L azione dell Unione europea nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali
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1 L azione dell Unione europea nella prevenzione e repressione dei crimini internazionali
2 Indice I. L azione dell UE sul piano interno I. L azione esterna dell UE 2
3 I. L azione dell Unione sul piano interno 3
4 1. Le potenzialità insite nel TFUE Cooperazione giudiziaria in materia penale: - art. 82, riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri - art. 83, stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni - art. 84, stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri - art. 85, EUROJUST Cooperazione di polizia: - EUROPOL 4
5 2. Gli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri Decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa all istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l umanità e crimini di guerra (2002/494/GAI) Decisione 2003/335/GAI del Consiglio dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell UE 5
6 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili: 1. ( ) c) l apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all ascendenza o all origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro; d) l apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all accordo di Londra dell 8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all ascendenza o all origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. 2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi. ( ) 6
7 Legge 16 giugno 2016, n Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n
8 La legge introduce l'aggravante di negazionismo, attribuendo rilevanza espressa al fatto di diniego, quale peculiare forma di lesione della dignità umana. La disposizione non è circoscritta solo alla negazione della Shoah, ma, coerentemente con i trend legislativi europei, contempla altresì quella dei crimini di cui agli artt. 6, 7, 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. CRITICA: l intervento legislativo, confacente ai principi di materialità e offensività, non riesce ad essere sufficientemente determinato e preciso, violando, pertanto, il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege. 8
9 II. L azione esterna dell Unione 9
10 1. I principi fondanti dell azione esterna Art. 21 TUE: promuovere democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale Un Europa sicura in un mondo migliore - Strategia europea in materia di sicurezza, 12 dicembre 2003: Abbiamo interesse a sviluppare ulteriormente le istituzioni esistenti come l'organizzazione mondiale del commercio e a sostenere quelle di recente costituzione, come la Corte penale internazionale Orientamenti dell'unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (2005/C 327/04) Posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003 sulla Corte penale internazionale Piano d azione a sostegno della posizione comune sulla Corte penale internazionale, 15 febbraio
11 2. Una clausola relativa alla cooperazione con la CPI inserita negli accordi con Stati terzi Art. 11 dell Accordo di Cotonou con gli Stati ACP 6. In promoting the strengthening of peace and international justice, the Parties reaffirm their determination to: - share experience in the adoption of legal adjustments required to allow for the ratification and implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court; and - fight against international crime in accordance with international law, giving due regard to the Rome Statute. The Parties shall seek to take steps towards ratifying and implementing the Rome Statute and related instruments 11
12 Altri Stati con cui sono stati conclusi accordi che contengono una clausola relativa alla CPI: Africa del Sud Corea del Sud Indonesia Iraq Filippine Georgia Moldova Mongolia Ucraina 12
13 Conseguenze legate alla violazione della clausola sulla cooperazione con la CPI: La sua violazione da parte dello Stato terzo comporta il diritto da parte dell UE di sospendere o denunciare il trattato, alla stregua di quanto avviene per la violazione delle clausole di condizionalità sui diritti umani contenute nei medesimi trattati? NO Es. Il Sud Africa, nel 2016, ha notificato il suo recesso dallo Statuto della CPI; tuttavia, l UE non ha espresso l intenzione di denunciare l accordo di associazione con il Sud Africa, il quale contiene una clausola di cooperazione con la CPI. 13
14 3. I rapporti con gli Stati Uniti d America L UE prende posizione contro la prassi di alcuni Stati membri e non di concludere accordi bilaterali che garantiscano l immunità dalla giurisdizione della CPI a membri del governo, funzionari governativi, personale militare o cittadini statunitensi di stanza nei territori degli Stati firmatari: Conclusioni del Consiglio del 30 settembre 2002 Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, Risoluzione sulla Corte penale internazionale, ACP-EU 3560/03/def., 3 aprile
15 4. La cooperazione con la Corte penale internazionale Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l'unione europea (2006): Scambio di informazioni Rilascio di informazioni classificate dell UE agli organi della CPI Piena cooperazione dell UE in caso di richieste di testimonianza di funzionari UE da parte della CPI Impegno dell UE a revocare l immunità a persone sotto indagine da parte della CPI Cooperazione UE-Procuratore della CPI Fornitura a richiesta della CPI di servizi e altri strumenti Programmi di formazione, in accordo con la CPI, per giudici, procuratori e funzionari della Corte 15
16 5. L istituzione e il funzionamento delle Camere Speciali per il Kosovo International Agreement between Kosovo and EULEX, 14 aprile 2014: L accordo prevede l istituzione delle Camere speciali per il Kosovo e l Ufficio del Procuratore speciale. Nel 2015, la loro istituzione ha previsto una modifica della costituzione del Kosovo e la redazione da parte del parlamento kosovaro di uno Statuto, adottato con la Law No.05/L-053). 16
17 6. Il dialogo con l Unione africana The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy, 9 dicembre 2007: the partners agree that the establishment and the effective functioning of the International Criminal Court constitute an important development for peace and international justice AU-EU Expert Report on the Principle of Universal Jurisdiction, 16 aprile
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
30.3.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 83/79 g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.
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