CONTRATTO DI APPRENDISTATO: IL NUOVO TESTO UNICO

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1 in caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap (L. n. 104/1992). Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l espletamento delle stesse mansioni (o equivalenti). Fonti: D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. CONTRATTO DI APPRENDISTATO: IL NUOVO TESTO UNICO Il nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 167/2011, entrato il vigore il 25 ottobre 2011, definisce l'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani articolato nelle seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per i giovani fino al compimento del 25 anno di età con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che intendono apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; apprendistato di alta formazione e ricerca, per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post u- niversitari e per la formazione di giovani ricercatori. La L. n. 92/2012 ha inteso valorizzare l apprendistato, con le modifiche apportate dal 18 luglio 2012, come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro stagionale; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica cui è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale gradualmente crescente in relazione all'anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le regioni; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi dell'art del codice civile, fermo restando che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina dell apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E' possibile assumere con contratto di apprendistato anche i lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale; in questo caso trovano applicazione le disposizioni limitative dei licenziamenti individuali. 42

2 CAPITOLO 2 - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: FIGURE PARTICOLARI 1. LIMITI NUMERICI Per le imprese non artigiane il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti. Per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dalle imprese non artigiane che occupano più di 9 dipendenti il numero complessivo di apprendisti non può superare il 150% delle maestranze specializzate e qualificate. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Il numero massimo di apprendisti stabilito per le imprese artigiane è rapportato al numero complessivo di dipendenti (qualificati apprendisti) in misura differenziata in funzione del settore di appartenenza ( anche Cap. 3). 2. OBBLIGHI DI STABILIZZAZIONE Per i datori di lavoro che occupano più di 9 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti. Nel periodo 18 luglio luglio 2015 il limite percentuale è peraltro ridotto al 30%; la percentuale del 50% andrà pertanto verificata in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2015 prendendo un considerazione le stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. La legge consente comunque l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 18/2012, ha chiarito che la disposizione in esame, introdotta dalla L. n. 92/2012, deve essere coordinata con le eventuali pattuizioni in materia presenti nei contratti collettivi. Qualora la clausola di stabilizzazione "legale" non sia applicabile perché il datore di lavoro occupa fino a 9 dipendenti, andrà rispettato esclusivamente il limite individuato dalla contrattazione collettiva, il cui superamento determinerà comunque la trasformazione del rapporto di apprendistato in un "normale" rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso in cui, invece, vi sia coincidenza di ambito applicativo tra le due disposizioni (datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti), produrrà effetti sul piano del rapporto contrattuale e- sclusivamente la disposizione introdotta dalla L. n. 92/2012, che deve considerarsi prevalente": solo al superamento dei limiti ivi previsti potrà determinarsi la conseguenza della "trasformazione" del contratto. 3. APPRENDISTATO QUALIFICANTE Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività i giovani fino al compimento del 25 anno di età. La durata del contratto è rapportata al tipo di qualifica o diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia contrattuale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione degli obiettivi del contratto e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno 43

3 degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. 4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata massima di 5 anni è ammissibile anche rispetto a figure professionali appartenenti a settori merceologici diversi dall'artigianato (come il commercio e il turismo), quando hanno contenuti simili a quelli delle figure artigiane. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 5. APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento: di un diploma di istruzione secondaria superiore; di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69, L. n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori; per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche; per esperienze professionali. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e a- venti come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fonti: D.Lgs. 14 settembre 2011, n

4 CAPITOLO 2 - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: FIGURE PARTICOLARI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: DISCIPLINA TRANSITORIA Il T.U. per l apprendistato dispone che in via transitoria continua a trovare applicazione la previgente normativa: per i rapporti di apprendistato già in essere al 24 ottobre 2011; per un periodo transitorio di sei mesi, per i rapporti di apprendistato costituiti dal 25 ottobre 2011 nelle Regioni e nei settori in cui la nuova disciplina non è immediatamente operativa. In questa sezione si riporta una sintesi delle norme legali e contrattuali collettive riferite ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati prima dell entrata in vigore del T.U. n. 167/ REQUISITI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 1.1 Configurazione del rapporto Come si è chiarito in premessa, il contratto di apprendistato dà luogo ad una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato dal contenuto formativo dell obbligazione negoziale. Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte del dipendente e la corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. Nella configurazione delineata dal legislatore, il contratto di apprendistato è diretto a far conseguire all interessato un bagaglio di nozioni più ampio di quello necessario allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, in quanto richiede una più complessa ed articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte. Pertanto è ammissibile l assunzione di apprendisti per lo svolgimento di attività che richiedono il possesso di brevetti, attestati o abilitazioni come accade, ad esempio: per l assistenza ai bagnanti (comparto del turismo); per la qualifica di autista, nel settore dell autotrasporto, il cui conseguimento è subordinato al preventivo possesso della Carta di qualificazione del conducente; per il personale docente in possesso di abilitazione all insegnamento. 1.2 Età dell apprendista Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (rientrano nel limite massimo e possono quindi stipulare questo tipo di contratto i giovani fino all età di 29 anni e 364 giorni). Con soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della L. n. 53/2003, il contratto può essere stipulato a partire dal 17 anno. 1.3 Limiti numerici Il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può essere superiore a quello dei dipendenti specializzati e qualificati. Il datore di lavoro che non abbia dipendenti specializzati o qualificati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere fino a tre apprendisti. Il numero massimo di apprendisti stabilito per le imprese artigiane è rapportato al numero complessivo di dipendenti (qualificati apprendisti) in misura differenziata in funzione del settore di appartenenza ( anche Cap. 3). I contratti collettivi possono stabilire limiti ulteriori, come negli esempi che seguono. Alberghi e Pubblici esercizi Il datore di lavoro non può assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che non abbiano accettato la conferma in servizio a tempo indeterminato ed i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta salva la possibilità di assumere un apprendista. 45

5 Commercio/Terziario Non possono assumere apprendisti le imprese che non hanno mantenuto in servizio almeno l 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che non abbiano accettato la conferma in servizio a tempo indeterminato ed i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui sopra non si applica se nel biennio precedente è scaduto un solo contratto di apprendistato. Metalmeccanica industria Non possono assumere apprendisti le imprese che non hanno mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che non hanno completato il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Fonti: D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 47 e 49) 2. DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, con l indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione. La durata del periodo di apprendistato è stabilita dai contratti collettivi - nell ambito del limite massimo di 6 anni fissato dalla legge per il contratto di apprendistato professionalizzante - in funzione di variabili relative al contenuto professionale del profilo di destinazione, del titolo di studio posseduto dall apprendista, di precedenti esperienze lavorative effettuate presso la stessa azienda. 2.1 Durata ordinaria e casi di riduzione A titolo esemplificativo valgano le regolamentazioni contrattuali in atto nei settori dell industria metalmeccanica e tessile. Secondo i rispettivi contratti collettivi di categoria, la durata ordinaria dei periodi di apprendistato viene ridotta in presenza di requisiti specifici. Metalmeccanica industria - Durata (ordinaria) dell apprendistato professionalizzante Categoria di destinazione Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Durata complessiva

6 CAPITOLO 2 - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: FIGURE PARTICOLARI Tessili industria - Durata (ordinaria) dell apprendistato professionalizzante Livello di destinazione Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Durata complessiva Nel settore metalmeccanico sono previste le seguenti riduzioni per apprendisti in possesso di titolo di studio: se destinati alla quinta categoria, di 26 mesi per i lavoratori con laurea inerente alla professionalità da acquisire, di 6 mesi per i lavoratori con diploma inerente; se destinati alla terza e quarta categoria, di 6 mesi per i lavoratori con diploma inerente. Premesso che l assunzione di apprendisti con inquadramento finale nella sesta o nella settima categoria è ammessa solo per laureati in materie inerenti alla professionalità da acquisire e non comporta riduzioni, la durata del periodo di apprendistato per i lavoratori delle altre categorie è indicata nel prospetto che segue. Metalmeccanica industria - Durata (ridotta) dell apprendistato professionalizzante Categoria di destinazione/ titolo di studio Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Durata complessiva 5 laurea diploma diploma diploma Nel settore tessile il c.c.n.l. prevede riduzioni fino a 6 mesi del terzo periodo di apprendistato professionalizzante per i lavoratori che abbiano in precedenza svolto, presso la stessa azienda, un corrispondente periodo di stage o tirocinio. Tessili industria - Durata (ridotta) dell apprendistato professionalizzante Livello di destinazione Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Durata complessiva

7 Tessili industria - Durata (ridotta) dell apprendistato professionalizzante Livello di destinazione Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo Durata complessiva Attività stagionali I contratti collettivi possono individuare percorsi di apprendistato da utilizzare in cicli stagionali. Ad esempio il c.c.n.l. per i comparti del turismo prevede la possibilità di articolare l effettuazione dell apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario. 3. DISCIPLINA DEL RAPPORTO Lo svolgimento del rapporto di lavoro degli apprendisti è disciplinato dai contratti collettivi di categoria nell ambito della normativa legale di riferimento. In particolare la legge prevede limitazioni per quanto riguarda il periodo di prova (non può superare i due mesi), l orario di lavoro per i minorenni (valgono le norme di tutela del lavoro minorile), la retribuzione (il compenso dell apprendista non può essere stabilito secondo tariffe di cottimo). Costituiscono poi oggetto di regolamentazione specifica gli aspetti concernenti gli obblighi formativi a carico dell azienda. 3.1 Inquadramento e retribuzione I contratti collettivi di categoria hanno individuato in concreto diversi sistemi per la determinazione della retribuzione degli apprendisti ( Cap. 4). 3.2 Assenze per malattia, maternità, infortunio Il rapporto di apprendistato rimane sospeso in caso di gravidanza e puerperio, servizio militare e richiamo alle armi, malattia e infortunio, mentre i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato. Con specifico riferimento alle assenze per malattia, le interruzioni del rapporto di breve durata (inferiore al mese) sono ininfluenti rispetto al computo del periodo di apprendistato, in quanto non in grado di pregiudicare i risultati dell addestramento. Per i periodi di assenza pari o superiori al mese da calcolarsi, salvo diversa indicazione della contrattazione collettiva, sia come evento singolo che come sommatoria di brevi periodi il contratto di apprendistato viene prorogato, per i medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo applicato dalla singola impresa. In mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione va effettuata caso per caso dall impresa medesima sulla base dell effettiva incidenza dell assenza sulla realizzazione del programma formativo. 48

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