Decreti del Presidente della Camera dei deputati in materia di rimborsi delle spese elettorali e referendarie. CAMERA DEI DEPUTATI N.

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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 174 del 28 luglio Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE PRIMA Roma - Venerd ', 28 luglio 2006 I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO CAMERA DEI DEPUTATI N. 172 Decreti del Presidente della Camera dei deputati in materia di rimborsi delle spese elettorali e referendarie.

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3 SOMMARIO öööö CAMERA DEI DEPUTATI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio ö Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile Pag. 5 Allegato... ý 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio ö Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell Assemblea regionale siciliana del 28 maggio ý 8 Allegato... ý 10 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio ö Rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý, svoltosi il 25 e 26 giugno ý 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio ö Rideterminazione, per effetto dell art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del ý 12 Allegati... ý 14 ö 3 ö

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5 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI CAMERA DEI DEPUTATI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto l art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Vista la deliberazione con la quale l Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale; Decreta: EØ resa esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all erogazione dei rimborsi spettanti in base all anzidetta deliberazione subordinatamente: a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l erogazione e' subordinata all avvenuto deposito. b) alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006 di cui all art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari. Roma, 26 luglio 2006 Il segretario generale: Zampetti öööööö XV LEGISLATURA Il Presidente: Bertinotti Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 22/2006. Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile Riunione di mercoled ' 26 luglio L UFFICIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993; Visti i dati forniti dal Ministero dell interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l elezione della Camera dei deputati; Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto; ö 5 ö

6 Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto; Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie; Delibera: Art Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Art EØ disposta l erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. 2. All erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. Art Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. 2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell art del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 3. Nell eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo. Art Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile Art Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonche gli interessi maturati, alla data di cui all art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all art. 1. Art La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ö 6 ö

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8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell Assemblea regionale siciliana del 28 maggio IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Visto l art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Vista la deliberazione con la quale l Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale; Decreta: EØ resa esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli uffici procederanno all erogazione dei rimborsi spettanti in base all anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l erogazione e' subordinata all avvenuto deposito. Roma, 26 luglio 2006 Il segretario generale: Zampetti öööööö XV LEGISLATURA Il Presidente: Bertinotti Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 23/2006. Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell Assemblea regionale siciliana del 28 maggio Riunione di mercoled ' 26 luglio L UFFICIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visto l art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; Visti i dati forniti dal Ministero dell interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l elezione della Camera dei deputati con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto; Vista la comunicazione in data 11 luglio 2006 del Presidente dell Assemblea regionale siciliana concernente i risultati dell anzidetta consultazione elettorale; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto; Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto hanno presentato nel termine la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze; Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie; ö 8 ö

9 Delibera: Art Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione. Art EØ disposta l erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. 2. All erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. Art Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. 2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell art del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto. 3. Nell eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo. Art Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile Art Gli interessi maturati, alla data di cui all art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all art. 1. Art La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ö 9 ö

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11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio Rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý, svoltosi il 25 e 26 giugno IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Vista la deliberazione con la quale l Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 ha attribuito al Comitato promotore del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý, svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, il rimborso delle relative spese sostenute; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale; Decreta: EØ resa esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 26 luglio 2006 Il segretario generale: Zampetti öööööö XV LEGISLATURA Il Presidente: Bertinotti Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 24/2006. Oggetto: Rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý, svoltosi il 25 e 26 giugno Riunione di mercoled ' 26 luglio L UFFICIO DI PRESIDENZA Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Vista l ordinanza in data 16 marzo 2006, comunicata in pari data alla Presidenza della Camera dei deputati, con la quale l Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimita' della richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý presentata nella cancelleria della Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2006 dal Comitato promotore; Vista la richiesta di rimborso rivolta al Presidente della Camera dei deputati dal citato Comitato promotore in relazione alle spese sostenute per il referendum del 25 e 26 giugno 2006; Considerato che occorre procedere all erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dal piu' volte menzionato Comitato promotore; Delibera: Art EØ attribuito al Comitato promotore del referendum popolare ex art. 138, secondo comma, della Costituzione, sul testo della legge costituzionale concernente ßModifiche alla Parte II della Costituzioneý, svoltosi il 25 e 26 giugno 2006, il rimborso di euro ,15, da erogare in cinque rate di euro ,23 ciascuna il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. 2. All erogazione del rimborso si procedera' secondo le modalita' indicate dal soggetto che risulti abilitato alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di erogazione di cui al comma 1 del presente articolo sul deposito bancario dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari. ö 11 ö

12 Art Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. Art Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile Art Gli interessi maturati alla data di erogazione di cui all art. 1, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' dell assegnazione dei rimborsi di cui all art. 1. Art La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 06A06986 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 luglio Rideterminazione, per effetto dell art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Vista la deliberazione con la quale l Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 ha ridotto dell 1 per cento l importo delle rate di rimborso elettorale non ancora scadute; Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale; Decreta: EØ resa esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Roma, 26 luglio 2006 Il segretario generale: Zampetti ö 12 ö Il Presidente: Bertinotti

13 Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 25/2006. XV LEGISLATURA Oggetto: Rideterminazione, per effetto dell art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del Riunione di mercoled ' 26 luglio L UFFICIO DI PRESIDENZA Visto l art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall art. 39-quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale e' istituito un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all entrata in vigore della menzionata legge n. 157 del 1999 alimentato dall 1 per cento delle risorse stanziate a titolo di rimborso delle spese elettorali dei partiti e movimenti politici; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 luglio 2002, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza 18 luglio 2002, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2002, n. 175, recante il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell 11 novembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 1 ottobre 2002, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 settembre 2002, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2002, n. 234, concernente il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell 11 novembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 luglio 2003, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 24 luglio 2003, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell 8-9 giugno 2003; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 luglio 2003, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 24 luglio 2003, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d Aosta dell 8 giugno 2003; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del giugno 2004; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del giugno 2004; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 ottobre 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 ottobre 2004, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2004, n. 263, concernente la riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del giugno 2004; Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2005, che ha reso esecutiva la deliberazione dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 luglio 2005, n. 264, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2005, n. 174, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e aprile 2005; Visto l art. 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; ö 13 ö

14 Vista la lettera del Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in data 23 giugno 2006 con la quale e' comunicata l applicazione della decurtazione dell 1 per cento, ai sensi del ricordato art. 6-bis della legge n. 157 del 1999, dei fondi destinati alla rata in scadenza dei rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005; Considerato che, a seguito della suddetta decurtazione, occorre procedere alla rideterminazione delle rate di cui ai piani di ripartizione sopra menzionati, con effetto a partire dalla rata 2006; Delibera: Art L importo delle rate dei rimborsi elettorali che scadranno a partire dall anno 2006, di cui ai piani di ripartizione citati in premessa, e' ridotto dell 1 per cento, secondo i prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione. Restano ferme le disposizioni recate dalle deliberazioni dell Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati relative a detti piani e dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive. Art Eventuali controversie relative alla presente deliberazione sono disciplinate dall art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile Art La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. öööööö ö 14 ö

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30 06A06987 AUGUSTA IANNINI, direttore Francesco Nocita, redattore (G603138/1) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ö 30 ö

31 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione e 219,04) (di cui spese di spedizione e 109,52) Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione e 108,57) (di cui spese di spedizione e 54,28) Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione e 19,29) (di cui spese di spedizione e 9,64) Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione e 41,27) (di cui spese di spedizione e 20,63) Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione e 15,31) (di cui spese di spedizione e 7,65) Tipo E Abbonamento aifascicoli dellaseriespeciale destinataaiconcorsi indettidallostatoe dallealtrepubblicheamministrazioni: (di cui spese di spedizione e 50,02) (di cui spese di spedizione e 25,01) Tipo F Abbonamentoaifascicolidellaseriegenerale, inclusituttiisupplementiordinari,edaifascicolidellequattroseriespeciali: (di cui spese di spedizione e 344,93) (di cui spese di spedizione e 172,46) Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione e 234,45) (di cui spese di spedizione e 117,22) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale e 400,00 - semestrale e 220,00 - annuale e 285,00 - semestrale e 155,00 - annuale e 68,00 - semestrale e 43,00 - annuale e 168,00 - semestrale e 91,00 - annuale e 65,00 - semestrale e 40,00 - annuale e 167,00 - semestrale e 90,00 - annuale e 780,00 - semestrale e 412,00 - annuale e 652,00 - semestrale e 342,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si ricevera' anche l Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 88,00 CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) e 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale e 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico e 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione e 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico e 6,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni) Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione e 120,00) e 320,00 Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 60,00) e 185,00 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) e 1,00 I.V.A. 20% inclusa RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo e 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni e 180,00 Volume separato (oltre le spese di spedizione) e 18,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore Per l estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1 o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1 o gennaio al 30 giugno e dal 1 o luglio al 31 dicembre. Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento ABBONAMENTI UFFICI STATALI Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento * tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

32 * * e 2,00

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