entro 30 giorni dalla data di deposito. All'eventuale dimenticanza non può sopperire la Segreteria della Commissione adita, che non è tenuta, secondo il MEF, ad attivarsi autonomamente mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati. Omessa PEC del difensore nel ricorso Omessa indicazione del fax del difensore nel ricorso Omessa indicazione del codice fiscale della parte nel ricorso Maggiorazione del 50% del CU Maggiorazione del 50% del CU Maggiorazione del 50% del CU CU in base al valore della causa Com è noto, il pagamento del contributo unificato nel contenzioso tributario è divenuto obbligatorio dal 7 luglio Il CU è commisurato al valore della controversia che si determina ai sensi delle disposizioni di cui all articolo 12 comma 5 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia prendendo in considerazione il solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato. Per le controversie inerenti alle irrogazioni delle sole sanzioni, il valore della controversia è dato dalla loro somma. Contributi INPS I contributi INPS, eventualmente ricompresi nell'atto di accertamento, non concorrono a determinare il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato e, pertanto, devono essere scorporati (la materia previdenziale rientra nella giurisdizione dell AGO). Cartelle di pagamento Per quanto concerne le cartelle di pagamento, gli interessi e le sanzioni e gli altri oneri accessori in esse presenti non devono concorrere a determinare il valore della lite, ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del Codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della cartella di pagamento. 4
5 Avviso di fermo o iscrizione d ipoteca Infine, qualora un contribuente impugni un avviso di fermo amministrativo o di ipoteca, il contributo unificato deve essere calcolato in base ai crediti tributari elencati nella comunicazione del fermo amministrativo o dell ipoteca. Restano pertanto esclusi dal calcolo i crediti di altra natura, come, per esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del Codice della strada, anche se detti crediti concorrano a formare il valore complessivo posto a base della misura cautelare. In particolare, poi, se l'ipoteca è stata iscritta con riferimento a più cartelle di pagamento, ma siano impugnate per presunti vizi afferenti solo ad alcune di esse, il valore della controversia sarà quello connesso ai crediti tributari elencati nelle sole cartelle di pagamento che il ricorrente ritiene viziate (chiarimento di Telefisco 2012). Calcolo del CU in base al provvedimento impugnato Accertamento di più tributi Accertamento su più periodi d'imposta Cartelle di pagamento Diversi accertamenti impugnati con unico ricorso Accertamenti di minor perdita Atti irrogativi di sole sanzioni Fermi di auto e ipoteche Diniego espresso/tacito al rimborso Avvisi di classamento Revoca di partite IVA d'ufficio Occorre sommare i diversi tributi Occorre sommare i tributi relativi alle singole annualità Occorre sommare i diversi tributi richiesti, con esclusione degli interessi e delle sanzioni e degli altri oneri accessori. Vanno escluse anche le poste che non hanno natura fiscale Occorre calcolare il contributo su ciascun atto Occorre calcolare la c.d. imposta virtuale Ci si riferisce alla sanzione irrogata Si vaglia l'entità del credito tutelato Occorre considerare l imposta che si chiede a rimborso Valore indeterminabile Valore indeterminabile Modalità di pagamento Il contributo unificato deve essere corrisposto dopo la notifica del ricorso alla controparte e prima della costituzione in giudizio. 5
6 Il pagamento può avvenire con modello F23, con bollettino di conto corrente postale o con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio. Se il ricorrente paga il CU recandosi presso le tabaccherie convenzionate, il relativo contrassegno adesivo dovrà essere applicato sulla nota di iscrizione a ruolo (ex art. 194 co. 4 del D.P.R. 115/2002). I modelli di versamento e il bollettino di conto corrente sono reperibili via web: (Strumenti - Modelli - Modelli di versamento Contributo unificato). Adempimenti Modalità di pagamento Documenti da depositare nella segreteria della CT Modello F23 Tabaccheria convenzionata Bollettino postale Modello F23 Contrassegno adesivo da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo Bollettino postale - Riproduzione riservata - 6
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