REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

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1 COMUNE DI SAREZZO Provincia di Brescia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE In attuazione di: D.P.R. 10 settembre 1990, n 285; Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22; Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6. Approvato con deliberazione C.C. n. 44 del Modificato con deliberazione n. 2 del Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 1

2 SOMMARIO Capo I... 4 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI...4 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Capo Il... 6 RISCONTRO DIAGNOSTICO...6 Art Art Art Capo III... 7 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI...7 Art Art Art Art Capo IV... 8 DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO...8 Art Art Art Art Art Capo V... 9 TRASPORTO DEI CADAVERI...9 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Capo VI...13 CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO...13 Art Art Art Art Capo VII...14 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO. AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONI...14 Art Art Art Art Capo VIII...15 CREMAZIONI...15 Art Art Art Art Art Art Capo IX...18 TUMULAZIONI (Sepolture Private)...18 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Capo X...22 INUMAZIONI...22 Art Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 2

3 Art Art Art Art Art Art Art Art Capo XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI...24 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Capo XII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO...27 Art Art Art Art Art Art Capo XIII NORME DI SERVIZIO...30 Art Art Art Art Art Art Art Capo XIV POLIZIA DEL CIMITERO...31 Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Capo XV...33 CONTRAVVENZIONI...33 Art Capo XVI...33 DISPOSIZIONI FINALI...33 Art Art Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 3

4 Capo I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 1 l. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi di 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero. 2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio del defunto e la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa, di cui ai moduli forniti dall'istituto Centrale di Statistica. T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n , tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. 2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve dame informazione immediatamente all'azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'istituto centrale di Statistica. 3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale 2, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve dame immediatamente comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art. 2 l. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte. Art. 3 l. Nei casi di morte sul suolo pubblico, accertata da personale medico, il corpo sarà trasportato, con riguardo, alla camera di osservazione del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Art A termini della lettera a) dell'art L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. 5. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 DPR Presso l'ufficio Igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag Alt 103: "Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; " Art. 365: "Omissione di referto - Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale." Art. 100: "Certificati di morte. Nei certificati di mor1e di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'alt. 98."

5 registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte. 8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Azienda Sanitaria Locale di residenza. 9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Art.5 l. Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta. deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura sull'ordinamento dello Stato Civile sono esercitate dal medico nominato dall'azienda Sanitaria Locale competente. 3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) dell'azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina, ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. 4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso. 5. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art , comma 2, sudell'ordinamento dello Stato Civile. Art Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n del D.P.R , n. 396, sull'ordinamento dello stato civile 5, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 6 l. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite. 2. Le funzioni di medico necroscopo di cui all 141 del regio decreto n art. 74 comma 2 del D.P.R n. 4 5 Art. 141: "Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte... Art. 74, comma 2 : L Ufficiale dello stato civile non può accordare l autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all articolo 10. Art. 74: "Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma. quarto ovvero con il certificato medico. L'ufficiale dello stato civile forma il solo alto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell atto stesso, egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita. Art. 37: Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali cirocstanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico. L ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 5

6 Art I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6 mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7 mese fino al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti. Art In tutti i casi di morte per malattie infettive diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve dame subito avviso al Medico delegato al Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1) per i necessari provvedimenti di disinfezione, e deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'istituto Centrale di Statistica. Art. 10 l. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Medico delegato al Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l). Art. 11 l. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell'autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni. Art. 12 l. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero. Capo Il RISCONTRO DIAGNOSTICO Art. 13 l. Fatti salvi i poteri dell'autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83 6, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. 2. il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 6 6 Questo art. 13 ricalca completamente la legge stessa.

7 sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. 3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. 4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza. 5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto. Art. 14 l. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 9, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n , in quanto applicabili. regolamento. 2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n , e successive modifiche. 3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e dame immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria. Capo III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI Art. 16 l. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte, anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n e successive modificazioni. Art I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altre si alla comunicazione dei risultati diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 4 - comma 8 - del presente 7 Si tratta di nonne sulla sorveglianza della radioattività. Art. 17 l. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag Art. 254: "Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica. deve immediatamente farne denuncia al podestà, e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie." Titolo della legge: "Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico.

8 precedente. Art Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) dell'azienda Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. 2. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto. Art. 19 l. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1) dell'azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 9 e 11, e neanche lasciarlo in abbandono, prima di tale visita medica. Capo IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO Art Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro. Art. 21 l. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto. 2. E' assolutamente vietato porre una cassa e una cassettina con resti mortali o due cassettine in un loculo. Art. 22 l. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. Art. 23 l. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 8

9 Art. 24 l. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. 2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi. Capo V TRASPORTO DEI CADAVERI E DELLE SALME Art Il trasporto dei cadaveri al cimitero verrà effettuato dal Comune: a) a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità Comunale quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del Comune in ogni altro caso. 2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Per fornire tali servizi di trasporto il Comune stipulerà una convenzione con ditta specializzata nel settore. Art. 26 l. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. 2 Ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dalla ditta convenzionata con il Comune, il Comune stesso, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, imporrà il pagamento di un diritto fisso pari a quello stabilito per il trasporto di ultima categoria. 3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Sarezzo ad altro Comune o all'estero e dall'estero o da altro Comune a Sarezzo con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. del 1990 n. 285, il Comune di Sarezzo imporrà il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale. 4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri. Art. 27 l. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. 2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del DPR. n Art Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzata dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. 2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 9

10 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma del cadavere in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. 4. I trasporti funebri effettuati all interno del territorio comunale devono essere svolti da imprese in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme nazionali e regionali che disciplinano l esercizio dell attività funebre. Il personale dipendente delle imprese esercenti l attività funebre deve essere in possesso, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal D.Lgs. 23 giugno 1994, n. 626 e dal D.Lgs 23 giugno 2003, n. 195, dei requisiti formativi previsti dalla legislazione regionale. 5. Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l attività funebre termina con il deposito del feretro sul montaferetri, sul calaferetri o nella camera mortuaria del cimitero. Le operazioni inerenti alla tumulazione o all inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato dal Comune di Sarezzo. Tali prescrizioni devono essere osservate anche dalle imprese esercenti l attività funebre in altri Comuni che effettuano il trasporto di defunti destinati ad essere sepolti nei cimiteri cittadini. 6. I trasporti di cadaveri effettuati nel territorio comunale, con o senza la celebrazione di funerali religiosi o civili, con destinazione finale uno dei due cimiteri del Comune, devono essere effettuati nei giorni e negli orari stabiliti in apposita ordinanza sindacale. duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 28 del presente regolamento può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l). 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 30, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso. Art. 30 l. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme dei cadaveri siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in Art. 31 l. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 10

11 oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Art. 32 l. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Art Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. 2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n Art. 34 l. Per il trasporto di salme cadaveri all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate i, tumulate i o cremate i, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R 10 settembre 1990 n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme i cadaveri devono essere sottoposte i a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Art. 35 l. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma il cadavere finché non sarà statao consegnatao all'incaricato dell'accompagnamento. Art. 36 l. Per i trasporti di salme cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. l luglio 1937, n che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Per il trasporto delle salme dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n Per l'introduzione e l'estradizione di salme cadaveri provenienti o dirette i verso Stati non aderenti alla Citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme ai cadaveri che devono essere trasportate i in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga Art. 37 l. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag Titolo della convenzione: "Approvazione della convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il regno d'italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria."

12 regolare autorizzazione sulla scorta della quale l Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 41 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) della U.S.S.L. 38. Art Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta. Art Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale. 2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall esterno. 3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all attestazione medica di cui al comma 1: a) All ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma; b) All ASL competente per il luogo di destinazione della salma; c) Al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall abitazione privata. 4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l accettazione della salma, con l indicazione del luogo di partenza, dell orario di arrivo, dell addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Art. 39 bis 1. Per i trasporti di salma di cui all articolo 4, comma 4 11, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila 11 Art.4, comma 4: In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro Comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Art. 40 l. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 12

13 2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Capo VI CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO 5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1), accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 41 l. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n del DPR 3 novembre 2000, n La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n Per la tumulazione occorre il certificato del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell ASL, o suo delegato (Servizio n l). Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. 3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1). 4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 11 Cfr. nota 4. Art Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art , ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art , l'anno il giorno l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc. Art I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 13

14 Art. 44 l. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto. Capo VII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO. AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONI Art Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire nell'osservanza degli articoli 40, 41, 42, 43, e 44 del DP.R. 10 settembre 1990, n I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1), della scheda di morte di cui all'art. 4 del presente regolamento. 4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve dame d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1) dell'azzienda Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.D. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n e successive modifiche. 5. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e dame immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria. Art. 46 l Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale, e per gli ordini emanati dall'autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto. Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n , n Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie. 2. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. Art I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1) dell'azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un medico incaricato 12 Cfr. nota 8. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 14

15 dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art è eseguito dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n 1) o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo dì osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente dell'art. 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili 13. Capo VIII CREMAZIONI Art La cremazione di ciascun cadavere, deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti ]a chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. b)in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n , dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile 15. c)certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dai Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell'asl, o suo delegato (Servizio n l) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità Giudiziaria 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale. 2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, 13 Cfr. nota 7. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag Sono le norme che regolano l'autenticazione dei documenti. Sono gli articoli che individuano i gradi di parentela

16 telefax o telematica. 3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione. 4. Per le ossa contenute nell ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l ossario. 5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato dal personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente. 6.Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell ARPA.. Art. 50 l. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale , n. 6, dall ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. 2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l articolo 7, comma 2, della legge regionale. 3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate. 4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. 5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. 6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Art Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 16

17 morte del defunto. 2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 3. L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 4. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. 5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. 6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l urna. 7. Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. 8. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. 9. La Giunta Comunale potrà adottare una delibera di indirizzo in cui stabilire le prescrizioni per la conservazione dell urna cineraria data in consegna ed eventuali tariffe a carico dell affidatario. Art Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in colombario appositamente predisposto. 2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del , esecutiva il Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di dieci anni o estumulazioni dopo un periodo di trent anni, possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all Albo pretorio e alla bacheca del cimitero di uno specifico avviso. 2. Per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinarie, non è necessaria la documentazione comprovante l esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 3. Le ossa contenute nell ossario comune possono essere avviate a cremazione previa disposizione del Sindaco in base alla circolare ministeriale 31 luglio 1998, n. 10. Art Il trasporto di urne contenenti i residui Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 17

18 delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. 1. In ogni cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. 2. Il cinerario e l ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. 3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune Art. 54 l. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso. 2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n , si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello Stato Civile. 1. Nel cimitero di Zanano è presente un area destinata a giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri.. Capo IX TUMULAZIONI (Sepolture Private) Art. 55 l. Il Comune può concedere l'uso ai privati di: a) aree per tombe di famiglia o monumentali; tra le aree per tombe di famiglia rientrano anche serie di loculi appositamente individuate dall amministrazione b) tombe o forni o loculi individuali; c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali. Art. 56 l. Per l'assegnazione del loculo si segue l'ordine numerico partendo dal primo loculo posto in alto e scendendo verso il basso da sinistra verso destra. E' assolutamente vietato cambiare tale ordine. Art. 57 l. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) dell precedente articolo 55 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 343: "La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione. 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 18

19 3. Il Ministro della Sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a sfiatare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione. che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. Art. 58. l. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale e allegate al presente regolamento. Art. 59 l. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari. Art Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti corporazioni, fondazioni. 2. Nel primo caso le famiglie o le persone la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi: a) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado; b) i fratelli e le sorelle consanguinee; c) il coniuge. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti Art La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo del concessionari vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. 2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco. Art Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. 3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Il loculo non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 19

20 della salma per la quale il loculo è stato concesso. 4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o, previo pagamento della tariffa di concessione fissata con deliberazione della Giunta Comunale, in quello individuale. 5. I loculi sono concessi per l'immediato utilizzo. 6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali ossari individuali. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso dell' ossario individuale facendo porre i resti nell'ossario comune. Non è permessa nessuna riconcessione. 8. A far data dall'esecutività del presente regolamento non è più permessa alcuna riconcessione di loculi alla scadenza dei 30 anni di tumulazione della salma, anche nel caso di contratti contenenti diverse previsioni in proposito. Art Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri. 2. Le fioriere e l'illuminazione votiva devono rispettare questo ordine: a) portafiori posto a sinistra; b) porta lampada votiva posto a destra (anche nel caso di riutilizzo di lapidi già esistenti). 3. Il marmista non deve effettuare i collegamenti elettrici delle lampade votive. E' suo compito portare i cavi della corrente all'esterno della lapide nel punto di collegamento. 4. Non è consentito l'utilizzo di lapidi di materiali e qualità diverse da quelle fornite dal Comune e poste a chiusura del loculo libero non ancora concesso. 5. Il marmista dovrà attenersi alle disposizioni dei commi precedenti e degli articoli che lo riguardano del presente Regolamento. In caso di mancato rispetto, senza l'autorizzazione scritta del Sindaco sarà assoggettato ad una sanzione da a lire 200 a 1000 Euro previo il ripristino della lapide medesima. Art Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. 3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro dell ASL o suo delegato (Servizio n 1) e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. 4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. 5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto Conforme al testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n 44 del 25/06/92, con le pag 20

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