Decisione N. 165 del 12 gennaio 2016

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore CONTE GIUSEPPE Nella seduta del 14/07/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso del 18 dicembre 2014, il ricorrente ha esposto di avere stipulato con altro intermediario, cui è succeduto l odierno convenuto, un contratto di finanziamento per l importo complessivo lordo di euro ,00 rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile in novantasei rate da euro 265,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 3.658,04 a titolo di interessi; euro 2.704,93 a titolo di commissioni finanziarie ed euro 1.681,59 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantesima rata di ammortamento, con storno dell importo di euro 967,16, a titolo di abbuoni commissioni bancarie. Il ricorrente inoltrava reclamo all intermediario, sollecitando il rimborso in misura proporzionale delle commissioni e del premio assicurativo. Rimasto insoddisfatto dell interlocuzione avuta con l intermediario, il ricorrente si è rivolto all Arbitro sollecitando il riconoscimento del proprio diritto alla equa riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto, con conseguente restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali (ex art. 125-sexies t.u.b.) nonché del premio Pag. 2/6

2 assicurativo (come previsto dall accordo Abi-Ania del 2008, dal regolamento Isvap n. 35/2010 e dalla legge n. 221/2012). In aggiunta, il ricorrente ha dedotto anche l usurarietà del finanziamento stesso: sul punto, ricostruendo graficamente e analiticamente la deviazione subita dai tassi d interesse, ha rilevato un t.e.g. realmente applicato del 16,17% e di un t.a.e.g. realmente applicato del 21,45%, a fronte di un tasso soglia del 15,11% e dei diversi tassi indicati in contratto. Per tali ragioni, il ricorrente ha lamentato la scarsa trasparenza delle clausole che contemplano le condizioni economiche dell operazione di finanziamento e, comunque, l usurarietà del finanziamento in considerazione della modifica della durata dell ammortamento conseguente all estinzione anticipata e della clausola che nega il rimborso delle commissioni non maturate. Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto all Arbitro, sul presupposto dell usurarietà del tasso di interessi: la restituzione di tutti gli interessi e costi legati al finanziamento ad eccezione degli oneri e tasse ai sensi dell art cod. civ.; l applicazione dell art. 117, 7 co., t.u.b. con conseguente restituzione delle commissioni e degli interessi applicati con eccezione dell importo corrispondente al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari; nel caso in cui l Arbitro non riconosca l usurarietà dei tassi, né la mancata trasparenza contrattuale in merito all indicazione del tasso pattuito, il ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati a seguito dell estinzione anticipata del finanziamento, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione sino al dì del soddisfo. L intermediario si è difeso eccependo, preliminarmente, l incompetenza temporale di questo Arbitro in relazione alla domanda di accertamento dell usurarietà del finanziamento, volta alla denunzia di un vizio genetico di un contratto stipulato in epoca sottratta ai poteri cognitivi dell Arbitro; nel merito, quanto alla contestazione relativa al superamento della soglia usura, l intermediario ha opposto che il ricorrente ha regolarmente sottoscritto le condizioni economiche relative al finanziamento richiesto e che, all atto della stipula del prestito, il t.e.g., calcolato secondo la disciplina allora vigente, si collocava senz altro al di sotto del tasso soglia (t.a.n. 3,95% - t.e.g. 12,28% a fronte di un tasso soglia per il periodo di riferimento del 15,105%). Quanto alla domanda di restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al finanziamento, l intermediario, dopo aver precisato di essere intervenuto nell operazione in seguito ad una cessione in proprio favore ex art ss. cod. civ., ha affermato di avere calcolato in sede di estinzione anticipata un equo rimborso determinando in misura proporzionale la restituzione di tutte le voci commissionali, ad esclusione delle spese di istruttoria, bollo e rivalsa; l intermediario ha precisato, altresì, che, trattandosi di una voce complessiva corrisposta a titolo di corrispettivo per il servizio finanziario offerto, ha calcolato un rimborso determinato unitamente al capitale, secondo un piano di ammortamento alla francese, ed una curva decrescente con il rimborso delle rate. Con riferimento al premio assicurativo, l intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che l obbligo restitutorio incomba esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni. L intermediario, infine, ha contestato la pretesa di refusione delle spese legali, in ragione della non necessarietà dell assistenza difensiva. Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all Arbitro di dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, di rigettarlo perché infondato. In sede di note di replica, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, richiamando le deduzioni già spiegate nel ricorso. Pag. 3/6

3 DIRITTO La denuncia del ricorrente appare incentrata sulla mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali ex art. 117 t.u.b., nonché sulla usurarietà dei tassi applicati ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta, derivante dalla mancata restituzione degli oneri non maturati, con conseguente applicazione della sanzione prevista dall art. 1815, comma 2, cod. civ. Nella prospettazione formulata dal ricorrente, in particolare, il mancato inserimento in contratto della clausola che prevede il rimborso dei costi non maturati in seguito all anticipata estinzione del finanziamento (e quindi, la mancata restituzione di tali costi una volta verificatosi tale ultimo evento) avrebbe determinato l applicazione di un tasso effettivo globale diverso da quello rappresentato in contratto, in ragione della modifica della durata del finanziamento. Il tasso realmente applicato a seguito dell estinzione anticipata sarebbe diverso da quello indicato nel contratto con conseguente violazione del principio di trasparenza delle condizioni contrattuali, sancito all art. 117, comma 4, t.u.b.; di qui la richiesta di riconduzione dei tassi e delle altre voci di costo nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo. La domanda del ricorrente è priva di fondamento. L effettiva estinzione anticipata del finanziamento rispetto al termine contrattualmente convenuto, ancorché potrebbe determinare in astratto un aumento del costo complessivo del prestito concesso in applicazione della clausola che dispone espressamente la mancata restituzione della quota non maturata delle voci di costo ad esso connesse costituisce un evento meramente eventuale e comunque successivo rispetto al momento in cui viene determinato il t.a.e.g. E per questa ragione che questo evento appare inidoneo a incidere sulla valutazione di usurarietà dei tassi convenuti. Va peraltro osservato che la clausola che dispone la mancata restituzione degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, ponendosi in contrasto con la norma imperativa di cui all art. 125-sexies t.u.b., non preclude - e sul punto gli indirizzi ermeneutici dell ABF sono assolutamente univoci - il riconoscimento del diritto al rimborso del cliente della quota parte dei costi commissionali che sono soggetti a maturazione nel corso di attuazione del rapporto di finanziamento. In aggiunta, deve rilevarsi come la normativa vigente all epoca del finanziamento - il riferimento corre, in particolare, alle Istruzioni della Banca d Italia del febbraio escludeva il computo del premio pagato per la polizza assicurativa, in quanto derivante dall esclusivo adempimento di un obbligo di legge. Più specificamente, in ossequio a tali indicazioni nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso. In conclusione, sono prive di fondamento le contestazioni sollevate dal cliente in ordine al difetto di trasparenza delle condizioni contrattuali e in ordine alla presunta usurarietà dei tassi di interessi applicati al finanziamento in oggetto. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l accertamento del proprio diritto all equa riduzione del costo del finanziamento e il conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi per le quote non maturate a seguito dell estinzione anticipata dei relativi rapporti obbligatorii. Con riguardo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, l intermediario si è difeso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che la pretesa creditoria debba essere propriamente rivolta alla compagnia assicurativa. In verità, l eccezione sollevata dall intermediario resistente è priva di pregio. Pag. 4/6

4 Il consolidato orientamento di questo Arbitro riconosce la sussistenza della legittimazione passiva dell intermediario-finanziatore, in considerazione delle linee-guida riassunte nell accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e alla luce del rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto creditizio, delle prassi invalse in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo e del ruolo svolto e dell interesse concretamente perseguito dal finanziatore (ex multis: decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Sulla base delle determinazioni assunte, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento, deve altresì riconoscersi che il criterio proporzionale c.d. pro rata temporis si impone quale base di calcolo più rispondente al principio di equità, considerato che differenti modalità di calcolo, per quanto non irrazionali ove mirate a ponderare il rimborso della quota parte del premio anche in funzione del capitale residuo assicurato, in connessione con finanziamenti assistiti da piani di ammortamento normalmente decrescenti, non appaiono accettabili se non anticipate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. decisione n. 6167/2014 citata). Per conseguenza, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (cinquantasei rate), al ricorrente andrà riconosciuto l importo di euro 980,93, a titolo di restituzione della quota parte del premio assicurativo a suo tempo corrisposto e non ancora maturato al momento dell estinzione anticipata del relativo rapporto contrattuale. Quanto alle richieste di rimborso degli oneri commissionali, deve riconoscersi come la documentazione contrattuale versata in atti si riveli fortemente carente sul piano della descrizione delle relative voci di costo, nella misura in cui le relative clausole non contengono alcun riferimento specifico alle attività destinate a essere remunerate attraverso i suddetti costi. Questa carenza descrittiva si riverbera in opacità delle relative previsioni e impedisce di assumere come up front le medesime voci di costo. Per conseguenza, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione della quota parte delle relative commissioni, non ancora maturata al momento dell estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. In applicazione del citato criterio di calcolo proporzionale, c.d. pro rata temporis, in funzione della durata residua del rapporto di finanziamento, l intermediario dovrà corrispondere al ricorrente l importo di euro 1.577,88, a titolo di restituzione della quota parte di commissioni finanziarie non maturate e l importo di euro 1.335,60, a titolo di restituzione della quota parte di commissioni accessorie non maturate. Dagli importi sopra riconosciuti andrà, tuttavia, detratta la somma di euro 967,16, già stornata a favore del ricorrente in sede di conteggio estintivo. In definitiva, al ricorrente andrà riconosciuto il complessivo importo di euro 2.927,25 (euro 980, , ,60 967,16 = euro 2.927,25), a titolo di rimborso della quota parte di oneri commissionali e assicurativi non maturati al momento dell estinzione anticipata dei relativi rapporti obbligatorii. Questo importo andrà gravato degli interessi legali, a far data dal reclamo. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l intermediario tenuto alla restituzione dell importo complessivo di 2.927,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese Pag. 5/6

5 della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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