FAQ AGGIORNATE AL 24/07/2017
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- Gianluca Bernasconi
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1 REGIONE LOMBARDIA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL OCCUPAZIONE (COFINANZIATO CON IL FESR) ASSE PRIORITARIO I - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L INNOVAZIONE Azione I.1.b.1.1 sostegno all acquisto di servizi per l innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese INNODRIVER-S3 - Edizione Misure A-B-C (a valere sul POR FESR ) FAQ AGGIORNATE AL 24/07/2017 pag. 1
2 QUESITI E RISPOSTE (FAQ AGGIORNATE AL 24 LUGLIO 2017) INDICE 1. REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICHE PROGETTI/INTERVENTO SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONE [2/13]
3 1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI 1.1 Le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse dal bando? Le agevolazione previste dal bando sono concesse ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 (De Minimis). In base a quanto previsto dal suddetto regolamento sono escluse le imprese che operano nei settori di cui all art. 1 del regolamento UE 1407/2013 nei settori di cui alle lettere a) b) o c) del paragrafo 1 dello stesso articolo. L impresa proponente prima di partecipare al bando, in base al proprio codice ateco deve pertanto verificare di non operare nei settori indicati. Articolo 1 Campo di applicazione del reg. UE 1407/2013: Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1); b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l importo dell aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione. 1.2 Possono partecipare come soggetti beneficiari le start-up iscritte al loro registro speciale delle imprese? Le start-up innovative, che rientrano nella definizione di PMI e che non operano nei settori esclusi di cui all art. 1 del reg. UE 1407/2013 lettere a) b) o c) del paragrafo 1 possono partecipare al bando. Nel caso in cui sono attive e iscritte al relativo registro imprese da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda nel caso della misura C possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro nel caso di un brevetto e ,00 euro nel caso di due o più brevetti (vedasi art. 1 entità del contributo misura C). 1.3 Come può partecipare un università al Bando? Il Bando è rivolto e ha come beneficiari PMI in possesso dei requisiti di cui all art. 4 del Bando. Nella caso della misura A è prevista una collaborazione della PMI con un centro di ricerca e la partecipazione dell università può avvenire come CRTT fornitore di beni e servizi di assistenza e consulenza alla PMI. Nel caso in cui l impresa selezioni l università come fornitore dovrà essere allegato alla domanda il preventivo fornito dall univer- [3/13]
4 sità, come indicato nella scheda della misura A punto 2 spese ammissibili. Non configurandosi l università come partner beneficiario non è necessaria la sottoscrizione di un accordo di partenariato ma, qualora l impresa risulti beneficiaria, dovrà sottoscrivere un contratto e il contratto sottoscritto e relative fatture dovranno essere allegate dall impresa in sede di rendicontazione. Successivamente all approvazione del decreto di concessione ed entro 90 giorni da tale data, l impresa dovrà infatti accettare il contributo e in tale momento dovrà indicare la data di sottoscrizione del contratto, l importo del contratto e i riferimenti del centro CRTT erogatore di servizi indicato in fase di domanda (dati effettivi e non presunti) e allegare il contratto stipulato con il CRTT. 1.4 Un impresa in difficoltà può partecipare al Bando? Come indicato nell art. 4 del Bando al momento della presentazione della domanda la PMI non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. Si riporta la definizione di impresa in difficoltà in base al reg. UE 651/2014: L'impresa che, ai sensi dell articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 35 iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1, Quante domande può presentare un impresa sul bando? Ogni impresa (intesa come impresa unica) può presentare una sola domanda per ciascuna delle tre misure del bando per un totale di tre domande complessive. In base all art. 2 del regolamento UE, s'intende per «impresa unica» l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; [4/13]
5 b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Impresa autonoma: in base all art. 3 dell Allegato I al Reg. UE 651/2014 si intende un impresa non collegata (l impresa è collegata se una delle imprese detiene la maggioranza dei diritti di voto o soci di un altra impresa oppure se un impresa ha il diritto di nominare/revocare il consiglio di amministrazione/direzione o sorveglianza di un altra impresa, ha un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto oppure un impresa azionista o socia di un altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima) o associata (l impresa è associata se un impresa a monte anche con eventuali imprese collegate detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa a valle). Si ricorda che il legale rappresentante di ogni impresa proponente a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione rilasciata ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 che attesti l ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata o aggiornata con riferimento al momento della concessione. Si ricorda che se con la concessione per l impresa proponente fosse superato il massimale previsto, l impresa perderebbe il diritto non all importo in eccedenza, ma all intero importo dell aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un unica impresa beneficiaria. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis l impresa proponente dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell ambito dello stesso Stato membro. In base infine all art. 5 del bando Per tutte le misure, i fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ), [5/13]
6 che, di fatto, si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. 1.6 Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese che intendano partecipare al bando? Le imprese devono rientrare nella definizione di PMI, risultare in attività e iscritte al registro imprese alla data di presentazione della proposta progettuale e avere una Sede operativa attiva in Lombardia. In alternativa è possibile dichiarare l intenzione di costituire una Sede operativa attiva in Lombardia al momento dell erogazione del contributo. Inoltre non devono essere in difficoltà e devono avere assolto gli obblighi contributivi e devono essere in regola con le normative sulla tutela dell ambiente, sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 1.7 Una PMI (A) controlla al 50% un altra società (B). La società A intende presentare domanda sulla misura C. La società B, fornirebbe attività di consulenze. E Una situazione ammissibile? Il Bando prevede all'art. 5 (Fornitori e servizi) che " Per tutte le misure, i fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ), che, di fatto, si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. Infatti, considerato che tra la società A e la società B intercorre un rapporto di collegamento, la società B non potrà essere un fornitore della società A in quanto si configurerebbe un'autofatturazione (in sostanza sono di fatto la stessa impresa). Come previsto all art. 6 del bando Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti potranno essere ammesse a finanziamento solo per una domanda per misura. In caso di presentazione di più domande per ciascuna misura, sarà presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico (salvo ritiro della stessa per rinuncia comunicata dal soggetto proponente prima del decreto di concessione) e le altre domande saranno considerate irricevibili. 2. SPECIFICHE PROGETTO/INTERVENTO 2.1 A quanto ammonta il valore minimo del progetto affinché possa essere presentato? L'investimento minimo del progetto (importo ottenuto dalla somma delle spese ammissibili) è pari a: [6/13]
7 nel caso della misura A a ,00 euro nel caso della misura C (1 brevetto) a 2.000,00 euro nel caso della misura C (più di un brevetto) a 4.000,00 euro 2.2. Le spese ritenute non ammissibili contribuiscono a raggiungere il limite minimo di valore del progetto? No, il valore del progetto è dato dalle somma delle spese ritenute ammissibili, definite sulla base di quanto disciplinato dal bando in base alle voci di costo descritte nel paragrafo spese ammissibili di ciascuna scheda delle singole misure. 2.3 Tra gli output/azioni richiesti nei progetti della misura è prevista la realizzazione di un prototipo? Gli output/azioni del progetto devono attenersi alla definizione di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale indicata nel regolamento UE 651/2014 (punti 85 e 86). La realizzazione dei prototipi può essere compresa ma non risulta obbligatoria: 85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; 86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 2.4 Cosa si intende di preciso per innovazione di processi? Si riportano i contenuti del punto 97 del Regolamento UE 651/2014: 97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;. 2.5 I progetti/interventi possono essere sviluppati in altre regioni? No. I progetti devono essere realizzati in Lombardia e devono avere ricaduta sul territorio di regione Lombardia (nel caso della misura C titolare del brevetto deve risultare l impresa proponente). 2.6 Il progetto/intervento deve essere coerente con tutte le aree di specializzazione? Dove è possibile trovare la definizione delle aree di specializzazione e programmi di sviluppo? Il progetto/intervento non deve essere coerente con tutte le aree di specializzazione. Il progetto deve essere obbligatoriamente (a pena di inammissibilità) coerente con almeno una delle 7 aree di specializzazione, individuate dalla Strategia regionale di [7/13]
8 specializzazione intelligente per la ricerca e l innovazione (S3) approvata con DGR n. 1051/2013 e integrata con DGR n. 2146/2014, DGR 3486/2015 e smi: 1. Aerospazio, 2. Agroalimentare, 3. Eco-industria, 4. Industrie creative e culturali, 5. Industria della salute, 6. Manifatturiero avanzato, 7. Mobilità sostenibile declinate in macrotematiche e temi di sviluppo dettagliati nei rispettivi programmi di lavoro Ricerca e innovazione (DGR n. 2472/2014) e/o delle 8 macrotematiche di sviluppo dell area trasversale dello Smart Cities and Communities di cui alla DGR 3336 del 27/03/2015 e successivo aggiornamento di cui alla DGR X/5843/2016. Per approfondire l area di specializzazione si rinvia alle Delibere di approvazione della strategia regionale di specializzazione intelligente e all illustrazione delle aree di specializzazione ai link sottoelencati: SPECIFICHE SPESE AMMISSIBILI MISURA C 3.1 Qual è la decorrenza delle spese ammissibili e quali sono i tempi di realizzazione progetto/intervento nel caso della misura C? Per la misura C sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal soggetto beneficiario, relative ad attività affidate, interamente eseguite e quietanzate a partire dal 14 giugno 2017, data di pubblicazione sul BURL della DGR 6700/2017 ed entro e non oltre il termine massimo di 365 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo. 3.2 Rientrano nei costi ammessi della misura C la tassa di rilascio, la tassa di esame, le traduzioni e le richieste scritte dell esaminatore e loro risposte? Nei costi ammessi rientrano le traduzioni, la tassa di esame e la tassa di rilascio e le richieste scritte dell esaminatore e loro risposte. 3.3 Per la misura C qualora il deposito italiano (prioritario a quello comunitario/internazionale), oppure il deposito comunitario/internazionale sia già avvenuto prima della presentazione della domanda ed il titolare del brevetto sia un socio (persona fisica) dell azienda se il socio decide di cedere (post deposito) l integrale titolarità del brevetto all impresa, la domanda diventa presentabile? Si, purché in fase di rendicontazione e di erogazione la titolarità sia in capo all impresa beneficiaria. [8/13]
9 3.4 Per la misura C la titolarità del brevetto in capo all azienda beneficiaria deve essere verificata già alla data di presentazione della domanda oppure si ritiene sufficiente che la titolarità sia acquisita dall impresa prima della rendicontazione di spesa? In fase di presentazione della domanda qualora l impresa beneficiaria non sia titolare del brevetto è consigliabile allegare una scrittura privata in cui l azienda si impegna ad acquisire la titolarità del brevetto e a farlo diventare patrimonio dell azienda prima della fase di rendicontazione delle spese. 3.5 È possibile per la misura C presentare domanda di contributo nel caso in cui un impresa sia titolare di un brevetto depositato sul territorio nazionale, quindi registrato presso UIBM, e che adesso voglia estenderlo a livello europeo? Si, è possibile presentare domanda entro la data della scadenza prevista dal bando per la misura C. 3.6 È possibile presentare domanda nel caso in cui un brevetto non sia stato depositato sul territorio nazionale e sia stato registrato direttamente all estero? Si, è possibile presentare domanda entro la data della scadenza prevista dal bando per la misura C. 3.7 Il soggetto beneficiario che presenta la domanda è una società uni personale, titolari del brevetto saranno invece sia l amministratore unico della società che presenta la domanda sia una persona fisica, ciò è possibile? La titolarità del brevetto oggetto della presente agevolazione deve coincidere con il soggetto beneficiario (l'impresa che presenta la domanda). Tale titolarità è ammissibile anche se condivisa unicamente tra l'impresa e un organismo di ricerca pubblico. Non è ammissibile il caso di titolarità in capo a persone fisiche o altre tipologie di soggetti tranne nei casi in cui l impresa non presenti un impegno scritto ad acquisirne la titolarità prima della fase di rendicontazione. 3.8 Per la misura C nel caso in cui il passaggio di titolarità da persona fisica ad impresa, comprovato con atto notarile, avvenga prima della fase di rendicontazione e le fatture siano antecedenti alla data di pubblicazione del bando, è possibile presentare comunque fatture intestate al precedente titolare (persona fisica)? No, tutte le fatture emesse, pur riguardando spese brevettuali comprese nel periodo di ammissibilità, possono essere sostenute solo dal beneficiario del bando pena la non ammissibilità. 3.9 E possibile avere nel caso della misura A una simulazione della ripartizione delle voci di costo del piano finanziario ammissibile? Si riportano a titolo esemplificativo due esempi: [9/13]
10 1 esempio PROGETTO MISURA A SIMULAZIONE IMPORTI % SUL PROGETTO (a+b+c) ESCLUSE SPESE GENERALI % SUL TOTALE DEL PROGETTO importo contributo concedibile VOCE DI COSTO A) MINIMO 60% della ,00 69% 55% somma a+b+c VOCE DI COSTO B) VOCE DI COSTO C) MASSIMO 20% DELLA % SOMMA DI a+b+c VOCE DI COSTO D) MASSIMO 25% DI a+b+c ,00 25% 20% TOTALE , ,00 altro esempio PROGETTO MISURA A SIMULAZIONE IMPORTI % SUL PROGETTO (a+b+c) ESCLUSE SPESE GENERALI % SUL TOTALE DEL PROGETTO importo contributo concedibile VOCE DI COSTO A) MINIMO 60% ,00 100% 80% VOCE DI COSTO B) 0 VOCE DI COSTO C) MASSIMO 20% DELLA 0 0% SOMMA DI a+b+c VOCE DI COSTO D) MASSIMO 25% DI a+b+c 8.000,00 25% 20% TOTALE , ,00 4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCEDIBILE 4.1 Il finanziamento di Regione Lombardia è un contributo a fondo perduto? Sì, si tratta di contributo a fondo perduto, le cui percentuali variano a seconda della misura: vedasi l art. 6 del bando. 4.2 Oltre al contributo a fondo perduto della Regione Lombardia è previsto anche un finanziamento o tutti i costi rimanenti sono a carico dei soggetti partecipanti? Non sono previsti ulteriori finanziamenti: i soggetti proponenti devono cofinanziare e garantire la quota non coperta dal contributo a fondo perduto regionale. 4.3 Il finanziamento regionale è in regime de minimis? Si, si tratta di un aiuto minore concesso in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013). 4.4 Per le PMI Innovative è prevista una maggiorazione del finanziamento? Non sono previste maggiorazioni del finanziamento per questa tipologia di PMI, nel caso della misura C è prevista un importo di contributo di importo assoluto maggiore nel caso delle start-up innovativi. [10/13]
11 4.5 Al paragrafo 13 DECADENZA E SANZIONI si cita che il soggetto è dichiarato decaduto dal contributo concesso qualora Per la misura A e C le spese effettivamente sostenute e rendicontate siano inferiori all investimento minimo previsto e comunque inferiori per la misura A al 70% delle spese ammesse in domanda e/o all importo di ,00 euro e per la misura C a 2.000,00 euro nel caso di domanda per un brevetto, 4.000,00 euro nel caso di più brevetti. Questo significa che l impresa deve rendicontare almeno questo importo/percentuale di spese dichiarate in sede di presentazione quale investimento complessivo del progetto? Sì. Con la precisazione che rientrano nell'investimento complessivo le sole spese ammissibili: in fase di verifica della rendicontazione finale devono essere pertanto riconosciute ammesse un totale di spese complessive effettivamente sostenute e debitamente rendicontate per il progetto nel caso della misura A pari al 70% dell investimento iniziale ammesso e comunque superiore a ,00 euro. Questo scostamento deve comunque essere giustificato e motivato. Nel caso della misura C deve essere superato l investimento nel caso di uno o più brevetti rispettivamente di 2.000,00 e 4.000,00 euro. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5.1 E possibile visionare e scaricare l eventuale modulistica necessaria per la predisposizione della domanda? La modulistica è a disposizione sul sito sezione bandi aperti rivolti alle imprese a partire dal momento di presentazione delle domande e precisamente. 12 luglio 2017 alle ore 15 nel caso della misura A 20 luglio 2017 alle ore 15 nel caso delle misure B e C Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande cosi come la descrizione dei campi della scheda tecnica sono definiti nel manuale appositamente predisposto che sarà disponibile all interno del sistema informativo Siage al momento della compilazione della domanda. 5.2 Fino a quando è possibile fare domanda? La data e ora ultima per presentare una domanda di partecipazione al bando è: il 31 luglio 2017 alle ore per la misura A il 31 ottobre 2017 alle ore per la misura B il 28 settembre 2017 alle ore per la misura C 5.3 C è un limite massimo di caratteri, per ogni sezione, e di pagine per la compilazione della Scheda Tecnica di Progetto? Il limite è fissato a caratteri (comprensivi degli spazi) per ciascuna sezione SIAGE e a 50 Mb per i file. Essendo la scheda tecnica un allegato non deve superare i 50 Mb per file. 5.4 Quali sono i documenti obbligatori da allegare firmati digitalmente? [11/13]
12 La domanda, firmata digitalmente, deve essere corredata dai seguenti documenti obbligatori: a) scheda tecnica di progetto (sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o apposito soggetto opportunamente delegato con procura) con allegato budget di progetto, b) dichiarazione, laddove applicabile, ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva di ciascuna impresa, sottoscritta digitalmente; c) dichiarazione De Minimis sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa e delle imprese collegate; d) eventuale delega ad un soggetto esterno incaricato per la gestione della pratica sottoscritto digitalmente. A seconda della misura dovrà essere altresì allegato: nel caso della misura A preventivi di spesa dettagliati dei CRTT nel caso della misura C preventivi di spesa dei fornitori e brevetto/i depositati se già disponibili; nel caso della misura B Evaluation Summary Report ESR, Seal of Excellence e progetto presentato in fase ISTRUTTORIA 6.1 La data di presentazione ha qualche effetto sulla valutazione e sull assegnazione dei contributi? La data di presentazione non ha effetto sulla valutazione: non si tratta di un bando a sportello automatico o valutativo in cui conta il riferimento cronologico ma di un bando con procedura valutativa a graduatoria (art. 5/II del D.lgs.vo 123/1998). La valutazione è pertanto comparativa e partirà dalla data di scadenza della presentazione delle domande al bando. Come previsto nell art. 10 del Bando l ordine cronologico di presentazione delle domande non è dirimente neanche in caso di parità e a parità di punteggio delle domande presentate: per la misura A la precedenza è data alle domande che hanno conseguito il punteggio più alto relativamente al criterio dell innovatività assoluta e secondariamente in caso di ulteriore parità per il criterio dell innovatività relativa; per la misura B la precedenza è data alle domande che hanno ottenuto il punteggio più alto per il criterio relativo all impatto, secondariamente per l eccellenza e per qualità ed efficienza di implementazione; per la misura C la precedenza è data alle domande relative alla presentazione di più brevetti, secondariamente in caso di ulteriore parità a quelle di nuovi brevetti e in caso di ulteriore priorità alle domande con punteggio più alto per il criterio dell impatto potenziale sui mercati. 7. RENDICONTAZIONE 7.1 In caso di ammissione al contributo, si parla di presentare insieme alla proposta di Phase 2 un business plan. Con che modalità questo deve essere realizzato? [12/13]
13 Il business plan ( elaborato con il contributo concesso e che ha permesso all impresa di presentare il progetto rielaborato in fase 2 come previsto nell art. 6 della scheda relativa alla misura B,) che il soggetto beneficiario dovrà presentare in sede di rendicontazione contestualmente al file contenente la firma digitale della Commissione Europea attestante la presentazione della domanda in Fase 2, consiste in una relazione di pagine contenente le seguenti informazioni: Sintesi (max 1 pagina) delle attività svolte e dei principali risultati ottenuti; Descrizione del contesto e degli obiettivi specifici del progetto di innovazione; Descrizione delle attività svolte in relazione alle criticità individuate nella proposta di progetto di fase 1 e relativi avanzamenti; Descrizione dell impatto potenziale di mercato; Sintetica indicazione delle necessità finanziarie Conclusione (risultati ottenuti e prospettive). [13/13]
Modello di dichiarazione de minimis CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SUL DE MINIMIS
Modello di dichiarazione de minimis CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SUL DE MINIMIS Avviso pubblico Sostegno ai programmi di scouting, idea generation ed accelerazione di Startup innovative.
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