FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI)

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1 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) CONDIZIONI PER I CONTI CORRENTI LIBERI IN VALUTA ESTERA Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Le operazioni sono registrate nella valuta prescelta del conto corrente (ad esempio YEN Giapponesi o USD) Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio)ove eventualmente previsto; rischio cambio, in caso di deprezzamento del valore della valuta di riferimento. Condizioni economiche TASSI DEBITORI: Tasso per apertura di credito Maggiorazione per scoperto di conto e per mora Commissione di massimo scoperto Criterio di capitalizzazione interessi Criterio di calcolo TASSO NOMINALE ANNUO LORDO TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO Tasso minimo 8% 8,243% Tasso massimo 13,625% 14,337% +2% sul tasso praticato 0,50% massimo* TRIMESTRALE Anno civile (totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36,5 - divisore dell anno civile) * per i rapporti accesi a partire dal 29/01/2009 la commissione di massimo scoperto verrà applicata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso e qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni; inoltre non sono dovute remunerazioni per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma e/o indipendentemente dall effettiva durata dell utilizzazione dei fondi, salvo che la remunerazione sia predeterminata unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate in misura omnicomprensiva e proporzionale all importo ed alla durata dell affidamento; ciò in conformità all art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 ed entrata in vigore il 29/01/2009. Per i rapporti in essere a tale data le suddette condizioni si applicheranno entro 150 giorni dalla medesima data. TASSI CREDITORI: Criterio di capitalizzazione interessi TASSO NOMINALE TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO ANNUO LORDO 0,00% 0,00% TRIMESTRALE Il tasso suindicato è indicizzato al seguente parametro: tasso LIBOR di riferimento della divisa prescelta, rilevato la prima settimana del mese 0,90 Pagina 1 di 17

2 Valori assunti dal tasso LIBOR relativo alla divisa USD negli ultimi tre mesi precedenti: DICEMBRE ,31375 GENNAIO ,34125 FEBBRAIO ,37500 COMMISSIONI E SPESE PER CONTI CORRENTI IN VALUTA DOLLARI STATUNITENSI Prelevamento banconote 0,50% costo singola operazione USD 1,00 costo chiusura trimestrale USD 25,00 spese invio estratto conto USD 1,00 Criterio di calcolo: ANNO CIVILE (totale dei numeri avere del periodo moltiplicato il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36,5 - divisore dell anno civile) VALUTE PER I VERSAMENTI: Banconote Assegni in divisa Vendita divisa Stesso giorno 15 giorni lavorativi 2 giorni data regolamento forex QUOTAZIONI PER ACQUISTO E VENDITA DIVISE (cambio come da listino cambio valute): Banconote quotazione +1,50% Acquisto e vendita divisa quotazione + 1,50% Prelevamento banconote stessa divisa Commissione 0,50% ONERE PER IMPUTAZIONE INTERESSI Capitale = euro Anno civile (365 giorni) Operazione a credito Tasso d interesse trimestrale applicato = 0,00% Capitale Giorni Numeri/1000 Interesse eff. Divisore Controvalore ,00% ,00 Operazione a debito Tasso d interesse trimestrale applicato =8,243% Capitale Giorni Numeri/1000 Interesse eff. Divisore Controvalore , ,22 Principali clausole contrattuali Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela La Banca è tenuta ad osservare nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela La Banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione Invio della corrispondenza alla clientela L invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri. Poteri di rappresentanza Il cliente ha l obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di queste ultime, hanno effetto trascorso un numero di giorni pattuito dalla ricezione da parte della Banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non en abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto a uno dei cointestatari. Cointestazione del rapporto Se il rapporto è intestao a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. Pagina 2 di 17

3 Diritto di ritenzione la Banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente o comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della Banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente. Compensazione Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al ver5ificarsi di una delle condizioni prevista dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente Modifica delle condizioni economiche La banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali. Reclami Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclamo all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Foro competente Per i soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Termini di esecuzione delle operazioni Con riguardo all esecuzione di un ordine di bonifico, si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della Banca del beneficiario è di 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre nel caso di ricevimento di un bonifico il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di accredito dell importo sul conto della Banca. Per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente Recesso Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto nei limiti pattuiti. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo Per le altre condizioni generali di contratto, vedere la fine del presente documento. Legenda delle principali nozioni dell operazione Requisiti minimi di accesso: Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ecc.) Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora iunti a maturazione Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Commissioni per l invio estratto conto (ogni invio): Sono le commissioni per l invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita Spese di liquidazione periodica: Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze-conteggio periodico degli interessi (periodo del conteggio: trimestrale) Canone fisso/spese forfetarie: Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per operazioni, ecc. Periodicità del canone: trimestrale o annuale Numero operazioni non comprese nel canone/forfait: Indica il numero di operazioni comprese nel canone/forfait Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso: Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone Spese di estinzione c/c: Sono le spese addebitate all effettiva risoluzione del rapporto di c/c Spese di documentazione: Spese per invio della corrispondenza e/o contabili e/o comunicazioni varie Tasso creditore: Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Valute sui versamenti: Indica, con riferimento ala data dell operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi (a seconda dei casi, viene specificato se si tratta di giorni fissi o lavorativi per le banche) Numeri dare: prodotto della formula capitale moltiplicato giorni diviso 1.000, dove il capitale è rappresentato dall importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell operazione che ha originato l importo dovuto e la data dell operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati Pagina 3 di 17

4 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) CONDIZIONI PER I CONTI CORRENTI LIBERI IN LIRA STERLINA GBP Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Le operazioni sono registrate nella valuta prescelta del conto corrente, ovvero la lira sterlina (GBP) Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio)ove eventualmente previsto; rischio cambio, in caso di deprezzamento del valore della valuta di riferimento. Condizioni economiche TASSI DEBITORI: Tasso per apertura di credito Maggiorazione per scoperto di conto e per mora Commissione di massimo scoperto Criterio di capitalizzazione interessi Criterio di calcolo TASSO NOMINALE ANNUO LORDO TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO Tasso minimo 8% 8,243% Tasso massimo 13,625% 14,337% +2% sul tasso praticato 0,50% massimo* TRIMESTRALE Anno civile (totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36,5 - divisore dell anno civile) * per i rapporti accesi a partire dal 29/01/2009 la commissione di massimo scoperto verrà applicata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, comunque entro il limite del fido concesso e qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni; inoltre non sono dovute remunerazioni per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall effettivo prelevamento della somma e/o indipendentemente dall effettiva durata dell utilizzazione dei fondi, salvo che la remunerazione sia predeterminata unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate in misura omnicomprensiva e proporzionale all importo ed alla durata dell affidamento; ciò in conformità all art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 ed entrata in vigore il 29/01/2009. Per i rapporti in essere a tale data le suddette condizioni si applicheranno entro 150 giorni dalla medesima data. Pagina 4 di 17

5 TASSI CREDITORI: Criterio di capitalizzazione interessi TASSO NOMINALE ANNUO TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO LORDO 0,10% 0,10% TRIMESTRALE COMMISSIONI E SPESE PER CONTI CORRENTI IN VALUTA LIRA STERLINA GBP Prelevamento/versamento banconote 0,50% costo singola operazione GBP 1,00 costo chiusura trimestrale GBP 25,00 spese invio estratto conto GBP 1,00 COMUNICAZIONI d.lgs 385/93 3,25 Versamento assegni in divisa (per ogni assegno) 5,00 Acquisto divisa Come da listino cambi valute (quotazione 1,50%) Vendita divisa Come da listino cambi valute (quotazione + 1,50%) Imposte e tasse Conformi alla normativa vigente Criterio di calcolo: ANNO CIVILE (totale dei numeri avere del periodo moltiplicato il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36,5 - divisore dell anno civile) VALUTE PER I VERSAMENTI: Banconote Assegni in divisa Vendita divisa Acquisto divisa Vendita divisa Stesso giorno 15 giorni lavorativi 2 giorni data regolamento forex 2 giorni data regolamento forex 2 giorni data regolamento forex QUOTAZIONI PER ACQUISTO E VENDITA DIVISE (cambio come da listino cambio valute): Banconote quotazione +1,50% Acquisto e vendita divisa quotazione + 1,50% Prelevamento banconote stessa divisa Commissione 0,50% ONERE PER IMPUTAZIONE INTERESSI Capitale = euro Anno civile (365 giorni) Operazione a credito Tasso d interesse trimestrale applicato = 0,00% Capitale Giorni Numeri/1000 Interesse eff. Divisore Controvalore ,00% ,00 Operazione a debito Tasso d interesse trimestrale applicato =8,243% Capitale Giorni Numeri/1000 Interesse eff. Divisore Controvalore , ,22 Principali clausole contrattuali Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela: La Banca è tenuta ad osservare nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela: La Banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione Invio della corrispondenza alla clientela: L invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri. Poteri di rappresentanza: Il cliente ha l obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di queste ultime, hanno effetto trascorso un numero di giorni Pagina 5 di 17

6 pattuito dalla ricezione da parte della Banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non en abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto a uno dei cointestatari. Cointestazione del rapporto: Se il rapporto è intestao a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. Diritto di ritenzione: la Banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente o comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della Banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente. Compensazione: Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al ver5ificarsi di una delle condizioni prevista dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. Modifica delle condizioni economiche: La banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali. Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclamo all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Foro competente: Per i soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca. Termini di esecuzione delle operazioni: Con riguardo all esecuzione di un ordine di bonifico, si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della Banca del beneficiario è di 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre nel caso di ricevimento di un bonifico il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di accredito dell importo sul conto della Banca. Per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. Recesso: Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto nei limiti pattuiti. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo Legenda delle principali nozioni dell operazione Requisiti minimi di accesso: Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, ecc.) Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Commissioni per l invio estratto conto (ogni invio): Sono le commissioni per l invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita Spese di liquidazione periodica: Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze-conteggio periodico degli interessi (periodo del conteggio: trimestrale) Canone fisso/spese forfetarie: Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per operazioni, ecc. Periodicità del canone: trimestrale o annuale Numero operazioni non comprese nel canone/forfait: Indica il numero di operazioni comprese nel canone/forfait Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso: Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone Spese di estinzione c/c: Sono le spese addebitate all effettiva risoluzione del rapporto di c/c Spese di documentazione: Spese per invio della corrispondenza e/o contabili e/o comunicazioni varie Tasso creditore: Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Valute sui versamenti: Indica, con riferimento ala data dell operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi (a seconda dei casi, viene specificato se si tratta di giorni fissi o lavorativi per le banche). Numeri dare: prodotto della formula capitale moltiplicato giorni diviso 1.000, dove il capitale è rappresentato dall importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell operazione che ha originato l importo dovuto e la data dell operazione successiva o, in mancanza, quella di chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati Pagina 6 di 17

7 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) CONDIZIONI PER I DEPOSITI VINCOLATI IN VALUTA ESTERA Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Tipologia di deposito bancario in cui il cliente, per un periodo di tempo minimo definito al momento della sottoscrizione del contratto, mette a disposizione dell Istituto di credito fondi a fronte di una remunerazione in termini di tasso di interesse. Il deposito vincolato ion valuta non richiede l accensione di uno specifico rapporto di conto; potrà essere sottoscritto con un prelevamento dal conto in valuta USD. Non sono ammessi prelevamenti totali o parziali prima della scadenza del vincolo. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: Rischio oscillazione tassi, l operatore che dovesse accendere un deposito vincolato in valuta potrà avvantaggiarsi di un eventuale rialzo dei tassi sulla valuta prescelta solo allo scadere del vincolo; rischio cambio, un andamento negativo dei cambi fra il momento dell accensione del deposito vincolato in valuta e la scadenza del vincolo, potrebbe comportare: 1. una perdita in conto capitale effettiva qualora all origine ci fosse una trasformazione di uro nella valuta prescelta; 2. una perdita in conto capitale potenziale qualora si fosse utilizzata una valuta di cui si aveva già la disponibilità; in questo caso la possibile perdita rimarrà congelata fino al momento della negoziazione, è quindi possibile che venga completamente assorbita da successive variazioni positive del cambio. Condizioni economiche Importo Minimo USD ,00 Spese accensione deposito vincolato 20,00 Spese estinzione deposito vincolato Nessuna Tasso annuo Concordato Durata Da 1 mese a 6 mesi Criterio di calcolo: ANNO CIVILE (totale dei numeri avere del periodo moltiplicato il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36,5 - divisore dell anno civile) Principali clausole contrattuali Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela: La Banca è tenuta ad osservare nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela: La Banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il cliente ha la facoltà di revocare l incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione Invio della corrispondenza alla clientela: L invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri. Poteri di rappresentanza: Il cliente ha l obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di queste ultime, hanno effetto trascorso un numero di giorni pattuito dalla ricezione da parte della Banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non en abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto a uno dei cointestatari. Cointestazione del rapporto: Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. Pagina 7 di 17

8 Diritto di ritenzione: la Banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente o comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della Banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente. Compensazione: Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al ver5ificarsi di una delle condizioni prevista dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. Modifica delle condizioni economiche: La banca ha la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali. Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclamo all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Foro competente: Per i soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della banca Termini di esecuzione delle operazioni: Con riguardo all esecuzione di un ordine di bonifico, si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della Banca del beneficiario è di 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre nel caso di ricevimento di un bonifico il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 1 giorno lavorativo bancario successivo a quello di accredito dell importo sul conto della Banca. Per i bonifici transfrontalieri l ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine. A sua volta, l ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. Recesso: Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto nei limiti pattuiti. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo Titolarità del rapporto: I depositi vincolati in divisa USD possono essere solo nominativi; non sono ammessi depositi al portatore. È ammessa l intestazione anche a più persone, con facoltà disgiunta o congiunta di disporne, secondo le disposizioni impartite dal cliente; in assenza di indicazioni la facoltà si intende disgiunta. Cessione a terzi: Non è consentita la cessione a terzi, in alcun modo dei depositi e del credito in essi indicato. Tasso di interesse: Il tasso di interesse è fisso, e viene indicato nella contabile di conferma dell accensione del deposito. Importo: L importo del deposito annotato sul modulo contrattuale resta vincolato per il periodo in esso indicato. Scadenza: Alla scadenza del vincolo o, se festivo, il giorno successivo lavorativo, il capitale depositato e gli interessi maturati, vengono pagati dalla Banca in unica soluzione. Gli interessi sono assoggettati alle norme fiscali in vigore. Il capitale e gli interessi alla scadenza sono accreditati sul conto corrente in valuta. Commissioni: Per ogni negoziazione vengono addebitate al cliente le commissioni di servizio rese note mediante gli avvisi esposti nei locali della Banca. Per le altre condizioni generali di contratto, vedere la fine del presente documento. Legenda delle principali nozioni dell operazione Accensione: È la fase iniziale del deposito vincolato in valuta con il quale il cliente deve consegnare la valuta; da qui decorre il vincolo prescelto; Estinzione: Alla scadenza la Banca procede alla estinzione accreditando al cliente il capitale e gli interessi maturati al netto delle tasse sulla base delle istruzioni fornite dal cliente o dai clienti al momento dell accensione Vincolo: Periodo, espresso in mesi, durante il quale l importo destinato alla sottoscrizione del deposito vincolato in valuta è sottratto alla disponibilità del cliente. Durata del vincolo: Prescelto dal cliente indica il numero dei giorni del vincolo stesso. Valuta/divisa estera: Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice (Dollari USA). Negoziazione: Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese Pagina 8 di 17

9 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY SU ALTRA BANCA Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni dì merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.. Condizioni economiche Commissioni per ogni nuovo affidamento o variazione di affidamenti già in essere: Persone fisiche: fino ad 5.200,00 30,00 oltre 5.200,00 e fino ad ,00 50,00 oltre ,00 e fino ad ,00 100,00 oltre ,00 e fino ad ,00 150,00 oltre ,00 e fino ad ,00 200,00 oltre ,00 e fino ad ,00 250,00 oltre ,00 e fino ad ,00 300,00 oltre ,00 e fino ad ,00 350,00 oltre ,00 e fino ad ,00 400,00 oltre ,00 580,00 Persone giuridiche: fino ad 5.200,00 100,00 oltre 5.200,00 e fino ad ,00 170,00 oltre ,00 e fino ad ,00 230,00 Pagina 9 di 17

10 oltre ,00 e fino ad ,00 340,00 oltre ,00 e fino ad ,00 450,00 oltre ,00 e fino ad ,00 680,00 oltre ,00 820,00 Spese annuali per gestione di affidamenti, da addebitare trimestralmente: Persone fisiche: fino ad 5.200,00 30,00 oltre 5.200,00 e fino ad ,00 50,00 oltre ,00 e fino ad ,00 100,00 oltre ,00 e fino ad ,00 150,00 oltre ,00 e fino ad ,00 200,00 oltre ,00 e fino ad ,00 250,00 oltre ,00 e fino ad ,00 300,00 oltre ,00 e fino ad ,00 350,00 oltre ,00 e fino ad ,00 400,00 oltre ,00 580,00 Persone giuridiche: fino ad 5.200,00 100,00 oltre 5.200,00 e fino ad ,00 170,00 oltre ,00 e fino ad ,00 230,00 oltre ,00 e fino ad ,00 340,00 oltre ,00 e fino ad ,00 450,00 oltre ,00 e fino ad ,00 680,00 oltre ,00 820,00 CREDITI DOCUMENTARI EXPORT Notifica - fisse euro 35,00 - se confermato a contrattazione - variazione (emendamento) euro 25,00 oltre spese reclamate dalla banca estera UtIlizzo - spese eventuali commissioni e spese reclamate dalla banca estera - commissione 0,30%+ 0,005 per mese (se pagamento differito) CREDITI DOCUMENTARI IMPORT Apertura credito documentario: - spese fisse euro 25,00 - notifica accensione Comm 0,10% per ogni mese o frazione (min. euro 50,00) - variazione (emendamento) euro 25,00 oltre reclamate banca estera + comm 0,10 per mese o frazione (se variazione scad credito) + comm 0,10 per mese o frazione (se variazione aumento importo) Utilizzo credito documentario: - commissione fissa euro 15,00 - commissione accettazione 0,10% + 0,10 per ogni utilizzo - commissione utilizzo 0,30% + 0,10 per ogni utilizzo - chiusura del credito 0,15 % fisso (se credoc. non utilizzato) FINANZIAMENTI IN VALUTA - Tasso annuo: "LIBOR" riferito alla valuta del finanziamento e vigente nel giorno di negoziazione della valuta stessa, maggiorato di uno spread non superiore al 3,75 %. - Durata delle singole operazioni: vincolata al termine contrattuale dei pagamenti. - Proroghe: rivestono carattere di eccezionalità e comportano la revisione delle condizioni originariamente pattuite. - Rimborsi anticipati: in caso di richiesta di anticipata estinzione è dovuto un sottosconto non inferiore alla differenza fra il tasso originario ed il tasso corrente all'atto dell'estinzione. - Liquidazione conto e capitalizzazione degli interessi: alla scadenza per estinzione e/o per proroga con valuta data di regolamento. - Valuta su negoziazione di divisa estera: 2 giorni lavorativi calendario Forex - Recupero Spese: Commissioni di negoziazione: 0,15 % (min. Euro 0,52; max Euro 51,65) Per ogni accensione/estinzione/variazione: Euro 2,58 Pagina 10 di 17

11 FINANZIAMENTI IN EURO - Tasso annuo: non superiore al l Euribor a 6 mesi su 365 giorni rilevato sulla media degli scambi del mese precedente, maggiorato di 11,375 punti percentuali - Liquidazione conto e capitalizzazione interessi: alla scadenza per estinzione e/o proroga e/o trimestrale, con valuta data di regolamento. - Altre condizioni: vanno osservate, per quanto compatibili, le stesse condizioni sopra indicate per i finanziamenti in valuta. FIDEIUSSIONE ESTERA - spesa fissa uro 25,00 - commissione 4% annuo o frazione di mese Principali clausole contrattuali Non può definirsi uno schema contrattuale unico, ma il testo contrattuale va definito volta per volta. Per le condizioni generali di contratto vedere la fine del documento. Legenda delle principali nozioni dell operazioni Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC): Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche) dell'attività economica, che ha come scopo principale la Facilitazione del commercio internazionale. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Sta nd-by Letter of Credìt per quanto ad esse applicabili. Apertura: Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of crediti e cioé quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Prestazione prevista dal credito: Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso dì negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Modifica: Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate Esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla Presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le Modifiche proposte. Utilizzo: E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Rischio paese: Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali, etc.). LIBOR: London Interbanck Offered Rate tasso interbancario che si negozia sulla piazza di Londra Pagina 11 di 17

12 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) BONIFICI TRANSFRONTALIERI (D.Lgs 28 luglio 2000, n. 253) Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici DEFINIZIONE (art. 1, lett. i) Operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell Unione Europea al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in altro Stato membro; l ordinante ed il beneficiario di un bonifico transfrontaliero possono coincidere. AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2) Devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni: Importo del bonifico inferiore o pari ad un controvalore di Euro in divise IN ; Bonifico denominato nelle valute degli stati membri dell Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia) o dei Paesi dell Associazione Europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). TERMINE DI ESECUZIONE (art. 2, lett. a) e b)) Bonifici in partenza: i fondi sono accreditati sul conto dell ente del beneficiario entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione, intesa come data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione all ordine di bonifico transfrontaliero. Bonifici in arrivo: i fondi accreditati sul conto dell ente vengono messi a disposizione del beneficiario entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo bancario successivo. In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo nella misura prevista dall art. 4, commi 3 e 6 del D.Lgs 253/2000. Tale indennizzo consiste nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato sul conto dell ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o messo a disposizione del beneficiario, nel caso di ricevimento di un bonifico. MANCATA ESECUZIONE (art. 6) In caso di mancata esecuzione, l ente che ha accettato il bonifico transfrontaliero restituisce all ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di uro , maggiorata dell interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell ordine di bonifico e quella dell accredito, e delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall ordinante. Restano, in ogni caso, salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all operazione. CAUSE DI FORZA MAGGIORE (art. 7) Gli enti che partecipano alla esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero non rispondono dell inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 quando possono invocare cause di forza maggiore (artt e 1228 cod.civ.) RECLAMI Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all Ufficio reclami della banca per posta ordinaria all indirizzo Banca di Credito Cooperativo di Conversano-Ufficio Reclami via G. Mazzini n. 52, Conversano (Ba) o per all indirizzo ispettorato@bccconversanoweb.it. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può rivolgersi anche all Ombudsman bancario; per ulteriori informazioni in proposito si rinvia alla Guida all Ufficio Reclami e all Ombudsman Bancario, a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico. Condizioni economiche COMMISSIONI E SPESE (art. 3, lett. c) BONIFICI IN PARTENZA SUPERIORI A UN CTV DI EURO ,00 di divisa OUT - spese fisse: nostre Euro 12,00 per operazioni OUR, BEN e SHA (a terzi Euro100,00 per operazioni OUR) - commissioni: 0,15 % sull importo bonificato (min. Euro 0,52; max. Euro 51,65) BONIFICI IN ARRIVO SUPERIORI A UN CTV DI EURO ,00 di divisa OUT - spese fisse: Euro 7,50 - commissioni: 0,15 % sull importo bonificato (min. Euro 3,00; max. Euro 50,00) BONIFICI IN PARTENZA NON SUPERIORI A UN CTV DI EURO ,00 di divisa OUT - commissioni: 0,10% sull importo bonificato (min. Euro 2,50 max Euro 5,00) Pagina 12 di 17

13 (a terzi Euro 6,00 per operazioni OUR fino a ,00) (a terzi Euro 20,00 per operazioni OUR da ,01 a ,00) In relazione a quanto disposto dall art. 5 del D.Lgs 253/2000, il bonifico transfrontaliero deve essere eseguito per l intero importo; ne deriva che tutte le spese e commissioni sono a carico dell ordinante (OUR) e il bonifico è accreditato sul conto del beneficiario per un importo pari a quello originario. L ordinante può comunque espressamente indicare nell ordine di bonifico che le spese siano: (a) tutte a carico del beneficiario (BEN); il bonifico è accreditato sul conto del beneficiario al netto delle spese di tutti gli enti intervenuti nell esecuzione del bonifico stesso; (b) in parte a carico dell ordinante ed in parte a carico del beneficiario (SHA); le spese della banca ordinante sono a carico dell ordinante e il bonifico è accreditato sul conto del beneficiario al netto delle spese di tutti gli altri enti intervenuti nell esecuzione del bonifico stesso. DATA DI VALUTA (art. 3, lett. d) Bonifici in partenza: giorno di esecuzione Bonifici in arrivo: + 1 giorno lavorativo dalla data valuta riconosciuta alla banca TASSO DI CAMBIO APPLICATO (art. 3, lett. f) Come dal listino cambi valute (quotazione + 1,50% max) BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO : BONIFICI SEPA DEFINIZIONE Trattasi di pagamento in Euro contenente i codici IBAN dell ordinante e del beneficiario e BIC della banca beneficiaria corretti, ove l ordinante ed il beneficiario abbiano entrambi conto presso una banca nella UE. Per essere definito tale, inoltre, il pagamento non deve contenere nessuna istruzione della banca ordinante per la banca beneficiaria. La tipologia delle spese deve essere obbligatoriamente Share definita in standard Swift con il flag SHA. Infine tale fattispecie non è soggetta ad alcun limite di importo. Condizioni economiche e termini di esecuzione - commissioni: 0,10% con un minimo di uro 2,50 ed un massimo di uro 5,00. - Tempo massimo di esecuzione prefissato: 3 gg. lavorativi dalla data di accettazione - Non è prevista la possibilità di effettuare bonifici con valuta antergata valuta prefissata per il beneficiario, il cliente ordinante non può indicare la valuta di accredito per il beneficiario. - Principali clausole contrattuali Nui 552 Norme ed usi uniformi relativi agli incassi - Le rimesse di effetti e assegni sono regolate dalle norme ed usi uniformi relativi agli incassi della Camera di Commercio Internazionale attualmente in vigore. In base al "Regolamento delle procedure di Reclamo in materia di Bonifici Transfrontalieri" (ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 253/2000 e del D.M. n. 456/2001), il cliente può rivolgersi all'ufficio Reclami della Banca a condizione che: non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo; la questione non sia stata già portata all'esame dell'autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale. L'Ufficio Reclami della banca evade le richieste pervenute entro 30 giorni dalla loro ricezione, dandone tempestiva notizia al cliente. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella decisione l'ufficio Reclami indica i tempi tecnici, comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i quali la Banca provvede alla sua sistemazione. In relazione al rispetto dei termini di esecuzione dei bonifici transfrontalieri e indennizzo per il caso di mancato rispetto dei termini medesimi, si applicano le previsioni dell' art. 4 del citato D. Lgs. 253/2000. Modifica delle condizioni economiche La banca si riserva la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 del D.Lgs. n.385/1993 e relative disposizioni di attuazione in materia di trasparenza delle disposizioni. Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello dove è posta la residenza dello stesso o l eventuale diverso domicilio eletto. Per le condizioni generali di contratto vedere la fine del documento. Pagina 13 di 17

14 Legenda delle principali nozioni dell operazione Accettazione: Apposizione della firma del debitore o di altro soggetto su un titolo di credito per accettare l impegno di pagamento alla scadenza. Bic: Codice identificativo internazionale delle Banche aderenti allo Swift; deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN. Bban: (Basic bank account) Standard delle coordinate nazionali utilizzato per i pagamenti interni. Cambio: Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell uro o di altra divisa Camera di commercio internazionale di Parigi: Organizzazione (no statale) rappresentativa delle diverse branche dell attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Dichiarazione transfrontaliera: dichiarazione prevista dal DL n. 125 del 30/04/97 che i soggetti residenti e non residenti devono rilasciare all Ufficio Italiano dei Cambi in tutti i casi di trasferimento al seguito da e per l estero di denaro, titoli e valori mobiliari. Forex: mercato in cui vengono scambiate le diverse valute. Iban: (International bank account number) sono le coordinate bancarie internazionali del cliente, costituite dai codici di riferimento per individuare correttamente ciascun correntista bancario in qualsiasi Paese della Comunità; il loro corretto utilizzo, oltre che indispensabile per l'applicazione delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, consente la maggiore efficienza e tempestività nell'esecuzione del bonifico. I codici che costituiscono le coordinate bancarie "internazionali" sono i seguenti: - due caratteri alfabetici che individuano il Paese nel quale è tenuto il conto (CP = Codice Paese); - due caratteri numerici di controllo (CD = Check Digit) che consentono il controllo dell'esattezza dell'intero IBAN; - un carattere alfabetico (CIN); - il codice ABI della Banca, composto da cinque caratteri numerici;- il C.A.B. (Codice di Avviamento Bancario) anch'esso costituito da cinque caratteri numerici, individua lo sportello presso cui è acceso il conto; - uno spazio di dodici caratteri alfanumerici per l'indicazione del numero di conto corrente; se il numero di conto è di lunghezza inferiore si deve procedere all'allineamento a destra riempiendo i caratteri vuoti a sinistra con "zero". Norme ed usi uniformi (NUU pubblicazione 522): Regole elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale che costituiscono il fondamentale riferimento al dopo incasso. Our: Modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico dell'ordinante, incluse quelle della banca del beneficiario. Residente: Si intende qualunque persona fisica o giuridica che ha la propria residenza anagrafica o sede legale in Italia, anche se di nazionalità diversa; per Non Residente, al contrario, si intende qualunque soggetto che opera in Italia ma che ha la residenza o la sede legale all'estero, anche se di nazionalità italiana. Swift: Acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications: società che gestisce la rete privata di telecomunicazioni tra gli istituti soci. Valuta: Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi Pagina 14 di 17

15 FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Titolo VI) ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA Decorrenza: 1 MARZO 2009 Banca di Credito Cooperativo di Conversano soc. coop. capitale e riserve al 4 maggio ,00- Via Mazzini n Conversano (Ba) - direzione@bccconversanoweb.it - codice Abi n. albo delle banche 4582 n. iscrizione Registro Imprese aderente al fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo - iscritta all Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Trattasi di acquisto e vendita di banconote estere contro euro Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: Il cambio tra l euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento: Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di (assicurazione, ecc.) delle banconote. Condizioni economiche ACQUISTO E VENDITA VALUTA ESTERA - Acquisto banconote estere: Tassi di cambio come da listino cambi valute (quotazione + 1,50%) - Vendita banconote estere: Tassi di cambio come da listino cambi valute (quotazione + 1,50%) - Commissione fissa: Euro 5,16 - Prenotazione banconote estere: 0,50% + spese assicurata ACQUISTO E VENDITA di DIVISA ESTERA ACQUISTO ASSEGNI Acquisto assegni in valuta estera: Tassi di cambio come da listino cambi valute (quotazione + 1,50%) Spese fisse: Euro 5,16 per assegno Acquisto traveller s cheques: Tassi di cambio come da listino esposto Spese: Euro 5,16 per assegno Acquisto Assegni e T/C in euro di conto estero: Commissioni: 0,15 % (min. Euro 0,52; max Euro 51,65) Spese: Euro 5,16 per assegno in euro su Italia EMISSIONE ASSEGNI USD IN BIANCO - Spesa fissa Euro 12,91 - commissione 0,15% max 51,65 - cambio tasso di cambio come da listino cambi valute (quotazione + 1,50%) VENDITA DI TRAVELLERS CHEQUES Tassi di cambio come da listino esposto Commissioni: 2,00 % del controvalore in euro (con un minimo di Euro 5,16 per operazione) ASSEGNI INSOLUTI RESI DA BANCHE ESTERE - spese fisse Euro 10,33 per assegno (oltre quelle eventualmente reclamate dalle corrispondenti) ASSEGNI, DOCUMENTI ECC. AL DOPO INCASSO - spese fisse Euro 10,33 per assegno o documento (oltre quelle eventualmente reclamate dalle corrispondenti) - commissione di incasso 0,30% (min. Euro 38,73; max 387,34) - richieste sull incasso (proroghe, modifiche, esiti, istruzioni ecc.): - spese fisse Euro 38,73 Pagina 15 di 17

16 Principali clausole contrattuali CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE. Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art cod. civ. Art. 2- Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela. E' in facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L'ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. Art. 4 - Invio della corrispondenza alla banca. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Art. 6 - Identificazione della clientela. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciciaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso. Nello svolgimento delle operazioni, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa. Art. 7 - Poteri di rappresentanza. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. Art. 8 - Cointestazione del rapporto. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax. Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell'art cod. civ. Pagina 16 di 17

17 Art Diritto di garanzia. La banca è investita del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona. Art. 11 -Compensazione. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art cod. civ. (8), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione d'assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno. Art Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela e imputazione dei pagamenti. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore. Art Modifica delle condizioni economiche. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Art Spese e oneri fiscali. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso. Art Legge applicabile e foro competente. I rapporti con la clientela sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Bari. Art Clausola transitoria. In caso di rapporti cointestati le presenti disposizioni troveranno applicazione solo ove sottoscritte da tutti gli intestatari. Legenda delle principali nozioni dell operazione Cedente: Presentatore e beneficiario del titolo Valuta / divisa estera: Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA) Negoziazione: Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese Offerta Fuori Sede relativa al servizio Estero Da compilare a cura del personale del nostro Istituto, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. Dati della Società convenzionata (compresi gli estremi dell iscrizione in Albi o Elenchi) Nome e Cognome del soggetto incaricato che consegna al cliente copia del presente foglio informativo e dell avviso contenete le principali norme di trasparenza Qualifica del soggetto incaricato Nome e Cognome del cliente cui è stata consegnata copia del presente foglio informativo e dell avviso contenete le principali norme di trasparenza Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal soggetto sopraindicato, prima della conclusione del contratto, copia del presente foglio informativo e dell avviso contenete le principali norme di trasparenza (data) (firma) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Pagina 17 di 17

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