Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza. Capitolato di Polizza di Assicurazione Guasti Macchine

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1 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza Capitolato di Polizza di Assicurazione Guasti Macchine GBS SpA General Broker Service Direzione Generale Roma - Via Angelo Bargoni, n. 54 Tel pbx - Fax pbx gbs@gbsspa.it

2 Definizioni comuni ASSICURATO ASSICURAZIONE Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. ATTIVITA BROKER CONTRAENTE FRANCHIGIA INDENNIZZO/ RISARCIMENTO MACCHINE/ MACCHINARI POLIZZA PREMIO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETA Quella svolta in qualità di Consorzio per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker). La persona giuridica che stipula l assicurazione. L importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili, incluse le reti facenti parte integrante dei macchinari assicurati), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura. Il documento contrattuale che prova l assicurazione. La somma dovuta alla Società. La probabilità del verificarsi del sinistro. La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L Impresa assicuratrice. Data / / La Società Il Contraente

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4 Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale Art Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Art. 1.4 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art Codice Civile. Art. 1.5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.6 Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica

5 delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 1.8 Durata del contratto Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell Allegato (Prospetto di offerta); non è previsto il tacito rinnovo. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e delega A deroga dell art Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Art Clausola broker Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

6 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell art C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell art. 1.3 Pagamento del premio ; che l opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, con una provvigione del 10% sui premi imponibili assicurativi. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Art Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio La Società si impegna a fornire su richiesta del Contraente, non più di due volte in un anno assicurativo, i dati afferenti l andamento del rischio entro 30 giorni dalla data di richiesta presentata dal Contraente o dal Broker. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri riferito all anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata; la statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti. Art Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

7 Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Art Elementi per il calcolo del premio Il premio viene calcolato in base all applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell Allegato (Prospetto di offerta); Art Efficacia temporale della garanzia Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Art Tracciabilità dei flussi finanziari Le parti: - L assicuratore ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A tal fine il Broker e la Società aggiudicataria si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a restituire, debitamente compilati e sottoscritti, i modelli allegati (Allegato Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 ) al disciplinare di gara. Il presente contratto, si intendererà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Qualora le Parti avessero notizia dei rispettivi inadempimenti agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo, procederanno ad informarne la Stazione Appaltante, la quale si adopererà nei termini prescritti dalla succitata Legge. Data / / La Società Il Contraente

8 Art. 2 - Norme che regolano l assicurazione Incendio Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell Allegato (Prospetto di offerta), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati. Inoltre si prende atto tra le parti che all atto di emissione della polizza la Società fornirà la polizza su propria documentazione contrattuale, dunque la stessa Società prende atto che le disposizioni del presente capitolato dovranno intendersi quale modifica e/o integrazione a quanto disciplinato sia sulla modulistica che sulle condizioni normative richiamate sul frontespizio di polizza Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Art Delimitazione dell assicurazione - Esclusioni Sono esclusi i danni: a. incendio, esplosione, azione di fulmine, di furto o tentativo di furto, salvo i danni da fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall opera di spegnimento o demolizione; b. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; c. causati da difetti di cui il Contraente o l Assicurato o il preposto all esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipula della polizza; d. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato; e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate; f. dovuti all inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l esercizio, l uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; g. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; h. ad utensileria, ordigni o parte accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quanto altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l olio nei

9 trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dei dati, salvo che si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario impianto; i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasioni di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; j. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi casua dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l assicurato non provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi; k. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; l. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Art 2.3 Franchigia e/o scoperto In caso di sinistro, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, previa franchigia per sinistro di Euro 516,00. Qualora la Società dovesse indicasse nell offerta lo scoperto nella misura prevista all Allegato 1 Prezzo/Qualità il termine franchigia si intende quale minimo dello scoperto (esempio: scoperto x % con il minimo di Euro 516,00). Art 2.4 Danni olio diatermico La Società non indennizza le perdite e/o i danni all olio diatermico delle caldaie Art. 2.5 Compensazione partite assicurate Se la somma complessivamente assicurata per tutte le ubicazioni di rischio, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose assicurate in polizza, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre ubicazioni per le quali vi insufficienza di assicurazione secondo l Art codice civile. Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le ubicazioni di rischio con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10 Art Estensione territoriale La garanzia è operante nell ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Data / / La Società Il Contraente

11 Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art Codice Civile; b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: 1) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna; 3) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata; 4) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). La riparazione del danno può essere da subito iniziata dopo l avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato dalla Società, se non, tuttavia, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente/Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l assicurazione resta sospesa per la cosa danneggiata limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti: a) nel caso di danno suscettibile a riparazione: 1) si stima l importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al

12 momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite; L ammontare del danno sarà pari all importo stimato come sub a1), defalcato dell importo stimato come sub a2). b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione: 1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro della cosa assicurata colpita dal sinistro stesso; 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro; L ammontare del danno sarà pari all importo stimato come sub b1), defalcato dell importo stimato come sub b2). Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2) eguagli o superi il valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro stimato come sub 1). Sono escluse dall indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché per le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro o per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell impianto o dell apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Art. 3.4 Valore Assicurabile Assicurazione Parziale Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale,oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dell Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde dal danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. Art Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti L ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

13 Art Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; 3) verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro); 4) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilitá del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art. 2.2 (Delimitazione dell assicurazione - Esclusioni). Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Limite massimo dell indennizzo Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell ambito di quanto disciplinato dall art 1914 Codice Civile.

14 Data / / La Società Il Contraente

15 Art. 4 - Condizioni particolari (sempre operanti) Art Deroga alla regola proporzionale Eventuali eccedenze, fino al 30% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all art Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale. Art. 4.2 Danni ai nastri trasportatori non metallici In caso di danni ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, l indennizzo terrà conto del degrado d uso al momento del sinistro. Art. 4.3 Trasformatori ed alternatori A parziale deroga di quanto previsto in polizza, in caso di danno ai trasformatori e da alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, con il massimo del 50%. Art. 4.4 Elettropompe sommerse Il Contraente o l Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice: a) livello d acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente o interamente a secco; b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa; c) contenuto di sabbia nell acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore; Art. 4.5 Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1000 KW in esecuzione a 4 o più poli Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente/Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese, all accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno eseguite, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente/assicurato dall obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta dal Contraente o dell Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni d esercizio lo permettono, purché non se ne derivi un pericolo per il motore o per l impianto.

16 Art. 4.6 Revisioni di motori in c.c. con potenza superiore a 375 KW Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente/Assicurato deve provvedere periodicamente a sue spese, all accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno eseguite, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori c.c. in impianti laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento, per i motori c.c. in altri impianti, a partire dell ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente/assicurato dall obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. L inadempimento di uno di tali obblighi può comporta la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La Società si riserva di concedere, su richiesta dal Contraente o dell Assicurato, un differimento della revisione, se le condizioni d esercizio lo permettono, purché non se ne derivi un pericolo per il motore o per l impianto. Art. 4.7 Maggiori Spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità La garanzia viene estesa alla maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei. Art. 4.8 Danni ai fabbricati L assicurazione è valida per i danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dal Contraente/Assicurato nel solo caso in cui siano stati causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti, dovuti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. La presente estensione è valida unicamente per i fabbricati situati nel recinto dello stabilimento, indicato in polizza e viene prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per ubicazione, senza applicazione del disposto art del codice civile. Art. 4.9 Garanzie aggiuntive A parziale deroga di quanto previsto, l assicurazione è valida per i danni derivanti da: a) azione elettrica del fulmine, sovratensione, corto circuito e fenomeni elettrici; b) errore di progettazione e di costruzione, difetto di fusione, vizio di materiale; c) imperizia, negligenza, errata manovra; d) scoppio, implosione, mancanza d acqua nelle caldaie, gelo; e) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di regolazione. Art Maggiori spese per trasporti aerei La garanzia viene estesa alla maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari. Data / / La Società Il Contraente

17 Disposizione finale Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, espletata la gara di pubblica evidenza e dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per il tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara. Data / / La Società Il Contraente

18 Dichiarazione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell art Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art Recesso in caso di sinistro; Art Durata del contratto; Art Foro competente; Art Assicurazione presso diversi assicuratori; Art Clausola Broker; Data / / La Società Il Contraente

19 ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione (da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1 CONTRAENTE: Consorzio per lo sviluppo Industriale della Provincia di Potenza Via della Siderurgica, Potenza Partita IVA/C.F DURATA CONTRATTUALE: dal al Frazionamento del premio: Annuale* *in caso in cui la Contraente intendesse frazionale il premio in semestrale, la Società si impegna a non applicare alcun tasso o sovrappremio sulla rata di polizza. 3 RISCHIO ASSICURATO: GUASTI MACCHINE 4 SOMME ASSICURATE: (a valore intero) (nelle somme assicurate sono sempre esclusi gli impianti di illuminazione stradale) Baragiano Depuratore ,00 Potabilizzatore ,00 Accumulo ,00 Trattamento ,00 TOTALE ,00 Balvano Depuratore ,00 Potabilizzatore ,00 TOTALE ,00 Picerno Impianto Trattamento ,00 Sollevamento ,00 TOTALE ,00 Potenza (area) ,00 Isca Pantanelle Depuratore ,00 Potabilizzatore ,00 Trattamento ,00 TOTALE ,00

20 Pantano Pignola (sollevamento) ,00 Tito (trattamento) ,00 Viggiano Depuratore ,00 Trattamento ,00 TOTALE ,00 Melfi Depuratore ,00 Trattamento ,00 Pretrattamento ,00 Sollevamento ,00 TOTALE ,00 Vitalba (Depuratore) ,00 TOTALE SOMMA ASSICURATA ,00 5 PREMIO ANNUO LORDO: Tasso lordo per mille da applicare al TOTALE SOMMA ASSICURATA. Euro... Totale premio lordo annuo complessivo BASE PER L AGGIUDICAZIONE (IN CIFRE) Totale premio lordo annuo complessivo BASE PER L AGGIUDICAZIONE (IN LETTERE) * in caso di incongruenza tra i tassi espressi e quanto indicato nel riquadro sottostante base per l aggiudicazione verrà ritenuta valida, ai fini dell aggiudicazione del servizio assicurativo, l offerta economica più bassa. 6 ACCETTAZIONE La Società, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 7 AUTORIZZAZIONE L Appaltatore autorizza l Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l Appaltante.

21 8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker. Data / / La Società Il Contraente

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