LR 6 luglio 2009 n. 6 Governo e riqualificazione solidale del territorio pubblicata sul Burer n. 116 del 7/07/2009, in vigore dal 21 luglio 2009

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1 LR 6 luglio 2009 n. 6 Governo e riqualificazione solidale del territorio pubblicata sul Burer n. 116 del 7/07/2009, in vigore dal 21 luglio 2009 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 20/2000 Modifiche ai principi generali della pianificazione Art. 11: Modifiche all art. 2 Funzioni e obiettivi della pianificazione Si integrano gli obiettivi generali della pianificazione introducendo due ulteriori riferimenti: la salvaguardia delle zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico e la promozione dell efficienza energetica prediligendo l utilizzo di fonti rinnovabili. Art. 12: Modifiche all articolo 4 Quadro conoscitivo Si precisano i criteri di elaborazione del Quadro Conoscitivo, finalizzati ad una semplificazione dei contenuti. La Regione, le Province e i Comuni predispongono il Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione recependo quello dei livelli sovraordinati, al fine di evitare duplicazioni. Ad esempio il Quadro Conoscitivo del PTCP diventa riferimento necessario per l elaborazione dei PSC, che potranno integrarlo e approfondirlo solo nel caso in cui risulti indispensabile per la definizione di specifiche previsioni del piano. Art. 13: Modifiche all art. 5 Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani Trattasi di una modifica radicale che sostituisce per intero il precedente art. 5. Si introducono in particolare alcune precisazioni sulla Valsat, riprendendo i contenuti della Circolare regionale sull applicazione della VAS 1, con alcune modifiche. Tra le principali modifiche, si prevede che l espressione in merito alla VAS per ciascun piano urbanistico comunale (PSC, ma anche POC e PUA in variante) sia effettuata dall Autorità competente previa acquisizione delle osservazioni presentate al piano, e che questa sia resa pubblica, anche tramite la pubblicazione sul sito web. (Ciò richiede una revisione delle procedure ad oggi utilizzate) Inoltre, in un ottica di semplificazione, la Provincia nel provvedimento con cui esprime la propria valutazione sulla compatibilità ambientale del POC può stabilire che i Pua conformi al POC non debbano essere sottoposti a procedura di valutazione, purchè il POC abbia compiutamente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio in esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali. 2 Art. 60: Norme transitorie Le disposizioni sulla VAS della LR 9/2008 rimangono in vigore fino all emanazione di una nuova legge in materia. Art. 14: Modifiche all art. 6 Effetti della pianificazione Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale si privilegia il fatto che gli interventi di modifica del territorio avvengano in luoghi ove sia garantita la presenza di 1 Anche se non è mai esplicitamente citato il D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 4/08, si ricorda il riferimento alla conformità alla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 e alla normativa nazionale e regionale di recepimento. 2 Non sono comunque sottoposti alla procedura i PUA attuativi di POC che definiscono l assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste 1

2 infrastrutture per la mobilità, in particolare su ferro, per favorire la mobilità e ridurre il consumo di territorio. Art. 15: Introduzione articolo 7 bis Concorso alla realizzazione delle politiche di ERS La pianificazione territoriale ed urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche abitative per la casa disciplinando l attuazione degli interventi edilizi di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi ERS. I proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di riqualificazione concorrono alla realizzazione degli interventi di ERS (le misure sono nelle modifiche all allegato). Art. 16: Introduzione articolo 7 ter Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente La pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità per raggiungere obiettivi di interesse pubblico quali: la riqualificazione urbana; un significativo miglioramento della efficienza energetica degli edifici; gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico; l abbattimento delle barriere architettoniche, ecc. A questo proposito si introduce il principio della progressività delle forme di premialità, in ragione dei migliori livelli prestazionali raggiunti. Ciò, nel rispetto delle esigenze di conservazione e tutela degli edifici (storici o storico testimoniali) e degli ambiti dove gli edifici sono collocati (centro storico, insediamenti storici del territorio rurale ). Il Comune in caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità opera azioni di controllo sia in sede di esame del progetto che nelle fasi di lavoro e di conclusione degli stessi. Art. 17:modifiche all art. 8 Partecipazione dei cittadini alla pianificazione Nel curare le attività relative alla pubblicità, all accesso agli atti e alla partecipazione al procedimento, i responsabili dei procedimenti utilizzano gli strumenti realizzati con il piano regionale per lo sviluppo telematico. Art. 18: modifiche all art. 12 Salvaguardia Si chiarisce che a decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vige il regime di salvaguardia, definendone il termine massimo. Modifiche agli strumenti di concertazione e di coordinamento Art. 19: Modifiche all articolo 13 Metodo della concertazione istituzionale Oltre all elaborazione dei piani in forma associata, si introducono i Piani Urbanistici Intercomunali, elaborati da un Comune capofila, incaricato di redigere il piano intercomunale. L apposito Accordo territoriale definisce le forme di partecipazione di ciascun ente nell attività tecnica di predisposizione del piano; inoltre definisce le modalità per l espressione dal parte dei Consigli comunali interessati dell Intesa sulle previsioni del piano intercomunale. Si specifica inoltre che il PTR e il PTCP individuano gli elementi ed i sistemi territoriali che richiedono, preliminarmente all avvio dei processi di regolazione territoriale e urbanistica, la conclusione di Accordi Territoriali tra Provincia, Comuni e anche Regione, al fine di realizzare la condivisione ed il coordinamento delle politiche. Art. 20: Modifiche all articolo 14 Conferenza e accordi di pianificazione Si introducono precisazioni sulla forma del Documento preliminare (che diventa un unico documento, insieme a Quadro Conoscitivo e Valsat) ed un preciso limite temporale alla 2

3 durata della Conferenza di pianificazione (massimo 90 giorni, decorsi i quali l amministrazione procedente elabora il verbale conclusivo dei lavori svolti), e alla stipula dell accordo di pianificazione (entro 90 giorni dalla chiusura della Conferenza). Art. 21: Modifiche all articolo 15 Accordi territoriali Viene prevista la possibilità anche per la Regione di promuovere accordi territoriali. La Regione interviene inoltre nella stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo sovracomunale e anche quando prevedono l avvio di procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale. Art. 22: Modifiche all articolo 16 Atti di indirizzo e coordinamento Gli atti di indirizzo adottati dalla Regione per coordinare le funzioni pianificatorie di Province e Comuni trovano diretta applicazione sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione vigenti al momento della loro approvazione, fino al loro adeguamento. Art. 23: Modifiche all articolo 17 Coordinamento e integrazione delle informazioni Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i progetti delle opere pubbliche, nonché i dati conoscitivi sono elaborati anche su supporto informatico e resi accessibili utilizzando gli strumenti tecnologici realizzati con il piano regionale per lo sviluppo telematico. Art. 24: Modifiche all articolo 18 Accordi con i privati Si introducono alcune precisazioni relative al campo di applicazione e alle modalità di utilizzo dello strumento, con riferimento al contenuto discrezionale degli accordi. Gli accordi con i privati possono essere conclusi nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati. L accordo deve inoltre indicare le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verificare la compatibilità delle scelte di pianificazione esplicitando le motivazioni poste a fondamento delle scelte strategiche operate. La stipula dell accordo è preceduta da una determinazione dell organo esecutivo dell Ente. Art. 25: modifiche all art. 22 Modificazione della pianificazione sovraordinata L ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni partecipa alla Conferenza e all Accordo di pianificazione. Nel caso di modifiche a Piani Provinciali proposte dal PSC, alla conferenza e all accordo di pianificazione partecipa anche la Regione. Modifiche agli strumenti e ai contenuti della pianificazione Art. 26: sostituzione dell art. 25 Procedimento di approvazione del PTR L Art. 25 viene completamente sostituito, semplificando notevolmente l iter di approvazione del Piano Territoriale Regionale. Il nuovo procedimento di approvazione del PTR sostanzialmente sostituisce la Conferenza di pianificazione presso le Province con una richiesta di espressione entro 60 giorni di Province, Comuni, Comunità montane e associazioni economiche e sociali. Dopodiché la Giunta Regionale elabora la proposta di PTR che viene depositata per 60 giorni e nei 90 giorni successivi viene approvato dall assemblea legislativa. 3

4 Art. 27: Modifiche all articolo 26 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Si integrano e si specificano i contenuti del PTCP, il quale ha il compito di definire l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono al paesaggio, all'ambiente, alle infrastrutture per la mobilità, ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale, al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale, nonché ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio. Tra le novità introdotte si sottolinea che il PTCP ha il compito di definire i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente. Art. 63: Norme transitorie Si modifica la definizione di bosco (ex D. Lgs. 227/2001) da recepire negli strumenti di pianificazione (ad esempio adeguando la cartografia del PTCP), anche ai fini del vincolo paesaggistico. Art. 28: Introduzione articolo 27 bis Procedimento per varianti specifiche al PTCP Si introduce un procedimento semplificato per le varianti specifiche al PTCP (per adeguamento a leggi, piani sovraordinati, previsioni localizzative cogenti, rettifiche di errori materiali, modifiche e aggiornamento del quadro conoscitivo relative a tutele e vincoli, ma anche per varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale), che sostanzialmente sostituisce la Conferenza di pianificazione con un parere scritto degli enti entro 60 giorni e riduce della metà i tempi per l espressione delle riserve e dell eventuale intesa. Art. 29: Modifiche all articolo 28 Piano Strutturale Comunale L art. 28 viene integralmente sostituito. Si precisa che il PSC non attribuisce potestà edificatoria alle aree, né conferisce una potenzialità edificatoria subordinata al POC, ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà solo per i vincoli e le condizioni di natura non espropriativa. Inoltre si precisa che le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. Infine, per i Comuni con popolazione minore di 5000 abitanti, non ancora dotati di PSC e facenti parte di Unioni di Comuni o di Comunità Montane, in attesa dell elaborazione del PSC intercomunale e comunque entro 2 anni, si introduce la possibilità di attribuire al PTCP il valore e gli effetti del PSC, e di elaborare successivamente un POC esteso all intero territorio comunale. Art. 30: Modifiche all articolo 29 Regolamento Urbanistico ed Edilizio Si specificano i contenuti del RUE, stabilendo che il Regolamento Urbanistico Edilizio può definire per le parti specificamente individuate dal PSC, e in conformità ad esso, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici. Viceversa il RUE non contiene più la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d uso. 4

5 Art. 31: Modifiche all articolo 30 Piano Operativo Comunale Si specifica la norma relativa alla cessazione di efficacia del POC allo scadere del quinquennio, trascorso il quale cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. Si introducono alcuni elaborati specifici, quali parte integrante del POC: un Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile; una Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi relativi alle opere e ai servizi pubblici e di interesse pubblico; una Agenda dell'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale. Infine si specificano dettagliatamente gli elaborati ed i contenuti richiesti per gli ambiti di riqualificazione urbana. Art. 32: Modifiche all articolo 32 Procedimento di approvazione del PSC Si introduce la necessità di prevedere la sottoscrizione di un accordo territoriale qualora il contenuto del Documento Preliminare implichi scelte strategiche di interesse regionale. Art. 33: Introduzione articolo 32 bis Procedimenti per varianti specifiche al PSC Si introduce un procedimento semplificato per le varianti specifiche al PSC (per adeguamento a leggi, piani sovraordinati, previsioni localizzative cogenti, rettifiche di errori materiali, modifiche e aggiornamenti del quadro conoscitivo relative a tutele e vincoli, ma anche per varianti specifiche che non intervengono sull individuazione delle criticità relative alle risorse naturali ed antropiche e sui limiti e le condizioni di sostenibilità, nonché sulla definizione dei fabbisogni insediativi e la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale), che sostanzialmente sostituisce la Conferenza di pianificazione con un parere scritto degli enti entro 60 giorni e riduce della metà i tempi per l espressione delle riserve e dell eventuale intesa. Art. 34: Modifiche all articolo 33 Procedimento di approvazione del RUE Si modifica il procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio e sue varianti, prevedendo che, qualora il RUE presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, il procedimento da seguire è lo stesso previsto per il POC, che prevede l espressione di riserve da parte della Giunta provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni. Art. 35: Modifiche all articolo 34 Procedimento di approvazione del POC Nelle forme di consultazione che il Comune attua nel predisporre il proprio POC, qualora affronti interventi di riqualificazione urbana, occorre prevedere una speciale modalità di consultazione con i cittadini che risiedono od operino nell ambito di riqualificazione. Art. 36: Modifiche all articolo 35 Procedimento di approvazione del PUA Si modifica il procedimento di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, prevedendo che tutti i PUA e relative varianti, anche quando non modificano lo strumento urbanistico, siano trasmessi alla Provincia, la quale ha il compito di formulare osservazioni entro il termine perentorio di 60 giorni. 5

6 Inoltre, per i Pua di iniziativa privata, occorre comunicare agli interessati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla completezza della pratica, l atto di autorizzazione o il preavviso di diniego. E prevista la possibilità da parte del comune di convocare una conferenza di servizi per recepire i pareri o gli atti di assenso entro 30 giorni. Introduzione del Procedimento Unico e modifiche agli Accordi di programma Art. 37: Introduzione articoli 36 bis 36 octies Procedimento unico Specificato il ruolo di PSC e POC in materia di localizzazione di opere pubbliche, si introduce un Procedimento Unico per l approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico, che integra i procedimenti di screening, VIA, valutazione d incidenza e variante urbanistica con l approvazione del progetto preliminare e poi definitivo dell opera. Più in dettaglio: La localizzazione delle opere pubbliche è operata dagli strumenti urbanistici: il PSC provvede alla previsione dell opera e alla indicazione di massima della sua localizzazione, attraverso l individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità; il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell opera. Di conseguenza i provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere pubbliche difformi dagli strumenti urbanistici comportano variante al PSC, mentre comportano variante al POC qualora l opera sia prevista nei cinque anni successivi la sua approvazione. Per assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati coinvolti dall attuazione delle opere pubbliche, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo sviluppo del procedimento unico, tramite l organizzazione di Conferenze dei Servizi, che si compone delle seguenti fasi: 1. l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo 36-sexies, la quale comporta la localizzazione dell'opera, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell'opera, e comprende la procedura di verifica (screening) nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999; 2. l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo 36-septies, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, producendone i relativi effetti anche ai fini edilizi. Il ricorso al procedimento unico è di norma facoltativo, fatti salvi i casi in cui è obbligatorio: - opere o infrastrutture strategiche di interesse regionale - opere pubbliche non conformi agli strumenti di pianificazione e soggette a VIA E prevista anche una forma di procedimento unico semplificato, che si attua sempre attraverso la conferenza dei servizi, qualora le opere siano già previste e localizzate negli strumenti di pianificazione, oppure siano opere di cui all art. 12, c. 6 LR 37/ o ancora opere di cui all art. 16 bis della L.R. 37/ La delibera di approvazione della variante al POC comporta dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge 4 Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico 6

7 Art. 39: Modifiche all articolo 40 Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica Si introducono alcune precisazioni relative al campo di applicazione e alle modalità di utilizzo dello strumento. In primo luogo si segnala che la variazione degli strumenti di pianificazione riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico. L accordo di programma può essere promosso da due o più amministrazioni pubbliche con l eventuale partecipazione dei soggetti privati; oltre a questi, l accordo è stipulato dall ente titolare dello strumento di cui si propongono le modifiche, dalla Provincia in caso di modifiche a piani comunali, dalla Provincia e dalla Regione in caso di modifiche a piani sovracomunali. Viene stabilito che il progetto da valutare in sede di conferenza di servizi è quello definitivo. Viene anche specificato che l assenso preliminare all accordo deve essere preceduto da una determinazione dell organo istituzionale competente. Alla Conferenza di servizi possono partecipare gli enti e gli organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso. Il decreto di approvazione dell accordo di programma comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità. Modifiche alla disciplina transitoria Art. 40: Modifiche all articolo 41 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni Si introduce la possibilità da parte dei comuni di predisporre una unica Variante specifica al PRG con carattere di urgenza e per comprovate ragioni di interesse pubblico nel corso della Conferenza di pianificazione, da adottare dopo la stipula dell Accordo di pianificazione. Art. 64: Norme transitorie Per i comuni che hanno già concluso la Conferenza di pianificazione la citata Variante al PRG può essere adottata a seguito dell adozione del PSC ed in conformità ad esso. Art. 41: Modifiche all articolo 41 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni In sede di prima applicazione della LR 20/2000 si prevede contemporaneamente l adozione di PSC e RUE. Art. 57: Interpretazione autentica Norma di interpretazione dell art. 41, sulla efficacia dei singoli piani (PSC, RUE e POC) di rendere non applicabili le previsioni del PRG con essi incompatibili, anche dopo la sola adozione, con l applicazione delle misure di salvaguardia. Art. 42: Sostituzione articolo 48 Interventi finanziari a favore di province e comuni La Regione finanzia l adeguamento alla nuova strumentazione urbanistica alle Unioni dei comuni e alle Comunità montane cui è conferita la funzione di pianificazione. La Regione finanzia inoltre le Province per l elaborazione del Quadro conoscitivo e della Valsat e per l adeguamento del PTCP alla nuova normativa. Art. 44: Introduzione articolo 50 bis Osservatorio del territorio Si istituisce l Osservatorio del territorio, articolato a livello regionale e provinciale. 7

8 Modifiche all Allegato Contenuti della pianificazione Art. 45: Modifiche all articolo A-4 Sistema insediativo Si precisa che il PSC stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste dal piano, non più necessariamente per ciascun ambito. Art. 46: Introduzione articoli A-6 bis e A-6 ter Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Si introducono nuove norme relative all Edilizia Residenziale Sociale, cioè alloggi in locazione permanente, o altre tipologie di edilizia residenziale sociale. E compito del PSC stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi ERS, anche articolato per le diverse esigenze abitative. A tal proposito la legge stabilisce l obiettivo del 20% del dimensionamento complessivo di residenza, finalizzato all edilizia sociale. Il PTCP può ampliare o ridurre tale quota, in sede di prima applicazione attraverso la stipula di Accordi territoriali tra Regione, Provincia e Comuni interessati. Per il raggiungimento dell obiettivo citato, gli interventi comportano: - per i nuovi insediamenti residenziali, la cessione del 20% delle aree di intervento; - per i nuovi insediamenti produttivi, artigianali, commerciali, ecc.. e per gli interventi di riqualificazione, un contributo definito in forma negoziale nel POC (tramite art. 18); - incentivi, permute o altri interventi compensativi per il concorso dei privati nella realizzazione degli interventi. Le modalità di attuazione dell ERS sono: - direttamente dal Comune, con risorse proprie o con trasferimenti di risorse regionali o statali, o con altre forme di finanziamento (es. finanza di progetto); - da parte degli operatori che attuano l intervento urbanistico, attraverso la stipula di apposita convenzione; - conferendo le aree in diritto di superficie, agli operatori e per le modalità di intervento previste dalla L.R. n. 24 del 2001; - housing sociale Art. 64: Norme transitorie Per i Comuni montani con popolazione minore di 5000 abitanti, fino alla sottoscrizione dei citati Accordi Territoriali, si applica il 10%, sia per la definizione del fabbisogno, che per la cessione delle aree. Queste norme non si applicano ai PSC adottati prima dell entrata in vigore della legge. Art. 48: Introduzione articolo A-14 bis Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive Si introduce una semplificazione procedurale per l ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati artigianali e industriali esistenti collocati nel territorio urbanizzato che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso l organizzazione di una Conferenza dei servizi. Art. 49: Modifiche all articolo A-24 Attrezzature e spazi collettivi Per gli interporti e per gli insediamenti produttivi contigui a scali o terminal ferroviari, gli standard sono ridotti al 10% della SC se si garantisce l utilizzo del trasporto ferroviario delle merci. La cessione degli standard per le attrezzature e spazi collettivi rimane obbligatoria solo per i nuovi insediamenti o per gli ambiti di riqualificazione, non più per gli ampliamenti o i cambi d uso con aumento del carico urbanistico. 8

9 Introduzione di norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo Art : Introduzione TitoloTerzo Piano casa Vengono inserite misure straordinarie per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo operanti fino al 31 dicembre 2010 (inteso come termine per la presentazione della DIA). In base a tali misure sono ammessi interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali esistenti al 31 marzo 2009, anche in deroga alla disciplina particolareggiata degli strumenti urbanistici vigenti, purchè questi già consentano interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia negli ambiti interessati. Nello specifico sono ammessi interventi di: A) Ampliamento Ampliamento di edifici residenziali (mono-bifamiliari o altre tipologie) di max 350 mq di superficie utile lorda (SUL), se il piano urbanistico vigente o adottato ammette per essi interventi di: ripristino edilizio ristrutturazione urbanistica o edilizia Del 20% per unità immobiliare, per un massimo complessivo di 70 mq per l intero edificio, se si realizza anche: l applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica per l ampliamento e per gli impianti dell intero edificio l adeguamento sismico dell intera costruzione Del 35% per unità immobiliare, per un massimo complessivo di 130 mq per l intero edificio: se si realizza anche l applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica per l intero edificio (compreso l ampliamento); se si interviene in comuni classificati a media sismicità, per adeguare edifici realizzati (legittimamente) in assenza di normativa tecnica antisismica. B) Demolizione e ricostruzione Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali (con max 30% SUL ad altri usi) di qualunque dimensione, se il piano urbanistico vigente o adottato ammette per essi interventi di: ristrutturazione urbanistica o edilizia, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione Del 35 % della SUL dell intero edificio se si realizza anche: l applicazione integrale dei requisiti energetici per l intero edificio, raggiungendo livelli di prestazione energetica migliorati del 25% rispetto alla Del. G.R. n. 156 del 2008 la progettazione del nuovo edificio nell osservanza delle NTC/2008 Del 50 % della SUL dell intero edificio se il piano urbanistico vigente o adottato: ne richiede la delocalizzazione li definisce incongrui (ex L.R. n. 16 del 2002) oppure sono edifici non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo collocati nelle zone di tutela sotto richiamate, per i quali si prevede la delocalizzazione in ambiti destinati dal piano all edificazione residenziale. Oltre a dover realizzare le medesime prestazioni energetiche e di sicurezza sismica previste per l incentivo del 35%. 9

10 Limiti e condizioni generali: Esclusione degli edifici collocati nelle zone elencate (salvo possibilità di delocalizzazione): nei centri storici (art. A-7 LR 20/2000 oppure zone A dei PRG) e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art. A-8 LR 20/2000); in alcune zone di tutela del PTPR, così come recepite nei PTCP (artt. 10 sistema forestale e boschivo, 18 alvei di laghi bacini e corsi d acqua, 25 zone di tutela naturalistica); all interno dei parchi e delle riserve naturali, ad esclusione delle zone D dei parchi (territorio urbanizzato e urbanizzabile), quindi compresa l area contigua; aree demaniali; aree sottoposte dagli strumenti di pianificazione a vincolo di inedificabilità assoluta o a vincolo espropriativo; zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, abitati da trasferire e da consolidare; aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. E specificato il divieto di cumulo con gli ampliamenti ammessi dai piani urbanistici ed il divieto di cambio d uso. E ammessa la possibilità di aumentare il numero di alloggi, solo all interno dei centri abitati, purchè siano di SUL > 50 mq e destinati per almeno 10 anni alla locazione a canone calmierato. Gli interventi sono subordinati, all interno dei centri abitati, all esistenza delle dotazioni per l urbanizzazione degli insediamenti e al reperimento dei parcheggi pertinenziali (dovuti per l ampliamento), ma non alla cessione o monetizzazione degli standard. Inoltre è richiesto: il rispetto dei limiti inderogabili di densità, distanza e altezza del DM 1444 del 1968 e non di quelli fissati dal piano, ma trovano applicazione le deroghe alle distanze tra edifici e dai nastri stradali per i maggiori spessori delle murature esterne per soddisfare livelli di prestazioni energetiche (max 20 cm per entrambi gli edifici confinanti) e delle altezze (max 25 cm); l osservanza delle altre norme legislative inderogabili per l edilizia, elencate in via esemplificativa all art. 55 c. 8, e il rispetto delle norme formali, tipologiche e costruttive dei piani, se compatibili; l osservanza delle norme civilistiche sul condominio degli edifici e sul rispetto dei diritti dei terzi. Ai fini del calcolo degli ampliamenti, è previsto lo scomputo dei maggiori spessori dei muri perimetrali necessari per il risparmio energetico (max 25 cm oltre i 30 cm), dei volumi tecnici per gli impianti tecnologici e delle superfici per l adeguamento sismico. Gli interventi non sono ammissibili su edifici per i quali erano in corso al 31 marzo 2009 procedimenti sanzionatori per abusi edilizi (conclusisi successivamente con l accertamento dell abuso e l applicazione della sanzione). Se sono state in precedenza applicate sanzioni pecuniarie per abusi (es. ampliamento abusivo di 10 mq di SUL) è ammissibile l ampliamento ma ridotto della superficie abusiva (es. secondo il calcolo generale sarebbero ammessi 30 mq, se ne possono realizzare solo 20). I Comuni, entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge (cioè entro il 21 settembre 2009), con delibera del Consiglio comunale, possono escludere l applicabilità delle norme in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale, ovvero stabilire limiti differenziati rispetto alle possibilità di ampliamento, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e al diverso grado di saturazione edilizia. 10

11 Inoltre i Comuni, entro 60 giorni dal 31/12/2010, devono operare un bilancio, verificando gli ampliamenti richiesti e valutando eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni e dei servizi. Titoli edilizi e altre autorizzazioni E prevista la realizzazione tramite intervento diretto, con DIA che contenga l asseverazione del rispetto degli specifici limiti e condizioni di ammissibilità. Gli oneri concessori richiesti sono quelli ordinari. E richiesta l attestazione di qualificazione energetica, ai fini della conformità edilizia e agibilità ed è necessario acquisire gli atti autorizzativi richiesti dalla legge, in particolare quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio E prevista l immediata applicazione del titolo IV della L.R. n. 19del 2008: il progetto strutturale deve riguardare in ogni caso l intero edificio e, per gli edifici in aggregato edilizio, dovrà tener conto delle interazioni derivanti dalla contiguità strutturale Si rinvia alla disciplina ordinaria degli abusi edilizi per gli interventi che non rientrano nei casi e nei limiti richiamati. 11

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