IL COMMERCIO ELETTRONICO VALORE4IT MESTRE, 19 FEBBRAIO SI FA PRESTO A DIRE E COMMERCE...

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL COMMERCIO ELETTRONICO VALORE4IT MESTRE, 19 FEBBRAIO 2014...SI FA PRESTO A DIRE E COMMERCE..."

Transcript

1 IL COMMERCIO ELETTRONICO VALORE4IT MESTRE, 19 FEBBRAIO SI FA PRESTO A DIRE E COMMERCE...

2 Qualche dato: Le vendite da siti italiani 13,3 miliardi di euro nel 2014 hanno fatto registrare una crescita pari a circa 2 miliardi di euro, riconducibile per il 70% alla vendita di prodotti e per il 30% alla vendita di servizi (Netcomm) Gli acquirenti online hanno superato i 16 milioni. Gli acquirenti abituali ossia quelli che effettuano almeno un acquisto al mese - sono circa 10 milioni e generano il 90% circa del valore dell e-commerce B2c, mentre quelli sporadici sono 6 milioni. In media spendono 1000 all anno. Le piccole imprese, pur essendosi dotate per la maggior parte di siti web (67,4%), ancora non colgono le opportunità offerte da sistemi di vendita on-line; l'11,5% ha attivato sistemi di ordinazione sul proprio sito web e il 7,3% ha effettuato nel 2013 vendite on-line via web o altre reti. (Istat.it)

3 Qualche numero: 919 le imprese dell'e-commerce attive in Veneto nel ,5% trend in crescita rispetto al imprese attive on line a Padova (+ 12,1%) 189 imprese attive on line a Verona (+15,2%) 167 imprese attive on line a Vicenza (+ 8,4%) 157 imprese attive on line a Treviso (+ 9 %) 121 imprese attive on line a Venezia (+14,2%) 35 imprese attive on line a Rovigo (+ 34,6%) 35 imprese attive on line a Belluno Fonte: CCIAA Milano

4 ... QUALCHE NUMERO...

5 Tipologie di e-commerce business to business (B2B) vendita di prodotti o servizi tra aziende; business to consumer (B2C) transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali; business to administration (B2A) rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione; consumer to consumer (C2C) rapporti tra consumatori finali.

6 Due premesse: 1. Il commercio elettronico non costituisce una nuova fattispecie negoziale rispetto a quelle esistenti, ma solo una nuova modalità di conclusione ed esecuzione dei normali tipi di contratto già esistenti; 2. Ciò che è illegale fuori dalla rete è illegale anche in rete.

7 Normativa di riferimento D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio; Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, attuata con D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70; Direttiva 1997/7/CE sulla tutela del consumatore nei contratti a distanza attuata con D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 185 ed ora artt. 50 ss. del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 Codice del Consumo; Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, attuata con D.lgs. n. d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21, entrato in vigore il 13 giugno 2014;

8 D. LGS. 114/1998: OBBLIGHI PRELIMINARI PER LA CREAZIONE DI UN SITO DI E-COMMERCE ART. 18 La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

9 D. LGS. 114/1998: OBBLIGHI PRELIMINARI PER LA CREAZIONE DI UN SITO DI E-COMMERCE ART. 18 La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

10 L.R. N. 50 del 28 dicembre 2012 POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE VENETO Art 23 Commercio elettronico In attuazione di quanto previsto dall art. 68 del d. lgs. 59/2010 e ss. mod., l attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l attività. Nella SCIA di cui al comma 1 l esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all art. 20, nonché il settore o i settori merceologici. L attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea o statale, con particolare riferimento al d. lgs. 70/2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli artt. 31 ss del d. lgs. 59/2010.

11 Disposizioni particolari Tutte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune attraverso la piattaforma informatica Non si accettano più pratiche in forma cartacea L impresa artigiana può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti. L azienda agricola è tenuta, invece, ad inviare esclusivamente una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l azienda di produzione

12 ULTERIORI OBBLIGHI ART. 35 DPR 633/1972 obbligo di pubblicazione della p.iva sull'home page ART C.C. Le società di capitali devono indicare anche sul sito web aziendale: sede legale, ufficio registro delle imprese e numero di iscrizione; capitale sociale versato ed esistente; eventuale messa in liquidazione; eventuale esistenza socio unico. L'indicazione della p.iva è necessaria anche sui siti meramente pubblicitari c.d. siti vetrina (Risoluzione ag. Entrate 60/2006)

13 OBBLIGHI INFORMATIVI D lgs. 70/2003 Informazioni generali obbligatorie art. 7 Informazioni dirette alla conclusione del contratto art. 12 Inoltro dell ordine art. 13 D. lgs. 206/2005 Informazioni per il consumatore art. 52 Conferma scritta delle informazioni art. 53 Direttiva 83/2011 Obblighi di informazione per i contratti a distanza art. 6 Requisiti formali per i contratti a distanza art. 8

14 INFORMAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL D. LGS. 70/2003 ART. 7 li prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività

15 IN GIURISPRUDENZA... Gli operatori che si avvalgono delle procedure di commercio elettronico disciplinate dalla Direttiva n. 2000/31/Ce sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto sono obbligati a fornire al destinatario delle prestazioni, a latere dell'indirizzo di posta elettronica, le informazioni sufficienti affinché sia possibile un contatto diretto ed efficace non necessariamente tramite un recapito telefonico. Salvo il diritto del consumatore di chiedere l accesso a una via di comunicazione non elettronica. Corte giustizia comunita' Europee Sez. IV, , n. 298/07

16 SANZIONI L'art. 21 del D. lgs. 70/2003 prevede che la violazione di questo articolo (nonché degli artt. 7, 8, 9 e 10) sia punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 103,00 e ,00 euro.

17 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI D. LGS. 70/2003 Art. 12 Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : a) alle varie fasi della conclusione del contratto; b) al modo in cui l'atto sarà archiviato; c) ai mezzi per effettuare la correzione dell'ordine prima del suo inoltro; d) agli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore aderisce; e) alle lingue a disposizione degli utenti, oltre all'italiano, per la conclusione del contratto; f) agli strumenti per la composizione delle controversie. 2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

18 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI DEL D. LGS. 206/05 (art. 52) Il prestatore deve rilasciare al potenziale acquirente una serie di informazioni: a) identità del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio; d) spese di consegna; e) modalità di pagamento; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso; g) modalità e tempi di restituzione del bene in caso di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando calcolato su base diversa rispetto alla tariffa base; i) durata della validità dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di forniture o servizi continuativi. Tali informazioni devono essere confermate per iscritto o su altro supporto duraturo prima della conclusione del contratto o, al massimo, al momento della conclusione dello stesso.

19 IN GIURISPRUDENZA L art. 5 par. 1 direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell impresa interessata dal momento che tali informazioni non sono né fornite da tale impresa, né ricevute dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione e che un sito Internet non può essere considerato un supporto duraturo ai sensi del medesimo art. 5 par. 1. Corte giustizia comunita' Europee Sez. III 5 luglio 2012, n. 49/11

20 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI DELLA d. lgs 21/2014 Art 49. Prima che il consumatore sia vincolato [..] il professionista fornisce al consumatore le informazioni in maniera chiara e comprensibile c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. Art. 50 Il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole.

21 ...SANZIONI... Vizi del volere 1427 ss. c.c. Risarcimento danni da responsabilità precontrattuale Se non specificato, restano a carico dell'impresa le spese di restituzione del bene e di trasporto

22 Obblighi del venditore in caso di contratti conclusi on line L'art. 13 D. Lgs. 70/2003 prevede che il titolare del sito web di e-commerce deve, senza ritardo e per via telematica, confermare di aver ricevuto l'ordine dell'utente riepilogando le condizioni generali e particolari applicabili al contratto (comprese le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, l'indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, delle modalità di recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili). L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi (cfr 1335 cc). L'art. 45 del Codice dell'amministrazione Digitale (d. lgs 82/2005 e successive mod.) precisa che "il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

23 ULTERIORI REQUISITI FORMALI ART. 51 Dlgs 21/2014 Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.

24 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu'. tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a),b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

25 CONDIZIONI GENERALI E CLAUSOLE VESSATORIE Solitamente i contratti di e-commerce comportano l'accettazione, da parte dell'acquirente, di condizioni generali predisposte dall imprenditore Queste condizioni devono essere rese conoscibili dal potenziale acquirente prima della conclusione del contratto

26 IN PARTICOLARE: LE CLAUSOLE VESSATORIE Art. 33 Cod. Consumo si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esempio: clausole che limitano la responsabilità del venditore o del fornitore; clausole che prevedono decadenze; clausole che derogano alla giurisdizione o alla competenza territoriale. Tali clausole per essere efficaci richiedono il requisito della prova della specifica approvazione mediante sottoscrizione delle clausole vessatorie. L'obbligo può essere soddisfatto per esempio: facendo seguire l'invio del contratto cartaceo dopo la stipulazione del contratto telematico; mediante l'utilizzo della firma digitale.

27 GIURISPRUDENZA Giudice di Pace di Partanna Sent. n. 15 del 18 novembre 2002 Il D.P.R. 513/97 che all art. 5 riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi dell art al documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole cosiddette vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza che esse continuano ad essere regolate dall art co. 2, secondo il quale non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria.

28 Più recentemente... Tribunale di Messina ordinanza cautelare del 7 luglio 2010 devono ritenersi vessatorie le condizioni generali di contratto che riservano al provider la facoltà di provvedere ad una sospensione unilaterale dell'account di un c.d. negozio ebay, essendo infatti necessario l'accertamento del presupposto di un inadempimento dell'utente professionista, sotto il profilo della gravità della violazione e/o del numero delle condotte denunciate non conformi alle regole contrattuali. Non appare pertanto sufficiente, affinché si possa procedere alla sospensione dell'account, la mera sussistenza dei c.d. feed-back negativi da parte degli acquirenti, dovendosi piuttosto considerare la quantità degli stessi rispetto al complesso delle segnalazioni, nonché il loro contenuto.

29 Tribunale di Catanzaro con ordinanza aprile 2012 Ai fini della validità di una clausola vessatoria contenuta in un modulo contrattuale on line occorre la specifica sottoscrizione della stessa da assolversi con l impiego della firma elettronica dell aderente. [ ] Con riguardo alle clausole vessatorie on line, l'opinione dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce - ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale- ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale. [ ] non è sufficiente l'approvazione del testo contrattuale (mediante la pressione del testo virtuale in calce al modulo di registrazione), per riconoscere efficacia alle clausole vessatorie, occorrendo una autonoma visualizzazione delle stesse con una specifica approvazione, o quanto meno una sottoscrizione per gruppo di clausole vessatorie, numericamente indicate. Mancando il requisito della specifica sottoscrizione, appare superfluo addentrarsi nella problematica della equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale (rectius firma elettronica ndr) debole e della sufficienza della firma digitale (rectius firma elettronica n.d.r.) debole a soddisfare il requisito della forma scritta.

30 DIRITTO DI RECESSO Art. 52 nei contratti conclusi a distanza il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi I 14 giorni decorrono: - per i beni, dal giorno della ricezione dal consumatore - per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto Art. 53 il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza penalità. Se il professionista non informa il consumatore del diritto di recesso, questo scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale; se le informazioni vengono fornite tardivamente, i 14 giorni iniziano dal giorno in cui sono comunicate. Art. 54 Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo': a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I,parte B; oppure b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui al comma 1 puo' offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il recesso sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

31 Grazie per l'attenzione! STUDIO LEGALE COCCATO avv. Maela Coccato

E-COMMERCE e PROBLEMATICHE DEL COMMERCIO ELETTRONICO. Avv. Maela Coccato

E-COMMERCE e PROBLEMATICHE DEL COMMERCIO ELETTRONICO. Avv. Maela Coccato E-COMMERCE e PROBLEMATICHE DEL COMMERCIO ELETTRONICO Avv. Maela Coccato DEFINIZIONE Attività commerciale caratterizzata da transazioni per via elettronica, consistente nella: commercializzazione di beni

Dettagli

Strumenti telematici e dinamiche delle transazioni on line

Strumenti telematici e dinamiche delle transazioni on line Strumenti telematici e dinamiche delle transazioni on line Contratto informatico/telematico Accordi aventi rilievo giuridico costituiti tra soggetti collegati tra loro tramite strumenti informatici od

Dettagli

ESSERE PRESENTI ON LINE: LE REGOLE DI BASE PER UTILIZZARE AL MEGLIO SITO WEB ED E-COMMERCE

ESSERE PRESENTI ON LINE: LE REGOLE DI BASE PER UTILIZZARE AL MEGLIO SITO WEB ED E-COMMERCE Sandra Bianchi ESSERE PRESENTI ON LINE: LE REGOLE DI BASE PER UTILIZZARE AL MEGLIO SITO WEB ED E-COMMERCE 1 Definizione L art. 4 del D.Lgs. n. 114/98 distingue il commercio a seconda che sia all ingrosso

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

Acquista in sicurezza online

Acquista in sicurezza online con la collaborazione di Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Pensi che il PHISHING sia solo un tipo di pesca? Pensi che i COOKIE siano solo biscotti?

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

LE REGOLE DELL E-COMMERCE AVV. SERENA CORONGIU AIGA SEZIONE DI VICENZA

LE REGOLE DELL E-COMMERCE AVV. SERENA CORONGIU AIGA SEZIONE DI VICENZA LE REGOLE DELL E-COMMERCE AVV. SERENA CORONGIU AIGA SEZIONE DI VICENZA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA Gli Autori non rispondono per eventuali danni derivanti dall uso delle presenti informazioni, che sono

Dettagli

Come portare un attività su internet

Come portare un attività su internet Come portare un attività su internet Le regole base per l e-commerce ottobre 2014 1 Impresa e internet pubblicità promozione commercio ottobre 2014 2 pubblicità diretta aprendo un proprio sito web indiretta

Dettagli

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica

Dettagli

La normativa italiana in materia di commercio elettronico. Avv. Ivan Rigatti

La normativa italiana in materia di commercio elettronico. Avv. Ivan Rigatti La normativa italiana in materia di commercio elettronico Avv. Ivan Rigatti Il commercio elettronico Nella sua accezione più ristretta, il commercio elettronico (più noto come e-commerce contrazione di

Dettagli

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE

Dettagli

Codice del Consumo. Parte III Sul rapporto di consumo. Sezione II

Codice del Consumo. Parte III Sul rapporto di consumo. Sezione II Codice del Consumo Parte III Sul rapporto di consumo Sezione II INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI

Dettagli

LA NUOVA TUTELA DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 2014

LA NUOVA TUTELA DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 2014 LA NUOVA TUTELA DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 2014 Più tutele per i consumatori italiani ed europei: è l effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio

Dettagli

Federalberghi Montecatini Terme A.P.A.M ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di MONTECATINI TERME

Federalberghi Montecatini Terme A.P.A.M ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di MONTECATINI TERME 1 tel. 70124, fax 770677 - www.apamontecatini.it, info@apamontecatini.it Federalberghi Montecatini Terme A.P.A.M ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di MONTECATINI TERME Circolare n. 08/2014 Montecatini T., 12/06/2014

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot. Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è

Dettagli

DELIBERA N. 664/06/CONS

DELIBERA N. 664/06/CONS DELIBERA N. 664/06/CONS Regolamento recante disposizioni a tutela dell utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza (Proposta di modifiche) Articolo

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA SERVIZI BANCARI E FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA FORNITURA SERVIZI BANCARI E FINANZIARI Premessa La Camera di Commercio di Livorno intende procedere all acquisto diretto di titoli di Stato italiani

Dettagli

Regime IVA Moss. Premessa normativa

Regime IVA Moss. Premessa normativa Nota Salvatempo Contabilità 13.0 15 GENNAIO 2014 Regime IVA Moss Premessa normativa La Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE, art. 5 prevede che dal 1 gennaio 2015 i servizi elettronici, di telecomunicazione

Dettagli

Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice. 1 Gli scopi della disciplina del c.d. commercio elettronico ----------------------------------------- 3

Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice. 1 Gli scopi della disciplina del c.d. commercio elettronico ----------------------------------------- 3 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE VIII IL CONTRATTO TELEMATICO PROF. SIMONE OREFICE Indice 1 Gli scopi della disciplina del c.d. commercio elettronico -----------------------------------------

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ART. 40. FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DISPONGONO DI IDONEE RISORSE TECNOLOGICHE FORMANO GLI ORIGINALI

Dettagli

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC) Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA Programma Agente Referral Hotel Seeker TM (https://www.hotelseeker.it) è una piattaforma di marketplace basata su tecnologia internet ( il Portale ) gestita da Hotel

Dettagli

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),

Dettagli

La normativa italiana

La normativa italiana La normativa italiana Qual è la normativa italiana riguardo a questi fenomeni? D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); D.Lgs 9 aprile 2003, n. 70 (Commercio elettronico); D.Lgs 6 settembre

Dettagli

Circolare N.27 del 12 Febbraio 2013. Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali

Circolare N.27 del 12 Febbraio 2013. Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali Circolare N.27 del 12 Febbraio 2013 Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali Entro il 28 febbraio 2013 invio dei dati per gli stampati fiscali Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

Dic.14. (Copia per Telecom Italia S.p.A.)

Dic.14. (Copia per Telecom Italia S.p.A.) (Copia per ) INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI NELLA FORNITURA DI SERVIZI E BENI IN CONFORMITA' AL CODICE DEL CONSUMO (D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014, N. 21 Il/La

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA: LEITZ ICON Campagna Soddisfazione Garantita

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA: LEITZ ICON Campagna Soddisfazione Garantita TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA: LEITZ ICON Campagna Soddisfazione Garantita Iniziativa promossa da Esselte Srl, con sede legale in Gorgonzola, Via Milano 35, 20064 (MI), P.IVA 00894090158,

Dettagli

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE Prof. Stefano Pigliapoco DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE s.pigliapoco@unimc.it Codice dell amministrazione digitale Il codice dell amministrazione digitale (Co.A.Di.) è contenuto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA Core Multiramo Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,

Dettagli

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento

Dettagli

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E.

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E. MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E. Avvertenze Generali Si raccomanda di indicare nell apposito spazio, in alto

Dettagli

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E.

MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E. MODELLO S5 Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E. Avvertenze Generali Si raccomanda di indicare nell apposito spazio, in alto

Dettagli

ACCORDO PER LA ESAZIONE TELEMATICA DEL DIRITTO DI SEGUITO

ACCORDO PER LA ESAZIONE TELEMATICA DEL DIRITTO DI SEGUITO Pag. 1 di 5 ACCORDO PER LA ESAZIONE TELEMATICA DEL DIRITTO DI SEGUITO Tra la Società Italiana degli Autori ed Editori S.I.A.E. (di seguito per brevità chiamata S.I.A.E.), con sede in Viale della Letteratura

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Introduzione al commercio elettronico

Introduzione al commercio elettronico Introduzione al commercio elettronico Definizioni di commercio elettronico Comunicazione della Commissione europea al parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale ed al comitato delle

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente,

Dettagli

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (articoli 5 e seguenti della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE) Al

Dettagli

ASA SPA. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9

ASA SPA. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9 ASA SPA Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno via del Gazometro 9 REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER SPESE IN ECONOMIA DI CUI ALL ART.

Dettagli

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Condizioni di Vendita

Condizioni di Vendita Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni

Dettagli

Nuove norme sulle vendite a distanza. Il diritto di recesso a favore dell acquirente disciplinato dal Decreto legislativo 21/2014

Nuove norme sulle vendite a distanza. Il diritto di recesso a favore dell acquirente disciplinato dal Decreto legislativo 21/2014 Nuove norme sulle vendite a distanza Il diritto di recesso a favore dell acquirente disciplinato dal Decreto legislativo 21/2014 CARATTERISTICHE E NOVITÀ Avv. Davide Rossi Senior Partner Studio Legale

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA

Sezione 1 Parti della controversia PARTE ISTANTE (1) PERSONA FISICA All Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza Organismo iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI spazio per la protocollazione Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del COMUNE DI SESTO FIORENTINO COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA C O M U N E D I V I G O N Z A PROVINCIA DI PADOVA Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 www.comune.vigonza.pd.it SETTORE SERVIZI SOCIALI Allegato n. 1 CONTRATTO PER LA MOBILITA

Dettagli

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c. Revisore Contabile Servizi alle imprese Informativa per la clientela Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA

LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) Torino, 18 giugno 2010 1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBIETTIVI DELL INTERVENTO Fornire

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE 75 REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 105/I0029624P.G. NELLA SEDUTA DEL 27/04/2004 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

Nato/a a il Cittadino/a. Residente a in Via nr. Stato. Telefono email Pec DICHIARA

Nato/a a il Cittadino/a. Residente a in Via nr. Stato. Telefono email Pec DICHIARA ZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE (ARTT. 5 e ss. DIRETTIVA 2005/36/CE) Al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il mercato,

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla

Dettagli

La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici. renzo ullucci

La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici. renzo ullucci La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici renzo ullucci Contesto Il completamento dell apparato normativo e la concreta implementazione delle nuove tecnologie rendono più reale

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO PER VENDITA FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CONTRATTO DI VENDITA DI BENI STIPULATO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI DELL IMPRESA. 1. CONTRAENTI: VENDITORE: DENOMINAZIONE... INDIRIZZO SEDE LEGALE: VIA...

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

Milano, 30 Marzo 2010

Milano, 30 Marzo 2010 Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO 1) oggetto Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano le modalità e le condizioni con cui

Dettagli

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato

Dettagli

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità. Art. 1. Aventi diritto alle Credenziali-People 1. Per l accesso ai Servizi-People sviluppati

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli

Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli Gli adempimenti fiscali delle Camere di Commercio Firenze, 11 giugno 2013 A cura del Dott. Paolo Petrangeli D.p.r. 322/1998 Sono obbligati alla presentazione per via telematica delle previste dal decreto

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Reggio Emilia, lì 9/1/2015

Dettagli

Allegato 1 OFFERTE SEGRETE

Allegato 1 OFFERTE SEGRETE Allegato 1 OFFERTE SEGRETE 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL ASTA La Domanda di Partecipazione tramite Offerta Segreta all Asta dovrà essere redatta su carta semplice e conformemente al seguente schema:

Dettagli

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC Che cos è la Posta Elettronica Certificata? La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una soluzione

Dettagli

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI Tra MUOVERSI SRL (di seguito detta MUOVERSI) con sede in Milano,, C.F. e P.IVA. 05525760962, iscritta nel Registro Imprese di Milano

Dettagli

Circolare N.182 del 13 Dicembre 2013

Circolare N.182 del 13 Dicembre 2013 Circolare N.182 del 13 Dicembre 2013 Artigiani e agricoli. Quali sono gli adempimenti per vendere online Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo ha fornito

Dettagli

Studio Carlin e Laurenti & associati

Studio Carlin e Laurenti & associati Studio Carlin e Laurenti & associati tel 0426.32.10.62 fax 0426.32.34.97 www.studiocla.it info@studiocla.it alla cortese attenzione dei Sigg. Clienti dello Studio LORO INDIRIZZI Circolare nr. 9 del 28

Dettagli

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, 14-63100, Ascoli Piceno (AP) - http://www.openkey.it - info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 aprile 2015 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi Nel presente documento sono elencati i termini e le condizioni che disciplinano i rapporti tra 9am,

Dettagli

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente

Dettagli

Consorzio Sviluppo Italia

Consorzio Sviluppo Italia RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: CITTA : PROVINCIA: CAP: TELEFONO: FAX: EMAIL: WEB SITE: CODICE FISCALE: P. IVA: SETTORE MERCEOLOGICO: ATTIVITA PRINCIPALE RESPONSABILE RAPPORTI CON IL CSI: PRODUTTORE: COMMERCIANTE:

Dettagli

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo. Tra Giordano Lisena, con sede in Bologna, Via caduti della via fani 17, 40127 Bologna, in persona del Titolare Giordano Lisena, di seguito denominata "Fornitore", da una parte e me stesso, di seguito denominato

Dettagli