Focus Lavoro L approfondimento di qualità

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1 Focus Lavoro L approfondimento di qualità N Voucher baby sitting per autonome: le istruzioni INPS Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps L INPS, con la Circolare n. 216 del 12 dicembre 2016, ha fornito le istruzioni operative relative all estensione dell erogazione del voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per fare fronte agli oneri dei servizi per l infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (art. 4, c. 24, lett. b) della L. n. 92/2012. In particolare, è stato specificato che la domanda deve essere effettuata esclusivamente online sul sito dell INPS e bisogna essere in possesso del PIN dispositivo. Nell istanza devono essere specificati alcuni punti fondamentali, quali: indicazione tra quali tra i due benefici (voucher baby sitting o servizi per l infanzia) la madre lavoratrice intende ricevere; indicazione del periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; dichiarazione della rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; dichiarazione di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. Premessa La Legge di Stabilità per l anno 2016 ha previsto l estensione del beneficio di cui all articolo 4, comma 24, lettera b, della Legge n. 92/2012 (voucher per l acquisto di servizi di baby sitting, oppure contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) anche per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici. 1

2 L intervento normativo, adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio relativamente alle predette lavoratrici, permetterà dunque alle madri lavoratrici autonome di godere dei medesimi benefici concessi alle lavoratrici dipendenti. Voucher baby sitting Vediamo nel dettaglio, con il presente lavoro, come funziona tale strumento e come richiederlo. Al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l art. 4, c. 24, lett. b) della Legge Fornero (L. n. 92/2012) ha concesso la possibilità alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di chiedere: la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale beneficio, inizialmente concesso esclusivamente in via sperimentale per gli anni , è stato prorogato anche per l anno 2016 dall art.1, comma 282, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Ambito di applicazione L estensione del beneficio riguarda le madri lavoratrici autonome o imprenditrici ed in particolare: le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale; nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all art. 66, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le seguenti categorie: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2

3 le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l art.19, comma 3, del Decreto Legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n CAMPO DI APPLICAZIONE Autonome incluse coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. Autonome escluse lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati convenzionati; lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Sul punto, si precisa che: la domanda di beneficio (voucher o contributo asilo nido) è consentita alle lavoratrici aventi diritto al congedo parentale; Infatti, l accesso al nuovo beneficio presuppone la rinuncia a mesi di congedo parentale corrispondenti alle mensilità di beneficio concesse; il contributo può essere richiesto anche nel caso in cui la lavoratrice autonoma ha fruito in parte del congedo parentale. Pertanto, se la lavoratrice ha già fruito di un mese di congedo parentale, la domanda di beneficio può essere presentata per gli altri due mesi a condizione che al momento della domanda di beneficio sussista la regolarità contributiva sopra specificata. 3

4 Misura e durata Il contributo in questione altro non è che: una somma di denaro, di importo massimo di 600 euro mensili, che verrà erogata per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata (anche nel caso in cui abbia usufruito in parte del congedo parentale). Il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Cosa s intende per frazione mensile intera? Un mese continuativo di congedo Esempio: se la lavoratrice ha usufruito di un mese e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Modalità di erogazione Il contributo sarà erogato con due diverse modalità a seconda del sostegno che si richiederà. Infatti, esso è erogato: direttamente all INPS alla madre lavoratrice, se la stessa richiede il contributo per l acquisto dei servizi di baby sitting; direttamente dall INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, se la stessa ha richiesto la fruizione della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati. In questo caso, la struttura dovrà esibire la documentazione attestante l effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. 4

5 Procedura telematica: servizio di baby sitting In considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto un nuovo principio di tracciabilità dei buoni lavoro, l INPS ha realizzato una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede. L Istituto previdenziale, infatti, non eroga più voucher cartacei. In pratica la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher babysitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte: 1. registrazione del committente; 2. accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l Ufficio postale; 3. comunicazione all Inps da parte del committente prima dell inizio della prestazione; 4. consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione. REGISTRAZIONE COMMITTENTE Il committente si registra presso l INPS (direttamente o per il tramite dell associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: sportelli INPS; sito internet nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN, della Carta Naz ionale dei Serviz i o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale); contact center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante); associazioni di categoria dei datori di lavoro. ACCREDITAMENTO PRESTATORE Il prestatore si registra presso l INPS attraverso una delle seguenti modalità: sportelli INPS; sito internet nella sezione Servizi OnLine Per tipologia di utente - Cittadino Lavoro Accessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro Servizi on line Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni Lavoro accessorio-area dedicata Accesso ai servizi ; 5

6 contact center INPS/INAIL (numero gratuito oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante). Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati: la carta ( INPS card c.d. Postepay virtual ) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un caricamento minimo di 5 ; il materia le informativo. La registrazione dei prestatori se effettuata tramite accesso al sito - richiede un attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay). La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all utilizzo della carta da parte del prestatore e l attivazione della carta presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione). VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI VOUCHER Il committente dovrà versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità: tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, rispetto a questa forma di pagamento possibile solo per l acquisto di voucher telematici è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell INPS degli importi versati con F24 avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall effettuazione del pagamento a seguito di inoltro da parte dell Agenzia delle Entrate. 6

7 Il modello F24 Versamenti con elementi identificativi va così compilato: nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi codice fiscale e dati anagrafici, inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento; nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: o nel campo tipo, la lettera I ; o nel campo elementi identificativi, nessun valore; o nel campo codice, la causale contributo LACC; o nel campo anno di riferimento, l anno in cui si effettua il pagamento nel formato AAAA (in caso di committente persona giuridica, nel campo matricola INPS del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell Agenzia delle Entrate - o il cap dell azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: tramite versamento sul conto corrente postale intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente. tramite pagamento on line collegandosi al sito nella sezione Servizi OnLine Portale dei pagamenti Accedi al portale/lavoro accessorio, in corrispondenza dei link: o Entra nel servizio committente/datore di lavoro; o Entra nel servizio consulente/associato/delegato, dopo essersi autenticati, si può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. 7

8 RICHIESTA DEI VOUCHER E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMMITTENTE Prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell inizio della prestazione), il committente effettua - attraverso il sito internet oppure il Contact Center , gratuito da numero fisso, o da cellulare al n con tariffazione a carico dell utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere: l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione; Il committente è obbligato a comunicare preventivamente l inizio della prestazione all INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL. Si evidenzia che - in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) - per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite modello SC53 scaricabile dal sito Internet Inps), l abbinamento tra il CF/P.Iva dell azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell azienda o ente committente. Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà: entrare nella procedura on-line con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione Servizi OnLine Per tipologia di utente Cittadino Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro Servizi on line Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezione Informazioni Lavoro accessorio-area dedicata Accesso : inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente; operare come delegato dell'azienda/ente committente. RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l effettivo utilizzo dei buoni lavoro. 8

9 La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni: verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso; in relazione all esito della verifica di cui al punto precedente: o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all avvenuta attivazione o meno della INPS Card); o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell onere), rappresenterà al committente l impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura dell operazione di rendicontazione. ACCREDITO DEI CONTRIBUTI Il processo si conclude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata. L INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. APPROPRIAZIONE DEL BONUS Per appropriarsi telematicamente del bonus, la madre, munita di PIN, CNS o SPID, deve accedere alla voce di menu Committente/datori di lavoro (accesso con PIN), presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica. Tramite la voce Appropriazione Bonus la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino. 9

10 In particolare, per accedere alla funzionalità e confermare l appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori: Codice fiscale della madre; Codice fiscale del bambino; Numero di domanda; Anno di riferimento. La richiedente ha 120 giorni di tempo dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici per procedere all appropriazione del bonus. Sforato questo termine, si perde il diritto per tacita rinuncia allo stesso. Entro 24 mesi dall appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l apposita funzionalità. RESTITUZIONE DEL BONUS La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati. La madre che, dopo l appropriazione del bonus, intenda rinunciare ad una o più mensilità erogate, può farlo, pertanto, attraverso la funzione Restituzione Bonus. Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori: Codice fiscale della madre; Codice fiscale bimbo; Numero di domanda; Anno di riferimento. Procedura telematica: servizi della rete pubblica e privata accreditata Laddove invece la madre lavoratrice scegliesse di fruire dei servizi della rete pubblica e privata accreditata, l INPS specifica che il servizio deve essere svolto - entro e non oltre il 31 luglio da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell elenco gestito dall Istituto e relativo all anno L elenco è pubblicato sul sito web istituzionale ( ed è aggiornato in tempo reale, affinché le lavoratrici possano consultarlo prima di effettuare l iscrizione del bambino alla struttura prescelta e prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. 10

11 Le procedure telematiche di iscrizione/conferma di iscrizione resteranno attive fino al 31 dicembre Secondo quanto disposto dall art. 2 del D.M. dell 1 settembre 2016, il pagamento sarà corrisposto direttamente dall INPS fino ad un massimo di 600,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria e sarà erogato, nei termini di legge, a seguito dell invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente da parte della struttura, della richiesta di pagamento, in cui dovranno essere riportati: il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice beneficiaria; il dettaglio dei mesi di servizio fruiti (es. dicembre 2016, gennaio 2017 e così via); il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura. Presentazione domanda L istanza deve essere inviata esclusivamente all INPS in modo esclusivo attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo. Il percorso telematico da seguire è il seguente: Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Invio delle domande per l assegnazione dei contributi per l acquisto dei servizi per l infanzia. Nella domanda la madre lavoratrice deve: indicare a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l iscrizione del minore (si precisa che la scelta del beneficio non può essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda, che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione); indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. 11

12 È chiaro che qualora la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio e conseguentemente la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso. VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA L invio della domanda compilata on line può essere effettuato: immediatamente, oppure; rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest ultimo caso l apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura. La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Il tutto fino all emanazione del provvedimento di accoglimento, dopo il quale la domanda non potrà più essere cancellata ma si potrà rinunciare al beneficio. Una volta inviata la domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby sitting o servizi per l infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata, salvo ripresentazione di nuova domanda. Solamente le domande inviate sono considerate validamente presentate. Le domande salvate e non inviate non saranno prese in considerazione. Condizioni di accesso Possono presentare domanda di beneficio le madri lavoratrici autonome che, dall 11 novembre 2016 e fino al , si trovino nelle seguenti condizioni: sia concluso il teorico periodo di fruizione dell indennità di maternità (tale periodo, nei casi di parto e di affidamento non preadottivo, coincide con i tre mesi dalla data di nascita o di ingresso in famiglia vedi esempio 1; nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale coincide con i cinque mesi dalla data di ingresso in famiglia vedi esempio 2); 12

13 non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento). Esempio 1 Data di nascita: 2 settembre 2016 Fine del periodo teorico di fruizione dell indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 2 dicembre Dal giorno successivo al termine del periodo di maternità, ossia dal 3 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mesi di beneficio. Esempio 2 Data di ingresso in famiglia (in caso di adozione/affidamento preadottivo): 5 luglio Fine del periodo teorico di fruizione dell indennità di maternità (5 mesi dall ingresso in famiglia): 5 dicembre Dal giorno 6 dicembre 2016 è possibile presentare domanda di beneficio, fino al 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dei fondi), per un massimo di tre mensilità di beneficio. Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di 3 mesi ed è erogato solo per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che: il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento di presentazione della domanda, abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale (vedi esempio 3); alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia; la domanda non sia presentata durante il 12 mese di vita o dall ingresso in famiglia del minore, in quanto al 12 mese non sussiste più l unità minima di congedo parentale (una mensilità), alla quale la madre può rinunciare (vedi esempio 4). 13

14 Esempio 3 Data di nascita: 7 maggio Fine del periodo teorico di fruizione dell indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 7 agosto Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 7 maggio 2017, ossia fino al compimento dell anno di vita del bambino. Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall 11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per tre mensilità. Se la lavoratrice invece ha fruito di 20 giorni di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall 11 novembre 2016 al 31 dicembre 2016, per due mensilità, residuando comunque la possibilità di fruire del congedo parentale residuo (10 giorni) entro l anno di vita del bambino. Esempio 4 Data di nascita: 1 gennaio Fine del periodo teorico di fruizione dell indennità di maternità (3 mesi dopo il parto): 1 aprile Nella fattispecie il congedo parentale è fruibile fino al 1 gennaio 2017 ossia fino al compimento dell anno di vita del bambino. Se la lavoratrice non ha fruito affatto di periodi di congedo parentale, la stessa può presentare domanda di beneficio dall 11 novembre 2016 al 1 dicembre 2016, per una sola mensilità. Accoglimento o rigetto della domanda Il provvedimento di accoglimento o rigetto: è pubblicato sul sito web istituzionale ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della domanda, ovvero; è trasmesso presso l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 14

15 indicato dalla madre lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Nessuna comunicazione sarà inviata qualora in domanda si indichi un indirizzo di posta elettronica non certificata ( ). Rinuncia al beneficio La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per l acquisizione della domanda. In caso la rinuncia avvenga successivamente all appropriazione dei voucher, i voucher non ancora utilizzati potranno essere restituiti. Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale dovrà essere per uno o più mesi e non per frazioni di esso. Laddove la lavoratrice abbia richiesto ed ottenuto un contributo di due mesi di voucher (importo euro di voucher), nel caso in cui abbia utilizzato voucher per un importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l utilizzo di voucher per un importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata. La madre lavoratrice a cui è stato riconosciuto il beneficio e che abbia effettuato l appropriazione dei voucher, qualora effettui la rinuncia on-line, è tenuta alla restituzione dei voucher percepiti e non utilizzati. In mancanza, la rinuncia non avrà effetto e la lavoratrice non potrà chiedere i periodi di congedo parentale a cui ha rinunciato per accedere al beneficio. I voucher non restituiti verranno considerati come fruiti. La mancata appropriazione dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso. 15

16 Riferimenti normativi e di prassi INPS, Circolare n. 216 del 12 dicembre 2016; Art. 4, c. 24, lett. b) della Legge Fornero (L. n. 92/2012); Art.1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; D.Lgs. n. 81/2015; D.M. dell 1 settembre Riproduzione riservata - 16

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