La parrocchia come Ente giuridico civilmente riconosciuto

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1 Primo incontro 16/17 ottobre 2009 La parrocchia come Ente giuridico civilmente riconosciuto La parrocchia e il parroco (can. 515) - centralità della comunità e strumentalità del territorio e dei beni - pastore proprio è il parroco - sotto l autorità del vescovo - è persona giuridica pubblica = i beni sono beni ecclesiastici regolati del Libro V del C.I.C. Figure particolari o assimilate al parroco (cann. 517, 520, 539, 540) - la parrocchia in solidum e unità pastorali - la parrocchia affidata a diacono, religiose - la parrocchia affidata a un Istituto Religioso clericale - l Amministratore parrocchiale L azione pastorale del parroco (cann. 519, 522) - i tre ambiti - sotto l autorità del vescovo - con l apporto dei laici - stabilità e trasferimento L amministrazione: norme proprie per la parrocchia (cann. 532, 527, 531, 534, 536, 537) - il parroco è amministratore unico della parrocchia e ne ha la legale rappresentanza - la valenza giuridica della presa di possesso - attribuzione delle offerte raccolte - messe pro populo e plurintenzionali - il Consiglio pastorale parrocchiale ed il Consiglio parrocchiale affari economici Mons. Alessandro Benassi cancelliere arcivescovile L amministrazione: norme comuni agli enti ecclesiastici (cann. 1254, 1276, 1279, 1281, 1284, 1287, 1288) - finalità dei beni ecclesiastici - la vigilanza dell Ordinario diocesano - diritto di intervento dell Ordinario - validità degli atti di straordinaria amministrazione e licenza dell Ordinario, i 4 livelli di verifica. - individuazione degli atti di straordinaria amministrazione - obblighi degli amministratori degli enti ecclesiastici - il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo. La rendicontazione delle offerte ai fedeli - la capacità di stare in giudizio L ente ecclesiastico nell ordinamento civile (legge 121 del 25 marzo 1985 Accordi di Villa Madama, legge 222 del 20 maggio 1985) - il reciproco rispetto tra gli ordinamenti (l. 121, art. 1, 7) - il riconoscimento civile dell atto di erezione canonica - l individuazione dei fini di culto e religione (l. 222 art, 2, 15, 16) - il Registro delle persone giuridiche - acquisto di beni e valenza civile della normativa canonica in materia di nullità degli atti (l. 222, 17 e 18) Registri e tutela della riservatezza - Decr. Lgs. 196 / 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali - Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza Decreto Generale della CEI accesso agli archivi e consultazione dei registri - l abbandono formale della fede cattolica (c.d. sbattezzo ) 1

2 RIFERIMENTI GIURIDICI Il Codice di Diritto Canonico: LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI Can La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. 3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso. Can Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo. 2. Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale. Can Il parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto. Can Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore di cui al can. 517, L'assegnazione della parrocchia di cui al 1 può essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegarvi e le questioni economiche. Can È opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei Vescovi. Can Il parroco abbia la cura pastorale di una sola parrocchia; tuttavia, per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze, può essere affidata al medesimo parroco la cura di più parrocchie vicine. Can Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso. Can Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nella cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non consti l'intenzione contraria dell'offerente; spetta al Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione di tali offerte e la rimunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico. Can Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann Can Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all'obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che nella sua diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, applichi personalmente. 2

3 Can In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati. 2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo. 3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale. 4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei. 5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare. Can Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano. Can In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can Can Quando la parrocchia è vacante, oppure quando il parroco è impedito nell'esercizio dell'ufficio pastorale nella parrocchia per prigionia, esilio o confino, per inabilità o malferma salute oppure per altre cause, il Vescovo diocesano designi quanto prima l'amministratore parrocchiale, il sacerdote cioè che supplisca il parroco a norma del can Can L'amministratore parrocchiale è tenuto agli stessi doveri e ha gli stessi diritti del parroco, a meno che il Vescovo diocesano non stabilisca diversamente. L AMMINISTRAZIONE DEI BENI Can La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. 2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Can Spetta all'ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti. Can L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore. Can Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'ordinario. 2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. Can Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. 2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia 3

4 messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare, con il consenso dell'ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia. 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione. Can Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici. 2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare. Can Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario. Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza Decreto Generale della CEI promulgato con decreto del Presidente della CEI in data 20 ottobre 1999 Art. 2 Registri 1. Con il termine registro si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l appartenenza o la partecipazione ecclesiale. I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l osservanza delle disposizioni di cui all art. 3, 2, del presente decreto. 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare, nonché l utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del presente decreto. 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell ente al quale i medesimi appartengono (di seguito denominato responsabile dei registri ), salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti; allo stesso soggetto spetta vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche in materia e coordinare l attività degli eventuali collaboratori. 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal responsabile dei registri che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o - nei casi urgenti e con le opportune cautele - per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all estero occorre la vidimazione della curia diocesana. 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano, alle condizioni previste dal regolamento di cui al 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. 6. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. 4

5 Se il responsabile ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all interessato, il quale può rinnovare la richiesta all Ordinario diocesano. La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell Ordinario diocesano. L interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza a norma del Chiunque ha diritto di chiedere l iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato. L annotazione fatta a margine dell atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell estratto o nella copia dell atto. Il responsabile dei registri comunica per iscritto al richiedente l avvenuta annotazione. Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un appendice del registro corrispondente; il responsabile dei registri ne dà comunicazione per iscritto all interessato, che può rinnovare la richiesta all Ordinario diocesano. 8. L estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel 4, è consentita: a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto; b) per ragioni di studio, con l osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici; c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento nominativo alle persone. In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell archivio storico. 9. La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l autorizzazione dell Ordinario diocesano. La legge 121/1985 Accordi di Villa Madama Art. 1 La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell uomo e il bene del Paese. Art La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. 4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all interno o all ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente. 5. L amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. 5

6 La legge 222/1985 Art. 1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del presidente della repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Art. 2. sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell' articolo 16. lo accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. Art. 3. il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa. Art. 4. gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Art. 5. gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private. i provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Art. 15. gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dello accordo del 18 febbraio Art. 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. Art. 17. per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche. Art. 18. ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. 6

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