Anno 2013 N. RF277. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N. RF277 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO ENTRO IL 27/12 VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2013 RIFERIMENTI ART. 6, L.405/90; RM N. 157/2004 CIRCOLARE DEL 20/11/2013 Sintesi: entro il prossimo 27/12 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2013; come di consueto sono utilizzabili i criteri alternativi: storico, previsionale o delle operazioni effettuate. Qualora l'importo da versare risulti inferiore ad.103,29 non si effettua alcun versamento. Per i contribuenti che hanno adottato rispettivamente il regime dei minimi, degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive, resta ferma l esclusione dall adempimento. Come di consueto, entro il prossimo 27/12, va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2013 utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi: STORICO 88% dell ultima liquidazione Iva del 2012 PREVISIONALE 88% del fatturato dell ultimo mese o trimestre 2013 OPERAZIONI EFFETTUATE 100% dell IVA a debito sulle operazioni effettuate fino al 20/12/2013 METODO STORICO Con il metodo storico il contribuente determina l acconto in misura pari all'88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto effettuare) nello stesso periodo dell anno precedente; in particolare: CONTRIBUENTI RIFERIMENTO RIGO ANNO 2012 A) MENSILI debito da liquidazione mese di dicembre 2012 (anche se in contabilità "presso terzi": il debito è quello di dicembre 2012, sulle operazioni di novembre 2012) B) TRIMESTRALI debito da dichiarazione annuale IVA relativa al 2012 (saldo + acconto) RM 157/04: non vanno considerati gli interessi dell 1% applicati in sede di dichiarazione annuale VH12 VL38 - VL36 + VH13 C) TRIMESTRALI SPECIALI" debito da liquidazione del 4 trimestre 2012 (autotrasporto e distributori carburanti) VH12 CASISTICA A) CONTRIBUENTE MENSILE La base di riferimento è il saldo a debito derivante dalla liquidazione Iva di dicembre 2012, al lordo dell acconto (rigo VH12 mod. IVA 2013)

2 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 2 / 9 Esempio1: contribuente mensile ha presentato la seguente Dichiarazione Iva 2013 per l anno 2012: E al lordo dell acconto di di cui al rigo sotto (al 16/01/12 si è versato 6.000) Acconto 2013 dovuto: 88% x = non rileva per l acconto 2013 B) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE La base di riferimento è la sommatoria di: acconto effettuato entro dicembre saldo versato entro il 16 marzo 2013 (o rateizzato nel 2013) Esempio2: contribuente trimestrale ha presentato la seguente Dichiarazione Iva 2013 per l anno 2012: Debito complessivo acconto = Iva a debito: Acconto 2013 dovuto: 88% x [6.060 (VL38) - 60 (VL36) (VH13)] = 88% x = Esempio3: nel caso precedente si supponga che: - l acconto versato nel 2012 sia stato di (in luogo di 4.000) - l imposta sarebbe divenuta a credito di (VL32 e VL39). In tal caso occorre rideterminare la base imponibile per l acconto 2013: lordizzando il credito annuale dell acconto 2012 versato L acconto 2013 non dipende dall acconto 2012 versato Acconto 2013 dovuto: 88% x [ (VL39) (VH13)] = 88% x = C) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE SPECIALE (autotrasportatore - distributore carburanti) La base di riferimento è il saldo a debito risultante dalla liquidazione del 4 trimestre 2012.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 3 / 9 CASI PARTICOLARI ADEGUAMENTO PARAMETRI/STUDI DI SETTORE Per il soggetto che nel 2012 si è adeguato a: studio di settore nuovo o revisionato parametri la determinazione dell acconto IVA 2013 non è influenzata da tale scelta (l adeguamento è stato, infatti, effettuato fuori dichiarazione ). VARIAZIONE REGIME LIQUIDAZIONE PERIODICA Qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d affari, abbia adottato nel 2013 un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012, sono previste particolari modalità di determinazione della base imponibile; in particolare: PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE A MENSILE PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A TRIMESTRALE se il soggetto Iva è passato dal regime trimestrale nel 2012 a quello mensile nel 2013, dovrà confrontare il dato previsionale del 2013 con il dato storico, costituito da: 1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione IVA /3 dell IVA versata per il 4 trimestre 2012 (trimestrali speciali ) se il soggetto IVA è passato dal regime mensile nel 2012 al regime trimestrale nel 2013, dovrà confrontare il dato previsionale del 2013 con il dato storico del 2011 rappresentato: dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2012 al netto dell eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre BASE DI RIFERIMENTO Trimestrale Mensile Mensile Trimestrale 1/3 dell imposta dovuta nella dichiarazione Iva 2013 (anno 2012) 88% dei versamenti dei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre (VL38 VL36 + VH13)/3 VH10 + VH11 + VH12 Esempio4. La ditta Mario Rossi, trimestrale nel 2012, è diventata mensile nel 2013: - debito IVA dovuto 2012: (al netto del 1%) Si determina: - la base imponibile 2013: 3.600/3 = l acconto 2013: x 88% = Esempio5 La ditta Mario Rossi, mensile nel 2012, è diventata trimestrale nel 2013; questi ha presentato le seguenti liquidazioni:

4 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 4 / Il debito complessivo del 4 trimestre 2012 è dunque pari a: L acconto Iva 2013 è pari a: x 88% = CONTABILITÀ SEPARATE Per i soggetti che adottano il regime di contabilità separata, il versamento dell imposta dovuta: si ottiene dalla somma algebrica delle risultanze debitorie e/o creditorie derivanti dalle distinte liquidazioni periodiche, ovvero: ultima liquidazione periodica del 2012: per le attività mensili e trimestrali speciali dichiarazione IVA relativa al 2012 senza interessi dell 1%: per le attività trimestrali va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità distinte. PERIODICITA : si tenga conto che in presenza di separazione: a) per obbligo (es.: attività professionale e imprenditoriale; attività con detrazione forfettaria; ecc): le contabilità hanno periodicità (mensile o trimestrale) corrispondente al rispettivo volume d affari b) per opzione (es.: separazione per presenza di una attività esente col pro-rata): considerato che il volume d affari è determinato in modo unitario, la periodicità è uguale per tutte le attività (salvo opzione per la liquidazione mensile per solo alcune attività in presenza di volume d affari complessivo inferiore al limite per la periodicità trimestrale) CONTABILITÀ PRESSO TERZI (ART. 3 DL 477/93) Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (facoltà) determinare l'acconto: nella misura di 2/3 dell'iva dovuta (66,67% in luogo dell 88%) per il mese di dicembre 2013 (con riferimento, dunque, alle registrazioni di novembre). AUTOTRASPORTO Per i trasportatori in conto terzi è previsto che: le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono (facoltà) essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione l Iva diviene a debito con riferimento al trimestre di annotazione (non di emissione) senza applicazione dell 1% di interessi (sono trimestrali naturali ). FATTURE EMESSE POSSONO ESSERE ANNOTATE...E LA RELATIVA IVA È VERSATA nel 1 Trimestre entro il 2 Trimestre entro il 16 agosto nel 2 Trimestre entro il 3 Trimestre entro il 16 novembre nel 3 Trimestre entro il 4 Trimestre entro il 16 febbraio dell anno successivo nel 4 Trimestre entro il 1 Trimestre dell anno successivo entro il 16 maggio dell anno successivo Esempio7 Autotrasporti Transpeed Srl: in data 10 settembre 2013 (3 trimestre) emette fattura per un trasporto la fattura è registrata nel 4 trimestre 2013 con versamento IVA a debito (senza l interesse 1%) entro il 16 febbraio 2014 Il cliente: registra la fattura (e detrae la relativa Iva) nel mese di settembre 2013.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 5 / 9 ACCONTO 2013: in sede di calcolo dell acconto Iva, i suddetti contribuenti: METODO STORICO METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE PREVISIONALE (consigliato) determinano l acconto Iva con riferimento al debito del 4 trimestre 2012 (VH12) determinano l IVA a debito mediante la somma : - delle fatture emesse nel 3 trimestre 2013 annotate dal 1/10-20/12 - delle fatture emesse dal 1/10-20/12 anche se registrate nel 1 trimestre 2014 determina con certezza l'iva dovuta per il 4 trimestre 2013 (CM 328/95) VERSAMENTI AUTO UE Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza UE sono tenuti al versamento dell Iva relativa alla prima cessione interna, al fine di procedere all immatricolazione dell autoveicolo. In assenza di chiarimenti da parte dell Agenzia, si ritiene che: i versamenti effettuati nel mese di dicembre 2012 con il mod. F24 elementi identificativi ed indicati nel rigo VH31 della Dichiarazione Iva per l anno 2012 siano sommati al rigo VH12 (che andava indicato al netto dei versamenti in oggetto) Acconto Iva 2013 dovuto = 88% x (VH12 + VH31) CREDITI D IMPOSTA Ai fini della determinazione dell acconto da versare da parte dei contribuenti che fruiscono di particolari crediti d imposta (es: autotrasportatori o distributori di carburante), la base di riferimento va ricavata al netto della frazione di credito utilizzato da tali soggetti per il versamento dell IVA relativa ai periodi cui si riferisce l acconto. OPERAZIONI AZIENDALI STRAORDINARIE In occasione delle seguenti operazioni: cessione successione snc/sas che confluisce in ditta individuale conferimento donazione fusione/scissione/ trasformazione si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all operazione (se l'atto non esclude - o non può escludere - il subentro nel debito/credito Iva). Pertanto, laddove si sia in presenza di passaggio del debito/credito Iva: il beneficiario subentra in continuità in tutte le posizioni attive e passive del dante causa ivi incluso l obbligo di versare l acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2012 Esempio8 Il 10 settembre 2013 è avvenuto il decesso dell imprenditore. L erede, richiedendo un nuovo numero di partita IVA, è subentrato nella posizione fiscale della partita IVA del de cuius, realizzando una continuità contabile IVA. Di conseguenza il 27/12/2013 deve versare l acconto IVA 2013 sulla base delle operazioni effettuate dal soggetto esistente nel LIQUIDAZIONE VOLONTARIA In caso di liquidazione volontaria, l acconto è dovuto. Tuttavia, in considerazione del fatto che normalmente si verifica una diminuzione della fatturazione attiva (legata alla sostanziale cessazione dell'attività), può essere opportuno effettuare il calcolo con il metodo previsionale.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 6 / 9 PROCEDURE CONCORSUALI In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento. Si rammenta che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, gli adempimenti sono eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. METODO PREVISIONALE In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il cd metodo previsionale : l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento. In pratica, se il contribuente prevede di liquidare a titolo di acconto IVA: per il mese di dicembre 2013 (mensili) per il 4 trimestre 2013 (trimestrali speciali ) per la dichiarazione Iva relativa al 2013 (trimestrali per opzione ) un importo inferiore a quello versato l anno precedente, l acconto dell 88% è calcolato su tale minore importo. A tal fine è, dunque, necessario: che l'acconto 2013 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto fare una corretta stima delle fatture da emettere e da ricevere entro la fine dell anno Contribuenti trimestrali speciali (o per natura ): al fine di rendere omogenei l importo relativo al dato storico e quello previsionale, quest ultimo va considerato al netto dell eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente. CONTROINDICAZIONI: il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione del mod. Iva 2014 (per l anno 2013). METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (O ANALITICO ) In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell' effettivo ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2013 ex art. 6 Dpr 633/72 (non solo di quelle fatturate e registrate). Nota: tale metodo, per determinare l IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto (CM 40/93): non solo dell imposta afferente le operazioni registrate nel periodo ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.). In pratica, l importo da versare, nella misura del 100% (e non all 88%), emerge dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 7 / 9 ELEMENTI con segno + SOMMA ALGEBRICA TRA: IVA A DEBITO: relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo: 1/12-20/12/2013, se contribuenti con liquidazione mensile 1/10-20/12/2013, se contribuenti con liquidazione trimestrale relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1/11-20/12/2013, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione con segno Nota: le fatture differite emesse entro il 15/12/2013 se mensili ovvero entro il 15/10/2013 se trimestrali relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (o settembre se trimestrali) non rilevano nel calcolo dell'acconto IVA A CREDITO: relativa a acquisti e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo: 1/12-20/12/2013, per contribuenti mensili 1/10-20/12/2013, per contribuenti trimestrali relativa ad operazioni intra-ue, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione) riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3 trimestre 2013) Nota: è evidente che la necessità di tenere conto (unitamente alle registrazioni già operate) degli acquisti/vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate, obbliga alternativamente alla: - tempestiva fatturazione/annotazione nelle procedure meccanografiche delle operazioni mancanti - stima extracontabile di tali operazioni (quasi sempre ancora sconosciute al consulente, al quale andranno appositamente comunicate). Esempio9 L acconto Iva ordinario calcolato sul mese di dicembre 2012 sarebbe pari a Il contribuente mensile ha registrato dal 1 al 20 dicembre 2013: Fatture ANNOTATE Iva Fatture DA EMETTERE/RICEVERE Iva vendite fatture differite con DDT di dicembre fatture differite con DDT ante dicembre (non rileva) forniture incassate a dicembre non ancora fatturate 500 fattura emessa con Iva di cassa non incassata (non rileva) fattura d acquisto con Iva di cassa non pagata (non rileva) acquisti Iva su forniture pagate a dicembre Iva su forniture pagate ante dicembre (non rileva) Saldo Sono operazioni effettuate ante dicembre La ditta riporta, inoltre, il credito del mese di novembre: Acconto Iva: = (il 100% della liquidazione teorica).

8 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 8 / 9 CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL ACCONTO Non sono tenuti al versamento dell acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti): ESONERATI DALL'ACCONTO IVA 2013 INIZIO ATTIVITÀ CESSAZIONE ATTIVITÀ A CREDITO IVA 2012 hanno iniziato l attività nel corso del 2013 (manca la base di calcolo) hanno cessato o cesseranno l attività nel corso del 2012, ovvero: contribuenti mensili: cessazione attività entro il 01/12/2013 contribuenti trimestrali: cessazione attività entro il 01/10/2013 nel mese di dicembre del 2012, hanno un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso (contribuenti mensili) nella liquidazione relativa al 4 trimestre 2012 presentano un credito IVA (contribuenti trimestrali) dalla dichiarazione relativa al 2012 erano a credito IVA (trimestrali per opzione ) prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2013 ( trimestrali per opzione ) prevedono di chiudere l ultima liquidazione del 2013 con un eccedenza detraibile d imposta IMPRESE AGRICOLE Imprese agricole in esonero (volume d affari annuo < ) INTRATTENIMENTO esercitano attività di intrattenimento (art. 74 co. 6 del DPR 633/72) REGIME FORFETTARIO associazioni che applicano il regime forfetario ( L. 398/91) NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MINIMI E EX MINIMI OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI nel 2012, hanno usufruito del regime delle nuove attività produttive dal 2013 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive hanno adottato il regime dei nuovi minimi (art. 27, c.1-2 DL 98/2011) che fruiscono del regime degli ex-minimi (art. 27 co. 3-5,DL 98/2011) che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA. SCOMPUTO DELL ACCONTO L importo versato a in acconto può essere scomputato alla prima occasione utile, ovvero: CONTRIBUENTE UTILIZZO DELL'ACCONTO Mensile (anche presso terzi ) liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) Trimestrale speciale liquidazione del 4 trimestre 2013 (18/02/2014) Trimestrale versamento annuale Iva anno 2013 (il 18/03/2014) Attività separate in regime di liquidazione IVA misto - liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014) - liquidazione del quarto trimestre 2013 (18/02/2014) - dichiarazione IVA relativa al 2013 (18/03/2014)

9 Redazione Fiscale Info Fisco 277/2013 Pag. 9 / 9 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO Come di consueto, il versamento dell acconto IVA va effettuato: entro il prossimo 27/12/2013 (così come previsto dall art. 6 co. 2 della L. 405/90) mediante il modello F24 telematico: IMPORTO MINIMO se di importo pari o superiore a. 103,29 CODICI TRIBUTO 6013, per i contribuenti mensili 6035, per i contribuenti trimestrali (senza interessi dell 1%) periodo di riferimento il 2013 non può essere rateizzato (art. 20 DLgs. 241/97) è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili LIMITI ALLA COMPENSAZIONE: i limiti del monitoraggio dei crediti Iva (art. 10 DL 78/2009) non si applicano in caso di compensazioni verticali ( interne - senza F24 o esterne in F24). Se nello stesso F24, vengano utilizzati in compensazione crediti IVA (anche maturati in anni diversi) con debiti IVA e per altre imposte/contributi/premi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione. interessi 1% dei trimestrali: non si applica per i contribuenti con liquidazioni trimestrali per opzione (CM40/93; applicano la maggiorazione solo sui versamenti dei primi 3 trimestri e su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale). Nota: come noto, non vi è più l obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare, in ogni caso, l importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli INDICAZIONI IN DICHIARAZIONE: l acconto IVA 2013 ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati al rigo VH13 della dichiarazione annuale Iva relativo al 2013 (mod. IVA 2014). SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO In caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione del 30%, con possibilità di sanare l irregolarità tramite ravvedimento operoso (imposta + sanzione ridotta + interessi al 2,5%). SANZIONE DA 0,2% A 2,8% VERSAMENTO entro 14 gg dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorni di ritardo 3% tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza 3,75% oltre 30 gg dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione (ovvero entro il 30/09/2014) Esempio10 La Alfa Srl, con periodicità Iva trimestrale, procede a versare tardivamente l acconto di Effettua il ravvedimento operoso al 25/01/2014. Il mod.f24 sarà compilato come segue:

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